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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, composto da:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8639 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019,
promossa da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. ANNA MARIA BUSIA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso per divorzio,
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso CP_1
lo studio dell'avv. VINCENZO FRENDA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 11.07.1999. CP_1
2) Disporre l'affidamento esclusivo delle minori alla madre con residenza presso di essa, senza previsione di alcun diritto di visita del padre.
3) Disporre a carico di l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento a CP_1
favore delle figlie pari a €. 600,00 mensili.
4) Disporre che il signor contribuisca, nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie CP_1
che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie.
5) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Cagliari l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
6) In caso di opposizione condannare il resistente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.
Nell'interesse del resistente: “Voglia il Tribunale adito:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gesico, in data
11.07.1999, tra e;
CP_1 Parte_1
- accertare la ricorrenza dell'impossibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo tra il sig. e le figlie minori principalmente a causa dei comportamenti devianti della CP_1
signora e, in caso di esito positivo, affidare in maniera super esclusiva le minori Parte_1
al sig. quale genitore rifiutato, con conseguente collocazione presso il medesimo;
CP_1
- disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere un assegno di Parte_1
mantenimento a favore delle figlie pari ad €. 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie;
- in via subordinata, ai sensi dell'art. 337- ter, comma 1, c.c., affidare congiuntamente le minori ai genitori con collocazione prevalente presso il genitore individuato dal Tribunale e, ove questo fosse presso l'abitazione della madre, disporre a carico del sig. un assegno a titolo CP_1
di mantenimento delle minori nella misura non superiore ad €. 200,00 mensili complessive, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie e previamente tutte concordate;
2 - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Gesico l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed emettere ogni altro provvedimento utile o necessario;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/11/2019, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 11/07/1999; che dall'unione CP_1
coniugale erano nate le figlie (5/01/2004) e (11/03/2008); che la vita Per_1 Per_2
matrimoniale, inizialmente serena, aveva iniziato a deteriorarsi a causa del disinteresse del marito per la famiglia, e poi per le condotte maltrattanti da lui tenute verso la ricorrente per cui egli era stato condannato con sentenza non definitiva;
che nel 2018 era stata pronunciata con sentenza parziale la separazione legale dei coniugi, e in via provvisoria e urgente, era stato previsto l'affidamento delle minori in via esclusiva alla madre e il versamento in capo al padre di euro
600,00 per il loro mantenimento;
che i coniugi non si erano riconciliati né vi era possibilità di una riconciliazione;
tanto premesso, ha domandato la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell'affidamento esclusivo alla madre ed esclusione delle visite del padre, e conferma delle statuizioni economiche disposte dal giudice della separazione.
si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 23/10/2020, non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio ma domandando che, accertata la ricorrenza
dell'impossibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo tra il sig. e CP_1
le figlie minori principalmente a causa dei comportamenti devianti della signora Parte_1
e, in caso di esito positivo, affidare in maniera super esclusiva le minori al sig. quale CP_1
genitore rifiutato, con conseguente collocazione presso il medesimo, prevedendo il versamento di euro 400,00 in capo alla madre per il mantenimento delle figlie, ovvero, in via subordinata,
l'affidamento condiviso delle minori con collocazione presso il genitore individuato dal Tribunale
e, in caso di collocamento presso la madre, determinazione di un assegno non superiore a 200,00.
Il resistente ha contestato i fatti affermati dalla ricorrente, cui ha attribuito la responsabilità della
3 fine dell'unione coniugale respingendo ogni accusa circa i presunti comportamenti violenti a lui attribuiti, e precisando di avere impugnato la sentenza di condanna di primo grado, a suo dire,
basata sulle sole contraddittorie dichiarazioni della e di essere in attesa della pronuncia Pt_1
d'appello.
Ha inoltre evidenziato che l'intervento dei Servizi Sociali disposto dal giudice della separazione non aveva sortito l'effetto sperato persistendo il rifiuto del padre e la protezione della madre da parte delle figlie, probabilmente a causa della manipolazione materna. Ha quindi lamentato di trovarsi in uno stato di profonda prostrazione tale da impedirgli di lavorare, e di possedere quale unico introito la rendita INAIL di euro 213,88 mensili.
Sentiti i coniugi, ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di conciliazione, il
Presidente f.f. ha in via provvisoria confermato le condizioni di separazione.
Mutato il rito, le parti hanno insistito nelle rispettive domande formulate.
Con sentenza parziale n. 966/2021, pubblicata il 30/03/2021, è stato pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la causa è proseguita per la decisione sulle ulteriori domande.
La causa, istruita con produzioni documentali e aggiornamento dei Servizi Sociali, respinte le ulteriori istanze istruttorie, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
L'affidamento della minore in via esclusiva alla madre deve essere confermato. Per_2
Infatti, il netto rifiuto della relazione col padre, interrottasi nel 2016, mantenuto nel tempo dalle figlie (oggi 20 anni) e (16 anni) non ha mai trovato soluzione né minima Per_1 Per_3
apertura. Attraverso gli atti del prolungato intervento di supporto e di monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, emerge che, seppure il resistente sia stato ampiamente assolto in appello dalle accuse di maltrattamento verso la ricorrente, la disponibilità delle figlie alla possibilità di un rapporto col padre sia stata irrimediabilmente compromessa dal vissuto familiare di forte sofferenza e trauma da loro riferito, e dal mancato instaurarsi sin dalla prima infanzia di un legame di attaccamento e affettivo con il padre, non percepito come presente né accudente.
4 Il legame di attaccamento con la madre è invece descritto come forte e funzionale ai loro bisogni di crescita (relazione sociale 2022).
Non occorre dunque, né avrebbe alcuna utilità, una nuova consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le ragioni del rifiuto opposto dalle figlie (CTU sollecitata dal resistente anche conclusivamente), sia perché tale accertamento è già stato svolto dal giudice della separazione che lo ha posto a base delle proprie statuizioni e interventi, sia per l'età ormai raggiunta dalle figlie essendo una ventenne, e l'altra quasi diciassettenne.
Per tali motivi, fermo l'affidamento esclusivo della minore alla madre, eventuali incontri con il padre saranno rimessi alla volontà della stessa figlia . Per_2
Anche il contributo economico al mantenimento delle figlie, dovuto dal padre, determinato in euro
600 dal giudice della separazione, deve essere confermato.
Il resistente infatti, già allevatore e agricoltore, non ha in alcun modo dimostrato un peggioramento delle sue condizioni economiche o della sua capacità lavorativa, limitandosi ad affermare di non riuscire a svolgere attività lavorativa a causa dello “stato di profonda prostrazione” che sarebbe derivato dalle vicende della separazione e dalla perdita del rapporto con le figlie, e di avere quindi quale unico introito l'esigua somma mensile di circa 213 euro da rendita
INAIL.
Tuttavia, l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale o casalinga, sancito dall'art. 337ter
c.c., non viene meno neppure, secondo costante giurisprudenza di legittimità, per il fatto che, in relazione a situazioni contingenti, i genitori siano privi di redditi per essere inoccupati, dato che, in tali casi, dovrà soccorrere il principio dell'esistenza in loro capo di una adeguata capacità
lavorativa, spendibile nel mercato del lavoro. In questi casi, il contributo per il mantenimento del figlio deve essere fissato in un importo sostenibile sulla base, appunto, delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire un'occupazione anche saltuaria (cfr. per tutte Cass. 29
ottobre 2013 n. 24424).
Nel caso in esame, occorre tenere conto della circostanza obiettiva che ogni onere di
5 mantenimento delle figlie grava sulla ricorrente atteso che il resistente, pacificamente, non vi ha mai provveduto se non con sporadici e modesti versamenti.
La ricorrente, domiciliata presso i propri familiari, afferma di non lavorare e di percepire il reddito di cittadinanza. Il contributo stabilito appare pertanto equo e congruo rispetto alle esigenze delle figlie.
Le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza relativa alla domanda di affidamento e di mantenimento delle figlie, devono essere poste in capo al resistente in ragione della metà, e per resto compensate, con rifusione in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 966/2021, pubblicata il 30/03/2021, è stato pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale fra le parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. affida la minore in via esclusiva alla madre, presso la quale resterà collocata Persona_4
unitamente alla figlia maggiorenne non indipendente;
Persona_5
2. il padre potrà eventualmente incontrare la figlia secondo la volontà di questa;
Per_2
3. dispone che orrisponda in favore di la somma di CP_1 Parte_1
euro 600, entro il giorno 5 del mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (300 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie (esemplificativamente, spese mediche non coperte dal SSN, di istruzione, sportive e ricreative);
4. condanna lla rifusione in favore dell'Erario delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 2.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali, c.p.a. e iva.
Cagliari, 12/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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