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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
R e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa avente n. rg. 1840/2020
vertente tra , nata a [...] il [...] cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 10.6.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola MAZZURCO MASI
SEBASTIANO; che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile CP_2 si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi. la cancellazione è stata comunicata con la pubblicazione del 3° elenco di variazione del 2019 ed il ricorso amministrativo è stato proposto nei trenta giorni successivi, ossia il 30 gennaio 2020 ed il ricorso giudiziario è stato depositato il 10 giugno 2020 in termini.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno
2017 per 102 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola;
essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della insussistenza CP_2 del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame della teste escussa, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazione di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta
Mazzurco Masi Sebastiano, per 102 giornate annue.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto verbale unico di accertamento del 9/7/2019 elevato nei confronti della ditta Mazzurco Masi Sebastiano dal quale si evince che sono stati validati alcuni rapporti di lavoro intercorsi in tale anno tra la ditta Mazzurco Masi Sebastiano con i braccianti agricoli. Ciò a ulteriore dimostrazione che comunque l'azienda ha svolto regolarmente attività agricola, per come confermato anche dall'Ispettore , sentito in altro giudizio, la cui dichiarazione è stata prodotta dalla parte Tes_1 ricorrente.
Tale ispettore, che ha eseguito l'accertamento, ha affermato che la ditta Mazzurco Masi Sebastiano, nell'anno 2017 ha regolarmente svolto attività di pulitura fondi e raccolta nocciole sui terreni siti in
Montalbano Elicona.
Ha altresì affermato di avere individuato i soggetti i cui rapporti di lavoro erano da considerare validi, esclusivamente sulla base di un giudizio soggettivo, ed a seguito della loro audizione, affermando peraltro di non avere sentito molti lavoratori.
Ne consegue che la modalità di scelta operata dagli ispettori appare oltremodo iniqua e comunque erronea.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione così come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, nell'anno 2017 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano per 102 giornate, e, per l'effetto ordina all' in persona del CP_2
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 20.05.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena
R e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.05.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa avente n. rg. 1840/2020
vertente tra , nata a [...] il [...] cf: ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, Via C. Colombo, 5, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA.
All'udienza odierna i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in Cancelleria in data 10.6.2020 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che, nell'anno 2017 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola MAZZURCO MASI
SEBASTIANO; che, l' le aveva comunicato di averla cancellata dagli elenchi per tale anno e che inutile CP_2 si era rilevato il ricorso amministrativo.
Per l'effetto chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2017 per 102 giornate annue, con condanna dell' ad effettuare la suddetta iscrizione, con CP_2 vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Dopo l'effettuazione della prova testimoniale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. La parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione della iscrizione degli elenchi per l'anno 2017 per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza, essendo stati rispettati i termini relativi. la cancellazione è stata comunicata con la pubblicazione del 3° elenco di variazione del 2019 ed il ricorso amministrativo è stato proposto nei trenta giorni successivi, ossia il 30 gennaio 2020 ed il ricorso giudiziario è stato depositato il 10 giugno 2020 in termini.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno
2017 per 102 giornate, in cui la stessa avrebbe diritto, avendo lavorato come bracciante agricola;
essa si duole poi della circostanza che l' le ha comunicato di averla cancellata a causa della insussistenza CP_2 del rapporto di lavoro dedotto.
Ora, così come affermato dal ricorrente, gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, dall'esame della teste escussa, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, avendo risposto in modo preciso e puntuale anche a seguito di esplicite sollecitazione di questo giudice, è emerso che la ricorrente nell'anno 2017 ha lavorato come bracciante agricola, sotto il vincolo di subordinazione, con la ditta
Mazzurco Masi Sebastiano, per 102 giornate annue.
A ciò si aggiunga che parte ricorrente ha prodotto verbale unico di accertamento del 9/7/2019 elevato nei confronti della ditta Mazzurco Masi Sebastiano dal quale si evince che sono stati validati alcuni rapporti di lavoro intercorsi in tale anno tra la ditta Mazzurco Masi Sebastiano con i braccianti agricoli. Ciò a ulteriore dimostrazione che comunque l'azienda ha svolto regolarmente attività agricola, per come confermato anche dall'Ispettore , sentito in altro giudizio, la cui dichiarazione è stata prodotta dalla parte Tes_1 ricorrente.
Tale ispettore, che ha eseguito l'accertamento, ha affermato che la ditta Mazzurco Masi Sebastiano, nell'anno 2017 ha regolarmente svolto attività di pulitura fondi e raccolta nocciole sui terreni siti in
Montalbano Elicona.
Ha altresì affermato di avere individuato i soggetti i cui rapporti di lavoro erano da considerare validi, esclusivamente sulla base di un giudizio soggettivo, ed a seguito della loro audizione, affermando peraltro di non avere sentito molti lavoratori.
Ne consegue che la modalità di scelta operata dagli ispettori appare oltremodo iniqua e comunque erronea.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Consegue che l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, deve essere, senz'altro, CP_2 condannato all'iscrizione così come chiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che, nell'anno 2017 la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano per 102 giornate, e, per l'effetto ordina all' in persona del CP_2
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, al pagamento dei compensi del CP_2 giudizio, liquidati in € 2.886,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 20.05.2025
il giudice del lavoro
DR. Amato Lucia Maria Catena