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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2024, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 933/2023, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. VITALE ANTONIETTA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. DEL VECCHIO ELENA e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
Parte resistente
Nonché
Il PM in sede;
interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/02/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 16/08/1992 a CA E' RR (Sa) con (come da estratto del Controparte_1 registro stato civile, del precitato Comune, anno 1992, parte II, serie A, nr. 247), con varie richieste, soprattutto per quanto concerne l'affido di (nata il giorno 08.07.2009) ed il Per_1 correlato diritto di visita paterno, nonché il suo mantenimento, con l'esclusione di quello di , Per_2 ulteriore figlia maggiorenne ed economicamente indipendente (nulla proponendo, invece, per l'ulteriore figlia , nata il [...]); con vittoria di spese di lite. Per_3
Si è costituita , la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ha formulato avverse richieste accessorie e, peraltro, anche avanzando domanda di assegno divorzile;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori.
Alla prima udienza del tenutasi davanti al Giudice istruttore, tenutati in trattazione scritta, le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e per il prosieguo hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Giudice istruttore, per l'effetto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti validamente costituite.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale allora competente territorialmente per la separazione consensuale (omologata con provvedimento del 09.10.2019)
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
pagina 2 di 5 Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Tra le parti, invece, non vi è accordo in merito alle domande accessorie, concernenti, oltre che le questioni di affido e diritto di visita di , anche quelle economiche. Per_1
Sussiste, quindi, la necessità che sia pronunciata sentenza non definitiva relativa allo status delle parti, disponendosi con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la definizione delle altre questioni.
Ai sensi dell'art. 4, nono comma, l. 898/1970, infatti, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Detta disposizione persegue l'evidente finalità di consentire una sollecita pronuncia in ordine allo status delle parti, in ossequio al favor libertatis, a fronte di una situazione irrimediabilmente compromessa, rinviando all'esito di una più approfondita istruttoria, quando ciò sia ritenuto necessario, la definizione delle questioni patrimoniali conseguenti (v. ex multis Cass. Civ., n.
23567/2004: “La nuova disciplina di cui all'art. 8 e 9 della legge n. 74/1987, secondo il quale il
Tribunale emette sentenza non definitiva "nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno", configura non una deroga, ma un'ipotesi normativa di applicazione del principio generale di cui all'art. 277, comma secondo, c.p.c., con l'unico elemento distintivo della sostituzione all'istanza di parte ed alla necessaria verifica della sussistenza di un apprezzabile interesse concreto di questa alla sollecita definizione della domanda, di una valutazione generale ed astratta della rispondenza della pronuncia non definitiva ad un interesse siffatto, peraltro in piena aderenza alla complessiva disciplina processuale ed allo spirito generale della legge di riforma.
Conseguentemente vanno ravvisati i presupposti per una pronuncia non definitiva di divorzio in ogni caso in cui restino ancora da definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi ovvero quelli, patrimoniali o non, nei confronti dei figli o anche altre questioni pendenti tra le parti che richiedano indagini istruttorie”).
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di scioglimento del vincolo proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale pagina 3 di 5 e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 4 legge n. 898/1970, va resa la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Trib.
Bari, Sez. I, 23 marzo 2012, n. 1062).
Nel caso di specie, le ulteriori questioni – anche di carattere economico – da affrontare inducono il Collegio a ritenere prevedibile che la presente controversia dovrà svilupparsi attraverso un'attività istruttoria, il che porta a reputare necessaria la pronuncia della presente statuizione, nell'ottica della salvaguardia del favor libertatis attualmente recepito dalla legge (cfr. anche l'art. 709-bis c.p.c. in tema di separazione).
Si provvede con separata e coeva ordinanza in ordine al prosieguo dell'istruttoria.
Il governo delle spese processuali è rimesso alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_1 celebrato in data 16/08/1992 a CA E' RR (Sa) (come da estratto del registro stato civile, del precitato Comune, anno 1992, parte II, serie A, nr. 247), autorizzando le parti a continuare e vivere separatamente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 396/2000);
• provvede con separata e coeva ordinanza all'ulteriore istruzione della causa;
• spese al definitivo.
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del
2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, così deciso nella Camera di Consiglio del 20.06.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 933/2023, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili” tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. VITALE ANTONIETTA e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce al ricorso;
Parte ricorrente contro
rappresentata e difesa dall'avv. DEL VECCHIO ELENA e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
Parte resistente
Nonché
Il PM in sede;
interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/02/2023, ha chiesto al Tribunale di Nocera Parte_1
Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato in data 16/08/1992 a CA E' RR (Sa) con (come da estratto del Controparte_1 registro stato civile, del precitato Comune, anno 1992, parte II, serie A, nr. 247), con varie richieste, soprattutto per quanto concerne l'affido di (nata il giorno 08.07.2009) ed il Per_1 correlato diritto di visita paterno, nonché il suo mantenimento, con l'esclusione di quello di , Per_2 ulteriore figlia maggiorenne ed economicamente indipendente (nulla proponendo, invece, per l'ulteriore figlia , nata il [...]); con vittoria di spese di lite. Per_3
Si è costituita , la quale, aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ha formulato avverse richieste accessorie e, peraltro, anche avanzando domanda di assegno divorzile;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente, emettendo i provvedimenti provvisori.
Alla prima udienza del tenutasi davanti al Giudice istruttore, tenutati in trattazione scritta, le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e per il prosieguo hanno chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Il Giudice istruttore, per l'effetto, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti validamente costituite.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Il Collegio riscontra che vi sono le condizione per accogliere la richiesta congiunta, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale allora competente territorialmente per la separazione consensuale (omologata con provvedimento del 09.10.2019)
è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
pagina 2 di 5 Alla stregua delle riferite circostanze, avendo, altresì, i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e, perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Tra le parti, invece, non vi è accordo in merito alle domande accessorie, concernenti, oltre che le questioni di affido e diritto di visita di , anche quelle economiche. Per_1
Sussiste, quindi, la necessità che sia pronunciata sentenza non definitiva relativa allo status delle parti, disponendosi con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la definizione delle altre questioni.
Ai sensi dell'art. 4, nono comma, l. 898/1970, infatti, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Detta disposizione persegue l'evidente finalità di consentire una sollecita pronuncia in ordine allo status delle parti, in ossequio al favor libertatis, a fronte di una situazione irrimediabilmente compromessa, rinviando all'esito di una più approfondita istruttoria, quando ciò sia ritenuto necessario, la definizione delle questioni patrimoniali conseguenti (v. ex multis Cass. Civ., n.
23567/2004: “La nuova disciplina di cui all'art. 8 e 9 della legge n. 74/1987, secondo il quale il
Tribunale emette sentenza non definitiva "nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno", configura non una deroga, ma un'ipotesi normativa di applicazione del principio generale di cui all'art. 277, comma secondo, c.p.c., con l'unico elemento distintivo della sostituzione all'istanza di parte ed alla necessaria verifica della sussistenza di un apprezzabile interesse concreto di questa alla sollecita definizione della domanda, di una valutazione generale ed astratta della rispondenza della pronuncia non definitiva ad un interesse siffatto, peraltro in piena aderenza alla complessiva disciplina processuale ed allo spirito generale della legge di riforma.
Conseguentemente vanno ravvisati i presupposti per una pronuncia non definitiva di divorzio in ogni caso in cui restino ancora da definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi ovvero quelli, patrimoniali o non, nei confronti dei figli o anche altre questioni pendenti tra le parti che richiedano indagini istruttorie”).
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Presidente all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di scioglimento del vincolo proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale pagina 3 di 5 e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 4 legge n. 898/1970, va resa la statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Trib.
Bari, Sez. I, 23 marzo 2012, n. 1062).
Nel caso di specie, le ulteriori questioni – anche di carattere economico – da affrontare inducono il Collegio a ritenere prevedibile che la presente controversia dovrà svilupparsi attraverso un'attività istruttoria, il che porta a reputare necessaria la pronuncia della presente statuizione, nell'ottica della salvaguardia del favor libertatis attualmente recepito dalla legge (cfr. anche l'art. 709-bis c.p.c. in tema di separazione).
Si provvede con separata e coeva ordinanza in ordine al prosieguo dell'istruttoria.
Il governo delle spese processuali è rimesso alla decisione definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra:
nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], Controparte_1 celebrato in data 16/08/1992 a CA E' RR (Sa) (come da estratto del registro stato civile, del precitato Comune, anno 1992, parte II, serie A, nr. 247), autorizzando le parti a continuare e vivere separatamente;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 396/2000);
• provvede con separata e coeva ordinanza all'ulteriore istruzione della causa;
• spese al definitivo.
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del
2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, così deciso nella Camera di Consiglio del 20.06.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
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