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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa IA Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5714/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to VACCHER DANIELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VACCHER DANIELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna (BO) il
02/07/2005, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Persona_1
e , nato a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “
❖ I coniugi a vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
❖ Assegnazione della casa familiare, sita a Pordenone (PN) via G. Marconi
44/A, alla signora che vi abiterà con i figli. Il signor sino Parte_1 CP_1
a decembre dell'anno in corso seguiterà a vivere presso l'immobile condotto in locazione di via Oberdan 45 sc D (PN), successivamente si trasferirà presso l'immobile – sempre condotto in locazione – di corso
Vittorio Emanuele II n. 30
❖ Affido condiviso dei figli minori IA e , i quali manterranno la Per_2
residenza presso la casa familiare. Premessa la buona comunicazione tra i genitori e l'obiettivo comune di porre al centro gli interessi dei figli e i loro numerosi impegni, i ragazzi staranno con il padre il mercoledì e il giovedì
(cena, pernotto e colazione del giorno successivo) e fine settimana alternati dal sabato pomeriggio (dopo scout) sino alla domenica.
Il padre inoltre starà con loro nel pomeriggio del lunedì e mercoledì (nella ex casa familiare). Il tutto salvo diversi accordi, anche in ragione dei turni lavorativi e degli impegni dei figli e dei genitori.
Entrambi i ragazzi sono autonomi negli spostamenti casa – scuola. Negli
spostamenti necessari per i numerosi impegni extrascolastici saranno coadiuvati dai genitori, come da piano genitoriale che si deposita sub all 12
e da considerarsi parte integrante del presente atto. I genitori si comunicheranno per tempo i progetti relativi alle ferie estive, di modo che ciascuno di essi potrà trascorrere con i figli un egual periodo di vacanze.
❖ Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli seguitando a pagare le utenze domestiche dell'ex casa familiare relative a luce, acqua,
gas e telefonia. Spese per la legna al 50%. Resta inteso che un eventuale
2 aumento significativo delle spese delle utenze, che dovessero creare una significativa disparità nelle rispettive disponibilità economiche, costituirà
motivo di una rivalutazione al fine di ristabilire un sostanziale equilibrio.
Spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso l'intestato tribunale, al 50%. Detrazioni fiscali e assegno unico al 50% come per legge.
I ricorrenti si danno sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti o equipollenti documenti per l'espatrio.
❖ Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 24/02/2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento
3 delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Bologna (BO), in data CP_1
02/07/2005;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di BOLOGNA (BO) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005, atto n. 240, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa IA Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa IA Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5714/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to VACCHER DANIELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to VACCHER DANIELA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Bologna (BO) il
02/07/2005, in regime patrimoniale della separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nata a [...] il [...] Persona_1
e , nato a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 24/02/2025 e cioè “
❖ I coniugi a vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
❖ Assegnazione della casa familiare, sita a Pordenone (PN) via G. Marconi
44/A, alla signora che vi abiterà con i figli. Il signor sino Parte_1 CP_1
a decembre dell'anno in corso seguiterà a vivere presso l'immobile condotto in locazione di via Oberdan 45 sc D (PN), successivamente si trasferirà presso l'immobile – sempre condotto in locazione – di corso
Vittorio Emanuele II n. 30
❖ Affido condiviso dei figli minori IA e , i quali manterranno la Per_2
residenza presso la casa familiare. Premessa la buona comunicazione tra i genitori e l'obiettivo comune di porre al centro gli interessi dei figli e i loro numerosi impegni, i ragazzi staranno con il padre il mercoledì e il giovedì
(cena, pernotto e colazione del giorno successivo) e fine settimana alternati dal sabato pomeriggio (dopo scout) sino alla domenica.
Il padre inoltre starà con loro nel pomeriggio del lunedì e mercoledì (nella ex casa familiare). Il tutto salvo diversi accordi, anche in ragione dei turni lavorativi e degli impegni dei figli e dei genitori.
Entrambi i ragazzi sono autonomi negli spostamenti casa – scuola. Negli
spostamenti necessari per i numerosi impegni extrascolastici saranno coadiuvati dai genitori, come da piano genitoriale che si deposita sub all 12
e da considerarsi parte integrante del presente atto. I genitori si comunicheranno per tempo i progetti relativi alle ferie estive, di modo che ciascuno di essi potrà trascorrere con i figli un egual periodo di vacanze.
❖ Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli seguitando a pagare le utenze domestiche dell'ex casa familiare relative a luce, acqua,
gas e telefonia. Spese per la legna al 50%. Resta inteso che un eventuale
2 aumento significativo delle spese delle utenze, che dovessero creare una significativa disparità nelle rispettive disponibilità economiche, costituirà
motivo di una rivalutazione al fine di ristabilire un sostanziale equilibrio.
Spese straordinarie, individuate come da protocollo in uso presso l'intestato tribunale, al 50%. Detrazioni fiscali e assegno unico al 50% come per legge.
I ricorrenti si danno sin d'ora il reciproco assenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti o equipollenti documenti per l'espatrio.
❖ Le spese del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 24/02/2025, in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento
3 delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Bologna (BO), in data CP_1
02/07/2005;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di BOLOGNA (BO) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2005, atto n. 240, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa IA Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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