Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 02/03/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere relatore dott. Marco Smiroldo Consigliere dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 7/A/2026 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7035 del registro di segreteria, depositato in data 22/10/2025, promosso da
- Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis e residente a [...], Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, Omissis, nato il Omissis a Omissis, rappresentati e difesi dall’avv.
EN IL, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;
contro
- I.N.P.S. in persona del direttore regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana GI OR
(avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e dall’avv. Francesco UG (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it), giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura regionale in Palermo, via Maggiore Roselli n. 5;
avverso la sentenza n. 81 del 2025, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, depositata il 14/3/2025 e pubblicata il 17/3/2025.
Letti gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 29/1/2025, l’avv. Pietro Paterniti La Via in sostituzione dell’avv. EN IL per i ricorrenti, giusta delega in atti, e l’avv. Francesco Velardi in sostituzione dell’avv. Tiziana
GI OR e dell’avv. Francesco UG per l’I.N.P.S.
Ritenuto in
FATTO
1. Gli appellanti, unitamente ad altri soggetti, con il giudizio di primo grado, dopo avere dichiarato di essere tutti ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza, in godimento di un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S., chiedevano, previa sospensione del giudizio, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, dell’articolo 1, commi 309 e 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che aveva introdotto, per fasce di reddito, limiti alla perequazione automatica delle loro pensioni in godimento;
chiedevano, in ogni caso, di disapplicare il predetto disposto normativo, con riliquidazione dei trattamenti pensionistici e restituzione dei maggiori importi non corrisposti, oltre agli interessi legali.
All’uopo, richiamavano le precedenti sentenze n. 70 del 2015 e n. 316 del 2016 della Corte costituzionale, nonché l’ordinanza n. 33 del 2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana che aveva sollevato, con riferimento alla predetta normativa, la questione di legittimità costituzionale.
2. La locale Sezione giurisdizionale di primo grado, con la sentenza n. 81 del 2025, respingeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’I.N.P.S. per violazione dell’articolo 153, lettera b),
del codice di giustizia contabile; accoglieva, invece, l’eccezione di inammissibilità, sempre sollevava dal suddetto Istituto previdenziale,
“per mancata allegazione nel ricorso del trattamento pensionistico in godimento di tutti i ricorrenti quale elemento essenziale della domanda introduttiva del giudizio ai sensi dell’art. 152, lett. b) e c) del c.g.c.”.
All’uopo, evidenziava che il ricorso collettivo, proposto “da più soggetti che chiedono lo stesso bene della vita vantando una comunanza di questioni di fatto e di diritto”, non era impedito da alcuna disposizione normativa, ma “la proposizione di una domanda giudiziale in forma di ricorso collettivo, da parte di soggetti con posizione differenti, senza la specificazione della singola posizione di ciascuno di essi, non consente alla controparte di contraddire e non permette neppure di verificare la presenza di un effettivo interesse individuale al ricorso”, con violazione del diritto di difesa; del resto, “la speciazione degli elementi in fatto e in diritto che deve contenere la domanda introduttiva del giudizio contabile pensionistico” era richiesta dall’articolo 152 del codice di giustizia contabile a pena di inammissibilità, così come sancito dal successivo articolo 153.
Nella fattispecie concreta i 65 ricorrenti, invece, avevano prospettato in termini generici di essere ex dipendenti del comparto della difesa e sicurezza e di essere titolari di trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S. “senza avere descritto in modo specifico, come dedotto correttamente dall’Amministrazione resistente, le singole posizioni previdenziali […]
sia per la decorrenza del trattamento pensionistico sia per l’importo mensile lordo”; in tal modo, non era possibile “riscontrare la omogeneità della situazione giuridica, contestata dalla parte resistente, che può giustificare l’ammissibilità dell’esame congiunto delle dedotte posizioni previdenziali”.
Inoltre, “non è stata individuata la posizione pensionistica maturata da ciascun ricorrente alla data del 31/12/2022 e, in particolare, l’ambito di applicazione, distinto per ciascuno dei ricorrenti, delle norme contestate […] con la conseguente impossibilità di ricondurre le posizioni dei ricorrenti alle diverse ipotesi individuate da 1) a 5) della lettera b) del comma 309 dell’art. 1 della L. n. 19772022, della quale viene eccepita l’illegittimità costituzionale”.
In ultimo, il collegio rilevava che “l’esposta genericità delle singole posizioni previdenziali di ciascuno dei 65 ricorrenti non può essere superata dagli atti depositati nel fascicolo di causa” sia perché
“le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni di cui al ricorso”, sia perché molti di tali documenti si riferivano a cedolini pensionistici mensili del 2024, fuori dal campo di applicazione della legge di cui si sosteneva l’illegittimità costituzionale.
3. Gli appellanti in epigrafe menzionati, avvalendosi del patrocinio dell’avv. EN IL, con atto di appello depositato in data 22/10/2022, chiedevano “di sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, e, in ogni caso, di accertare il diritto […] a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando l’Amministrazione resistente al reintegro dell’indebito taglio”.
3.1. Con il primo motivo di impugnazione, sostenevano la sussistenza “di una omogeneità della situazione sostanziale e processuale che giustifica l’azione collettiva” poiché erano tutti dipendenti del comporto difesa e sicurezza, percependo un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo I.N.P.S., e contestavano la legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 309 e 310 della legge n. 197 del 2022; del resto, per la sussistenza dell’interesse ad agire non era necessario dimostrare di avere diritto “a differenze di pensione specificatamente quantificate nel loro importo, essendo sufficiente la domanda di condanna generica alle eventuali differenze pensionistiche”, tenuto conto che la loro esatta determinazione atteneva alla fase di esecuzione, ma “non inficia l’ammissibilità della domanda iniziale di accertamento”.
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamentavano
“violazione e falsa applicazione dei principi in materia di rilevanza della questione di legittimità”.
All’uopo, sostenevano che “il fatto che la norma preveda diverse percentuali di perequazione a seconda che il trattamento superi di quattro, cinque, sei volte etc. il minimo INPS non incide minimamente sulla rilevanza della questione, ma solo sulla misura del pregiudizio economico subito da ciascuno”.
3.3. Con il termo motivo di impugnazione, lamentavano “erronea valutazione delle risultanze documentali”.
I cedolini prodotti, sia pure riguardanti l’anno 2024, comprovano inequivocabilmente lo status di pensionati, fornendo “un’indicazione attendibile del livello del […] trattamento pensionistico, che non si discosterà significativamente da quello del 2023”; inoltre, appariva meramente formalistica l’affermazione secondo cui i cedolini in questione erano irrilevanti perché relativi ad una diversa normativa, segnatamente alla legge n. 213 del 2023, anche perché tale norma, per espressa ammissione dello stesso giudice, “riproduce un meccanismo di perequazione del tutto identico a quello della norma vigente nel 2025”.
4. I ricorrenti depositavano, in data 16/1/2026, memoria nella quale, premesso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 167 del 2025, aveva dichiarato non rilevanti e manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento all’articolo 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, sostenevano la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e chiedevano che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
5. L’I.N.P.S., avvalendosi del patrocinio dell’avv. Tiziana GI OR e dell’avv. Francesco UG, nella memoria di costituzione depositata in data 19/1/2026, chiedeva che fosse dichiarata la correttezza del proprio operato; all’uopo, sosteneva che l’indicazione specifica degli elementi del ricorso, mancante nel libello introduttivo del giudizio di primo grado, serviva non solo a definire il petitum, così come richiesto dall’articolo 152 del codice di giustizia contabile, “in chiave di garanzia del diritto alla difesa e di garanzia di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma anche a soddisfare l’onere probatorio gravante sul ricorrente: nella specie i ricorrenti avrebbero dovuto indicare gli specifici trattamenti in godimento (cassa e tipo di liquidazione)”; aggiungeva che, in ogni caso, l’istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale doveva ritenersi superata dalle sentenze n. 19 del 2025 e n. 167 del 2025 che avevano respinto le questioni di costituzionalità sollevate da altri giudici.
6. All’udienza del 29/1/2026, il difensore dei ricorrenti dichiarava di rinunciare all’azione, con compensazione delle spese di lite, per i motivi esposti nella memoria di cui sopra; il difensore dell’I.N.P.S.
accettava detta rinuncia e richiamava la memoria di costituzione in ordine alle spese di giudizio.
Considerato in
DIRITTO
1. Le parti ricorrenti, tenuto conto che la Core costituzionale si è pronunciata, nelle more della definizione del giudizio, sulla materia del contendere, con la sentenza n. 167 del 2025, hanno rinunciato all’azione, con la conseguenza che, essendo venuto meno il loro interesse alla prosecuzione del giudizio, quest’ultimo deve essere dichiarato estinto.
2. Le spese di lite, tenuto conto che la rinuncia è avvenuta a seguito della suddetta sentenza n. 167 del 2025 della Corte costituzionale che ha fatto venire meno l’interesse delle parti attrici alla prosecuzione del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.
L’Estensore Il Presidente Dott. Giuseppe Colavecchio Dott. Vincenzo Lo Presti F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 02/03/2026 Per il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra Il Funzionario amministrativo Dott.ssa Laura Trizzino F.to digitalmente