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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/07/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1247/2022 R.G. promossa da
, ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Pulvirenti;
Appellante contro
); Controparte_1 P.IVA_1
Appellata contumace
OGGETTO: Differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Caltagirone, Parte_1
premesso di aver lavorato, dal 10.10.2001 al 30.6.2010, alle dipendenze della
[...]
senza che il rapporto fosse mai stato regolarizzato sotto il profilo CP_1
previdenziale ed assicurativo, e di aver espletato le mansioni di addetta alla consegna dei pasti di cui al 2° livello del Ccnl commercio, presso l'asilo nido “A. Narbone” di
Caltagirone, dal lunedì al venerdì, per due ore giornaliere, sosteneva di aver maturato un credito complessivo pari ad € 32.515,25, di cui: € 17.947,14 per retribuzione ordinaria;
€ 3.461,42 a titolo di ferie non godute;
€ 3.461,42 per ratei tredicesima;
€
3.461,42 per ratei quattordicesima e € 4.206,53 a titolo di TFR. Chiedeva, dunque, condannarsi la società datrice di lavoro al pagamento del predetto importo.
Con sentenza n. 387/2022 del 30.6.2022, il giudice adito rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Incontestate l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato, la durata dello stesso e le mansioni espletate dalla il giudice precisava che Parte_1
oggetto di scrutinio era esclusivamente l'articolazione oraria e settimanale della prestazione di lavoro.
Riteneva che, tuttavia, la lavoratrice non avesse fornito prova, come era suo precipuo onere, di aver lavorato alle dipendenze della resistente nei giorni e CP_2
negli orari indicati in ricorso. Rilevava che nessuna delle due testimoni escusse aveva confermato l'assunto di parte ricorrente e, anzi, entrambe avevano espressamente riferito che la aveva lavorato “saltuariamente” presso l'asilo “A. Parte_1
Narbone”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello con atto Parte_1
depositato il 28.12.2022. Nonostante regolare notifica, nessuno si costituiva per la
Controparte_1
La causa è posta in decisione all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della che non Controparte_1
si è costituita in questo grado di giudizio, nonostante la regolarità della notifica.
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove assunte.
Deduce che, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado, tutte le circostanze di fatto di cui al ricorso introduttivo, sia in punto di mansioni espletate, che con riferimento agli orari di lavoro, sono state puntualmente confermate dalle testimoni escusse.
Precisa che dalle dichiarazioni rese dalle testi si evince che il servizio di consegna pasti era espletato presso l'Istituto scolastico “Narbone”, articolato in due plessi e sostiene che, pertanto, la “precisazione della sede” di cui alla testimonianza resa dalla teste non inficia la fondatezza delle pretese azionate. Tes_1
Quanto alla retribuzione percepita, assume che spettava alla società datrice di lavoro, secondo i principi di riparto dell'onere probatorio, dimostrare l'asserito maggiore importo corrisposto.
Rileva che in identiche fattispecie (giudizi introitati dalle colleghe), il medesimo tribunale ha concluso per la fondatezza delle domande.
1.2. Con il secondo motivo si duole dell'omesso esercizio da parte del giudice dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c.
Sostiene che il tribunale ha emesso l'ordinanza istruttoria limitando a due il numero di testi da escutere, a fronte di una richiesta istruttoria che riportava i nomi di cinque testi. Rileva che tale limitazione è contraria ai principi su cui si fonda il rito del lavoro, nonché lesiva del diritto alla difesa della lavoratrice.
Chiede, pertanto, alla Corte adita di ammettere le istanze di ulteriori prove testimoniali effettuate in primo grado e qui riproposte.
2. Tali le critiche alla sentenza impugnata, l'appello è infondato.
2.1. È, anzitutto, infondato il primo motivo di gravame.
Il giudice di primo grado ha correttamente premesso che “Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto
a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione” e che, nel caso in esame, “Sono pertanto oggetto di contestazione soltanto gli orari di lavoro osservati dalla ricorrente e le giornate lavorate, in quanto parte resistente nella memoria di costituzione ha allegato che la ricorrente avrebbe lavorato solo quattro giorni alla settimana per un'ora al giorno”. Quanto all'onere probatorio gravante sul lavoratore, precisa il collegio che il dipendente che agisca per il pagamento di differenze retributive ha l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore (Cassazione civile, sez. lav. 7/11/2000 n. 14468; cfr. Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2020, n. 11539).
Ciò premesso, il collegio condivide la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice.
Si osserva che la teste si è limitata a riferire “posso Testimone_2
confermare che i giorni di mensa erano stabiliti dal lunedì al venerdì ma non sono in grado di rispondere sulla continuità settimanale prestata dalla , e che “… Parte_1
ha lavorato quale assistente presso la sala mensa delle scuola anche se saltuariamente”. Convergenti sulla “discontinuità” della prestazione sono le dichiarazioni rese dalla teste suocera dell'appellante, la quale ha Tes_1
riferito: “… ha lavorato quale assistente presso la sala mensa della scuola Narbone anche se saltuariamente quando sostituiva le colleghe poiché ordinariamente la sede di lavoro della era presso la scuola sita in C/da lago Ballone” e che “posso Parte_1
confermare che presso la Narbone i giorni di mensa eran stabiliti dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 14.00 ma posso escludere la continuità settimanale prestata dalla
”. Parte_2
Rilevato che soltanto in questo grado di giudizio parte appellante ha sostenuto che l'istituto presso il quale lavorava si articolava in due plessi, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, appare di tutta evidenza che le testi, addotte peraltro dalla stessa lavoratrice, nulla hanno saputo riferire riguardo agli orari osservati dalla appellante e, anzi, hanno entrambe escluso la “continuità settimanale” della prestazione resa.
Contrariamente a quanto assunto dalla dunque, non vi è prova alcuna Parte_1
della fondatezza di quanto sostenuto in ricorso.
2.2. È, anche di conseguenza, infondato il secondo motivo d'appello. Come è noto, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice ex art. 421 c.p.c., che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una “semiplena probatio” e l'individuazione “ex actis” di una pista probatoria.
Sul punto la Corte di Cassazione ha, da ultimo, ribadito che: “ l'ammissibilità del ricorso ai poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.c. … è subordinata, oltre che ad una sollecitazione della parte, qui non ravvisabile, al ricorrere, qui parimenti da escludere in radice, di una situazione di "semiplena probatio" tale da integrare una lacuna istruttoria che richiede di essere colmata (cfr. Cass. n. 813/2021), atteso che, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa, gli indicati poteri di officio non possono essere dilatati fino al punto di richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze di allegazione e probatorie delle parti, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà (cfr. Cass. n.
6634/2020)” (cfr. Cass. n. 11946/2025).
Nel caso di specie, non solo parte appellante, all'esito della prova testimoniale, non ha più richiesto che l'istruttoria orale proseguisse, ma - come chiarito al punto precedente - non vi è alcuna “semiplena probatio”, tenuto conto del fatto che nessuna delle testimoni ha saputo riferire alcunché in ordine agli orari di lavoro osservati dalla ed entrambe hanno escluso la dedotta continuità settimanale della Parte_1
prestazione lavorativa.
3. In definitiva, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Non si provvede sulle spese nei confronti della rimasta Controparte_1
contumace.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; nulla sulle spese nei confronti dell'appellata contumace. ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi