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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2989/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.4.2025, assunto in decisione in data 16.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Federica Boga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tradate (VA), Via Goffredo Mameli n. 7;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con gli avvocati Susanna Parte_2 C.F._2
Galimberti e Milena Cairoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in AN NO, Via
Copernico n. 19;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
► Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 Parte_2 Parte_1
I comma c.c.
► Ordinare al Comune di Ceriano Laghetto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati Per_1 Per_2 prevalentemente presso la madre.
3. La casa coniugale, sita in Ceriano Laghetto (MB), via Solferino n. 67, e le relative pertinenze vengono assegnate alla signora la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli, con tutti gli Parte_2 arredi e i corredi in essa contenuti.
Il sig. si impegna e si obbliga a lasciare la casa coniugale entro il 1° maggio Parte_1
2025, provvedendo ad asportare i propri beni ed oggetti personali.
4. I genitori assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni che riguardano i figli e , relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni Per_1 Per_2 dei minori, mentre provvederanno, singolarmente e separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé.
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: Pt_1
- Fine settimana: a settimane alterne, dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, allorquando li riaccompagnerà presso la madre;
- Infrasettimanalmente:
A) Quando i figli saranno con il padre per il week-end: un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 allorquando li riaccompagnerà presso la madre;
B) Quando i figli saranno con la madre per il week-end: due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, allorquando li riaccompagnerà presso la madre;
- Una settimana durante le vacanze natalizie, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno;
in ogni caso, il 24/12 di ogni anno con la mamma e il 25/12 di ogni anno con il papà;
- Il giorno di Pasqua, in via alternata di anno in anno, con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- I figli trascorreranno la Festa del Papà e il compleanno di quest'ultimo con il sig. e la Festa Pt_1 della Mamma e il compleanno della stessa con la sig.ra Pt_2 pagina 2 di 5 I signori e si impegnano a comunicare l'una all'altro la località ove si recheranno con Pt_1 Pt_2
i figli per le vacanze.
Il tutto salvo diversi migliori accordi tra le parti e tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
6. Il Sig. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 Per_2 corrispondendo alla Sig.ra entro il 25 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, la somma Parte_2 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi.
Detta somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione a maggio 2026.
7. I Sigg.ri e si impegnano e si obbligano a sostenere le spese straordinarie che si Pt_1 Pt_2 rendessero necessarie per i figli e in ragione del 50% ciascuno, secondo le linee guida Per_1 Per_2 condivise del Tribunale di Monza-Ordine Avvocati di Monza, pubblicate in data 07/05/2018, che qui si intendono integralmente richiamate e alle quali le parti dichiarano di volersi riportare.
8. I ricorrenti si dichiarano reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano ad ogni richiesta di contributo a proprio favore.
9. I signori e si impegnano e si obbligano a provvedere al pagamento, contestualmente Pt_2 Pt_1 alla sottoscrizione del presente atto, della prima rata della retta scolastica anno 2025-2026 per , Per_1 prelevando dette somme dal conto corrente attualmente cointestato n. 00186/0000040074011 –
Credit Agricole – filiale di AN NO, prima della sua chiusura, così come saranno pagate dal medesimo conto corrente le spese per le utenze relative alla casa coniugale sino al mese di aprile 2025 compreso e quelle relative al contratto di mutuo, sintanto che non sarà operativa la surroga presso altro istituto di credito.
A decorrere dal mese di maggio 2025, allorquando il Sig. rilascerà la casa coniugale, le utenze Pt_1 relative alla medesima saranno integralmente a carico della signora in quanto assegnataria Parte_2 dell'immobile.
10. Le parti si impegnano e si obbligano a chiudere il conto corrente attualmente cointestato n.
00186/0000040074011 – Credit Agricole – filiale di AN NO e il deposito titoli n. 5250768, appena sarà operativa la surroga del contratto di mutuo presso altro istituto di credito;
l'eventuale giacenza residua positiva di detto conto corrente e del conto titoli verrà suddivisa tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
11. Le parti si impegnano e si obbligano a suddividere in ragione del 50% ciascuno le due polizze n.
00545323531 e n. 00545403537, sottoscritte con Credit Agricole.
pagina 3 di 5 12. Le parti si impegnano e si obbligano a continuare a pagare le rate del mutuo relativo alla casa coniugale in ragione del 50% ciascuno sino all'estinzione del medesimo.
13. I coniugi stabiliscono e concordano che l'assegno unico attualmente erogato per i figli minori Per_1
e venga percepito integralmente dalla Sig.ra Per_2 Parte_2
14. I coniugi stabiliscono e concordano che il Sig. potrà utilizzare personalmente, Parte_1 in via esclusiva, il box doppio, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, sito in
Ceriano Laghetto (MB), Via Solferino n. 78/80, sino a quando la Sig.ra utilizzerà e/o sarà Pt_2 assegnataria della casa coniugale.
15. Il quad e l'autovettura Suzuki Vitara targata FD147EC, entrambi già di proprietà del sig.
[...]
, restano definitivamente nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo e verranno asportati Parte_1 dalla casa coniugale, unitamente agli altri beni di esclusiva proprietà del Sig. , al momento Pt_1 del suo rilascio.
16. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, anche per quanto riguarda i figli minori.
17. Le condizioni di separazione saranno applicate da parte dei coniugi a far data dal 01/05/2025.
18. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
19. Dichiarare integralmente compensate le spese legali dell'odierno procedimento di separazione.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 20.5.2006 a Ceriano Parte_1 Parte_2
Laghetto;
- Dall'unione sono nati , in data 29.7.2009 e , in data 19.10.2012. Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 16.6.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 29.7.2009 e , 19.10.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28.4.2025 da
[...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_3
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , hanno Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 20.5.2006 a Ceriano Laghetto, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, per le annotazioni di legge
(atto n. 3, parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
28.4.2025, assunto in decisione in data 16.6.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Federica Boga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tradate (VA), Via Goffredo Mameli n. 7;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con gli avvocati Susanna Parte_2 C.F._2
Galimberti e Milena Cairoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in AN NO, Via
Copernico n. 19;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
► Pronunciare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 Parte_2 Parte_1
I comma c.c.
► Ordinare al Comune di Ceriano Laghetto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati Per_1 Per_2 prevalentemente presso la madre.
3. La casa coniugale, sita in Ceriano Laghetto (MB), via Solferino n. 67, e le relative pertinenze vengono assegnate alla signora la quale continuerà ad abitarvi unitamente ai due figli, con tutti gli Parte_2 arredi e i corredi in essa contenuti.
Il sig. si impegna e si obbliga a lasciare la casa coniugale entro il 1° maggio Parte_1
2025, provvedendo ad asportare i propri beni ed oggetti personali.
4. I genitori assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni che riguardano i figli e , relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto dei bisogni Per_1 Per_2 dei minori, mentre provvederanno, singolarmente e separatamente, nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé.
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: Pt_1
- Fine settimana: a settimane alterne, dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, allorquando li riaccompagnerà presso la madre;
- Infrasettimanalmente:
A) Quando i figli saranno con il padre per il week-end: un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 allorquando li riaccompagnerà presso la madre;
B) Quando i figli saranno con la madre per il week-end: due giorni infrasettimanali, indicativamente il mercoledì e il venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, allorquando li riaccompagnerà presso la madre;
- Una settimana durante le vacanze natalizie, in periodo da concordarsi tra i genitori di anno in anno;
in ogni caso, il 24/12 di ogni anno con la mamma e il 25/12 di ogni anno con il papà;
- Il giorno di Pasqua, in via alternata di anno in anno, con il Lunedì dell'Angelo;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- I figli trascorreranno la Festa del Papà e il compleanno di quest'ultimo con il sig. e la Festa Pt_1 della Mamma e il compleanno della stessa con la sig.ra Pt_2 pagina 2 di 5 I signori e si impegnano a comunicare l'una all'altro la località ove si recheranno con Pt_1 Pt_2
i figli per le vacanze.
Il tutto salvo diversi migliori accordi tra le parti e tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
6. Il Sig. si impegna e si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1 Per_2 corrispondendo alla Sig.ra entro il 25 di ogni mese, per 12 mensilità l'anno, la somma Parte_2 mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'autonomia economica degli stessi.
Detta somma verrà rivalutata annualmente sulla base degli indici Istat costo vita, con prima rivalutazione a maggio 2026.
7. I Sigg.ri e si impegnano e si obbligano a sostenere le spese straordinarie che si Pt_1 Pt_2 rendessero necessarie per i figli e in ragione del 50% ciascuno, secondo le linee guida Per_1 Per_2 condivise del Tribunale di Monza-Ordine Avvocati di Monza, pubblicate in data 07/05/2018, che qui si intendono integralmente richiamate e alle quali le parti dichiarano di volersi riportare.
8. I ricorrenti si dichiarano reciprocamente autosufficienti sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano ad ogni richiesta di contributo a proprio favore.
9. I signori e si impegnano e si obbligano a provvedere al pagamento, contestualmente Pt_2 Pt_1 alla sottoscrizione del presente atto, della prima rata della retta scolastica anno 2025-2026 per , Per_1 prelevando dette somme dal conto corrente attualmente cointestato n. 00186/0000040074011 –
Credit Agricole – filiale di AN NO, prima della sua chiusura, così come saranno pagate dal medesimo conto corrente le spese per le utenze relative alla casa coniugale sino al mese di aprile 2025 compreso e quelle relative al contratto di mutuo, sintanto che non sarà operativa la surroga presso altro istituto di credito.
A decorrere dal mese di maggio 2025, allorquando il Sig. rilascerà la casa coniugale, le utenze Pt_1 relative alla medesima saranno integralmente a carico della signora in quanto assegnataria Parte_2 dell'immobile.
10. Le parti si impegnano e si obbligano a chiudere il conto corrente attualmente cointestato n.
00186/0000040074011 – Credit Agricole – filiale di AN NO e il deposito titoli n. 5250768, appena sarà operativa la surroga del contratto di mutuo presso altro istituto di credito;
l'eventuale giacenza residua positiva di detto conto corrente e del conto titoli verrà suddivisa tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno.
11. Le parti si impegnano e si obbligano a suddividere in ragione del 50% ciascuno le due polizze n.
00545323531 e n. 00545403537, sottoscritte con Credit Agricole.
pagina 3 di 5 12. Le parti si impegnano e si obbligano a continuare a pagare le rate del mutuo relativo alla casa coniugale in ragione del 50% ciascuno sino all'estinzione del medesimo.
13. I coniugi stabiliscono e concordano che l'assegno unico attualmente erogato per i figli minori Per_1
e venga percepito integralmente dalla Sig.ra Per_2 Parte_2
14. I coniugi stabiliscono e concordano che il Sig. potrà utilizzare personalmente, Parte_1 in via esclusiva, il box doppio, di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, sito in
Ceriano Laghetto (MB), Via Solferino n. 78/80, sino a quando la Sig.ra utilizzerà e/o sarà Pt_2 assegnataria della casa coniugale.
15. Il quad e l'autovettura Suzuki Vitara targata FD147EC, entrambi già di proprietà del sig.
[...]
, restano definitivamente nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo e verranno asportati Parte_1 dalla casa coniugale, unitamente agli altri beni di esclusiva proprietà del Sig. , al momento Pt_1 del suo rilascio.
16. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti di identità equipollenti, anche per quanto riguarda i figli minori.
17. Le condizioni di separazione saranno applicate da parte dei coniugi a far data dal 01/05/2025.
18. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza di separazione.
19. Dichiarare integralmente compensate le spese legali dell'odierno procedimento di separazione.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 20.5.2006 a Ceriano Parte_1 Parte_2
Laghetto;
- Dall'unione sono nati , in data 29.7.2009 e , in data 19.10.2012. Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 16.6.2025 svoltasi con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli , 29.7.2009 e , 19.10.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 Per_2 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 28.4.2025 da
[...]
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Parte_3
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , hanno Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 20.5.2006 a Ceriano Laghetto, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Ceriano Laghetto, per le annotazioni di legge
(atto n. 3, parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 19.6.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 5 di 5