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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1573/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: rapporto di agenzia – pagamento provvigioni
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Genovese e Barbara Pt_1
Petrosino;
ATTRICE
E
, Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentate e difese
[...] Controparte_3 dall'avv. Fenizia Marini, come da procura in atti;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., notificato unitamente al decreto il
17/4-12/5/2014, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
la e la Controparte_1 Controparte_3 CP_2 CP_2
chiedendo al giudice di condannare la
[...] Controparte_1 al pagamento delle indennità che discendevano dalla risoluzione
[...] senza preavviso del contratto di agenzia nella misura complessiva di euro
93.256,72 di cui: euro 16.506,17 per l'indennità di risoluzione del rapporto, euro 36.250,55 per l'indennità suppletiva di clientela, euro 40.500,00 per l'indennità del mancato preavviso, o comunque nella diversa misura che, in caso di contestazione avversa, sarà determinata all'esito dell'attività istruttoria a svolgersi;
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via gradata, chiedeva di condannare la CP_4
la e la , a
[...] Controparte_3 Controparte_2 pagare in solido tra loro delle medesime somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via ancor più gradata, di condannare la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 a pagare la somma di euro 59.070,51 , di cui Controparte_3 euro 10.887,77 per l'indennità di risoluzione del rapporto, euro 27.932,74 per l'indennità suppletiva di clientela ed euro 20.250,00 per l'indennità del mancato preavviso, nonché la a pagare la Controparte_2 somma di euro 34.186,71 , di cui euro 5.618,40 per l'indennità di risoluzione del rapporto, euro 8.317,81 per l'indennità suppletiva di clientela ed euro 20.250,00 per l'indennità del mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A fondamento della domanda la Pt
esponeva che aveva intrattenuto sin dal 2001 e fino al
19.03.2013 un rapporto di agenzia formalmente con la Controparte_5 poi con la e ancora con la Controparte_3 Controparte_2
ma di fatto con la società holding
[...] Controparte_1 del gruppo Deduceva che a seguito della comunicazione in data CP_3
19.03.2013 della risoluzione del rapporto senza preavviso e senza motivazione e non per inadempimento del detto contratto, essa Parte_1 aveva in data 19/3/2014 richiesto alla e alla Controparte_3 le indennità di legge e da contrattazione collettiva, Controparte_2
e cioè quella di risoluzione del rapporto, quella suppletiva di clientela, e quella di mancato preavviso, senza riscontro positivo. Aggiungeva che le indicate società committenti facevano in realtà capo alla
[...] che esercitava attività di direzione e Controparte_1 coordinamento sulle stesse tanto da risultare un centro di interessi unico del gruppo in considerazione di varie oggettive circostanze, quali la medesima sede legale, la medesima pec, il medesimo amministratore
, la partecipazione maggioritaria assoluta al capitale Controparte_6 sociale delle 2 controllate da parte della la titolarità praticamente CP_1 del 100% del capitale sociale della nelle mani del comune CP_1 amministratore. A prova della domanda l'attrice produceva tutte le fatture emesse da essa C&C nel corso dell'intero rapporto durato ben 12 anni, pacificamente accettate e pagate dalle controparti, nonché una ctp di quantificazione delle richiese indennità. Allegava che essa attrice aveva procacciato alle committenti sul territorio campano nuovi clienti e che tali nuovi clienti avevano mantenuto rapporti commerciali con le committenti anche dopo il recesso dal rapporto di agenzia, per cui ad essa attrice spettavano tutte le indicate indennità di risoluzione, suppletiva di clientela e di mancato preavviso .
Si costituivano in giudizio la la Controparte_1
e la le quali deducevano: Controparte_3 Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 1) l'interposizione fittizia della nei rapporti di agenzia, tenuti Parte_1 in realtà con l'avv. Edmomdo Cuomo;
2) l'inesistenza del preteso centro unico di interessi societari e quindi la riconducibilità alla
[...] dei rapporti di agenzia intercorsi con la Controparte_1 [...]
e la 3) l'inapplicabilità degli Controparte_3 Controparte_2 accordi economici collettivi richiamati dall'attrice, con applicazione della sola normativa codicistica;
4) la risoluzione dei rapporti di agenzia per inadempimento dell'attrice agli obblighi previsti dall'art. 1746 c.c.; 5) l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1750 c.c.; 6) la decadenza dal diritto alle indennità essendo stata la richiesta inoltrata oltre un anno dalla risoluzione del rapporto. In particolare le convenute esponevano che tra la e la e la non Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 era mai effettivamente intercorso un rapporto di agenzia, poichè dette società avevano intrattenuto rapporti di agenzia unicamente con l'Avv.
Edmondo Cuomo, unico ed esclusivo esecutore degli incarichi affidati, caratterizzati, dunque, da prestazioni eminentemente personali, ma che per motivi di carattere fiscale e su esplicita richiesta del suindicato avvocato, venivano pagati in favore della di cui l'avv. Parte_1
Cuomo, all'epoca e fino alla sua morte avvenuta il 29/8/2012, era amministratore unico e titolare esclusivo di pressoché la totalità delle quote. Allegavano che successivamente al decesso del predetto avvocato e, quindi, dell'agente che teneva i contatti con i clienti nella zona di riferimento (la Regione Campania), tali contatti furono curati direttamente da personale dipendente di dette società, signori Parte_3
e ), che provvidero a promuovere la
[...] Parte_4 conclusione di contratti, con riconoscimento di indennità di trasferta.
Allegavano la non debenza delle indennità richieste in quanto le fatture sono documenti fiscali di provenienza unilaterale e non costituivano prova delle prestazioni rese, mancando sia un contratto scritto di agenzia che regolasse misura, modalità e tempi di pagamento delle provvigioni, sia la documentazione comprovante gli ordini eseguiti per opera dell'agente. Deducevano che per le provvigioni maturate dall'avv.
Cuomo fino alla data della morte (28/09/2012) e di quelle maturate dalla fino alla data di risoluzione del rapporto, le dette società Parte_1 avevano regolarmente saldato le fatture, per cui nulla più era dovuto all'attrice. Aggiungevano che dopo la morte dell'avv. Cuomo, esse convenute, in più occasioni, avevano tentato di stipulare un formale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 contratto scritto di agenzia, in via esclusiva, con la onde Parte_1 colmare il vuoto organizzativo che si era creato con la morte del Cuomo, ma tali tentativi non erano andati a buon fine, stante le ripetute pretestuosità accampate dall' amministratore unico Controparte_7 della le quali, trovavano invece la loro piana spiegazione, Parte_1 nel fatto che, la era in contatto della concorrente società DS Pt_1 CP_3
Smith, primaria società europea nel settore imballaggi, nei confronti della quale mesi dopo ebbe ad assumere formale incarico di agenzia.
Conosciuta la circostanza in parola, deducevano le convenute, esse inviarono immediatamente dopo le contestazioni verbali effettuate nei confronti del sig. la comunicazione del 19/3/2013, con la quale, CP_7 dichiararono di sciogliere il vincolo, peraltro meramente formale-fiscale, intrattenuto fino quale momento, con la Solo dopo un notevole Parte_1 lasso temporale, un anno, l'attrice aveva richiesto il pagamento delle indennità di cui al presente giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c., previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, ammessa ed assunta la prova testimoniale, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art
185 bis cpc con ordinanza riservata del 31.05.2018. La proposta non veniva accettata dalle società convenute, in considerazione del fatto che l'importo da pagare in via solidale, in base allo sviluppo del metodo di calcolo indicato nella medesima, al netto delle spese di lite e in assenza di importi accantonati da detrarre, risultava superiore al petitum richiesto dall'attrice nelle proprie conclusioni, sulla scorta della propria relazione di parte. Successivamente, espletata ctu con il rag. comm. Per_1
, fatta esperire la mediazione obbligatoria esauritasi con esito
[...] negativo, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art 190 comma 2 c.p.c.
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione nei confronti delle sole convenute e la Controparte_3
Controparte_2
Se pure dette due società facevano capo alla Controparte_1 che esercitava verosimilmente attività di direzione e
[...] coordinamento sulle stesse in considerazione dell'appartenenza delle quote societarie maggioritarie al medesimo socio amministratore
, ciò non basta per imputare anche alla Controparte_6 [...] gli effetti giuridici dei rapporti di agenzia tenuti Controparte_1 esclusivamente dalla e la Controparte_3 Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 Parte s.r.l., a cui solo furono rimesse le fatture della per le provvigioni rispettivamente dovute in relazione agli affari procacciati. La posizione di capo gruppo societario può, infatti, rilevare ad altri effetti (quali operazioni di natura societaria, responsabilità in alcuni casi nei confronti di lavoratori dipendenti), ma non per rendere solidale la capo gruppo per obbligazioni assunte dalle società controllate nell'ambito delle loro attività commerciali. La Suprema Corte, d'altra parte, ha stabilito che per la configurabilità del gruppo di società o di imprese occorre la prova di un accordo fra le varie società, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, specificando che il gruppo o collegamento di società è tale solo in senso economico, mentre, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (artt. 2359, 2424, co. 1, n. 10 e 2624 c.c.), senza che possa in alcun modo parlarsi, rispetto ad esso, di personalità giuridica e neppure di una qualsiasi, pur limitata, forma di soggettività o di centro d'imputazione (cfr. Cass., n.
15879/2007).
Ciò chiarito, la e la Controparte_3 Controparte_2 non hanno contestato i rapporti di agenzia intrattenuti con la
[...] [...]
né le fatture emesse dall'attrice a loro carico, tutte puntualmente Pt_1 pagate senza contestazione alcuna. Va, dunque, disattesa l'eccezione di interposizione fittizia di persone (simulazione relativa soggettiva), anche perché il fatto che l'avv. Edmondo Cuomo fosse il dominus e l'artefice del procacciamento degli affari nella Regione Campania, non toglie che egli agisse giuridicamente e fiscalmente come di cui era il Parte_1 socio maggioritario e l'amministratore. Del resto le stesse convenute hanno allegato di aver continuato i rapporti di agenzia con la Parte_1 anche dopo la morte dell'avv. Cuomo, avvenuta il 28.09:2012 e fino al
19/3/2013, data in cui le società convenute comunicarono la risoluzione immediata e senza preavviso dei rapporti di agenzia, dopo aver tentato di formalizzarli pretendendo l'esclusiva. Invero tale esclusiva non era stata mai pattuita per iscritto, per cui la C&C era ben libera di intrattenere rapporti con altre imprese dello stesso settore, cosa che comunque non fece per il territorio della Regione Campania, almeno fino alla risoluzione del rapporto. Né il rapporto di agenzia prevedeva per iscritto, come stabilito dall'art. 1751 bis c.c., un patto di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto. Quindi la pretesa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 giusta causa della risoluzione senza preavviso del rapporto di agenzia allegata dalle convenute non ha fondamento.
Le indennità richieste dall'attrice sono previste dalla normativa codicistica all'art. 1751 c.c. e l'accordo collettivo di settore ne specifica la tipologia, il contenuto e i criteri per determinarle, per cui non vi è contrasto di normativa, ma un rapporto di integrazione di natura collettiva negoziale, che determina l'applicazione degli Accordi
Economici Collettivi per gli Agenti e Rappresentanti – Settore Industria del 20 ottobre 2007, in quanto recepiti erga omnes o da norme di legge o per applicazione giurisprudenziale, per quanto attiene ai criteri di determinazione delle indennità nella misura equa e congrua, atteso che l'art. 1751 c.c. non li specifica. Anche il ctu, senza opposizione dei rispettivi ctp delle parti in causa, ha ritenuto di applicare i criteri dei tali accordi economici collettivi, con una metodologia che questo giudice fa propria.
Il diritto alle indennità risulta essere stato richiesto dall'attrice entro il termine annuale decadenziale di cui all'art. 1750 comma 7 c.c., vista la richiesta inoltrata in data 19/3/2014 alla Controparte_3
e alla Controparte_2
Non vi è carenza di prova da parte dell'attrice, segnatamente riguardo ai dati in base ai quali calcolare le indennità, atteso che la base di calcolo è costituita dalle fatture emesse dalla annualmente Parte_1 per le provvigioni a essa dovute rispettivamente dalla
[...]
e dalla che ebbero a pagarle Controparte_3 Controparte_2 senza contestazioni.
Sulla base sei corretti calcoli del ctu, di cui questo giudice condivide le conclusioni e le motivazioni, anche in risposta alle osservazioni di parte, la va condannata a pagare Controparte_3 all'attrice indennità complessivi euro 54.055,59 mentre la
[...] va condannata a pagare complessivi euro 38.604,85 oltre, per CP_2 entrambe, gli interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale del
19.03.2014 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 1) Rigetta la domanda attorea nei confronti della Controparte_1
[...]
2) Accoglie la domanda nei confronti della Controparte_3
e della e per l'effetto le condanna al Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice rispettivamente della somma di euro 54.055,59 la prima e di euro 38.604,85 la seconda, oltre, per entrambe, gli interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale del 19.03.2014 fino all'effettivo soddisfo
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna l'attrice al pagamento in favore della
[...] delle spese di giudizio, che liquida in euro Controparte_1
14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
5) Condanna in solido e Controparte_3 Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio,
[...] che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 14.05.2025
Il giudice – dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1573/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto: rapporto di agenzia – pagamento provvigioni
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Genovese e Barbara Pt_1
Petrosino;
ATTRICE
E
, Controparte_1 Controparte_2
e , rappresentate e difese
[...] Controparte_3 dall'avv. Fenizia Marini, come da procura in atti;
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., notificato unitamente al decreto il
17/4-12/5/2014, la conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
la e la Controparte_1 Controparte_3 CP_2 CP_2
chiedendo al giudice di condannare la
[...] Controparte_1 al pagamento delle indennità che discendevano dalla risoluzione
[...] senza preavviso del contratto di agenzia nella misura complessiva di euro
93.256,72 di cui: euro 16.506,17 per l'indennità di risoluzione del rapporto, euro 36.250,55 per l'indennità suppletiva di clientela, euro 40.500,00 per l'indennità del mancato preavviso, o comunque nella diversa misura che, in caso di contestazione avversa, sarà determinata all'esito dell'attività istruttoria a svolgersi;
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via gradata, chiedeva di condannare la CP_4
la e la , a
[...] Controparte_3 Controparte_2 pagare in solido tra loro delle medesime somme, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via ancor più gradata, di condannare la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 a pagare la somma di euro 59.070,51 , di cui Controparte_3 euro 10.887,77 per l'indennità di risoluzione del rapporto, euro 27.932,74 per l'indennità suppletiva di clientela ed euro 20.250,00 per l'indennità del mancato preavviso, nonché la a pagare la Controparte_2 somma di euro 34.186,71 , di cui euro 5.618,40 per l'indennità di risoluzione del rapporto, euro 8.317,81 per l'indennità suppletiva di clientela ed euro 20.250,00 per l'indennità del mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria. A fondamento della domanda la Pt
esponeva che aveva intrattenuto sin dal 2001 e fino al
19.03.2013 un rapporto di agenzia formalmente con la Controparte_5 poi con la e ancora con la Controparte_3 Controparte_2
ma di fatto con la società holding
[...] Controparte_1 del gruppo Deduceva che a seguito della comunicazione in data CP_3
19.03.2013 della risoluzione del rapporto senza preavviso e senza motivazione e non per inadempimento del detto contratto, essa Parte_1 aveva in data 19/3/2014 richiesto alla e alla Controparte_3 le indennità di legge e da contrattazione collettiva, Controparte_2
e cioè quella di risoluzione del rapporto, quella suppletiva di clientela, e quella di mancato preavviso, senza riscontro positivo. Aggiungeva che le indicate società committenti facevano in realtà capo alla
[...] che esercitava attività di direzione e Controparte_1 coordinamento sulle stesse tanto da risultare un centro di interessi unico del gruppo in considerazione di varie oggettive circostanze, quali la medesima sede legale, la medesima pec, il medesimo amministratore
, la partecipazione maggioritaria assoluta al capitale Controparte_6 sociale delle 2 controllate da parte della la titolarità praticamente CP_1 del 100% del capitale sociale della nelle mani del comune CP_1 amministratore. A prova della domanda l'attrice produceva tutte le fatture emesse da essa C&C nel corso dell'intero rapporto durato ben 12 anni, pacificamente accettate e pagate dalle controparti, nonché una ctp di quantificazione delle richiese indennità. Allegava che essa attrice aveva procacciato alle committenti sul territorio campano nuovi clienti e che tali nuovi clienti avevano mantenuto rapporti commerciali con le committenti anche dopo il recesso dal rapporto di agenzia, per cui ad essa attrice spettavano tutte le indicate indennità di risoluzione, suppletiva di clientela e di mancato preavviso .
Si costituivano in giudizio la la Controparte_1
e la le quali deducevano: Controparte_3 Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 1) l'interposizione fittizia della nei rapporti di agenzia, tenuti Parte_1 in realtà con l'avv. Edmomdo Cuomo;
2) l'inesistenza del preteso centro unico di interessi societari e quindi la riconducibilità alla
[...] dei rapporti di agenzia intercorsi con la Controparte_1 [...]
e la 3) l'inapplicabilità degli Controparte_3 Controparte_2 accordi economici collettivi richiamati dall'attrice, con applicazione della sola normativa codicistica;
4) la risoluzione dei rapporti di agenzia per inadempimento dell'attrice agli obblighi previsti dall'art. 1746 c.c.; 5) l'assenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1750 c.c.; 6) la decadenza dal diritto alle indennità essendo stata la richiesta inoltrata oltre un anno dalla risoluzione del rapporto. In particolare le convenute esponevano che tra la e la e la non Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 era mai effettivamente intercorso un rapporto di agenzia, poichè dette società avevano intrattenuto rapporti di agenzia unicamente con l'Avv.
Edmondo Cuomo, unico ed esclusivo esecutore degli incarichi affidati, caratterizzati, dunque, da prestazioni eminentemente personali, ma che per motivi di carattere fiscale e su esplicita richiesta del suindicato avvocato, venivano pagati in favore della di cui l'avv. Parte_1
Cuomo, all'epoca e fino alla sua morte avvenuta il 29/8/2012, era amministratore unico e titolare esclusivo di pressoché la totalità delle quote. Allegavano che successivamente al decesso del predetto avvocato e, quindi, dell'agente che teneva i contatti con i clienti nella zona di riferimento (la Regione Campania), tali contatti furono curati direttamente da personale dipendente di dette società, signori Parte_3
e ), che provvidero a promuovere la
[...] Parte_4 conclusione di contratti, con riconoscimento di indennità di trasferta.
Allegavano la non debenza delle indennità richieste in quanto le fatture sono documenti fiscali di provenienza unilaterale e non costituivano prova delle prestazioni rese, mancando sia un contratto scritto di agenzia che regolasse misura, modalità e tempi di pagamento delle provvigioni, sia la documentazione comprovante gli ordini eseguiti per opera dell'agente. Deducevano che per le provvigioni maturate dall'avv.
Cuomo fino alla data della morte (28/09/2012) e di quelle maturate dalla fino alla data di risoluzione del rapporto, le dette società Parte_1 avevano regolarmente saldato le fatture, per cui nulla più era dovuto all'attrice. Aggiungevano che dopo la morte dell'avv. Cuomo, esse convenute, in più occasioni, avevano tentato di stipulare un formale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 contratto scritto di agenzia, in via esclusiva, con la onde Parte_1 colmare il vuoto organizzativo che si era creato con la morte del Cuomo, ma tali tentativi non erano andati a buon fine, stante le ripetute pretestuosità accampate dall' amministratore unico Controparte_7 della le quali, trovavano invece la loro piana spiegazione, Parte_1 nel fatto che, la era in contatto della concorrente società DS Pt_1 CP_3
Smith, primaria società europea nel settore imballaggi, nei confronti della quale mesi dopo ebbe ad assumere formale incarico di agenzia.
Conosciuta la circostanza in parola, deducevano le convenute, esse inviarono immediatamente dopo le contestazioni verbali effettuate nei confronti del sig. la comunicazione del 19/3/2013, con la quale, CP_7 dichiararono di sciogliere il vincolo, peraltro meramente formale-fiscale, intrattenuto fino quale momento, con la Solo dopo un notevole Parte_1 lasso temporale, un anno, l'attrice aveva richiesto il pagamento delle indennità di cui al presente giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art 183 comma 6 c.p.c., previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, ammessa ed assunta la prova testimoniale, il giudice formulava una proposta conciliativa ex art
185 bis cpc con ordinanza riservata del 31.05.2018. La proposta non veniva accettata dalle società convenute, in considerazione del fatto che l'importo da pagare in via solidale, in base allo sviluppo del metodo di calcolo indicato nella medesima, al netto delle spese di lite e in assenza di importi accantonati da detrarre, risultava superiore al petitum richiesto dall'attrice nelle proprie conclusioni, sulla scorta della propria relazione di parte. Successivamente, espletata ctu con il rag. comm. Per_1
, fatta esperire la mediazione obbligatoria esauritasi con esito
[...] negativo, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con l'assegnazione dei termini ridotti di cui all'art 190 comma 2 c.p.c.
Le domande attoree sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione nei confronti delle sole convenute e la Controparte_3
Controparte_2
Se pure dette due società facevano capo alla Controparte_1 che esercitava verosimilmente attività di direzione e
[...] coordinamento sulle stesse in considerazione dell'appartenenza delle quote societarie maggioritarie al medesimo socio amministratore
, ciò non basta per imputare anche alla Controparte_6 [...] gli effetti giuridici dei rapporti di agenzia tenuti Controparte_1 esclusivamente dalla e la Controparte_3 Controparte_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 Parte s.r.l., a cui solo furono rimesse le fatture della per le provvigioni rispettivamente dovute in relazione agli affari procacciati. La posizione di capo gruppo societario può, infatti, rilevare ad altri effetti (quali operazioni di natura societaria, responsabilità in alcuni casi nei confronti di lavoratori dipendenti), ma non per rendere solidale la capo gruppo per obbligazioni assunte dalle società controllate nell'ambito delle loro attività commerciali. La Suprema Corte, d'altra parte, ha stabilito che per la configurabilità del gruppo di società o di imprese occorre la prova di un accordo fra le varie società, diretto a creare un'impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalità comune e ulteriore, specificando che il gruppo o collegamento di società è tale solo in senso economico, mentre, sul piano giuridico, è considerato ai limitati effetti previsti dal codice civile (artt. 2359, 2424, co. 1, n. 10 e 2624 c.c.), senza che possa in alcun modo parlarsi, rispetto ad esso, di personalità giuridica e neppure di una qualsiasi, pur limitata, forma di soggettività o di centro d'imputazione (cfr. Cass., n.
15879/2007).
Ciò chiarito, la e la Controparte_3 Controparte_2 non hanno contestato i rapporti di agenzia intrattenuti con la
[...] [...]
né le fatture emesse dall'attrice a loro carico, tutte puntualmente Pt_1 pagate senza contestazione alcuna. Va, dunque, disattesa l'eccezione di interposizione fittizia di persone (simulazione relativa soggettiva), anche perché il fatto che l'avv. Edmondo Cuomo fosse il dominus e l'artefice del procacciamento degli affari nella Regione Campania, non toglie che egli agisse giuridicamente e fiscalmente come di cui era il Parte_1 socio maggioritario e l'amministratore. Del resto le stesse convenute hanno allegato di aver continuato i rapporti di agenzia con la Parte_1 anche dopo la morte dell'avv. Cuomo, avvenuta il 28.09:2012 e fino al
19/3/2013, data in cui le società convenute comunicarono la risoluzione immediata e senza preavviso dei rapporti di agenzia, dopo aver tentato di formalizzarli pretendendo l'esclusiva. Invero tale esclusiva non era stata mai pattuita per iscritto, per cui la C&C era ben libera di intrattenere rapporti con altre imprese dello stesso settore, cosa che comunque non fece per il territorio della Regione Campania, almeno fino alla risoluzione del rapporto. Né il rapporto di agenzia prevedeva per iscritto, come stabilito dall'art. 1751 bis c.c., un patto di non concorrenza per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto. Quindi la pretesa
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 giusta causa della risoluzione senza preavviso del rapporto di agenzia allegata dalle convenute non ha fondamento.
Le indennità richieste dall'attrice sono previste dalla normativa codicistica all'art. 1751 c.c. e l'accordo collettivo di settore ne specifica la tipologia, il contenuto e i criteri per determinarle, per cui non vi è contrasto di normativa, ma un rapporto di integrazione di natura collettiva negoziale, che determina l'applicazione degli Accordi
Economici Collettivi per gli Agenti e Rappresentanti – Settore Industria del 20 ottobre 2007, in quanto recepiti erga omnes o da norme di legge o per applicazione giurisprudenziale, per quanto attiene ai criteri di determinazione delle indennità nella misura equa e congrua, atteso che l'art. 1751 c.c. non li specifica. Anche il ctu, senza opposizione dei rispettivi ctp delle parti in causa, ha ritenuto di applicare i criteri dei tali accordi economici collettivi, con una metodologia che questo giudice fa propria.
Il diritto alle indennità risulta essere stato richiesto dall'attrice entro il termine annuale decadenziale di cui all'art. 1750 comma 7 c.c., vista la richiesta inoltrata in data 19/3/2014 alla Controparte_3
e alla Controparte_2
Non vi è carenza di prova da parte dell'attrice, segnatamente riguardo ai dati in base ai quali calcolare le indennità, atteso che la base di calcolo è costituita dalle fatture emesse dalla annualmente Parte_1 per le provvigioni a essa dovute rispettivamente dalla
[...]
e dalla che ebbero a pagarle Controparte_3 Controparte_2 senza contestazioni.
Sulla base sei corretti calcoli del ctu, di cui questo giudice condivide le conclusioni e le motivazioni, anche in risposta alle osservazioni di parte, la va condannata a pagare Controparte_3 all'attrice indennità complessivi euro 54.055,59 mentre la
[...] va condannata a pagare complessivi euro 38.604,85 oltre, per CP_2 entrambe, gli interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale del
19.03.2014 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo riguardo ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione, decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 1) Rigetta la domanda attorea nei confronti della Controparte_1
[...]
2) Accoglie la domanda nei confronti della Controparte_3
e della e per l'effetto le condanna al Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice rispettivamente della somma di euro 54.055,59 la prima e di euro 38.604,85 la seconda, oltre, per entrambe, gli interessi legali dalla data della richiesta stragiudiziale del 19.03.2014 fino all'effettivo soddisfo
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna l'attrice al pagamento in favore della
[...] delle spese di giudizio, che liquida in euro Controparte_1
14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
5) Condanna in solido e Controparte_3 Controparte_2 al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio,
[...] che liquida in euro 14.103,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, spese di ctu, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 14.05.2025
Il giudice – dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7