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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 3.6.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4552 del ruolo generale del Lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Giovanna Chiaese, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via Irno n. 11;
Ricorrente
E
1 in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gioiello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pontecagnano Faiano, alla via Calabria
n. 9;
Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.9.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva lavorato, con mansioni di impiegata amministrativa, alle dipendenze della dal 21.8.2023 al Controparte_1
27.9.2023, senza regolare contratto di assunzione e dal 28.9.2023 al
26.1.2024 – data in cui era stata licenziata – in forza di un accordo di lavoro a tempo parziale, con inquadramento nel quinto livello del C.C.N.L. Commercio,
Terziario, Distribuzione e Servizi;
- che era stata un “punto di riferimento” per i clienti della società datrice di lavoro, dal momento che si era occupata di risolvere le problematiche nell'ambito dell'attività di assistenza domiciliare svolta dall'ente in favore di soggetti anziani, per il tramite di “badanti”, in particolare di nazionalità estera,
ed aveva svolto mansioni di autista, accompagnando le altre dipendenti della società presso il domicilio degli assistiti, oltre ad aver prestato ella stessa attività di tipo assistenziale;
2 - che, nonostante fosse stata assunta con contratto di lavoro part-time, aveva svolto, per l'intero periodo lavorativo, la prestazione a tempo pieno e in base alla seguente articolazione oraria: dal lunedì al sabato dalle 8,30/9,00 alle
13,00 e dalle 16,00 alle 19,00, in alcuni casi senza pausa pranzo;
- che aveva lavorato, con le modalità indicate, anche nei giorni festivi;
- che, oltre a non essere stata retribuita in misura proporzionata al lavoro effettivamente svolto, non aveva fruito di ferie e/o permessi, né tantomeno le era stato corrisposto il t.f.r. maturato al momento della cessazione dell'impiego;
- che, per le causali indicate, aveva maturato un credito da lavoro pari a €
8.252,59 lordi, di cui la si sarebbe dovuta fare Controparte_2
carico;
- che in data 26.2.2024 aveva costituito in mora la predetta società al fine di ottenere il pagamento delle predette spettanze retributive, ma la sua richiesta era rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, la adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno Pt_1
al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dedotto in giudizio e di sentir, per l'effetto,
condannare la al pagamento, in suo favore, Controparte_3
a titolo di differenze retributive, della somma lorda di € 8.252,59, ovvero di quella, maggiore o minore, accertata in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u.
contabile, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
3 Con provvedimento reso il 10.9.2024, il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la N. Parte_2
si costituiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza della
[...]
pretesa ex adverso azionata, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
In particolare, la società resistente asseriva che la aveva espletato Pt_1
l'attività lavorativa alle sue dipendenze non già nel periodo indicato in ricorso,
bensì nel più ristretto arco temporale compreso tra il 27.9.2023 e il 26.1.2024.
Deduceva, inoltre, di aver sempre retribuito la lavoratrice in base alla quantità
e alla qualità di lavoro svolto e di non essere, quindi, debitrice nei suoi confronti di alcuna ulteriore somma.
Rimarcava, infine, che, in ogni caso, le pretese azionate con il ricorso erano destituite di qualsivoglia fondamento, dal momento che in data 30.1.2024 tra il legale rappresentante della società e la ra stato sottoscritto un verbale Pt_1
di conciliazione in sede sindacale – mai impugnato – in virtù del quale la predetta aveva accettato l'importo pattuito, rinunziando a far valere qualsiasi pretesa di carattere economico correlata al suo rapporto lavorativo intercorso alle dipendenze di essa resistente.
4 Indi, espletato il libero interrogatorio della ricorrente, il giudice decideva la controversia, della cui motivazione dava comunicazione alle parti, in via telematica, nel termine fissato dalla disposizione codicistica summenzionata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
In via preliminare ed assorbente rispetto alle domande formulate dalla ricorrente, va rilevato che le parti hanno sottoscritto, in data 30.1.2024, un verbale di conciliazione in sede sindacale, con il quale è stata definita la vertenza insorta in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 27.9.2023 al
26.1.2024, data, quest'ultima, in cui è intervenuto il licenziamento della dipendente.
In detto verbale si dà atto della presenza, oltre che della lavoratrice, del conciliatore designato dalla Organizzazione F.I.L.A., l'avv. Raffaele Massaro,
nonché di quella del legale rappresentante della Controparte_3
sig. , datore di lavoro della
[...] Persona_1 Pt_1
Si attesta, inoltre, che il conciliatore ha reso edotte le parti degli effetti propri della conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli artt. 412 e 413 cod. proc.
civ., nonché dell'art. 2113 cod. civ.
5 Nell'atto de quo – premessa l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, con inquadramento della lavoratrice nel V livello del C.C.N.L.
Commercio, avente decorrenza dal 27.9.2023 e scadenza fissata al 30.6.2024
– si precisa che il datore di lavoro e la dipendente hanno manifestato “la loro
volontà di definire tutti gli aspetti della intercorsa collaborazione, onde
prevenire l'insorgere di liti ed eliminare ogni altra controversia dipendente e/o
collegata alle prestazioni di lavoro intercorse”.
Nello specifico, essi hanno pattuito quanto segue: “le parti dichiarano, ad ogni
effetto di legge, che il rapporto di lavoro è stato definito con licenziamento per
giusta causa…il datore di lavoro dichiara di offrire la somma di € 1.044,00 oltre
il Tfr di € 290,00…a tacitazione di ogni richiesta e a titolo di saldo sulle
retribuzioni e contribuzioni arretrate ed ogni altra voce a suo carico. Il
lavoratore ha accettato”.
In particolare, , con la sottoscrizione del predetto verbale Parte_1
conciliativo, ha espressamente accettato l'offerta proposta e rinunciato a proporre altre domande afferenti alla “conclusione del rapporto di lavoro,
nonché alla superiore qualifica e/o inquadramento, alle mansioni, alle
differenze retributive, alle incentivazioni, ai premi, agli scatti di anzianità o
contrattuali, ai compensi per festività, ferie, orario straordinario, riposi
compensativi, indennità sostitutiva del preavviso, demansionamento,
dequalificazione professionale, buoni pasto, alle domande inerenti alla
6 cessazione del rapporto, alla reintegrazione nel posto di lavoro e/o alla
ricostruzione del rapporto…”.
La lavoratrice ha, quindi, attestato di essere “integralmente soddisfatta e, salvo
buon fine del pagamento, di non avere nulla a che pretendere per qualsiasi
titolo o ragione nei confronti della CP_1 Controparte_2
È poi intervenuta, da parte della società datrice di lavoro, l'erogazione a mezzo bonifico dell'importo pattuito nell'accordo conciliativo, per le causali in esso indicate (cfr., al riguardo, la ricevuta del pagamento versata in atti dalla società
resistente, in uno all'atto di conciliazione).
Ciò posto, osserva ora il decidente che l'accordo conciliativo in esame,
essendo stato raggiunto alla presenza del rappresentante sindacale di categoria, gode di un'efficacia rafforzata e consente di ritenere sussistente la consapevolezza del dipendente circa il reale significato dell'accordo (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 9 giugno 2021, n. 16154, che ha precisato che, in tema di atti abdicativi di diritti posti in essere dal lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di leggi o di contratti collettivi e contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale non sono impugnabili, a patto che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali al lavoratore sia stata effettiva, e ciò in quanto deve potersi ritenere che lo stesso sia stato posto nella condizione di comprendere a quali diritti rinunciare e in quale misura, sicché, in concreto, la
7 presenza del sindacalista al momento della conciliazione lascia presumere un'adeguata assistenza, anche in ragione del conferimento di un mandato implicito;
v., in termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 1° aprile 2019, n. 9006; v., inoltre,
Sez. Lav., 18 agosto 2017, n. 20201, secondo cui la sede sindacale stessa depone, anche a livello presuntivo, per l'esistenza di un'effettiva assistenza e,
dunque, per una volontà non coartata del lavoratore).
Non è superfluo rammentare, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità
delineatasi in subiecta materia ha affermato che l'eventuale mancanza di un'effettiva assistenza sindacale del lavoratore all'atto della stipula di una transazione o della sottoscrizione di un atto abdicativo non priva la dichiarazione negoziale della sua natura, sicché la stessa, pur risultando non inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, cod. civ., deve pur sempre essere impugnata nel termine semestrale di cui al comma 2 dello stesso articolo (sul punto, v., ex aliis, Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2016, n. 9064).
Rileva peraltro il giudicante che dal tenore letterale del verbale si evincono,
oltre all'assistenza effettiva del conciliatore, anche la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si è risolto il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., per cui, sulla scorta dell'orientamento delineatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, il verbale sottoscritto da in data 30.1.2024 deve ritenersi inoppugnabile Parte_1
e irretrattabile, di talché le doglianze da lei prospettate con il ricorso non sono suscettibili di valutazione alcuna. 8 Va, inoltre, sottolineato che, prima dell'instaurazione del giudizio, avvenuta in data 6.9.2024, la lavoratrice non ha mai dedotto l'insussistenza di una rappresentanza sindacale effettiva in sede di conciliazione o in altro modo censurato il contenuto del verbale sottoscritto il 30.1.2024, per cui ella si deve ritenere definitivamente decaduta dalla facoltà di far valere i vizi da cui, a suo dire, sarebbe stato affetto il predetto accordo transattivo.
Non consente di giungere ad una soluzione differente neppure la circostanza,
evidenziata dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio, secondo cui ella fu indotta alla sottoscrizione del verbale da parte dell'avv. Raffaele Massaro,
all'epoca suo amico, nonché “direttore” della società resistente.
Invero, tali asserzioni sono rimaste sfornite di qualsivoglia supporto probatorio,
non avendo la ricorrente chiesto di poter dimostrare che il suo consenso alla sottoscrizione dell'accordo de quo sia stato frutto di errore, estorto con violenza o determinato dal dolo della controparte.
Logico corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4552 del ruolo generale dell'anno 2024, 9 promosso da contro la Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la al pagamento, in favore della società resistente, delle Pt_1
spese del giudizio, che liquida in € 1.314,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 3.6.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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