Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 13/03/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
IA LA
ha pronunciato la seguente sentenza n. 78/2026 sul giudizio in materia pensionistica n. 69970, depositato il 24 giugno 2025, proposto da F. S., nato OMISSIS (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Salvatore Meccio n. 16, presso lo studio dell’avv. Marcella D’Urso (C.F. [...]) che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso introduttivo; il quale chiede ai sensi e per gli effetti dell’art.
170 c.p.c. che le comunicazioni vengano effettuate alla casella di posta elettronica marcella.durso@aigapalermo.legalmail.it, contro
- Il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati IA LI ([...]; avv.b.lipani @pec.it)
GH SA (C.F.: [...]; pec:
margheritasanfratello@pec.it);
- L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale (C.F. 80012000826), in persona del Dirigente Generale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, in Palermo via Caltanissetta 2/e, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Lamacchia (C.F.:
[...]; PEC laura.lamacchia1@pec.it) e Vito Longo (C.F.: [...]; PEC vitolongo@pecavvpa.it);
Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;
Udite, all’odierna udienza pubblica, con l’assistenza della signora LA BA, le parti, come da verbale;
Premesso che in
TT
1. Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo, il signor F. -
titolare di un trattamento pensionistico diretto a carico del Fondo pensioni Sicilia a decorrere dall’1° febbraio 2003 - il 1° luglio 1990 beneficiava di un incremento stipendiale in applicazione dell’art. 5 della L.R. 15 giugno 1988 n. 11, recante “Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985 – 1987” che, al comma 1, istituiva la Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.).
L’istante, quindi, richiamava il radicato orientamento giurisprudenziale negativo circa l’estensione dell’operatività dell’art.
5, comma 3, della L.R. n. 11/1988 sino al 1° gennaio 1994 (data di entrata in vigore della nuova R.I.A. introdotta con il D.P.R.S. n.
11/1995), sia in riferimento a coloro che erano all’epoca in servizio sia che per chi era già stato collocato in quiescenza, evidenziando il sopravvenire di un nuovo elemento.
Precisamente, in base all’impostazione difensiva, la pretesa alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con la maggiorazione della R.I.A. per il triennio 1991-1993 avrebbe tratto fondamento dall’estensibilità in ambito regionale dell’efficacia sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 51 comma 3 della L. 388/2000.
Il signor F., quindi, riferiva di aver diffidato l’amministrazione a provvedere nel senso sopra specificato e, non avendo sortito buon esito, di essere stato costretto a proporre il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi.
1.1. In primo luogo, l’auspicata estensione degli effetti della decisione della Consulta avrebbe dovuto giustificarsi in base alla sostanziale sovrapponibilità della disciplina statale contenuta nell’art. 47 del d.P.R. 8 maggio 1987 a quella regionale di cui all’art. 5 della L.R.
n.11/1988.
Da ciò sarebbe dovuto conseguire il riflesso anche in ambito regionale della caducazione ad opera del giudice delle leggi della disposizione
(definita di interpretazione autentica) contenuta nell’art. 51, comma 3, della L. 388/2000, che stabiliva che la proroga sino al 31/12/1993 doveva intendersi riferita solo alla disciplina giuridica e non anche alle maggiorazioni della R.I.A., il cui termine rimaneva fissato al 31 dicembre 1990.
1.2. In secondo luogo, la recente pronuncia del giudice delle leggi avrebbe dovuto dare impulso ad una rilettura della disposizione da ultimo menzionata, opposta all’interpretazione aderente al criterio
“ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, fino ora prevalsa.
1.3. La parte ricorrente, infine, sosteneva che una ricostruzione opposta a quella proposta si sarebbe posta in contrasto con l’art. 14 lettera Q) dello Statuto Siciliano, il quale prevede che “lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione non può essere in ogni caso inferiore a quello del personale dello Stato” ed avrebbe inoltre creato una palese diseguaglianza a danno del personale della Regione siciliana.
1.4. La parte ricorrente, in conclusione, chiedeva di:
- “ritenere e dichiarare il diritto del sig. F. S. ad aver riliquidato il trattamento pensionistico in godimento con il computo, nella base pensionabile, della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.), da calcolarsi secondo il criterio indicato nell’art. 5 della L.R.15 giugno 1988 n.
11 sino al 31 dicembre 1993, in applicazione del principio enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza 11 gennaio 2024 n.4;
- conseguentemente, condannare l’Amministrazione regionale al pagamento della differenza dei ratei pensionistici dovuti, da computarsi dalla data di collocamento in quiescenza, risalente all’1/2/2003, comprensivi della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, previa compensazione fra gli stessi, a decorrere da ciascun rateo pensionistico al soddisfo.
2. L’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica si costituiva in data 28 gennaio 2026, proponendo le seguenti difese.
2.1. L’amministrazione convenuta, in primo luogo, osservava che la pretesa avversaria riguardava solo di riflesso il trattamento pensionistico ma, in realtà, aveva ad oggetto una maggiorazione stipendiale, esulante dalla giurisdizione contabile e ricompresa in quella spettante al giudice designato a conoscere il rapporto di pubblico impiego.
2.2. Nel merito, l’ente previdenziale negava che la sentenza della Consulta n. 4/2024, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000 - rivolto esclusivamente ai dipendenti del “Comparto del personale dipendente dai Ministeri”, e non agli altri settori dell’amministrazione statale - potesse essere
“esportata” in ambito regionale, considerando anche che lo "stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione" era materia affidata alla legislazione esclusiva dall’art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto.
2.3. Da ultimo, la resistente eccepiva la prescrizione della pretesa avversaria, in assenza atti interruttivi o della ricorrenza di
“impedimento giuridico” al suo esercizio, sicuramente non configurabile dalla presenza nell’ordinamento di una norma appartenente all’ordinamento nazionale la cui caducazione non avrebbe potuto comunque influire su rapporti di lavoro già esauriti.
2.4. Da ultimo, l’ente convenuto proponeva una rassegna delle decisioni di questa Sezione, tutte sfavorevoli alle ragioni dei pensionati.
2.5. In conclusione, Assessorato Regionale chiedeva di:
- “preliminarmente, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte adita e/o l’inammissibilità per intervenuta decadenza;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 153, lett. d) ed e) del c.g.c.;
- dichiarare nullo e/o inammissibile e comunque rigettare con qualsiasi statuizione il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
- in ogni caso, dichiarare l’intervenuta prescrizione e per l’effetto rigettare le domande formulate ex adverso;
- rigettare ogni altra avversa pretesa e richiesta, anche di natura istruttoria”.
3. Il Fondo Pensioni si costituiva in data 29 gennaio 2026 proponendo difese e richieste sovrapponibili a quelle avanzate dall’amministrazione regionale.
4. All’udienza del 12 marzo 2026, l’avvocato Alessandro Immordino su delega orale dell’avvocato D’Urso, per i ricorrenti, e l’avvocato Vito Longo per l’Assessorato Regionale Delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica, per delega orale anche in rappresentanza del Fondo Pensioni Sicilia, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
L’avvocato Immordino, in particolare, evidenziava la sussistenza della giurisdizione contabile e si opponeva all’eccezione di prescrizione.
La causa passava in decisione.
Considerato in diritto
1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa del ricorrente - ex dipendente regionale - alla riliquidazione della propria pensione mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo delle maggiorazioni relative alla R.I.A. inerenti al triennio 1991-1993, con condanna dell’amministrazione al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione.
2. Per prime vanno affrontate le questioni preliminari di rito.
2.1. Entrambe le amministrazioni convenute hanno eccepito il difetto della giurisdizione contabile.
Tale eccezione non appare fondata, in quanto il petitum sostanziale che connota la domanda attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, conseguendone la corretta individuazione del giudice adito (cfr., ex pluribus, la sentenza di questa Sezione n. 166/2017).
2.2 Si passa quindi a scrutinare nel merito la fondatezza delle domande avanzate dall’istante.
Al riguardo, si osserva che la pretesa alla riliquidazione migliorativa dei trattamenti controversi poggia sull’asserita spettanza degli incrementi della R.I.A per il triennio 1991-1993, non rivendicati ex se ma quali presupposti del ricalcolo della base pensionistica.
La concreta possibilità di effettuare una valutazione sul punto, tuttavia, anche ai soli fini degli effetti sul trattamento previdenziale, è preclusa dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n.165 del 2001, il quale stabilisce che le controversie relative al periodo anteriore al 01 luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora non siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
Nel caso di specie, infatti, non risulta essere stata mossa alcuna contestazione entro il termine prescritto, con conseguente perdita della facoltà di opporre in questa sede doglianze riguardanti la consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data individuata come spartiacque dalla disciplina intertemporale (cfr. le sentenze della locale Sezione d’appello n. 149/2016, 473/2014, 468/2014, 467/2014, 463/2014, 462/2014 e 133/2014; vd. anche la decisione n. 106/2025 della Sezione Sardegna, che, sulla base di un differente percorso motivazionale, giunge alla medesima conclusione).
3. A quanto sopra esposto, già ostativo all’accoglimento del ricorso, si aggiunge un ulteriore argomento, illustrato per completezza espositiva, che converge verso il medesimo risultato.
Si fa riferimento alla non condivisibilità del fulcro dell’impostazione attorea, imperniata sulla possibilità di estrapolare dalla decisione della consulta - riguardante l’illegittimità costituzionale di una disposizione rivolta ad uno specifico comparto di dipendenti statali, parimenti destinatari della normativa di risulta - un principio erga omnes, invocabile anche da impiegati (o ex impiegati) regionali che vorrebbero vedersi garantiti incrementi della R.I.A. estesi oltre il periodo normativamente previsto (cfr. la decisione della Sezione Calabria n.82/2025; vd. anche, riguardo ai dipendenti statali in servizio presso altri settori, la citata sentenza della Sezione Sardegna n. 106/2025).
L’operazione - che non trova appiglio nell’esegesi della pronuncia in commento - a maggior ragione, è inattuabile nei confronti di coloro che hanno prestato servizio presso la Regione siciliana, in considerazione alla specificità dalla disciplina che li riguarda, scaturita dall’esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall’art. 14 comma 1, lettera q) dello Statuto, solo in via di tendenziale armonizzata a quella statale, attraverso un complesso procedimento non ancora del tutto compiuto (cfr. l’ampia ricostruzione svolta nella sentenza n. 346/2021 di questa Sezione).
4. In ragione di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto
(la decisione è conforme a quanto stabilito in numerose sentenze di questa Sezione, fra le quali quelle n. 314/2025, n.360/2025 e n.375/2025).
5. La novità e la complessità delle questioni dibattute giustificano la compensazione delle spese fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice Consigliere IA LA Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 12 marzo 2026 Pubblicata il 13 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)