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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 14/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 157/2023 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Bruno Pettinari del Parte_1
Foro di Camerino
parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti dagli CP_1
Avv.ti Andrea Di Buono e Lucia Iannino, del Foro di Macerata
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1 giugno 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'1dicembre 2022 con cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere le differenze retributive relative al lavoro straordinario asseritamente svolto in favore di in costanza di CP_1
rapporto ed in misura pari a un'ora giornaliera, nonché a titolo di indennità di trasferta e di rintegrazione per malattia e ferie non godute, come da allegati conteggi. Ha censurato l'appellante l'errore del Tribunale, in primo luogo nel disattendere il disposto dell'art. 63 del CCNL, consacrante il diritto del lavoratore, incorso in quegli eventi - malattia o infortunio - coperti in parte dalle prestazioni erogate dall' ovvero dall' , all'integrazione della CP_2 CP_3
quota di retribuzione a carico del datore di lavoro, onerato di provarne il relativo versamento, una volta allegati adeguatamente i fatti elevati a presupposti di insorgenza del diritto stesso, come in specie era avvenuto attraverso il chiaro riferimento ai distinti periodi di malattia per i quali c'erano già state la prestazioni previdenziali;
che, dunque, il riferimento alla documentata circostanza che gli avessero riconosciuto dette prestazioni doveva Controparte_4
considerarsi sufficiente a soddisfare gli oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore;
ha evidenziato che, oltretutto, l'esistenza dei periodi di malattia era incontestatamente acclarata dai contenuti delle buste paga allegate, di valore confessorio, laddove controparte, nel riconoscere le spettanze dovute a titolo di integrazione del trattamento e , aveva CP_2 CP_3
affermato, ma non dimostrato, il relativo pagamento. Con riferimento al rigetto della domanda di remunerazione del lavoro straordinario, l'appellante ha censurato la ricostruzione dell'orario di lavoro operata in sentenza rispetto alle indicazioni fornite in ricorso, le quali, seppure frutto di refuso, non avrebbero dovuto rilevare in relazione a quanto era emerso dalle prove testimoniali, circa l'effettivo svolgimento da parte del lavoratore dello straordinario giornaliero, evincibile dalla riferita circostanza che costui si trovasse un'ora prima dell'orario di lavoro presso la sede onde partecipare alle operazioni di carico;
che, a tal Parte_2 proposito, di nessun rilievo era l'incertezza in ordine alla persona di colui che avesse impartito al lavoratore l'ordine di presentarsi un'ora prima rispetto all'orario pattuito, posto che il pagamento dello straordinario doveva considerarsi a carico del datore di lavoro, a prescindere da chi avesse formulato siffatto ordine. Quanto al mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta, l'appellante ha evidenziato come tale emolumento fosse garantito dall'art.62 CCNL a tutto il personale viaggiante ed a quello ad esso affiancato nella prestazione di servizio, in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano;
ha, quindi, invocato la pacifica circostanza dell'esecuzione di consegne nel territorio della provincia di Macerata, entro l'arco temporale di otto ore giornaliere, quale presupposto di spettanza dell'emolumento, l'onere del cui effettivo pagamento era pur sempre a carico della datrice di lavoro;
ha, quindi, censurato in base ad analoghe considerazioni il mancato riconoscimento delle somme spettanti a titolo di assegni familiari, ferie, permessi e festività non goduti, oltre che a titolo di mensilità supplementari e TFR, sulla cui spettanza non vi era contestazione. L'appellate ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, quindi ha reiterato CP_1
l'eccezione di intervenuta prescrizione delle richieste avanzate, perché proposte oltre i limiti di legge.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Innanzitutto occorre chiarire che l'atto introduttivo del giudizio reca sufficienti allegazioni circa i presupposti fattuali di spettanza delle somme a titolo di straordinario, di integrazione delle indennità di malattia o di infortunio, di trasferta, di ferie e permessi non goduti, mentre ivi è carente il riferimento ai presupposti di perdurante spettanza degli assegni familiari, dei quali in maniera affatto equivoca si afferma l'avvenuta percezione;
vi è, inoltre, totale carenza di allegazioni in ordine alla mancata percezione delle mensilità supplementari, le cui voci sono state unicamente inserite nei conteggi allegati al ricorso. Ne discende che l'odierna indagine va circoscritta ai soli istituti retributivi per i quali sin dal primo grado è stata formulata una domanda adeguatamente articolata e specifica, chiara nel riferimento ai presupposti giuridico-fattuali di relativa spettanza, inammissibili essendo le allegazioni introdotte sul punto solo in appello;
discorso a parte merita il ricalcolo della quota di TFR, ope legis dovuto in misura correlata all'accertamento delle differenze retributive maturate a vario titolo in via non occasionale.
Ciò detto, correttamente il Tribunale ha respinto la domanda inerente alla maggiore remunerazione del lavoro straordinario, posto che grava pur sempre sul dipendente, il quale per esso rivendichi maggiori retribuzioni, un onere probatorio rigoroso, in ordine all'effettiva prestazione lavorativa eccedente i limiti dell'orario legalmente o contrattualmente fissato, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (per tutte, Cass. sent.n.4076/2018).
In proposito, gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado non soddisfano i criteri di rigore e puntualità imposti dalla condivisibile elaborazione della Giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, l'unico teste citato dall'originario ricorrente, , ha confermato in Testimone_1 maniera laconica le circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati in ricorso, mentre l'altro teste escusso sulle medesime circostanze, ha categoricamente escluso che al Tes_2 ricorrente fosse mai stato chiesto di presentarsi ogni giorno, un'ora prima dell'orario di lavoro pattuito, per partecipare alle operazioni di carico dei container;
detto teste si è limitato alla generica affermazione, avulsa da minimi riferimenti temporali, che il predetto collaborasse a tali operazioni;
anche il vago ed indeterminato riferimento alle “presumibili” direttive impartite dal datore di lavoro è evidentemente fatto in funzione della sola esigenza di chiarire la propria posizione di terzietà, quale operatore della (Ditta presso la quale al Parte_3
mattino arrivavano i colli da prendere in carico per la consegna), quindi di soggetto estraneo rispetto al concreto atteggiarsi dei rapporti tra il ricorrente e la sua parte datoriale, ma non integra dichiarazione idonea a costituire oggettivo riscontro all'assunto attoreo in merito all'orario di lavoro effettivamente osservato.
Pertanto, in carenza di minimi elementi di adeguata specificazione delle concrete modalità e della reale tempistica correlata allo svolgimento delle operazioni di carico dei container, nelle quali il ricorrente asserisce di essere stato sistematicamente impegnato per un'ora al giorno in più rispetto all'articolazione dell'orario fissata in contratto - non evincibili dalle laconiche risposte fornite dal primo teste escusso - dunque in difetto di sufficienti indicazioni circa l'effettivo e concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa del ricorrente sotto l'aspetto quantitativo, la domanda di differenze retributive a titolo di straordinario deve essere respinta.
Si possono, invece, riconoscere in favore dell'appellante le somme che lo stesso vanta a titolo di indennità di malattia comune e professionale ex art. 63 CCNL di settore, di trasferta, di ferie e permessi non goduti, nella misura indicata dal CTU all'uopo nominato in questa sede.
In proposito, va ribadito che in seno al ricorso figurano sufficienti allegazioni in ordine ai presupposti giuridico-fattuali di spettanza dei suddetti emolumenti, ma soprattutto la ricorrenza di tali presupposti è documentata in seno ai prospetti paga acquisiti agli atti, che, in ordine alle indicazioni ivi riportate, fanno piena prova nei confronti del datore di lavoro che li ha redatti, secondo un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n.
2239/2017), ogniqualvolta, come in specie può dirsi, tali prospetti si presentino di contenuto chiaro e non contraddittorio.
Pertanto, a fronte di una sufficiente chiarezza di contenuti, ricade tutto sulla parte datoriale l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento degli importi corrispondenti alle voci retributive riportate nei prospetti paga, non specificamente quietanzati dal lavoratore. Né vale l'argomento secondo cui opererebbero le preclusioni probatorie derivanti dal passaggio in giudicato della decisione sull'impugnativa di licenziamento, poiché
l'accertamento contenuto in detta sentenza copre l'insieme delle questioni inerenti al superamento del periodo di comporto, ma non esclude l'effettività dei periodi di malattia comune e professionale rispettivamente riconosciuti dall'Ente previdenziale e dall'Istituto assicurativo, alla stregua di quanto emerge dai contenuti delle buste paga prodotte in questa sede, mentre non risultano in alcun modo versate le integrazioni a carico del datore di lavoro.
Sulla scorta di tali documenti, dunque, il nominato CTU ha potuto verificare l'attuale spettanza all'appellante di determinati importi ai titoli in questione, all'uopo redigendo due ipotesi di conteggio, delle quali va recepita quella consacrante le sole detrazioni del c.d.
“percepito” adeguatamente provato, nel senso che oggetto di scomputo devono essere unicamente le somme incontestatamente già ricevute ovvero non poste a base dell'odierna domanda giudiziale, oppure le somme del cui versamento in favore del creditore vi sia idonea quietanza.
Al riguardo, occorre chiarire che l'accertamento in ordine all'esatta misura del credito maturato in capo al lavoratore, ai vari titoli dedotti in causa e nascenti dalla Legge e dalla
Contrattazione individuale e collettiva, implica, altresì, la verifica in concreto del quantum debeatur in relazione agli importi non ancora versati ai medesimi titoli dal debitore.
In tal senso, mutuando le conclusioni del CTU, è possibile liquidare ai suddetti titoli la complessiva somma di euro 35.312,01 lordi, maggiorata degli accessori di legge.
Rispetto al credito accertato nei suddetti limiti, non può dichiararsi maturata alcuna prescrizione estintiva, posto che la relativa eccezione, peraltro sollevata in primo grado in maniera del tutto generica ed inidonea a paralizzare la pretesa attorea, si fonda sull'indeterminato riferimento a fatti avvenuti nel 2011, a fronte di una convocazione all'ispettorato del lavoro del dicembre 2016, laddove il credito più antico vantato dal lavoratore a titolo di indennità di malattia comune risale, invece, ad ottobre 2012, dunque ad un'epoca rispetto alla quale il termine breve quinquennale - presumibilmente quello invocato - non risulta interamente maturato alla data dell'atto interruttivo, rappresentato dalla convocazione innanzi all'Organo deputato all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alla stregua dei suesposti argomenti, e ferme le altre statuizioni del Tribunale, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso innanzi chiarito. Le spese del giudizio, in onore al criterio della parziale soccombenza, possono essere compensate fra le parti in misura della metà e per la restante metà sono poste a carico della debitrice-datrice di lavoro.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la Società appellata al pagamento in favore di della somma di euro 35.312,01 lordi, oltre accessori di legge, ai Parte_1 titoli dedotti in causa;
2) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura della metà e condanna la Società appellata al pagamento della metà residua, che liquida in favore dell'appellante nel già ridotto importo di euro 3000,00 per il primo grado e di euro 2.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge
Ancona, 14 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. RG 157/2023 Ruolo Generale Lavoro
TRA
rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dall'Avv. Bruno Pettinari del Parte_1
Foro di Camerino
parte appellante
E
in persona del legale rappresentante, rappr.ta e difesa per procura alle liti dagli CP_1
Avv.ti Andrea Di Buono e Lucia Iannino, del Foro di Macerata
Parte appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'1 giugno 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'1dicembre 2022 con cui il Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere le differenze retributive relative al lavoro straordinario asseritamente svolto in favore di in costanza di CP_1
rapporto ed in misura pari a un'ora giornaliera, nonché a titolo di indennità di trasferta e di rintegrazione per malattia e ferie non godute, come da allegati conteggi. Ha censurato l'appellante l'errore del Tribunale, in primo luogo nel disattendere il disposto dell'art. 63 del CCNL, consacrante il diritto del lavoratore, incorso in quegli eventi - malattia o infortunio - coperti in parte dalle prestazioni erogate dall' ovvero dall' , all'integrazione della CP_2 CP_3
quota di retribuzione a carico del datore di lavoro, onerato di provarne il relativo versamento, una volta allegati adeguatamente i fatti elevati a presupposti di insorgenza del diritto stesso, come in specie era avvenuto attraverso il chiaro riferimento ai distinti periodi di malattia per i quali c'erano già state la prestazioni previdenziali;
che, dunque, il riferimento alla documentata circostanza che gli avessero riconosciuto dette prestazioni doveva Controparte_4
considerarsi sufficiente a soddisfare gli oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore;
ha evidenziato che, oltretutto, l'esistenza dei periodi di malattia era incontestatamente acclarata dai contenuti delle buste paga allegate, di valore confessorio, laddove controparte, nel riconoscere le spettanze dovute a titolo di integrazione del trattamento e , aveva CP_2 CP_3
affermato, ma non dimostrato, il relativo pagamento. Con riferimento al rigetto della domanda di remunerazione del lavoro straordinario, l'appellante ha censurato la ricostruzione dell'orario di lavoro operata in sentenza rispetto alle indicazioni fornite in ricorso, le quali, seppure frutto di refuso, non avrebbero dovuto rilevare in relazione a quanto era emerso dalle prove testimoniali, circa l'effettivo svolgimento da parte del lavoratore dello straordinario giornaliero, evincibile dalla riferita circostanza che costui si trovasse un'ora prima dell'orario di lavoro presso la sede onde partecipare alle operazioni di carico;
che, a tal Parte_2 proposito, di nessun rilievo era l'incertezza in ordine alla persona di colui che avesse impartito al lavoratore l'ordine di presentarsi un'ora prima rispetto all'orario pattuito, posto che il pagamento dello straordinario doveva considerarsi a carico del datore di lavoro, a prescindere da chi avesse formulato siffatto ordine. Quanto al mancato riconoscimento dell'indennità di trasferta, l'appellante ha evidenziato come tale emolumento fosse garantito dall'art.62 CCNL a tutto il personale viaggiante ed a quello ad esso affiancato nella prestazione di servizio, in relazione al tempo trascorso in territorio extra urbano;
ha, quindi, invocato la pacifica circostanza dell'esecuzione di consegne nel territorio della provincia di Macerata, entro l'arco temporale di otto ore giornaliere, quale presupposto di spettanza dell'emolumento, l'onere del cui effettivo pagamento era pur sempre a carico della datrice di lavoro;
ha, quindi, censurato in base ad analoghe considerazioni il mancato riconoscimento delle somme spettanti a titolo di assegni familiari, ferie, permessi e festività non goduti, oltre che a titolo di mensilità supplementari e TFR, sulla cui spettanza non vi era contestazione. L'appellate ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, quindi ha reiterato CP_1
l'eccezione di intervenuta prescrizione delle richieste avanzate, perché proposte oltre i limiti di legge.
Allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.
Innanzitutto occorre chiarire che l'atto introduttivo del giudizio reca sufficienti allegazioni circa i presupposti fattuali di spettanza delle somme a titolo di straordinario, di integrazione delle indennità di malattia o di infortunio, di trasferta, di ferie e permessi non goduti, mentre ivi è carente il riferimento ai presupposti di perdurante spettanza degli assegni familiari, dei quali in maniera affatto equivoca si afferma l'avvenuta percezione;
vi è, inoltre, totale carenza di allegazioni in ordine alla mancata percezione delle mensilità supplementari, le cui voci sono state unicamente inserite nei conteggi allegati al ricorso. Ne discende che l'odierna indagine va circoscritta ai soli istituti retributivi per i quali sin dal primo grado è stata formulata una domanda adeguatamente articolata e specifica, chiara nel riferimento ai presupposti giuridico-fattuali di relativa spettanza, inammissibili essendo le allegazioni introdotte sul punto solo in appello;
discorso a parte merita il ricalcolo della quota di TFR, ope legis dovuto in misura correlata all'accertamento delle differenze retributive maturate a vario titolo in via non occasionale.
Ciò detto, correttamente il Tribunale ha respinto la domanda inerente alla maggiore remunerazione del lavoro straordinario, posto che grava pur sempre sul dipendente, il quale per esso rivendichi maggiori retribuzioni, un onere probatorio rigoroso, in ordine all'effettiva prestazione lavorativa eccedente i limiti dell'orario legalmente o contrattualmente fissato, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (per tutte, Cass. sent.n.4076/2018).
In proposito, gli esiti della prova testimoniale espletata in primo grado non soddisfano i criteri di rigore e puntualità imposti dalla condivisibile elaborazione della Giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, l'unico teste citato dall'originario ricorrente, , ha confermato in Testimone_1 maniera laconica le circostanze oggetto dei capitoli di prova articolati in ricorso, mentre l'altro teste escusso sulle medesime circostanze, ha categoricamente escluso che al Tes_2 ricorrente fosse mai stato chiesto di presentarsi ogni giorno, un'ora prima dell'orario di lavoro pattuito, per partecipare alle operazioni di carico dei container;
detto teste si è limitato alla generica affermazione, avulsa da minimi riferimenti temporali, che il predetto collaborasse a tali operazioni;
anche il vago ed indeterminato riferimento alle “presumibili” direttive impartite dal datore di lavoro è evidentemente fatto in funzione della sola esigenza di chiarire la propria posizione di terzietà, quale operatore della (Ditta presso la quale al Parte_3
mattino arrivavano i colli da prendere in carico per la consegna), quindi di soggetto estraneo rispetto al concreto atteggiarsi dei rapporti tra il ricorrente e la sua parte datoriale, ma non integra dichiarazione idonea a costituire oggettivo riscontro all'assunto attoreo in merito all'orario di lavoro effettivamente osservato.
Pertanto, in carenza di minimi elementi di adeguata specificazione delle concrete modalità e della reale tempistica correlata allo svolgimento delle operazioni di carico dei container, nelle quali il ricorrente asserisce di essere stato sistematicamente impegnato per un'ora al giorno in più rispetto all'articolazione dell'orario fissata in contratto - non evincibili dalle laconiche risposte fornite dal primo teste escusso - dunque in difetto di sufficienti indicazioni circa l'effettivo e concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa del ricorrente sotto l'aspetto quantitativo, la domanda di differenze retributive a titolo di straordinario deve essere respinta.
Si possono, invece, riconoscere in favore dell'appellante le somme che lo stesso vanta a titolo di indennità di malattia comune e professionale ex art. 63 CCNL di settore, di trasferta, di ferie e permessi non goduti, nella misura indicata dal CTU all'uopo nominato in questa sede.
In proposito, va ribadito che in seno al ricorso figurano sufficienti allegazioni in ordine ai presupposti giuridico-fattuali di spettanza dei suddetti emolumenti, ma soprattutto la ricorrenza di tali presupposti è documentata in seno ai prospetti paga acquisiti agli atti, che, in ordine alle indicazioni ivi riportate, fanno piena prova nei confronti del datore di lavoro che li ha redatti, secondo un ormai consolidato e condivisibile orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n.
2239/2017), ogniqualvolta, come in specie può dirsi, tali prospetti si presentino di contenuto chiaro e non contraddittorio.
Pertanto, a fronte di una sufficiente chiarezza di contenuti, ricade tutto sulla parte datoriale l'onere di provare il fatto estintivo dell'avvenuto pagamento degli importi corrispondenti alle voci retributive riportate nei prospetti paga, non specificamente quietanzati dal lavoratore. Né vale l'argomento secondo cui opererebbero le preclusioni probatorie derivanti dal passaggio in giudicato della decisione sull'impugnativa di licenziamento, poiché
l'accertamento contenuto in detta sentenza copre l'insieme delle questioni inerenti al superamento del periodo di comporto, ma non esclude l'effettività dei periodi di malattia comune e professionale rispettivamente riconosciuti dall'Ente previdenziale e dall'Istituto assicurativo, alla stregua di quanto emerge dai contenuti delle buste paga prodotte in questa sede, mentre non risultano in alcun modo versate le integrazioni a carico del datore di lavoro.
Sulla scorta di tali documenti, dunque, il nominato CTU ha potuto verificare l'attuale spettanza all'appellante di determinati importi ai titoli in questione, all'uopo redigendo due ipotesi di conteggio, delle quali va recepita quella consacrante le sole detrazioni del c.d.
“percepito” adeguatamente provato, nel senso che oggetto di scomputo devono essere unicamente le somme incontestatamente già ricevute ovvero non poste a base dell'odierna domanda giudiziale, oppure le somme del cui versamento in favore del creditore vi sia idonea quietanza.
Al riguardo, occorre chiarire che l'accertamento in ordine all'esatta misura del credito maturato in capo al lavoratore, ai vari titoli dedotti in causa e nascenti dalla Legge e dalla
Contrattazione individuale e collettiva, implica, altresì, la verifica in concreto del quantum debeatur in relazione agli importi non ancora versati ai medesimi titoli dal debitore.
In tal senso, mutuando le conclusioni del CTU, è possibile liquidare ai suddetti titoli la complessiva somma di euro 35.312,01 lordi, maggiorata degli accessori di legge.
Rispetto al credito accertato nei suddetti limiti, non può dichiararsi maturata alcuna prescrizione estintiva, posto che la relativa eccezione, peraltro sollevata in primo grado in maniera del tutto generica ed inidonea a paralizzare la pretesa attorea, si fonda sull'indeterminato riferimento a fatti avvenuti nel 2011, a fronte di una convocazione all'ispettorato del lavoro del dicembre 2016, laddove il credito più antico vantato dal lavoratore a titolo di indennità di malattia comune risale, invece, ad ottobre 2012, dunque ad un'epoca rispetto alla quale il termine breve quinquennale - presumibilmente quello invocato - non risulta interamente maturato alla data dell'atto interruttivo, rappresentato dalla convocazione innanzi all'Organo deputato all'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alla stregua dei suesposti argomenti, e ferme le altre statuizioni del Tribunale, la sentenza impugnata deve essere riformata nel senso innanzi chiarito. Le spese del giudizio, in onore al criterio della parziale soccombenza, possono essere compensate fra le parti in misura della metà e per la restante metà sono poste a carico della debitrice-datrice di lavoro.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna la Società appellata al pagamento in favore di della somma di euro 35.312,01 lordi, oltre accessori di legge, ai Parte_1 titoli dedotti in causa;
2) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura della metà e condanna la Società appellata al pagamento della metà residua, che liquida in favore dell'appellante nel già ridotto importo di euro 3000,00 per il primo grado e di euro 2.000,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge
Ancona, 14 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente