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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/11/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dr. FR PA ZO Presidente dr.ssa AN RU Giudice relatore ed est. dr. Alex Costanza Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 637/2025 R.G. tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Parte_1
AL (PEC: , giusta procura allegata al ricorso;
Email_1
ricorrente
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Gaspare La Grassa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione (PEC:
; Email_2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in cancelleria in data 11/04/2025 , premettendo di Parte_1
avere contratto matrimonio concordatario con effetti civili in Marsala il giorno 31.07.1984 con
[...]
, trascritto al n. 185, Parte II, serie A, dell'anno 1984 degli atti di matrimonio Controparte_1
del suddetto comune;
che i coniugi decidevano di separarsi consensualmente;
che in data 01.05.2005, il Tribunale di Marsala omologava la separazione consensuale dei coniugi e da allora i coniugi hanno sempre vissuto separatamente senza ripresa temporanea della convivenza;
che il ricorrente si obbligava a versare un assegno mensile di € 200,00 quale contributo per il mantenimento delle due figlie;
che veniva concordato che la resistente sarebbe rimasta nel domicilio coniugale di via Istria lotto 37 in
1 Marsala;
che i ricorrenti si impegnavano a partecipare in ragione del 50% alle spese necessarie per la crescita delle figlie e comunque in proporzione della capacità reddituale di ciascun dei genitori;
che i beni mobili e tutte le suppellettili ad esclusione dei beni ed effetti personali venivano divisi fra le parti;
che dalla data della separazione, ad oggi, i coniugi hanno sempre vissuto separatamente senza ripresa neppure temporanea della convivenza;
che è manifesta l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale, stante il protrarsi della separazione;
che il ricorrente ha tentato di raggiungere un accordo al fine di presentare una domanda congiunta di divorzio, ma inutilmente;
che entrambe le parti sono autonome economicamente;
che i figli nati durante il matrimonio hanno raggiunto la maggiore età e sono autonomi economicamente, ha chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in Marsala il giorno 31.07.1984 con Controparte_1
trascritto al n. 185, Parte II, serie A, dell'anno 1984 degli atti di matrimonio del suddetto
[...]
Comune; di mandare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsala di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
di dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra i coniugi.
In data 02/07/2025 la resistente si è costituita in giudizio allegando atto di trasformazione del divorzio da giudiziale in consensuale, sottoscritto da entrambe le parti, con il quale i coniugi rappresentavano di avere raggiunto un accordo perché la cessazione degli effetti civili venisse pronunciata consensualmente.
Nella suddetta istanza congiunta depositata le parti, premettendo che in data 1 maggio 2005 veniva omologata la separazione dei coniugi;
che entrambe le figlie procreate durante il matrimonio,
[...]
(nata a [...] l'[...]) e (nata a [...] Persona_1 Parte_2
il 06/07/1988) sono maggiorenni, indipendenti economicamente ed hanno una propria famiglia;
che i coniugi non si sono più riconciliati;
che sono trascorsi oltre 20 anni dalla data del 1 Maggio 2005 in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
che i coniugi hanno fissato la loro residenza in abitazioni diverse già da circa 20 anni;
che la resistente è casalinga e percettrice di sostegno statale denominato ADI pari ad €
505,00 al mese;
che il ricorrente è pensionato ed ha in corso un finanziamento presso la CP_2
che entrambi non sono proprietari di immobili, hanno chiesto al Tribunale “di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra e ordinando Controparte_1 Parte_1
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza e dichiarare compensate le spese legali”.
All'udienza del 10/07/2025 entrambi i procuratori hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto che il Tribunale di prenderne atto con sentenza. 2 Tanto premesso, la domanda congiunta di divorzio proposta è fondata e va accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Marsala nel procedimento di separazione, terminato con il decreto di omologa del 28/02/2005.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Il Tribunale prende atto delle conclusioni congiunte che recepisce nel presente provvedimento.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marsala il giorno
31.07.1984 da e , trascritto al n. 185, Parte_1 Controparte_1
Parte II, serie A, dell'anno 1984, degli atti di matrimonio del suddetto comune;
- prende atto delle condizioni congiunte stabilite nell'accordo, riportato in parte motiva e depositato nel fascicolo telematico in data 02/07/2025 (allegato 1);
- compensa le spese tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio pe per le altre incombenze di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il
6.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN RU FR PA ZO
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