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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
Fasc. N. 3918/22 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza del 9 gennaio 2025, precedentemente fissata, è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 9 gennaio
2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15987 /2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Alessandro Citro, elettVAmente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Irno
n. 2, come da mandato in atti
Opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con sede in Tehran – Iran, n. 53 Tower, Valiasr St., reg. n. 967173110264 - tax reg. n. 00168355, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gabriele Rinaldi e dall'Avv. Antonio Ambrosino, presso cui elettVAmente domicilia in
Napoli, alla Via Paolo della Valle n. 32/44, come da mandato in atti
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, la società ha proposto opposizione al D.I. n. Parte_1
3810/2021 emesso in data 08.05.2021 dal Tribunale di Napoli relatVAmente al credito vantato dalla società ( da ora solo ) per l'importo di euro 30.600,00, oltre Controparte_2 CP_1 interessi e spese della procedura. Tale credito era stato azionato da , società di diritto Controparte_1 iraniano, per il pagamento delle provvigioni maturate sulla base del contratto di agenzia, sottoscritto tra le parti per la promozione e conclusione di affari aventi ad oggetto servizi di manutenzione di aeromobili nonché di vendita di componenti. In particolare, le provvigioni oggetto di domanda concernevano il contratto e gli affari conclusi, per conto della preponente, con la compagnia aerea
AG Airlines per servizi di manutenzione e di approvvigionamento di cui alla proposta commerciale delll'11.05.2017. 2 A sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità dell'ingiunzione di pagamento per Pt_1 nullità della procura alle liti conferita con firma autenticata dal legale, privo di tale potere su territorio estero;
nel merito, contestava la debenza delle somme oggetto di ingiunzione, deducendo che il contratto, su di cui l'opposta fondava la propria pretesa, faceva esclusivo riferimento alla lista di clienti, allo stesso allegata, tra i quali non rientrava AG Airlines. Pertanto, sosteneva l'inapplicabilità delle relative previsioni negoziali, sia per quel che concerne la qualificazione dei rapporti tra le parti che, in ogni caso, la quantificazione del credito.
Si costituVA in giudizio l'opposta eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per nullità della procura ad litem, in quanto rilasciata prima della notifica del decreto ingiuntivo e non riferibile all'atto di opposizione. Nel merito, contestava in fatto e diritto le avverse pretese, evidenziando, in particolare, come la lista di clienti allegata al contratto non avesse rilievo esclusivo ai fini della determinazione del mandato conferito all'agente e che, in ogni caso,
l'attività di agenzia, in relazione alla quale venVA reclamato il pagamento, era stata accettata dall'opponente, che ne aveva tratto vantaggio, trovando riscontro documentale tali circostanze anche nella corrispondenza intercorsa tra le parti all'esito dell'esecuzione dell'incarico. Ad ogni buon conto, deduceva che a fronte dell'attività svolta e del vantaggio ottenuto dall'opponente, in ogni caso, avrebbe avuto diritto al pagamento dell'attività quale gestore ex art 2028 c.c. o, comunque, a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
( v. ordinanza del 18.11.2021), concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., all'esito, con ordinanza resa in data 10.10.2022 ( in atti), venVA ordinato alla società di Pt_1 depositare gli estratti delle scritture contabili obbligatorie relatVAmente agli affari dalla stessa direttamente conclusi con la AG Airlines. Acquisita al processo tale documentazione, la causa venVA quindi rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 gennaio 2025, successVAmente sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, e quindi decisa in pari data, sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate:
Parte opponente: in via preliminare
Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la nullità della procura prodotta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo per tutte le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi e conseguentemente assumere i provvedimenti di rito ritenuti opportuni, ferma la declaratoria di nullità del monitorio in questa sede opposto;
Voglia, in ogni caso, l'On.le Tribunale adito rigettare l'eccezione di nullità della procura alle liti spiegata ex adverso perché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico per tutte le ragioni articolate negli scritti difensivi; nel merito
3 Voglia il Tribunale adito accertare l'infondatezza e l'insussistenza della pretesa creditoria dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo anche perché prVA dei requisiti prescritti dall'art. 633 e ss. c.p.c. e conseguentemente accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare, annullare ovvero dichiarare improcedibile, inammissibile e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto n. 3810/2021 (R.g. 8863/2021) reso dal Tribunale di Napoli in data 08.05.2021 e notificato in data 11.05.2021, per le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi;
Voglia analogamente rigettare le domande nuove proposte nel corpo della comparsa di costituzione in giudizio, tese al conseguimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2028 c.c o 2041 c.c., giacché inammissibili per le ragioni meglio dedotte negli scritti difensivi ed in ogni caso per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario
Parte opposta:
I. in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o nulla e/o inesistente la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto privo di valida procura alle liti;
II. nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Pt_1 motivi su esposti;
III. e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la al pagamento delle somme Pt_1 ivi richieste;
IV. in via subordinata, condannare la al pagamento in favore della società Pt_1 [...] della diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Giudice Adito riterrà più opportuna e di Controparte_1 giustizia;
V. in via ulteriormente subordinata, condannare la al pagamento in favore della società Pt_1 [...] della cifra che riterrà più opportuna a titolo di indennizzo per la diminuzione patrimoniale Controparte_1 subita;
VI. condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Il Tribunale osserva.
L'opposizione promossa da merita parziale accoglimento nei termini della seguente Pt_1 motVAzione.
Prime di procedere all'esame delle questioni procedurali e di merito poste all'attenzione del
Tribunale, occorre brevemente rilevare che, per la soluzione dell'odierna controversia, deve trovare piena applicazione il diritto italiano, cui le parti, concordemente, hanno fatto rinvio ( v. art 10.1 del contratto sottoscritto tra le parti): ad ogni modo sull'applicazione della legge italiana per il governo dei rapporti tra le parti non sorge contestazione alcuna, rilevandosi pieno accordo tra le parti.
4 Ciò posto, va rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti, e conseguente inammissibilità dell'opposizione, formulata da parte opposta.
Invero, la circostanza per cui la procura alle liti, allegata al fascicolo dell'opponente in sede di costituzione, riporti data antecedente all'atto cui si riferisce non influisce sul requisito della specialità, ex art 83 c.p.c, posto che tale procura risulta riferibile al giudizio di cui trattasi, non evincendosi dal tenore dell'atto una chiara volontà contraria, ossia nel senso del conferimento per la difesa in altro giudizio, ed essendo stata la stessa, in ogni caso, oggetto di notifica in uno all'atto di opposizione.
Invero, è stata a tal proposito recentemente chiarito, con principio spendibile al caso in esame, come in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata
(p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione ( v. Cass. S.U n. 2077/2024).
Deve ancora essere rigettata l'eccezione, formulata da parte opponente, circa la nullità della procura conferita in occasione dell'introduzione del procedimento monitorio in uno a quella di difetto dello ius postulandi della difesa di parte opposta: ciò in quanto tale eccezione si fonda sull'errato presupposto che la procura sia stata conferita con modalità irrituali ed attestazione di conformità della sottoscrizione invalida, in quanto vergata dal difensore in uno stato estero. Diversamente, deve rilevarsi che la procura rilasciata in occasione della proposizione del ricorso monitorio rispetta il paradigma normativo di cui all'art. 83, comma 20 ter, D.L. 17/2020, vigente alla data di sottoscrizione del mandato di cui trattasi del 01.12.2020, per il quale: "Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del
Ministero della giustizia".
5 La previsione in esame, nell'ambito delle misure emergenziali vigenti durante il periodo pandemico, consentVA, dunque, all'avvocato di certificare l'autografia apposta dal cliente sulla procura in formato cartaceo mediante la "sola apposizione della propria firma digitale" sulla copia informatica.
Di tale facoltà risulta esseri avvalsa parte opposta.
Dunque, come dedotto dalla difesa di tale parte, la procura alle liti rispetta pienamente i requisiti prescritti dalla predetta disposizione per la relatVA validità.
Venendo al merito, osserva innanzitutto il giudice come non sussista contestazione alcuna tra le parti con riguardo alla validità ed efficacia del contratto di agenzia dalle stesse concluso ed allegato al fascicolo della fase monitoria, come pure, in punto di fatto, parte opponente nemmeno contesta l'effettVA esecuzione delle attività, di cui l'opposta ha reclamato il pagamento, con riguardo alla promozione della conclusione, per conto della , di un contratto con la compagnia aerea AG Pt_1
Airlines, relativo a servizi di manutenzione e di approvvigionamento di cui alla proposta commerciale delll'11.05.2017 ( anch'essa allegata al fascicolo del monitorio).
nega la fondatezza del credito reclamato dall'opposta assumendo che lo stesso non Pt_1 potrebbe trovare titolo e giustificazione causale nel predetto contratto di agenzia, atteso che le parti avrebbero limitato la relatVA efficacia ai clienti espressamente individuati nel documento allegato ed identificato dalla lettera A1, tra i quali non figura, appunto, la AG Airlines.
Tuttavia, la lettura complessVA del contratto non consente di condividere tale tesi, posto che dalla stessa non emerge il divieto per l'agente di promuovere affari con clienti non ricompresi nel predetto elenco, mentre il fatto che si sia, in via del tutto incontestata, avvantaggiata dell'attività Pt_1 di mediazione, di cui trattasi, avvalora il convincimento che dal perimetro di efficacia del contratto di agenzia non vadano esclusi gli affari conclusi, per il tramite della , con clienti non indicati nel CP_1 summenzionato allegato A.
Depone nel senso della volontà delle parti di non escludere dall'ambito di efficacia del contratto la promozione di affari anche con clienti non ricompresi nell'elenco, di cui all'allegato A, anche il dato per cui l'unico limite espressamente previsto in contratto risulta essere quello di cui all'art. 4 punto 1, clausola che vietava ad di contrarre direttamente con i clienti di , indicati in Pt_1 CP_1 tale allegato, senza l'intervento dell'Agente.
Tale norma lascia allora escludere ogni interpretazione idonea a sostenere il contrario ovverosia che l'agente si fosse obbligato a sottoporre ad le offerte dei soli clienti indicati nel Pt_1 citato allegato A.
D'altronde, come detto, il contegno delle parti, successivo alla sottoscrizione del contratto del 31.03.2015, corrobora tale interpretazione, laddove si consideri che tra il 2016 ed il 2017 ha Pt_1
6 positVAmente valutato ed accettato le proposte di affari di per il vettore AG Airlines, CP_1 realizzando un volume di affari pari ad euro 765.000,00.
Tanto è documentato peraltro dalla copiosa corrispondenza, prodotta dall'opposta ed intercorsa tra le parti via e-mail, che comprova non solo l'attività di mediazione ed agenzia svolta dalla per conto della con riferimento agli affari conclusi da quest'ultima con il cliente finale CP_1 Pt_1
AG Airlines ( v. doc. n. 5 e 6 fasc parte opposta), ma anche il relazionarsi della parti sulla base di un chiaro rapporto di agenzia, che non potrebbe che essere allora quello ( unico) in essere tra le stesse e di cui in questa sede si discorre.
La lettura complessVA delle disposizioni contrattuali consente, allora, di ritenere che la convenzione, intercorsa tra le parti, pur contemplando un allegato contenente i nominativi dei clienti finali (annex “A”), non escludesse che l'attività di promozione dei servizi svolti da potesse Pt_1 essere rivolta da anche a nuovi clienti. D'altronde all'art. 1 del contratto la società CP_1 Parte_1 conferVA alla , quale agente, l'incarico di promuovere la sottoscrizione di contratti riguardanti i CP_1 servizi di manutenzione e di vendita di componenti “per tutte le tipologie di aeromobili e per tutti i
Clienti indicati nell'Allegato A” (“for all the aircraft types and all the Customers detailed in the attached ANNEX
"A"”); e la medesima convenzione all'art. 2.1.1, prevedeva quale obbligo dell'agente quello di “effettuare studi di mercato (almeno una volta al mese, selezionare potenziali clienti, promuovere i servizi di in Pt_1 favore delle compagnie di linee aeree, proprietari di aeroplani, locatori e operatori (di seguito indicati come “Clienti”) - “To perform Market Study (minimum each one month), selection of potential Customers, promotion of services toward Airlines, aircraft owners, lessors and opertarors (henenafter referred to as “Customers”. Pt_1
D'altronde, impregiudicati i rilievi che precedono e posto che nei rapporti di agenzia la forma scritta non è richiesta dalla legge che ad probationem, e non ab substantiam actus, resta da evidenziare che, anche diversamente ragionando nel senso preteso dall'opponente, , avvalendosi della Pt_1 attività di promozione posta in essere da con riguardo alla conclusione degli affari con il nuovo CP_1 cliente AG ( circostanza pacifica ma altresì documentata della produzione della proposta commerciale dell'11.05.2017 e dalla corrispondenza innanzi richiamata) ha di fatto così implicitamente accettato di ampliare l'oggetto del contratto, includendovi nuovi clienti. Quand'anche volesse, allora, ritenersi nel negozio non originariamente ricompresa l'attività di promozione di affari con soggetti non indicati nel più volte menzionato allegato A, dovrebbe al contempo ritenersi, allora, che tale mancata inclusione, sotto il profilo formale, non potrebbe comunque inficiare la validità dell'accordo cui le parti hanno dato concreta attuazione.
Tanto chiarito, va poi rilevato che il volume di affari realizzato dalla preponente è documentato, considerata l'acquisizione nel corso del processo, a seguito dell'ordine di esibizione disposto da questo Giudice su richiesta dell'opposta, delle fatture ed estratto libri contabili relativi agli affari conclusi e la ( v. deposito del 24.03.2023). Pt_1 Controparte_3
7 Sul tenore e contenuto probatorio, dedotto dall'opposta, di tale documentazione non sorge contestazione e, dunque, la stessa lascia emergere come l'attività di mediazione svolta dalla società opposta ha condotto alla conclusione di affari, per conto della , dell'importo di € 765.000,00 ( Pt_1
v. in particolare doc. n. 8 allegato a tale produzione).
Per quanto concerne il calcolo delle commissioni dovute all'agente, ritenuta applicabile la misura fissa del 4% del volume d'affari ( come indicata in contratto), deve osservarsi che tuttavia parte opponente eccepisce che tale percentuale andrebbe applicata al netto dei costi per il materiale di consumo ed in generale delle spese sostenute per l'esecuzione della prestazione, in conformità al disposto di cui all'art.
5.2 del contratto.
Tale eccezione, sulla quale alcuna deduzione parte opposta ha sollevato, appare condivisibile. Posto allora che gli unici costi da detrarre, evidenziati dall'opponente, sono quelli risultanti dal documento allegato al n. 2 della predetta produzione del 24.03.2023, ne derVA che dal volume di affari, sulla cui base computare la percentuale delle provvigioni spettanti all'agente, va detratto l'importo di euro 323.070,40.
Ne discende che in favore dell'opposta residua un credito di euro 17.677,184, pari al 4% di euro 441929,6 ( 765.000,00 – 323070,40).
Ne discende, ancora, la condanna di al pagamento di tale minore importo, otre Pt_1 interessi al tasso già riconosciuto in monitorio, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo al governo delle spese, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce la prosecuzione dell'unico giudizio a natura bifasica introdotto con il ricorso monitorio.
Pertanto la soccombenza va riguardata con riguardo all'esito complessivo della lite, che, nella specie, vede l'accoglimento della domanda proposta dal creditore ingiungente nella misura ridotta, innanzi indicata.
Pertanto le spese, ivi comprese quelle della fase monitoria, dovranno seguire la soccombenza dell'opponente posto che in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusVAmente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri introdotti dal DM 147/22 ( in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa, come da condanna (ex art. 5 D.M. 55/2014), nonché tenuto conto della media complessità
8 delle questioni affrontate e dell'effettVA attività processuale espletata ( scaglione, cause di valore da euro
5001,00 ad euro 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitVAmente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da e per l'effetto: Parte_1
a) revoca il D.I. opposto n. 3810/2021; b) condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. al pagamento dell'importo di euro 17.677,18 in favore di
[...] oltre interessi ai sensi del d.lgs n. 231 del 2002 dalla diffida Controparte_1 dell'11.11.2020 e sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 5644,00, per compensi di Controparte_1 avvocato ( di cui euro 567,00 per la fase monitoria) euro 286,00 per esborsi, cui aggiungere
IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore degli avv.ti Gabriele Rinaldi e Antonio Ambrosino, dichiaratisi antistatari
Così deciso in Napoli, in data 9.01.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
9
XI SEZIONE CIVILE
Fasc. N. 3918/22 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza del 9 gennaio 2025, precedentemente fissata, è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero in data 9 gennaio
2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 15987 /2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Alessandro Citro, elettVAmente domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Irno
n. 2, come da mandato in atti
Opponente
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 con sede in Tehran – Iran, n. 53 Tower, Valiasr St., reg. n. 967173110264 - tax reg. n. 00168355, rapp.ta e difesa dall'Avv. Gabriele Rinaldi e dall'Avv. Antonio Ambrosino, presso cui elettVAmente domicilia in
Napoli, alla Via Paolo della Valle n. 32/44, come da mandato in atti
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, la società ha proposto opposizione al D.I. n. Parte_1
3810/2021 emesso in data 08.05.2021 dal Tribunale di Napoli relatVAmente al credito vantato dalla società ( da ora solo ) per l'importo di euro 30.600,00, oltre Controparte_2 CP_1 interessi e spese della procedura. Tale credito era stato azionato da , società di diritto Controparte_1 iraniano, per il pagamento delle provvigioni maturate sulla base del contratto di agenzia, sottoscritto tra le parti per la promozione e conclusione di affari aventi ad oggetto servizi di manutenzione di aeromobili nonché di vendita di componenti. In particolare, le provvigioni oggetto di domanda concernevano il contratto e gli affari conclusi, per conto della preponente, con la compagnia aerea
AG Airlines per servizi di manutenzione e di approvvigionamento di cui alla proposta commerciale delll'11.05.2017. 2 A sostegno dell'opposizione ha dedotto la nullità dell'ingiunzione di pagamento per Pt_1 nullità della procura alle liti conferita con firma autenticata dal legale, privo di tale potere su territorio estero;
nel merito, contestava la debenza delle somme oggetto di ingiunzione, deducendo che il contratto, su di cui l'opposta fondava la propria pretesa, faceva esclusivo riferimento alla lista di clienti, allo stesso allegata, tra i quali non rientrava AG Airlines. Pertanto, sosteneva l'inapplicabilità delle relative previsioni negoziali, sia per quel che concerne la qualificazione dei rapporti tra le parti che, in ogni caso, la quantificazione del credito.
Si costituVA in giudizio l'opposta eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'opposizione per nullità della procura ad litem, in quanto rilasciata prima della notifica del decreto ingiuntivo e non riferibile all'atto di opposizione. Nel merito, contestava in fatto e diritto le avverse pretese, evidenziando, in particolare, come la lista di clienti allegata al contratto non avesse rilievo esclusivo ai fini della determinazione del mandato conferito all'agente e che, in ogni caso,
l'attività di agenzia, in relazione alla quale venVA reclamato il pagamento, era stata accettata dall'opponente, che ne aveva tratto vantaggio, trovando riscontro documentale tali circostanze anche nella corrispondenza intercorsa tra le parti all'esito dell'esecuzione dell'incarico. Ad ogni buon conto, deduceva che a fronte dell'attività svolta e del vantaggio ottenuto dall'opponente, in ogni caso, avrebbe avuto diritto al pagamento dell'attività quale gestore ex art 2028 c.c. o, comunque, a titolo di indennizzo ex art 2041 c.c.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
( v. ordinanza del 18.11.2021), concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., all'esito, con ordinanza resa in data 10.10.2022 ( in atti), venVA ordinato alla società di Pt_1 depositare gli estratti delle scritture contabili obbligatorie relatVAmente agli affari dalla stessa direttamente conclusi con la AG Airlines. Acquisita al processo tale documentazione, la causa venVA quindi rinviata per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9 gennaio 2025, successVAmente sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, e quindi decisa in pari data, sulle conclusioni delle parti come di seguito riportate:
Parte opponente: in via preliminare
Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare la nullità della procura prodotta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo per tutte le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi e conseguentemente assumere i provvedimenti di rito ritenuti opportuni, ferma la declaratoria di nullità del monitorio in questa sede opposto;
Voglia, in ogni caso, l'On.le Tribunale adito rigettare l'eccezione di nullità della procura alle liti spiegata ex adverso perché destituita di qualsivoglia fondamento giuridico per tutte le ragioni articolate negli scritti difensivi; nel merito
3 Voglia il Tribunale adito accertare l'infondatezza e l'insussistenza della pretesa creditoria dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo anche perché prVA dei requisiti prescritti dall'art. 633 e ss. c.p.c. e conseguentemente accogliere
l'opposizione e per l'effetto revocare, annullare ovvero dichiarare improcedibile, inammissibile e privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo opposto n. 3810/2021 (R.g. 8863/2021) reso dal Tribunale di Napoli in data 08.05.2021 e notificato in data 11.05.2021, per le ragioni meglio esposte negli scritti difensivi;
Voglia analogamente rigettare le domande nuove proposte nel corpo della comparsa di costituzione in giudizio, tese al conseguimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2028 c.c o 2041 c.c., giacché inammissibili per le ragioni meglio dedotte negli scritti difensivi ed in ogni caso per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore antistatario
Parte opposta:
I. in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o nulla e/o inesistente la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in quanto privo di valida procura alle liti;
II. nel merito, rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto ed in diritto per i Pt_1 motivi su esposti;
III. e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la al pagamento delle somme Pt_1 ivi richieste;
IV. in via subordinata, condannare la al pagamento in favore della società Pt_1 [...] della diversa somma, maggiore o minore, che l'On.le Giudice Adito riterrà più opportuna e di Controparte_1 giustizia;
V. in via ulteriormente subordinata, condannare la al pagamento in favore della società Pt_1 [...] della cifra che riterrà più opportuna a titolo di indennizzo per la diminuzione patrimoniale Controparte_1 subita;
VI. condannare l'opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Il Tribunale osserva.
L'opposizione promossa da merita parziale accoglimento nei termini della seguente Pt_1 motVAzione.
Prime di procedere all'esame delle questioni procedurali e di merito poste all'attenzione del
Tribunale, occorre brevemente rilevare che, per la soluzione dell'odierna controversia, deve trovare piena applicazione il diritto italiano, cui le parti, concordemente, hanno fatto rinvio ( v. art 10.1 del contratto sottoscritto tra le parti): ad ogni modo sull'applicazione della legge italiana per il governo dei rapporti tra le parti non sorge contestazione alcuna, rilevandosi pieno accordo tra le parti.
4 Ciò posto, va rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti, e conseguente inammissibilità dell'opposizione, formulata da parte opposta.
Invero, la circostanza per cui la procura alle liti, allegata al fascicolo dell'opponente in sede di costituzione, riporti data antecedente all'atto cui si riferisce non influisce sul requisito della specialità, ex art 83 c.p.c, posto che tale procura risulta riferibile al giudizio di cui trattasi, non evincendosi dal tenore dell'atto una chiara volontà contraria, ossia nel senso del conferimento per la difesa in altro giudizio, ed essendo stata la stessa, in ogni caso, oggetto di notifica in uno all'atto di opposizione.
Invero, è stata a tal proposito recentemente chiarito, con principio spendibile al caso in esame, come in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata
(p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione ( v. Cass. S.U n. 2077/2024).
Deve ancora essere rigettata l'eccezione, formulata da parte opponente, circa la nullità della procura conferita in occasione dell'introduzione del procedimento monitorio in uno a quella di difetto dello ius postulandi della difesa di parte opposta: ciò in quanto tale eccezione si fonda sull'errato presupposto che la procura sia stata conferita con modalità irrituali ed attestazione di conformità della sottoscrizione invalida, in quanto vergata dal difensore in uno stato estero. Diversamente, deve rilevarsi che la procura rilasciata in occasione della proposizione del ricorso monitorio rispetta il paradigma normativo di cui all'art. 83, comma 20 ter, D.L. 17/2020, vigente alla data di sottoscrizione del mandato di cui trattasi del 01.12.2020, per il quale: "Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione dal contagio COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del
Ministero della giustizia".
5 La previsione in esame, nell'ambito delle misure emergenziali vigenti durante il periodo pandemico, consentVA, dunque, all'avvocato di certificare l'autografia apposta dal cliente sulla procura in formato cartaceo mediante la "sola apposizione della propria firma digitale" sulla copia informatica.
Di tale facoltà risulta esseri avvalsa parte opposta.
Dunque, come dedotto dalla difesa di tale parte, la procura alle liti rispetta pienamente i requisiti prescritti dalla predetta disposizione per la relatVA validità.
Venendo al merito, osserva innanzitutto il giudice come non sussista contestazione alcuna tra le parti con riguardo alla validità ed efficacia del contratto di agenzia dalle stesse concluso ed allegato al fascicolo della fase monitoria, come pure, in punto di fatto, parte opponente nemmeno contesta l'effettVA esecuzione delle attività, di cui l'opposta ha reclamato il pagamento, con riguardo alla promozione della conclusione, per conto della , di un contratto con la compagnia aerea AG Pt_1
Airlines, relativo a servizi di manutenzione e di approvvigionamento di cui alla proposta commerciale delll'11.05.2017 ( anch'essa allegata al fascicolo del monitorio).
nega la fondatezza del credito reclamato dall'opposta assumendo che lo stesso non Pt_1 potrebbe trovare titolo e giustificazione causale nel predetto contratto di agenzia, atteso che le parti avrebbero limitato la relatVA efficacia ai clienti espressamente individuati nel documento allegato ed identificato dalla lettera A1, tra i quali non figura, appunto, la AG Airlines.
Tuttavia, la lettura complessVA del contratto non consente di condividere tale tesi, posto che dalla stessa non emerge il divieto per l'agente di promuovere affari con clienti non ricompresi nel predetto elenco, mentre il fatto che si sia, in via del tutto incontestata, avvantaggiata dell'attività Pt_1 di mediazione, di cui trattasi, avvalora il convincimento che dal perimetro di efficacia del contratto di agenzia non vadano esclusi gli affari conclusi, per il tramite della , con clienti non indicati nel CP_1 summenzionato allegato A.
Depone nel senso della volontà delle parti di non escludere dall'ambito di efficacia del contratto la promozione di affari anche con clienti non ricompresi nell'elenco, di cui all'allegato A, anche il dato per cui l'unico limite espressamente previsto in contratto risulta essere quello di cui all'art. 4 punto 1, clausola che vietava ad di contrarre direttamente con i clienti di , indicati in Pt_1 CP_1 tale allegato, senza l'intervento dell'Agente.
Tale norma lascia allora escludere ogni interpretazione idonea a sostenere il contrario ovverosia che l'agente si fosse obbligato a sottoporre ad le offerte dei soli clienti indicati nel Pt_1 citato allegato A.
D'altronde, come detto, il contegno delle parti, successivo alla sottoscrizione del contratto del 31.03.2015, corrobora tale interpretazione, laddove si consideri che tra il 2016 ed il 2017 ha Pt_1
6 positVAmente valutato ed accettato le proposte di affari di per il vettore AG Airlines, CP_1 realizzando un volume di affari pari ad euro 765.000,00.
Tanto è documentato peraltro dalla copiosa corrispondenza, prodotta dall'opposta ed intercorsa tra le parti via e-mail, che comprova non solo l'attività di mediazione ed agenzia svolta dalla per conto della con riferimento agli affari conclusi da quest'ultima con il cliente finale CP_1 Pt_1
AG Airlines ( v. doc. n. 5 e 6 fasc parte opposta), ma anche il relazionarsi della parti sulla base di un chiaro rapporto di agenzia, che non potrebbe che essere allora quello ( unico) in essere tra le stesse e di cui in questa sede si discorre.
La lettura complessVA delle disposizioni contrattuali consente, allora, di ritenere che la convenzione, intercorsa tra le parti, pur contemplando un allegato contenente i nominativi dei clienti finali (annex “A”), non escludesse che l'attività di promozione dei servizi svolti da potesse Pt_1 essere rivolta da anche a nuovi clienti. D'altronde all'art. 1 del contratto la società CP_1 Parte_1 conferVA alla , quale agente, l'incarico di promuovere la sottoscrizione di contratti riguardanti i CP_1 servizi di manutenzione e di vendita di componenti “per tutte le tipologie di aeromobili e per tutti i
Clienti indicati nell'Allegato A” (“for all the aircraft types and all the Customers detailed in the attached ANNEX
"A"”); e la medesima convenzione all'art. 2.1.1, prevedeva quale obbligo dell'agente quello di “effettuare studi di mercato (almeno una volta al mese, selezionare potenziali clienti, promuovere i servizi di in Pt_1 favore delle compagnie di linee aeree, proprietari di aeroplani, locatori e operatori (di seguito indicati come “Clienti”) - “To perform Market Study (minimum each one month), selection of potential Customers, promotion of services toward Airlines, aircraft owners, lessors and opertarors (henenafter referred to as “Customers”. Pt_1
D'altronde, impregiudicati i rilievi che precedono e posto che nei rapporti di agenzia la forma scritta non è richiesta dalla legge che ad probationem, e non ab substantiam actus, resta da evidenziare che, anche diversamente ragionando nel senso preteso dall'opponente, , avvalendosi della Pt_1 attività di promozione posta in essere da con riguardo alla conclusione degli affari con il nuovo CP_1 cliente AG ( circostanza pacifica ma altresì documentata della produzione della proposta commerciale dell'11.05.2017 e dalla corrispondenza innanzi richiamata) ha di fatto così implicitamente accettato di ampliare l'oggetto del contratto, includendovi nuovi clienti. Quand'anche volesse, allora, ritenersi nel negozio non originariamente ricompresa l'attività di promozione di affari con soggetti non indicati nel più volte menzionato allegato A, dovrebbe al contempo ritenersi, allora, che tale mancata inclusione, sotto il profilo formale, non potrebbe comunque inficiare la validità dell'accordo cui le parti hanno dato concreta attuazione.
Tanto chiarito, va poi rilevato che il volume di affari realizzato dalla preponente è documentato, considerata l'acquisizione nel corso del processo, a seguito dell'ordine di esibizione disposto da questo Giudice su richiesta dell'opposta, delle fatture ed estratto libri contabili relativi agli affari conclusi e la ( v. deposito del 24.03.2023). Pt_1 Controparte_3
7 Sul tenore e contenuto probatorio, dedotto dall'opposta, di tale documentazione non sorge contestazione e, dunque, la stessa lascia emergere come l'attività di mediazione svolta dalla società opposta ha condotto alla conclusione di affari, per conto della , dell'importo di € 765.000,00 ( Pt_1
v. in particolare doc. n. 8 allegato a tale produzione).
Per quanto concerne il calcolo delle commissioni dovute all'agente, ritenuta applicabile la misura fissa del 4% del volume d'affari ( come indicata in contratto), deve osservarsi che tuttavia parte opponente eccepisce che tale percentuale andrebbe applicata al netto dei costi per il materiale di consumo ed in generale delle spese sostenute per l'esecuzione della prestazione, in conformità al disposto di cui all'art.
5.2 del contratto.
Tale eccezione, sulla quale alcuna deduzione parte opposta ha sollevato, appare condivisibile. Posto allora che gli unici costi da detrarre, evidenziati dall'opponente, sono quelli risultanti dal documento allegato al n. 2 della predetta produzione del 24.03.2023, ne derVA che dal volume di affari, sulla cui base computare la percentuale delle provvigioni spettanti all'agente, va detratto l'importo di euro 323.070,40.
Ne discende che in favore dell'opposta residua un credito di euro 17.677,184, pari al 4% di euro 441929,6 ( 765.000,00 – 323070,40).
Ne discende, ancora, la condanna di al pagamento di tale minore importo, otre Pt_1 interessi al tasso già riconosciuto in monitorio, nonché la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Venendo al governo delle spese, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo costituisce la prosecuzione dell'unico giudizio a natura bifasica introdotto con il ricorso monitorio.
Pertanto la soccombenza va riguardata con riguardo all'esito complessivo della lite, che, nella specie, vede l'accoglimento della domanda proposta dal creditore ingiungente nella misura ridotta, innanzi indicata.
Pertanto le spese, ivi comprese quelle della fase monitoria, dovranno seguire la soccombenza dell'opponente posto che in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusVAmente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri introdotti dal DM 147/22 ( in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa, come da condanna (ex art. 5 D.M. 55/2014), nonché tenuto conto della media complessità
8 delle questioni affrontate e dell'effettVA attività processuale espletata ( scaglione, cause di valore da euro
5001,00 ad euro 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitVAmente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da e per l'effetto: Parte_1
a) revoca il D.I. opposto n. 3810/2021; b) condanna in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. al pagamento dell'importo di euro 17.677,18 in favore di
[...] oltre interessi ai sensi del d.lgs n. 231 del 2002 dalla diffida Controparte_1 dell'11.11.2020 e sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...] che liquida in euro 5644,00, per compensi di Controparte_1 avvocato ( di cui euro 567,00 per la fase monitoria) euro 286,00 per esborsi, cui aggiungere
IVA e CPA di legge, nonché rimb. spese forf nella misura del 15% del compenso, da distrarsi in favore degli avv.ti Gabriele Rinaldi e Antonio Ambrosino, dichiaratisi antistatari
Così deciso in Napoli, in data 9.01.2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
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