2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale e' determinata secondo le norme del Codice di procedura penale .
Nota all' art. 153 :
- L' art. 1240 del codice della navigazione cosi' recita:
«Art. 1240 (Competenza per territorio). - La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che e' stato commesso il reato, avviene nella Repubblica il primo approdo della nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.
Se, prima dell'approdo nella Repubblica, ha avuto luogo la presentazione del rapporto, della denuncia o della querela alle autorita' consolari o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorita' hanno espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza non puo' essere determinata nel modo indicato nel comma precedente, la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento del commesso reato.
Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al momento della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale risiede tale autorita' non e' stata ancora pronunciata la sentenza di merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a norma dei commi precedenti. Gli atti istruttori compiuti dall'autorita' consolare conservano pieno valore anche avanti il giudice competente.».