TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/05/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 172/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi per parte ricorrente l'avv.
Chiadini con la dott.ssa Cecilia Casadio per la pratica forense e l'avv. Belletti per resistente.
Gli stessi danno atto che non è stato raggiunto un accordo conciliativo e chiedono la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 172/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIADINI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA DEI FILERGITI 10 FORLI' presso il difensore avv. CHIADINI CARLO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LL AT e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALDOVINI ALBERTO ( ) VIA ROVERELLA N. 23 CESENA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROVERELLA 23 47521 CESENA presso il difensore avv. LL AT
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 2 di 9 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento a lui comminato dalla società datrice di lavoro Ha esposto di essere stato assunto da dal 19.09.2019, Controparte_1 Controparte_1
dopo aver lavorato per la con sede in Francia da aprile 2017, con qualifica di CP_2
responsabile di magazzino e sede di lavoro a Cesena. Ha esposto di essere stato nominato direttore della filiale di Cesena nel settembre 2022, con inquadramento al 1° livello del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, qualifica alla quale conseguiva un premio di produzione nel mese di dicembre nonché il fringe benefit dell'utilizzo di auto aziendale con conseguente carta carburante.
Ha esposto che, a seguito di un piano ferie non approvato dalla società datrice di lavoro, in data
15.06.2023 aveva ricevuto una contestazione disciplinare per essersi assentato “dal lavoro senza autorizzazione preventiva” nelle giornate del 2, 3, 4, giugno 2023 nonché nei pomeriggi del 14 e 15 giugno 2023. A seguito di tale contestazione, per la quale il ricorrente non aveva fornito giustificazione alcuna, in data 28.06.2023 la resistente aveva comminato tramite raccomandata il licenziamento “con effetto immediato” al ricorrente, con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi e 15 giorni. Nella stessa giornata del 28.06.2023, il ricorrente era stato tradotto presso la casa circondariale di Forlì ha seguito di provvedimento di sospensione in via cautelare dell'affidamento in prova. In data 4.09.2023, il ricorrente tramite il proprio legale impugnava stragiudizialmente il licenziamento.
Il ricorrente, evidenziando di non aver ricevuto il pagamento del preavviso così come indicato da parte resistente e dell'intero TFR a lui spettante, ha reso noto che il 15.06.2023 gli era stata consegnata un'ulteriore contestazione disciplinare relativa a spese anomale effettuate con la propria carta carburante, contestazione all'esito della quale la resistente aveva comminato, sempre in data
28.06.2023, un ulteriore licenziamento al ricorrente.
Il ricorrente ha evidenziato che le due lettere di licenziamento erano state a lui consegnate in carcere dal proprio difensore, che le aveva ricevute via mail in data 3.07.2023 ed evidenziando che il licenziamento doveva essere intimato con un unico provvedimento espulsivo, non essendo possibile irrogare due distinti coevi licenziamenti, ha individuato come primo licenziamento e pagina 3 di 9 quindi unico e legittimo quello intimato con la prima delle due lettere raccomandate presa in carico dal servizio postale (alle ore 15:15 del 28.06.2023).
Nel merito, il ricorrente ha contestato il licenziamento comminato per assenza ingiustificata, rendendo noto che nelle giornate contestate la propria assenza era giustificata da una festa nazionale nonché da giorni di riposo e di “rol” così come risultanti dalla busta paga del mese di giugno 2023.
Per questi motivi
, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, accertare che, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, non ricorrono gli estremi di una giusta causa
o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, conseguentemente, annullare il licenziamento e condannare
(già , in persona del legale rapp.te pro tempore corrente in Cesena, via Controparte_1 Controparte_3
Zavaglia n. 365, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, alla reintegrazione del signor nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto prevista dalla citata norma.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse riconoscere la sussistenza anche del secondo licenziamento, il signor dichiara fin d'ora di volersi avvalere Parte_1
della facoltà concessagli dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015 con contestuale condanna della Controparte_1
(già al pagamento delle competenze di fine rapporto residue, così come risultanti dalla busta Controparte_3
paga del mese di giugno 2023, dedotto l'acconto di Euro 2.113,62 corrisposto il 2 febbraio 2024.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo, in via riconvenzionale l'accertamento della efficacia e definitività del licenziamento intimato al ricorrente per errato, ingiustificato e anomalo utilizzo della tessera carburante aziendale, non essendo stata prodotta impugnativa giudiziale per tale provvedimento.
Ha esposto, pregiudizialmente, che non ha mai impiegato più di 15 unità e che, CP_1 pagina 4 di 9 segnatamente, nei sei mesi antecedenti al licenziamento del ricorrente presso l'unità di Cesena erano presenti 14 dipendenti full time ed un dipendente part time, non essendo pertanto applicabile la tutela prevista dall'art. 3 c.2 del d.lgs. 23/2015.
Sempre in via pregiudiziale, parte resistente ha evidenziato che il licenziamento è stato impugnato da parte resistente tardivamente in quanto, sebbene sia stato consegnato al ricorrente in data
4.07.2023, l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento è pervenuta alla società resistente solo in data 4.09.2023, ossia 62 giorni dopo alla ricezione da parte del ricorrente del provvedimento espulsivo.
Parte resistente ha esposto che al ricorrente sono state comminate due contestazioni disciplinari da cui sono scaturiti due distinti – sebbene contestuali - licenziamenti, di cui solo uno è stato oggetto di impugnazione giudiziale. Per tale motivo, parte resistente ha sottolineato che l'altro licenziamento, non impugnato dal ricorrente, deve considerarsi definitivo.
Nel merito, ha segnalato che i licenziamenti sono stati comminati a seguito di due contestazioni disciplinari del 15.06.2023, contestazioni per le quali era stata prevista la possibilità di presentare giustificazioni nel termine di 10 giorni. Stante la mancata presentazione di giustificazioni, in data
28.06.2023 la resistente aveva provveduto alla comminazione dei due provvedimenti espulsivi. Ha contestato la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il licenziamento più risalente deve dirsi quello relativo alle assenze ingiustificate del ricorrente evidenziando che i due provvedimenti espulsivi, essendo stati consegnati brevi manu al ricorrente, devono essere considerati contestuali.
Ha segnalato, in ogni caso, la legittimità del licenziamento per l'anomalo utilizzo delle tessere carburante, ribadendo che tale licenziamento non risulta essere impugnato ed evidenziato di nulla più dover corrispondere al ricorrente in quanto durante il rapporto di lavoro al ricorrente erano stati corrisposti acconti sulla retribuzione a lui spettante, evidenziando che era stata trattenuta la somma di euro 1.128,51 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e riparazioni del mezzo utilizzato dal . Pt_1
Per tutti questi motivi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via preliminare in rito: a seguito della domanda pagina 5 di 9 riconvenzionale avanzata da parte resistente, fissare ex art. 418 C.p.c. nuova udienza di discussione, in modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 C.p.c., nonché fissare il termine per la notifica della presente memoria e del decreto contenente la fissazione della nuova udienza alla controparte.
Nel merito dato atto dell'offerta banco iudicis di €436,86 di cui sopra, respingere tutte le domande rassegnate nel ricorso proposto dal nei confronti della resistente siccome infondate in fatto Parte_1 Controparte_1
e in diritto oltre che non provate per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto.
In via riconvenzionale: previo differimento della già fissata udienza del giorno 22/05/24, i) accertare e dichiarare la sopraggiunta inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimato al dalla Pt_1 CP_1
con missiva del 28/06/23, (doc. n°6) e avente ad oggetto l'errato, ingiustificato ed anomalo utilizzo della
[...]
tessera carburante aziendale, ii) la conseguente validità, efficacia e definitività di tale licenziamento per tutti i motivi
e i titoli di cui alla narrativa del presente ricorso.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
A seguito di istruttoria documentale e orale, all'udienza del 6.05.2025 la causa è stata discussa tra le parti e posta in decisione.
2.
Pregiudizialmente, si evidenzia che non risulta fondata l'eccezione di parte resistente di tardività dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, avvenuta in data 04.09.2023, posto che il decorso dei termini era sospeso ai sensi del disposto di cui all'art. 2 c. 4 d. l. 61/2023, per effetto del quale, qualora il decorso dei termini avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione – come nel caso di specie (4.07.2023, data di ricezione del licenziamento in carcere da parte del ricorrente) - l'inizio della decorrenza deve essere differito alla fine del periodo, ossia dal 31.07.2023
( art.2 c.
4. d.l.61/2023: ”Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio
2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o pagina 6 di 9 in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini ((...)) di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi ((...)) giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.”)
Per tale motivo, l'impugnativa non può considerarsi tardiva.
Quanto al ricorso, secondo la prospettazione di parte ricorrente il licenziamento che ha prodotto i suoi effetti nei confronti del lavoratore, sig. , è quello derivante dalla contestazione del Pt_1
15.06.2023 relativo alle assenze ingiustificate del lavoratore, in quanto preso in carico dall'ufficio postale alle ore 15:15, prima dell'ulteriore licenziamento – relativo all'uso anomalo della tessera carburante – preso in carico alle ore 15:17 (ricorso introduttivo, pag. 5).
Parte ricorrente ha evidenziato e più volte specificato che l'impugnazione giudiziale è relativa solo al provvedimento espulsivo derivante dalla contestazione per le assenze dal lavoro nei giorni 2, 3,
4, giugno 2023 e nei pomeriggi del 14 e 15 giugno 2023 ed ha ribadito l'illegittimità del doppio licenziamento deducendo che la legittimità di un doppio licenziamento ricorrere solo nel caso – non sussistente nel caso di specie - in cui il secondo licenziamento trovi fondamento in fatti successivi o comunque venuti a conoscenza del datore di lavoro solo in un momento successivo rispetto alla comminazione del primo licenziamento.
Tale tesi e prospettazione tuttavia non assume rilevanza rispetto alla materia del contendere sottoposta alla valutazione del Tribunale adito posto che – anche qualora fondata – il licenziamento che in tesi di parte ricorrente è stato inviato come secondo non è stato impugnato in questa sede (memoria conclusiva di parte ricorrente, pagg. 3-4: “Il ricorrente, a sostegno delle sue domande, ha in sintesi dedotto: di avere quindi promosso il presente giudizio esclusivamente avverso il primo licenziamento, poiché il secondo licenziamento, fondato su fatti già noti al datore di lavoro al momento della consegna delle due lettere di contestazione disciplinare, fosse da considerarsi tamquam non esset, avendo dovuto – in ipotesi – il datore di lavoro irrogare un unico licenziamento”) e pertanto l'ulteriore – quand'anche successivo – pagina 7 di 9 licenziamento continua ad esplicare i suoi effetti nella sfera giuridica del lavoratore.
Per tale motivo, difetta in capo al ricorrente l'interesse ad agire per ottenere una pronuncia circa la legittimità o meno del licenziamento impugnato posto che, anche qualora ne venisse accertata l'illegittimità, risulterebbe comunque tutt'ora valido ed efficace e produttivo di effetti risolutivi sul rapporto di lavoro il licenziamento intimato dall'azienda in ragione del contestato errato, ingiustificato ed anomalo utilizzo della tessera carburante aziendale, in quanto mai impugnato giudizialmente dal ricorrente e pertanto da considerarsi definitivo – così come richiesto da parte resistente – a seguito della sola impugnazione stragiudiziale del 4.09.2023.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse ad agire del ricorrente.
3.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, ove si consideri la particolarità della vicenda ed in particolare la condotta tenuta della datrice di lavoro in fase di procedimento disciplinare.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 6/05/2025
Il Giudice del lavoro pagina 8 di 9 - Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 172/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 24/03/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi per parte ricorrente l'avv.
Chiadini con la dott.ssa Cecilia Casadio per la pratica forense e l'avv. Belletti per resistente.
Gli stessi danno atto che non è stato raggiunto un accordo conciliativo e chiedono la decisione della causa, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 172/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIADINI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA DEI FILERGITI 10 FORLI' presso il difensore avv. CHIADINI CARLO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LL AT e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ALDOVINI ALBERTO ( ) VIA ROVERELLA N. 23 CESENA, C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROVERELLA 23 47521 CESENA presso il difensore avv. LL AT
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 2 di 9 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al Parte_1
fine dell'accertamento dell'illegittimità del licenziamento a lui comminato dalla società datrice di lavoro Ha esposto di essere stato assunto da dal 19.09.2019, Controparte_1 Controparte_1
dopo aver lavorato per la con sede in Francia da aprile 2017, con qualifica di CP_2
responsabile di magazzino e sede di lavoro a Cesena. Ha esposto di essere stato nominato direttore della filiale di Cesena nel settembre 2022, con inquadramento al 1° livello del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, qualifica alla quale conseguiva un premio di produzione nel mese di dicembre nonché il fringe benefit dell'utilizzo di auto aziendale con conseguente carta carburante.
Ha esposto che, a seguito di un piano ferie non approvato dalla società datrice di lavoro, in data
15.06.2023 aveva ricevuto una contestazione disciplinare per essersi assentato “dal lavoro senza autorizzazione preventiva” nelle giornate del 2, 3, 4, giugno 2023 nonché nei pomeriggi del 14 e 15 giugno 2023. A seguito di tale contestazione, per la quale il ricorrente non aveva fornito giustificazione alcuna, in data 28.06.2023 la resistente aveva comminato tramite raccomandata il licenziamento “con effetto immediato” al ricorrente, con il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi e 15 giorni. Nella stessa giornata del 28.06.2023, il ricorrente era stato tradotto presso la casa circondariale di Forlì ha seguito di provvedimento di sospensione in via cautelare dell'affidamento in prova. In data 4.09.2023, il ricorrente tramite il proprio legale impugnava stragiudizialmente il licenziamento.
Il ricorrente, evidenziando di non aver ricevuto il pagamento del preavviso così come indicato da parte resistente e dell'intero TFR a lui spettante, ha reso noto che il 15.06.2023 gli era stata consegnata un'ulteriore contestazione disciplinare relativa a spese anomale effettuate con la propria carta carburante, contestazione all'esito della quale la resistente aveva comminato, sempre in data
28.06.2023, un ulteriore licenziamento al ricorrente.
Il ricorrente ha evidenziato che le due lettere di licenziamento erano state a lui consegnate in carcere dal proprio difensore, che le aveva ricevute via mail in data 3.07.2023 ed evidenziando che il licenziamento doveva essere intimato con un unico provvedimento espulsivo, non essendo possibile irrogare due distinti coevi licenziamenti, ha individuato come primo licenziamento e pagina 3 di 9 quindi unico e legittimo quello intimato con la prima delle due lettere raccomandate presa in carico dal servizio postale (alle ore 15:15 del 28.06.2023).
Nel merito, il ricorrente ha contestato il licenziamento comminato per assenza ingiustificata, rendendo noto che nelle giornate contestate la propria assenza era giustificata da una festa nazionale nonché da giorni di riposo e di “rol” così come risultanti dalla busta paga del mese di giugno 2023.
Per questi motivi
, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Nel merito, accertare che, nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, non ricorrono gli estremi di una giusta causa
o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento e, conseguentemente, annullare il licenziamento e condannare
(già , in persona del legale rapp.te pro tempore corrente in Cesena, via Controparte_1 Controparte_3
Zavaglia n. 365, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015, alla reintegrazione del signor nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima Parte_1
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto prevista dalla citata norma.
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse riconoscere la sussistenza anche del secondo licenziamento, il signor dichiara fin d'ora di volersi avvalere Parte_1
della facoltà concessagli dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 23/2015 con contestuale condanna della Controparte_1
(già al pagamento delle competenze di fine rapporto residue, così come risultanti dalla busta Controparte_3
paga del mese di giugno 2023, dedotto l'acconto di Euro 2.113,62 corrisposto il 2 febbraio 2024.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo, in via riconvenzionale l'accertamento della efficacia e definitività del licenziamento intimato al ricorrente per errato, ingiustificato e anomalo utilizzo della tessera carburante aziendale, non essendo stata prodotta impugnativa giudiziale per tale provvedimento.
Ha esposto, pregiudizialmente, che non ha mai impiegato più di 15 unità e che, CP_1 pagina 4 di 9 segnatamente, nei sei mesi antecedenti al licenziamento del ricorrente presso l'unità di Cesena erano presenti 14 dipendenti full time ed un dipendente part time, non essendo pertanto applicabile la tutela prevista dall'art. 3 c.2 del d.lgs. 23/2015.
Sempre in via pregiudiziale, parte resistente ha evidenziato che il licenziamento è stato impugnato da parte resistente tardivamente in quanto, sebbene sia stato consegnato al ricorrente in data
4.07.2023, l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento è pervenuta alla società resistente solo in data 4.09.2023, ossia 62 giorni dopo alla ricezione da parte del ricorrente del provvedimento espulsivo.
Parte resistente ha esposto che al ricorrente sono state comminate due contestazioni disciplinari da cui sono scaturiti due distinti – sebbene contestuali - licenziamenti, di cui solo uno è stato oggetto di impugnazione giudiziale. Per tale motivo, parte resistente ha sottolineato che l'altro licenziamento, non impugnato dal ricorrente, deve considerarsi definitivo.
Nel merito, ha segnalato che i licenziamenti sono stati comminati a seguito di due contestazioni disciplinari del 15.06.2023, contestazioni per le quali era stata prevista la possibilità di presentare giustificazioni nel termine di 10 giorni. Stante la mancata presentazione di giustificazioni, in data
28.06.2023 la resistente aveva provveduto alla comminazione dei due provvedimenti espulsivi. Ha contestato la prospettazione di parte ricorrente secondo cui il licenziamento più risalente deve dirsi quello relativo alle assenze ingiustificate del ricorrente evidenziando che i due provvedimenti espulsivi, essendo stati consegnati brevi manu al ricorrente, devono essere considerati contestuali.
Ha segnalato, in ogni caso, la legittimità del licenziamento per l'anomalo utilizzo delle tessere carburante, ribadendo che tale licenziamento non risulta essere impugnato ed evidenziato di nulla più dover corrispondere al ricorrente in quanto durante il rapporto di lavoro al ricorrente erano stati corrisposti acconti sulla retribuzione a lui spettante, evidenziando che era stata trattenuta la somma di euro 1.128,51 per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e riparazioni del mezzo utilizzato dal . Pt_1
Per tutti questi motivi, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via preliminare in rito: a seguito della domanda pagina 5 di 9 riconvenzionale avanzata da parte resistente, fissare ex art. 418 C.p.c. nuova udienza di discussione, in modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 C.p.c., nonché fissare il termine per la notifica della presente memoria e del decreto contenente la fissazione della nuova udienza alla controparte.
Nel merito dato atto dell'offerta banco iudicis di €436,86 di cui sopra, respingere tutte le domande rassegnate nel ricorso proposto dal nei confronti della resistente siccome infondate in fatto Parte_1 Controparte_1
e in diritto oltre che non provate per tutti i motivi e i titoli di cui alla narrativa del presente atto.
In via riconvenzionale: previo differimento della già fissata udienza del giorno 22/05/24, i) accertare e dichiarare la sopraggiunta inefficacia dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento intimato al dalla Pt_1 CP_1
con missiva del 28/06/23, (doc. n°6) e avente ad oggetto l'errato, ingiustificato ed anomalo utilizzo della
[...]
tessera carburante aziendale, ii) la conseguente validità, efficacia e definitività di tale licenziamento per tutti i motivi
e i titoli di cui alla narrativa del presente ricorso.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
A seguito di istruttoria documentale e orale, all'udienza del 6.05.2025 la causa è stata discussa tra le parti e posta in decisione.
2.
Pregiudizialmente, si evidenzia che non risulta fondata l'eccezione di parte resistente di tardività dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, avvenuta in data 04.09.2023, posto che il decorso dei termini era sospeso ai sensi del disposto di cui all'art. 2 c. 4 d. l. 61/2023, per effetto del quale, qualora il decorso dei termini avesse avuto inizio durante il periodo di sospensione – come nel caso di specie (4.07.2023, data di ricezione del licenziamento in carcere da parte del ricorrente) - l'inizio della decorrenza deve essere differito alla fine del periodo, ossia dal 31.07.2023
( art.2 c.
4. d.l.61/2023: ”Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio
2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o pagina 6 di 9 in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini ((...)) di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi ((...)) giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.”)
Per tale motivo, l'impugnativa non può considerarsi tardiva.
Quanto al ricorso, secondo la prospettazione di parte ricorrente il licenziamento che ha prodotto i suoi effetti nei confronti del lavoratore, sig. , è quello derivante dalla contestazione del Pt_1
15.06.2023 relativo alle assenze ingiustificate del lavoratore, in quanto preso in carico dall'ufficio postale alle ore 15:15, prima dell'ulteriore licenziamento – relativo all'uso anomalo della tessera carburante – preso in carico alle ore 15:17 (ricorso introduttivo, pag. 5).
Parte ricorrente ha evidenziato e più volte specificato che l'impugnazione giudiziale è relativa solo al provvedimento espulsivo derivante dalla contestazione per le assenze dal lavoro nei giorni 2, 3,
4, giugno 2023 e nei pomeriggi del 14 e 15 giugno 2023 ed ha ribadito l'illegittimità del doppio licenziamento deducendo che la legittimità di un doppio licenziamento ricorrere solo nel caso – non sussistente nel caso di specie - in cui il secondo licenziamento trovi fondamento in fatti successivi o comunque venuti a conoscenza del datore di lavoro solo in un momento successivo rispetto alla comminazione del primo licenziamento.
Tale tesi e prospettazione tuttavia non assume rilevanza rispetto alla materia del contendere sottoposta alla valutazione del Tribunale adito posto che – anche qualora fondata – il licenziamento che in tesi di parte ricorrente è stato inviato come secondo non è stato impugnato in questa sede (memoria conclusiva di parte ricorrente, pagg. 3-4: “Il ricorrente, a sostegno delle sue domande, ha in sintesi dedotto: di avere quindi promosso il presente giudizio esclusivamente avverso il primo licenziamento, poiché il secondo licenziamento, fondato su fatti già noti al datore di lavoro al momento della consegna delle due lettere di contestazione disciplinare, fosse da considerarsi tamquam non esset, avendo dovuto – in ipotesi – il datore di lavoro irrogare un unico licenziamento”) e pertanto l'ulteriore – quand'anche successivo – pagina 7 di 9 licenziamento continua ad esplicare i suoi effetti nella sfera giuridica del lavoratore.
Per tale motivo, difetta in capo al ricorrente l'interesse ad agire per ottenere una pronuncia circa la legittimità o meno del licenziamento impugnato posto che, anche qualora ne venisse accertata l'illegittimità, risulterebbe comunque tutt'ora valido ed efficace e produttivo di effetti risolutivi sul rapporto di lavoro il licenziamento intimato dall'azienda in ragione del contestato errato, ingiustificato ed anomalo utilizzo della tessera carburante aziendale, in quanto mai impugnato giudizialmente dal ricorrente e pertanto da considerarsi definitivo – così come richiesto da parte resistente – a seguito della sola impugnazione stragiudiziale del 4.09.2023.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di interesse ad agire del ricorrente.
3.
Quanto alle spese di lite del giudizio, facendo applicazione della giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia (Corte Cost. n. 77/2018, secondo la quale “è dichiarata costituzionalmente illegittima - per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 111, primo comma, Cost. - l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 162 del 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”), si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che ne impongano la compensazione, ove si consideri la particolarità della vicenda ed in particolare la condotta tenuta della datrice di lavoro in fase di procedimento disciplinare.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 6/05/2025
Il Giudice del lavoro pagina 8 di 9 - Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 9 di 9