Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 10/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2025, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.to Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore; la Commissione Centrale per gli Esami di Avvocato e la IV Sottocommissione per gli Esami di Avvocato, in persona del rispettivo Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l'annullamento
-del verbale della IV^ sottocommissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2024, costituita presso la -OMISSIS-, verbale datato 26.02.2025, nella parte in cui è stato espresso il giudizio negativo sulla prova scritta svolta dal ricorrente;
-di tutti gli atti connessi e/o presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato alla sessione 2024 degli esami per l’abilitazione allo svolgimento della professione di avvocato, contestandone l’esito finale di mancata ammissione alle prove orali.
2. L’impugnativa è affidata ad un unico mezzo con cui è contestato il giudizio della Commissione d’esame per la ricorrenza di profili di violazione di legge ed eccesso di potere sotto gli aspetti della carenza di motivazione e del travisamento dei fatti.
3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate concludendo per il rigetto del ricorso, in una alla sua istanza cautelare.
4. Alla camera di consiglio del 5 giungo 2025, dopo la discussione dei legali delle parti, cui è stato dato avviso della possibilità di una pronuncia in forma semplificata, senza opposizioni sul punto, la causa è stata assegnata in decisione.
5. Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti delle Amministrazioni intimate, regolarmente costituitesi in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria.
6. Il ricorso va rigettato.
7. Il ricorrente osserva che la motivazione analitica posta a sostegno del giudizio di insufficienza dell’atto giudiziario elaborato nella prova scritta dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato si basa su tre rilievi attinenti: i) alla mancanza di una specifica procura ad impugnare; ii) alla incoerenza dell’elaborato rispetto alla traccia; iii) alla calligrafia che non lo rende totalmente comprensibile. E su questa base censura la completezza e compiutezza del detto giudizio ritenendo che, al fine di redigere l’atto di appello che veniva richiesto, non sarebbe servita una procura speciale e che la soluzione prospettata nell’atto di appello penale sarebbe comunque corretta sia sostanzialmente che dal punto di vista ortografico.
Le critiche non sono condivisibili.
La Sottocommissione preposta alla valutazione degli elaborati dei candidati ha così giudicato l’atto di penale redatto dal ricorrente (busta n. -OMISSIS-): “ Voto Comm. 1°: 5; Voto Comm. 2°: 5; Voto Comm. 3°: 5. Voto totale 15.
Note: L’elaborato è insufficiente dal momento che è mancante la specifica procura ad impugnare la sentenza oggetto della traccia. Tale circostanza rende l’atto di appello inammissibile e/o improcedibile. L’elaborato, inoltre, manifesta incoerenza con la traccia facendo riferimento all’art. 586 c.p. Inoltre, la calligrafia non rende totalmente comprensibile l’elaborato.”.
Il provvedimento motiva dunque l’insufficienza sia in forma sintetica che analitica. E poiché, come dedotto dall’Avvocatura dello Stato senza smentita da parte del ricorrente, la motivazione numerica rispetta ed è stata elaborata secondo i criteri posti dal R.D. n. 37/1934 e dalla Commissione presso il Ministero della Giustizia con il verbale n. 2 del 5.12.2024, tanto è già sufficiente a sorreggere l'onere motivazionale richiesto dall'art. 3 della L. n. 241/1990, essendo consentita la ricostruzione ab externo della complessiva motivazione del giudizio attraverso i criteri di valutazione previamente determinati.
Ciò esclude la sussistenza di carenze motivazionali.
Le censure del ricorrente che investono le note a margine del giudizio numerico, con le quali la sottocommissione ha rilevato profili di inidoneità consistenti nella incoerenza degli elementi di diritto sostanziale contenuti nell’elaborato (il rif. all’art. 586 del cod. pen.) e la stessa correttezza della forma ortografica (non totalmente comprensibile), non sono esaminabili in questo giudizio in assenza di errori gravi che consentirebbero il sindacato dell’apprezzamento tecnico-discrezionale operato dal Collegio esaminatore.
E per vero tali doglianze integrano, nella sostanza, la richiesta di una non consentita ingerenza nel merito delle valutazioni della sottocommissione, senza che tuttavia al Giudice Amministrativo sia permesso di sostituire il suo giudizio e/o la sua valutazione opinabile all'operato della sottocommissione.
Le censure sono dunque, per questo verso, inammissibili.
Mentre l’ulteriore contestazione della motivazione analitica, nella parte che ha rilevato l’assenza di una procura speciale per la proposizione del giudizio d’appello, resta assorbita.
Difatti l’atto gravato si configura come un atto “plurimotivato”. E ciò comporta l’autonomia logica e funzionale dei plurimi motivi in esso contenuti: non a caso la Commissione ha impiegato l’avverbio “inoltre” a significare l’aggiungersi di ragioni autonome a sostegno della valutazione. L’effetto è quello di rendere sufficiente, ai fini del rigetto del ricorso proposto contro tale provvedimento, che uno soltanto dei suoi motivi risulti esente dai vizi dedotti.
E nel caso di specie il giudizio della Commissione, sorretto da adeguati elementi numerici e dall’insussistenza di elementi dirimenti relativi al sindacato sulla discrezionalità tecnica della sottocommissione in relazione alla rilevata incoerenza sostanziale dell’elaborato e relativamente alla sua forma ortografica, è comunque da solo sufficiente a sorreggere la valutazione.
Il ricorso è pertanto respinto.
8. E cionondimeno la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.