Articolo 1 della Legge 14 novembre 1977, n. 889
Articolo 2
Versione
27 dicembre 1977
Art. 1.
I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla legge 30 dicembre 1970, n. 1239 , non sono dovuti sui prodotti soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonche' sugli altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea ovvero dei Paesi associati.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1977
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