Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 16/03/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle Pensioni
AD RL
ha pronunciato la seguente sentenza n. 79/2026 sul ricorso in materia pensionistica n. 69958, depositato il 17 giugno 2025, proposto dalla signora S. M., nata ad [...] (C.F. OMISSIS),
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Dina LL QU (C.F. [...]PEC;
gabriella.aliquo@avvocatipatti.it) . e LO NO (C.F.
[...]; P.E.C. carmelo.damiano@avvocatipatti.it, Fax 094121418), con studio in Palermo, Via Buon Gesù n. 1, presso il quale è elettivamente domiciliata
CONTRO
- L’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (c.f.
[...];PEC:avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it),
FR RA (c.f. [...]; PEC:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e FR Velardi
(c.f.[...]; PEC:
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in
Palermo nella Via Maggiore Pietro Toselli n. 5;
Esaminati gli atti e i documenti della causa;
Udite, le parti, all’odierna udienza pubblica, con l’assistenza della signora EL BA, come da verbale;
Premesso in fatto
1. La signora S. – ex insegnante in congedo dal 1°settembre 2025 - ha istaurato il presente giudizio al fine di ottenere il riconoscimento, ai fini del ricalcolo del trattamento di quiescenza, dei servizi pre-ruolo svolti presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Alessandro Volta” di TT, dal 1988 al 1996.
1.1. Nella ricostruzione della ricorrente la vicenda sarebbe stata scandita dai seguenti passaggi.
L’interessata, mediante un’istanza datata 15 maggio 2006 rivolta all’INPDAP di Milano e per conoscenza, al Centro dei Servizi Amministrativi di Milano, chiedeva “il computo o riscatto o la valutazione più favorevole” dei predetti servizi, dichiarati ai sensi dell’art. 145 del d.P.R. 1092/1973.
La stessa domanda veniva poi trasmessa dall’I.P.A.A. “G. Faranda”
di TT (scuola di assegnazione provvisoria) con nota prot. n.
5445/FP del 15 giugno 2006 alla Scuola Media Statale “Martinengo Alvaro” di Milano (scuola di titolarità), che riceveva la pratica in data 25 maggio 2006, registrandola ai prot. n. 2218/FP e 2219/FP.
Successivamente, con nota prot. n. 3163/FP del 16 ottobre 2007, la
“Martinengo Alvaro” di Milano, a seguito di trasferimento, trasmetteva il fascicolo personale della professoressa ad un istituto comprensivo sito a TT, nella via Profeta n. 27.
In prossimità del collocamento a riposo della prof. S., l’Istituto Comprensivo “L. Pirandello” di TT, presso il quale l’interessata si avviava a concludere la propria carriera, rilevata la mancanza agli atti della domanda di riscatto dei servizi pre-ruolo e del relativo riscontro, con nota prot. 0009371 del 23 novembre 2023, segnalava tali circostanze all’INPS di Messina, cui ritrasmetteva la pratica a suo tempo presentata dalla docente.
Lo stesso istituto, poi, con nota prot. 0004715 del 29 maggio 2024, al dichiarato fine di evitare un sicuro contenzioso, invitava l’INPS ad evadere la domanda, “ora per allora”, e ad emettere il relativo decreto con decorrenza dalla richiesta.
Seguiva un sollecito inoltrato dal medesimo istituto con nota prot. del 0006127 del 30 agosto 2024.
Nel silenzio dell’amministrazione previdenziale, la docente, con PEC inoltrata dal proprio legale il 12 agosto 2024, chiedeva all’ente previdenziale di riscontrare la nota dell’istituto L. Pirandello prot.
0004715 del 29 maggio 2024, trasmettendole copia della risposta, e ad indicare il responsabile del procedimento.
L’ente, in data 3 settembre 2024, replicava affermando che la richiesta del 2006 non risultava mai pervenuta alla sede di Messina e che non ve ne era traccia neppure negli archivi di Milano ed invitando la docente alla presentazione di apposita domanda.
La nota inoltrata il 30 maggio 2025 da un nuovo legale e la risposta dell’amministrazione del 13 giugno 2025 ricalcavano i contenuti del precedente carteggio.
1.2. Ciò premesso, la parte istante, dopo aver affermato la giurisdizione della Corte dei conti ed aver ricostruito il quadro normativo, riferendosi in particolare, agli artt. 8, 10, 142, 145 e 147 del d.P.R. n. 1092/1973 e all’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994, specificamente riguardante il personale docente e il riconoscimento dei servizi non di ruolo, chiedeva il riconoscimento dei servizi denunciati nella domanda di riscatto del 15 maggio 2006, con applicazione della normativa coeva all’istanza.
In conclusione, la ricorrente chiedeva di:
1. In via principale, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra S. M. al riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, di tutti i servizi di insegnamento pre-ruolo effettivamente prestati e documentati, come indicati in narrativa e specificati nel certificato di servizio ... oggetto della domanda di riscatto presentata in data 15/05/2006 ...
2. Per l’effetto, ordinare all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al computo e/o riscatto o dei suddetti periodi di servizio pre-ruolo, secondo la normativa vigente all’epoca della presentazione della domanda (15/05/2006)
e con la formula più favorevole alla ricorrente, adottando tutti gli atti necessari e conseguenti per la corretta determinazione dell’anzianità contributiva utile a pensione della Sig.ra S. M.
3. Conseguentemente, condannare l’INPS a ricalcolare il trattamento pensionistico spettante alla ricorrente, con decorrenza dal 01 settembre 2025
(data del collocamento a riposo), tenendo conto dell’anzianità contributiva così rideterminata, e a corrispondere alla Sig.ra S. M. le eventuali differenze sui ratei pensionistici matura e maturandi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo effettivo.
4. In ogni caso determinare l’onere di riscatto a carico della ricorrente secondo la norma va vigente alla data della domanda (15/05/2006) e disporre che l’INPS consenta alla Sig.ra S. M. il pagamento secondo le modalità previste dalla legge, inclusa la possibilità di rateizzazione e/o trattenuta sulla pensione, come richiesto nella domanda originaria”.
2. L’INPS si costituiva in data 16 febbraio 2026, e dopo aver ricostruito i passaggi in cui si era articolata la vicenda, osservava che non era stata prodotta alcuna copia della domanda di riscatto con protocollo INPDAP ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 153 lett. b) del c.g.c.
In conclusione, l’amministrazione chiedeva di:
“- Ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile;
- In subordine, con qualunque statuizione rigettarlo;”
3. All’udienza del 12 marzo 2026, l’avvocato Rosario Di Salvo, su delega orale dell’avvocato NO, per la parte ricorrente e l’avvocato Norrito, per l’INPS, si riportavano alle precedenti difese.
La causa passava quindi in decisione.
Considerato in diritto
1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa della ricorrente al ricalcolo del proprio trattamento pensionistico tenendo conto di un’anzianità contributiva ricomprendente i servizi di insegnamento pre-ruolo in contestazione.
2.1. Occorre, in via preliminare, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 153, lettera b), c.g.c. sollevata dal
INPS.
Nel caso di specie la pretesa attorea, nella sostanza, concerne la riliquidazione del trattamento già in godimento alla ricorrente, in quiescenza dal 1°settembre 2025.
Al riguardo si osserva che le PEC del 12 agosto 2024 e del 30 maggio 2025, con cui i legali della docente, all’epoca in servizio, invitavano l’amministrazione presidenziale a riscontrare una richiesta avanza dall’istituto presso il quale l’interessata prestava ancora servizio non sembrano soddisfare il requisito richiesto dal richiamato art. 153 c.g.c., dato il tenore delle stesse.
In definitiva, non si riscontra la necessaria sovrapponibilità fra l’istanza amministrativa e il petitum dell’atto introduttivo (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 211/2024).
2.2. La questione dell’effettiva trasmissione all’INPDAP della richiesta di riscatto del 2006, negata dalla resistente, e dell’eventuale sufficienza della ricezione della richiesta da parte dell’amministrazione datoriale, invece, ad avviso del giudicante, afferisce al merito della controversia, il cui scrutinio, nella presente occasione, è precluso dalla mancanza di una domanda di riliquidazione del trattamento comprensiva della valorizzazione dei periodi assicurativi in questione.
Ad ogni modo, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, si rileva che dagli atti di causa non risulta che detta richiesta sia mai stata recapitata all’INPDAP.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Si ritiene di dover compensare le spese fra le parti ex art. 31, comma 3, c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice
AD RL
(firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 12 marzo 2026 Pubblicata il 16 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)