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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2832/2019
Il Tribunale Ordinario di Trento, Contenzioso Ordinario, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. IA PI Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa EN OL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2832 del ruolo generale dell'anno 2019 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con l'Avv. ROSA RIZZI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione, e con l'Avv. MARIALORENZA DE FINIS, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore dd. 30-10-2023;
ATTRICI
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con l'Avv. UMBERTO DEFLORIAN, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5 contumaci;
CONVENUTI Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 16-7-2025 con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis e comunque previa reiezione
– per quanto ancora occorrer possa – dell'eccezione del convenuto costituito di nullità della citazione per violazione degli artt. 164 co.
4-5 CPC, nonché tutte le domande anche riconvenzionali proposte dal convenuto, così giudicare. Nel merito - Dato atto del commassamento delle attrici e quindi il loro diritto a percepire i 2/5 congiuntamente dell'asse ereditario in morte della madre ex art. 566 CC., e previo accertamento e dichiarazione della comoda divisibilità del compendio immobiliare retrolasciato dalla defunta in P.T. 977 CC. Cavalese;
- Accertato e ricostruito l'asse ereditario in morte di . Persona_1
, previa riunione del relictum al donatum, per tutti i titoli di spettanza ivi compresi Parte_1 i crediti della de cuius verso il figlio per: • I denari esistenti presso la Controparte_1 Cassa Rurale di Cavalese;
• € 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) o quell'altro importo che risulterà di giustizia per il prestito fattogli dalla madre il 31/5/1999 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
• I godimenti che il figlio ha effettuato dei fondi agricoli della madre, quantomeno a far capo dall'anno 2010 in poi;
• La lesione della quota di legittima della de cuius in morte del marito , in ragione di complessivi € 462.324,60 Persona_2 (quattrocentosessantadue-milatrecentoventiquattro/60) interessi e rivalutazione inclusi, o quell'altro diverso importo che risultasse di giustizia, anche per eventuali ulteriori interessi e rivalutazione maturati medio tempore, come da pregressa statuizione del Tribunale di Trento, di cui a ciascuna delle attrici compete la quinta parte;
• L'importo di € 30.000,00 (trentamila/00), o quell'altra maggiore o minor somma che risulterà di spettanza, quale differenza al giorno dell'apertura della successione tra il valore dell'immobile oggetto del negozio di donazione simulato della compravendita, o di negozio misto di donazione e compravendita, intervenuto tra madre e figlio in data 17/2/2004 con atto Repertorio n. 6701 Notaio di Predazzo registrato a Cavalese il 23/2/2004 ed intavolato al Libro Tavolare Per_3 di Cavalese sub G.N. 686/2004, accertando il valore degli immobili oggetto di detto negozio al giorno dell'apertura della successione di il 27 dicembre 2012, previo Persona_1 accertamento e statuizione in ordine alla natura di donazione dissimulata da compravendita o da negozio misto o di negozio misto di donazione, della compravendita sopraddetta;
A.) Disporre lo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra le parti mediante assegnazione in natura alle attrici di 2/5 divisi dei terreni retrolasciati dalla defunta liberi da persone e cose altrui, disponendo secondo redigendo progetto divisionale per l'autonomo accesso a detta realità con imposizione alle attrici, con imposizione ove necessaria della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulle altre parti del detto compendio riservabile ad altri eredi per il comodo accesso e recesso dello stesso alla via pubblica;
B.) Accertare e dichiarare che ha goduto almeno a far capo dall'anno 2010 i fondi Controparte_1 agricoli di proprietà della madre in CC. Cavalese ricavandone foraggio per il bestiame della sua Azienda Agricola e ricavandone i cd. “contributi di sfalcio” erogati dalla PAT e dai fondi della UE quantificando anno per anno l'entità di tale vantaggio e disponendo che i 2/5 dell'importo così costituito al giorno dell'apertura della successione siano devoluti alle attrici oltre interessi e rivalutazione;
C.) Condannare a corrispondere alle Controparte_1 attrici i 2/5 del valore degli immobili di cui al contratto di compravendita simulante donazione,
o altrimenti costituente contratto misto di compravendita e donazione, intervenuto tra il figlio
e la madre il 17 febbraio 2004 di cui al G.N. 686/2004 Repertorio n. 6701 Notaio CP_1 Per_1 aventi ad oggetto i beni della Sig.ra in P.T. 226 CC. Varena ed in Per_3 Persona_1 P.T. 357 CC. Varena intavolati sub G.N. 687/2004 Libro Tavolare di Cavalese;
determinando il valore commerciale di tali immobili al giorno di apertura della successione, maggiorando indi di interessi e di rivalutazione sino al giorno del pagamento;
D.) Condannare Parte_1 pag. 2/16 a corrispondere alle attrici i 2/5 dell'importo da lui dovuto alla de cuius (e poi alla CP_1 massa) per il prestito che la stesse ebbe a fargli nel maggio 1999 di Lit. 30.000.000.= oltre interessi e rivalutazione sino al giorno dell'effettivo pagamento;
E.) Dichiarare che le attrici hanno diritto di riscuotere presso la Cassa Rurale Centrofiemme di Cavalese i 2/5 di tutte le somme e di tutti i tioli per qualsivoglia causale o ragione depositati presso quell'Istituto Bancario a nome o comunque con riferimento a . , come Persona_1 Parte_1 esistente al giorno della morte della stessa maggiorate di interessi e rivalutazione sino al momento del pagamento;
e comunque ordinare alla Cassa Rurale ed a chiunque altro risultasse in possesso dei denari della de cuius, nonché dei mobili della stessa (non soltanto arredamento e suppellettili di casa ma anche ori e gioielli e quant'altro) di attribuire alle attrici i 2/5 di tali realità oltre interessi e rivalutazione;
previo accertamento altresì della destinazione della metà dell'importo esistente presso quella Banca sul conto corrente n. 789 il 6 novembre 2005 (data della morte del cointestatario ); F.) Condannare a Persona_2 Controparte_1 corrispondere alle attrici tra loro commassate (altrimenti a ciascuna delle attrici pro quota) quanto di loro spettanza per il credito della madre verso il figlio a titolo di lesione della CP_1 legittima di spettanza della de cuius in morte del marito come accertato Persona_2 in sentenza n. 382/2017 R.G. Tribunale di Trento, oltre interessi e rivalutazione dal giorno di apertura della successione della de cuius sino al giorno dell'effettivo pagamento;
G.) Determinare l'indennizzo di spettanza delle attrici per il godimento che degli immobili ad essi assegnati ha fatto il convenuto dal giorno di apertura della successione Controparte_1 fino al giorno del rilascio alle attrici dei fondi in questione, tenendo conto della normale reddittività degli stessi e della destinazione dei loro frutti agli animali dell' Parte_3 dello stesso , con determinazione secondo le emergenze della CTU che Controparte_1 all'uopo sarà assunta in corso di causa o altrimenti secondo il giudizio equitativo del Tribunale;
con condanna di a corrispondere alle attrici ciò che risulterà Controparte_1 di spettanza delle stesse per detto titolo. In via istruttoria A.) Disporre il richiamo del CTU ing. affinchè integri la ricostruzione dell'asse ereditario tenendo conto anche del credito Per_4 della madre verso il figlio per la lesione della legittima in morte del rispettivo marito e CP_1 padre;
B.) disporre CTU per la formazione del piano di divisione Persona_2 materiale degli immobili retrolasciati dalla defunta, con planimetrie intavolabili;
individuando
– una volta determinata la parte di tali beni da assegnare alle attrici commassate (e quindi 2/5 dell'intero) – gli eventuali accessi e recessi, pedonali e con veicoli, dalla via pubblica o comunque dal percorso attualmente praticato, onde rendere autonoma la quota assegnata alle attrici dalle altre porzioni immobiliari riservate al convenuto (in assenza di istanze delle altre coeredi); C.) disporre CTU per redigere il piano di divisione materiale quanto ai beni oggetto del negozio intervenuto tra ed il figlio Persona_5 [...]
il 17/2/2004 per Notaio di Predazzo di cui al G.N. 686/2004 o CP_1 Persona_6 altrimenti, in subordine, per determinare il reale valore – al 17/2/2004 dei beni oggetto del contratto predetto dd. 17/2/2004 g.n. 686/2004 ed infine per determinare il valore di quei beni al 27/12/12 (data di apertura della successione di ); Persona_5 D.) disporre CTU per valutare la reddittività – anno per anno, a far capo dall'anno 2010 in poi – dei fondi agricoli già di p.f. 1514 – 1515 – 1516 Persona_5
– 1517/1 – 1517/2 in P.T. 977 CC Cavalese, anche in considerazione del fatto che il foraggio ricavato dalla coltivazione di detti fondi era ed è destinato da alla sua Controparte_1
Azienda Agricola per l'allevamento del bestiame da macelleria (attività quest'ultima propria di ); E.) ordinare alla Cassa Rurale di Cavalese ora Cassa Rurale Controparte_1 Centrofiemme Cavalese di riferire in ordine ai depositi bancari e ai titoli esistenti presso quella Banca a nome di il 27/12/12 ed in ordine alle Controparte_4 movimentazioni dei denari così riconducibili alla predetta dopo la sua morte;
F.) disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo d'ufficio della causa civile n. 2859/2007 R.G. Tribunale pag. 3/16 Trento comprese le due sentenze (parziale e definitiva) e la CTU del geom. G.) Persona_7 ammettere prova per interpello formale delle parti convenute, e per testimoni, sulle seguenti circostanze (omissis) H. ) ha prodotto, in allegato alla sua comparsa di Controparte_1 costituzione, le sue denunce dei redditi per gli anni dal 1999 al 2006; ma evidentemente quegli anni non rilevano ai fini dei suoi debiti di cui si discute in causa e degli eventuali pagamenti da parte sua di tali debiti. Quindi le attrici chiedono che il Giudice voglia ordinare a
di produrre in giudizio anche le sue dichiarazioni dei redditi per gli anni Controparte_1 precedenti al 1999, in particolare 1984 in poi. Qualora il convenuto non disponesse di copia di tali sue denunce dei redditi, o non fosse in grado di acquisire tali copie presso i competenti Uffici Finanziari, ben il Giudice potrà ordinare a tali Uffici Finanziari (e in tal senso le attrici formulano espressa istanza) di produrre in giudizio copia delle dette dichiarazioni dei redditi del dal 1985 al 1999. In ogni caso Condannare alle spese Parte_1 Controparte_1 e competenze del giudizio e della precedente fase di Mediazione obbligatoria, oltre Iva e tassa Cnpa sull'imponibile e rimborso forfettario spese”; per parte convenuta: “1) in via pregiudiziale e nel merito in via principale: a) per i motivi esposti in comparsa di costituzione di data 28.10.2019 e nelle memorie di data 16.7.2020, 15.9.2020 e 5.10.2020 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c. la nullità dell'atto di citazione di data 4.7.2019 e la conseguente inammissibilità (in parte qua) delle domande ex adverso spiegate in causa;
b.1) respingere le domande come formulate dalle attrici nei limiti e per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta di data 28.10.2019 e nelle memorie di data 16.7.2020, 15.9.2020 e 5.10.2020, ferme e qui ribadite tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali spiegate in causa, ancorché qui non richiamate;
b.2) accertare e dichiarare che , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, è divenuto proprietario ai sensi e per gli effetti degli artt. 1159-bis c.c. e/o 1158 C.F._6 c.c. delle pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2 in P.T. 977 II c.c. Cavalese;
b.3) respingere le domande avversarie aventi ad oggetto i beni di cui al contratto di data 17.2.2004, a rogito dott. b.4) disporre la divisione del restante patrimonio retrolasciato da Parte_4
, nata a [...] in data [...], morta a Cavalese il 27.12.2012; Persona_1 2) nel merito in via subordinata: ferma l'eccezione sub 1/a), b.1) respingere le domande come formulate dalle attrici nei limiti e per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta di data 28.10.2019 e nelle memorie di data 16.7.2020, 15.9.2020 e 5.10.2020, ferme e qui ribadite tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali spiegate in causa ancorché qui non riportate;
b.2) dato atto della non comoda divisibilità delle pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2 in P.T. 977 II c.c. Cavalese nonché della p.f. 2452 in P.T. 226 II C.C. Varena e della p.f. 1753 in P.T. 632 II C.C. , e della dichiarata volontà di , Per_8 Controparte_1 Controparte_2 e di commassare le rispettive quote ereditarie sui predetti immobili, Controparte_3 assegnare loro i predetti immobili in quote uguali salva liquidazione del conguaglio (se ed in quanto dovuto) a favore delle altre condividenti, e Parte_1 [...]
, respingendo ogni domanda avversaria ad oggetto il pagamento di Parte_2 indennizzi/somme per l'uso che dei predetti fondi ha esercitato previa Controparte_1 compensazione con il controcredito del medesimo per migliorie e spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, ed eventuale condanna delle attrici al pagamento delle somme che dovessero risultare a credito, per l'eccedenza, in favore di;
b.3) Controparte_1 respingere le domande avversarie aventi ad oggetto i beni di cui al contratto di data 17.2.2004, a rogito dott. b.4) disporre la divisione del restante patrimonio retrolasciato da Parte_4
, nata a [...] in data [...], morta a Cavalese il 27.12.2012; Persona_1 3) in tutti i casi: condannare le attrici alla rifusione, in favore di , di spese Controparte_1 e compensi inerenti al presente giudizio ed al procedimento di mediazione che lo ha preceduto, somme da maggiorarsi di i.v.a., c.a.p. e delle spese generali di cui all'art. 13, comma 10 della legge n. 247/2012 e dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione pag. 4/16 delle prove tutte articolate in comparsa di costituzione e risposta di data 28.10.2019 e nelle memorie di data 16.7.2020, 15.9.2020 e 5.10.2020 con opposizione alle istanze avversarie per le ragioni esposte in memoria di data 15.10.2020”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Le attrici agiscono in giudizio esponendo che:
- il 27-12-2012 è deceduta la madre, , lasciando quali eredi legittimi i Persona_1 cinque figli;
- l'asse ereditario è costituto dai depositi bancari per euro 22.322,50 (con residuo ad oggi, detratte le spese della massa, di 6.616,00 euro) e dai fondi agricoli sub pp.ff. 1514, 1515, 1516,
1517/1 e 1517/2 P.T- 977 C.C. Cavalese, oltre strada sub p.f. 2452, nonché per la quota di 1/4 sub p.f. 1753 P.T. 632 II C.C. ; Per_8
- i predetti fondi sono occupati e coltivati dal convenuto senza pagamento di alcun CP_1 corrispettivo;
- non sono stati rinvenuti i preziosi della de cuius, a disposizione di quest'ultima nella casa ove ella abitava da sola;
- la de cuius ha beneficiato in vita il convenuto CP_1
a) con prestito di 30 milioni di lire (oggi euro 15.493,71) dd. 31-5-1999, mai rimborsato, con data prevista per l'iniziale restituzione nel maggio 2000;
b) quanto al valore all'apertura della successione degli immobili in P.T. 226 C.C. Varena e in P.T. 357 C.C. Varena, donati il 17-2-2004 a mezzo di vendita simulata attesa la mancata corresponsione del prezzo di 5.385,00 euro, quest'ultimo comunque irrisorio in considerazione dell'effettivo valore all'epoca della compravendita pari a 35.826,00 euro e prefigurandosi quanto meno contratto misto con donazione;
- il compendio ereditario è altresì integrato dalla somma di 400.000,00 euro, quale somma dovuta dal convenuto in favore della madre a titolo di lesione di legittima in relazione alla successione in morte del marito giusta sentenza del Tribunale di Trento Persona_2
n. 382/2017, le attrici avendo fatto salvo il rispettivo credito di 160.000,00 euro in occasione della scrittura privata dd. 24-7-2017 con cui è stata regolata la successione del padre;
- deve altresì computarsi il corrispettivo dei godimenti praticati dal convenuto quanto ai fondi della madre sia per il periodo precedente all'apertura della successione, sia pro quota successivamente all'apertura della successione;
conclusivamente richiedendo, previa dichiarazione di agire commassate per la quota quindi di 2/5, procedersi alla ricostruzione del compendio ereditario anche alla luce dei crediti relativi pag. 5/16 al prestito e alla quota per lesione di legittima in capo alla madre, nonché dichiarata la natura di donazione dissimulata o di contratto misto con donazione quanto alla compravendita dd. 17-
2-2004, accertarsi la lesione della quota di legittima delle attrici e procedersi a scioglimento della comunione;
determinarsi, inoltre, l'indennizzo di spettanza delle attrici quanto agli immobili goduti dal convenuto;
condannarsi quest'ultimo alla corresponsione di 2/5 del valore del debito derivante dal prestito del maggio 1999, nonché del valore commerciale degli immobili e del credito a titolo di lesione di legittima;
ordinarsi a chi in possesso l'attribuzione dei denari e dei preziosi della de cuius per la quota di 2/5; dichiarare il diritto delle attrici alla riscossione delle giacenze bancarie per la quota di 2/5.
Seppur regolarmente evocate in giudizio, le convenute e non CP_2 Parte_2 si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 7-1-2020.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto allega: Controparte_1
- di non aver alcuna conoscenza quanto alla gestione del conto corrente in capo alla de cuius, né in ordine alla sorte dei preziosi, precisando che il padre, , deceduto il 6- Persona_2
11-2005, aveva disposto con testamento dell'usufrutto sulla casa paterna in favore della moglie e della nuda proprietà in favore delle figlie e;
Parte_1 Parte_2
- di non aver alcun debito per prestito nei confronti della de cuius, ferma comunque la prescrizione;
- che, quanto al contratto del 17-2-2004, il corrispettivo è stato effettivamente versato e la sua determinazione è conseguita anche tenuto conto della gestione dei fondi agricoli da parte del medesimo, a mezzo della rispettiva Azienda agricola, sin dall'anno 1984, con apporto anche di interventi di ristrutturazione;
- che non sussiste alcun credito in capo alla de cuius rispetto alla successione del marito, in quanto la sentenza del Tribunale di Trento n. 382/2017, passata in giudicato, ha regolato i rapporti ereditari in morte di nell'ambito di contenzioso in cui la de cuius Persona_2 non ha spiegato alcuna domanda essendo rimasta contumace;
- che eventuale domanda di riduzione per lesione di legittima in capo alla madre è prescritta;
- che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo per il godimento dei fondi agricoli, in subordine richiedendo ad ogni modo la compensazione con i crediti vantati per costi e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- di aver maturato acquisto del diritto di proprietà per usucapione quanto ai predetti fondi agricoli (ex art. 1159 bis c.c. o ex art. 1158 c.c.);
- che gli immobili non sarebbero comodamente divisibili, in subordine richiedendo l'assegnazione per intero dei fondi anche tenuto conto del commassamento con le quote delle pag. 6/16 convenute e;
CP_2 Controparte_3 conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sui fondi agricoli di cui al compendio ereditario;
il rigetto delle domande attoree;
lo scioglimento quindi della comunione ereditaria.
La causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova orale (verbale di udienza del 12-4-
2023 e del 19-9-2023) e di C.T.U. sul valore dei beni di cui al contratto di compravendita del
17-2-2004 (C.T.U. del 6-7-2023) e per la ricostruzione del valore dei beni di cui al compendio ereditario e per la predisposizione di progetto divisionale (C.T.U. del 15-10-2024).
Con note del 22-4-2024 il convenuto ha depositato convenzione sottoscritta dalle convenute contumace e con dichiarazione di intendere commassare le quote CP_2 Controparte_3 di propria spettanza con il convenuto e di non opposizione Controparte_1 dell'assegnazione a sé dei fondi di cui al relictum, con riconoscimento alle attrici del rispettivo conguaglio.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 21-7-2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla ricostruzione dell'asse ereditario.
a) Sulla quota di riserva della de cuius in relazione alla successione in morte del marito.
Le attrici richiedono in primis ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario accertarsi la lesione della quota di legittima della de cuius in relazione alla successione del marito
[...]
per l'ammontare di 462.324,60 euro e, quindi, la condanna del convenuto al Persona_2 pagamento in favore delle attrici di quanto di loro spettanza in ordine al menzionato credito, come accertato in sentenza n. 382/2017 R.G. Tribunale di Trento, oltre interessi e rivalutazione dal giorno di apertura della successione della de cuius sino al giorno dell'effettivo pagamento.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione di riduzione, non spiegata dalla de cuius nell'ambito del giudizio n. 2859/2007, avente ad oggetto le domande di riduzione e divisione avanzate, invece, dalle medesime attrici, atteso il decorso del termine di dieci anni dal 6-11-2005, data di morte di . Persona_2
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Come rilevato dal convenuto, la de cuius è rimasta contumace nel predetto giudizio, non spiegando alcuna domanda di riduzione. La predetta sentenza ha deciso della domanda di riduzione avanzata dalle attrici (presupponente peraltro le domande di accertamento di nullità delle donazioni e di simulazione di cui alla sentenza n. 512/2013: doc. 3 conv.), in particolare, dapprima, procedendo alle operazioni di divisione del relictum con riconoscimento in detta fase pag. 7/16 in favore della de cuius di importo in denaro (euro 22.221,66 oltre “conguaglio avere: €
2.745,25”); quindi, in considerazione della incapienza del relictum, provvedendo alle operazioni di riduzione in ordine al donatum ai soli fini della reintegrazione della quota di riserva delle attrici, con condanna altresì della madre (rectius dei suoi eredi) ai fini della predetta reintegra (cfr. doc. 12 att.; docc. 3 e 4 conv.).
Se è vero che la sentenza ha rilevato una lesione di legittima anche quanto alla madre (cfr. pag. 21), ciò è avvenuto ai soli e limitati fini delle operazioni divisorie, nell'alveo del relictum in applicazione della disciplina di cui all'art. 553 vertendosi nell'ambito di rapporti fra successori legittimi tutti legittimari. La sentenza richiamata, dopo aver proceduto alle operazioni in ordine al relictum e seppur nel rilievo di una lesione di legittima anche nei rapporti con la madre, ha proceduto alla riduzione delle donazioni al solo fine di reintegrare la quota di riserva in capo alle attrici, nessuna domanda risultando proposta dalla madre.
Vale, quindi, rammentare che “in tema di successione necessaria, il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri che abbiano preferito, pur essendo stati evocati nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivi - non preclude ad altro legittimario di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della quota di riserva per la parte spettantegli” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013) e che, in tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, “il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il "relictum" a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell'art. 557, primo comma, cod. civ., dall'erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell'apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell'azione di riduzione, resta preclusa all'erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest'ultimo aveva già perduto”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015).
Irrilevante la data di decesso della de cuius, dovendosi, invece, avere riguardo a quella di
, nel caso in esame alla data di proposizione della domanda (11-7-2019) il Persona_2 termine prescrizionale decennale, decorrente dal 6-11-2005, risulta inutilmente decorso con pag. 8/16 conseguente estinzione di qualsivoglia diritto a detto titolo nei rapporti con il convenuto.
Nulla muta al riguardo la riserva espressa dalle attrici in seno alla scrittura privata del 24-
7-2017 (doc. 12 bis att.), sia in quanto anche in quella sede il convenuto espressamente eccepiva ormai l'intervenuta prescrizione, sia in quanto comunque a quella data il credito era già prescritto con esclusione della configurabilità in concreto di qualsivoglia rinuncia alla prescrizione ad opera del convenuto (arg. anche da Cass. Sez. 2, 15/07/2002, n. 10235).
Inconferente è, infine, il richiamo della difesa attorea in seno agli scritti conclusionali a un'ipotesi di donazione indiretta in corrispondenza alla rinuncia all'azione di riduzione, in quanto, anche a prescindere dalla novità della domanda e comunque del tema di indagine con conseguente relativa inammissibilità per tardività, non ricorre nel caso in esame una fattispecie di rinuncia espressa, l'estinzione del diritto conseguendo invece all'inutile decorso del termine di prescrizione in data peraltro soltanto successiva al decesso della de cuius.
Per quanto sopra, la domanda sub lett. f) delle attrici non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
b) Sulla domanda di indennizzo per l'utilizzo dei fondi prima dell'apertura della successione e di corresponsione dei c.d. “contributi di sfalcio”.
Va rigettata la domanda volta alla determinazione di indennizzo per l'utilizzo da parte del convenuto dei fondi agricoli di proprietà della de cuius per ciò che concerne il periodo precedente all'apertura della successione. Non risulta, infatti, alcuna allegazione circa la stipula di contratto di locazione o comunque a titolo oneroso nei rapporti fra la de cuius e il convenuto, in senso anzi contrario le attrici prospettandone il godimento senza corrispettivo.
Il carattere gratuito e precario del godimento impone la configurabilità di un comodato, ammissibile anche in ordine a fondi agricoli.
Ciò detto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il godimento a titolo gratuito di un bene concesso durante la propria vita dal de cuius non è qualificabile come donazione, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, bensì il contenuto tipico del comodato stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 16/11/2017, n. 27259,
Sez. 2, Sentenza n. 24866 del 23/11/2006).
La domanda in ordine al riconoscimento di indennizzo per l'utilizzo dei fondi di cui al relictum per il periodo precedente all'apertura della successione non può dunque trovare accoglimento. pag. 9/16 Quanto, invece, al periodo successivo all'apertura della successione, deve osservarsi che, da un lato, il coerede che, dopo la morte del de cuius, utilizza e amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure), tratti dal bene goduto
(Cass. Sez. 2, 08/06/2022, n. 18548), con l'ulteriore precisazione per cui gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9362 del 09/04/2025).
Dall'altro lato, in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (Cass. Sez. 2, 08/11/2023,
n. 31105; Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Applicando i superiori principi al caso concreto, non consta alcuna richiesta volta all'utilizzo o all'assegnazione dei fondi da parte delle parti in momento precedente all'avvio del contenzioso, sicché una manifestazione in tal senso può dirsi espressa soltanto con la notificazione dell'atto introduttivo di causa.
Al contempo, in considerazione della destinazione dei fondi all'esercizio di azienda agricola direttamente riferibile al convenuto, può assumersi invero che detta circostanza abbia impedito l'esercizio delle facoltà dominicali dei coeredi.
Quanto poi ai c.d. contributi di sfalcio, anche a prescindere dall'assenza di offerta di idonea prova volta alla relativa dimostrazione (inammissibile per genericità e comunque insufficiente quella orale articolata da parte attrice), gli stessi si correlano per allegazione delle stesse attrici all'esercizio dell'azienda agricola, se del caso in funzione di integrazione di reddito, con conseguente estraneità rispetto all'asse ereditario.
Sulla scorta delle superiori considerazioni la domanda può, pertanto, trovare accoglimento pag. 10/16 nei limiti del valore locativo dei fondi, determinato dal Consulente nominato, con conclusioni adeguatamente e sufficientemente motivate che questo Tribunale fa proprie, in quello di euro
672,00 annui (C.T.U. del 15-10-2024, pag. 26), da computarsi a decorrere dall'anno 2019 sino alla presente sentenza, con riferimento alla quota di 1/5 in capo a ciascuna delle attrici, per il finale importo di euro 806,40, oltre interessi dal rispettivo maturare al saldo.
c) Sulla domanda di usucapione del convenuto.
Va disattesa la domanda di usucapione avanzata dal convenuto in quanto non supportata da idonea e sufficiente offerta di prova, quella orale essendo volta alla dimostrazione di eventuale mera attività di coltivazione di per sé sola insufficiente ai fini invocati (Cass. Sez. 2,
20/01/2022, n. 1796), nulla mutando a fronte del compimento di eventuali opere di ristrutturazione che ben possono trovare giustificazione nella relazione di godimento a titolo gratuito come concessa dalla madre, con l'ulteriore precisazione sin d'ora che nessun credito potrebbe vantare il convenuto in relazione alle opere anche di natura straordinaria in considerazione della qualità di comodatario e in assenza di elementi onde ritenerne il carattere necessario ai fini di cui all'art. 1808 c.c. (Cass. Sez. 1, 14/06/2018, n. 15699; Sez. 3,
06/11/2002, n. 15543).
d) Sul prestito della de cuius in favore del convenuto.
Documentato agli atti è il riconoscimento di debito a titolo di prestito dd. 31-5-1999 sottoscritto dal convenuto per l'ammontare di 30.000.000,00 di lire e con previsione di restituzione “mediante richiesta dalla stessa con preavviso di mesi 3” e di interesse “da stipularsi, che verrà pagato ogni anno, allo scadere del 31 maggio, incominciando il 31-05-
2000” (doc. 6 conv.).
Il convenuto ne ha eccepito la prescrizione.
La circostanza per cui il convenuto avrebbe riconosciuto l'esistenza del credito nel corso degli anni è stata articolata in sede di prova in modo generico in specie quanto al tempo. Detta circostanza non ha comunque potuto trovare riscontro tenuto conto che il testimone infine assunto ha dichiarato di nulla conoscere al riguardo (verbale di udienza 19-9-2023), mentre, in sede di interrogatorio formale, il convenuto ha diversamente affermato di aver integralmente restituito le somme prestate e che nessun collegamento sussiste fra il prestito del 1999 e la costituzione di rendita vitalizia in favore della madre nell'anno 2012 (doc. 20 att.).
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, lo stesso deve intendersi decorrente dalla data di stipula della scrittura (31-5-1999: doc. 6 att.) o al più tardi dal 31-5-2000, tenuto conto che “la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile pag. 11/16 per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ.)” (Cass. Sez. 3, 19/06/2009, n. 14345).
Per quanto sopra, il credito risulta in ogni caso prescritto, con conseguente necessario rigetto della domanda attorea in parte qua.
e) Sul contratto di compravendita dd. 17-2-2004.
Le attrici richiedono l'accertamento della simulazione relativa o in alternativa della natura di contratto misto con donazione del contratto di compravendita dd. 17-2-2004 fra la de cuius
e il convenuto, di trasferimento dei fondi meglio precisati in atti per il corrispettivo di 5.835,00 euro “somma che la Parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla Parte acquirente, alla quale rilascia pertanto ogni più ampia quietanza di liberazione e saldo, con rinuncia all'ipoteca legale e con dispensa a chiunque dall'obbligo di iscriverla d'ufficio” (doc.
8 att.).
Il convenuto, nel contestare in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in quanto asseritamente inidoneo all'individuazione della domanda azionata (di riduzione o diversamente di scioglimento della comunione ereditaria previa collazione), ha eccepito altresì la prescrizione quanto alla domanda di simulazione individuandone il dies a quo nella data dell'atto (17-2-
2004). La difesa delle attrici, con note dd. 3-1-2020, ha chiarito la proposizione dell'azione di riduzione ove necessario, in sede di scritti conclusionali diversamente precisando di avere inteso proporre, quanto alla successione materna, azione di divisione con collazione.
La questione appare assorbita dal rilievo per cui le emergenze in fatto delineano in concreto una fattispecie di donazione indiretta, in ogni caso imprescrittibile, nella specie nelle forme del negotium mixtum cum donatione per la differenza di valore fra quanto corrisposto e il valore effettivo dei beni.
In particolare, le attrici sostengono che il prezzo indicato in euro 5.385,00, in ogni caso irrisorio, non sarebbe stato corrisposto, rilevando che all'epoca il convenuto si faceva finanziare dal padre per l'acquisto di beni (doc. 11 att.) e che ciò confermerebbe la mancanza di sufficienti pag. 12/16 disponibilità finanziarie.
Il convenuto afferma che il contratto reca espressa quietanza quanto al prezzo.
Da un lato, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del soggetto che agisca in qualità di legittimario che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 22454 del 22/10/2014).
Dall'altro lato, tuttavia, va chiarito che la prova dei fatti costitutivi a fondamento della domanda di simulazione permane a carico del soggetto che agisce in giudizio a tali fini, fermo che detta prova, laddove la parte rivesta la qualità di terzo rispetto all'atto, può essere raggiunta anche a mezzo di testimoni o presunzioni (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 29540 del
14/11/2019).
Non è, quindi, esatto far coincidere la prova dei fatti integranti la domanda di simulazione con quella del pagamento del prezzo. Anche qualora, infatti, non sia raggiunta la prova del pagamento spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Civ., Sez.
6, n. 29540 del 14/11/2019; v. anche Cass. Civ., Sez. 3, n. 22801 del 28/10/2014).
Nel caso in esame non sussistono idonei e sufficienti elementi onde reputare raggiunta la prova della simulazione del contratto di compravendita, la dichiarazione di quietanza generica e l'assenza di documentazione ulteriore confermativa del pagamento non potendo integrare elementi indiziari di per sé solo sufficienti, anche tenuto conto della documentazione fiscale relativa alle entrate reddituali del convenuto (docc. 6 e 12 conv.) e avuto riguardo all'esiguità del corrispettivo. Né elemento univoco ai fini de quibus riveste la circostanza che il convenuto abbia ricevuto prestiti dal padre (doc. 11 att.).
Disattesa la domanda di simulazione, deve, invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento di donazione indiretta nelle forme di negotium mixtum cum donatione.
Sulla base di conclusioni adeguatamente e sufficientemente motivate, che questo Tribunale fa proprie, il Consulente nominato ha, infatti, individuato l'effettivo valore di mercato dei beni trasferiti nell'anno 2004 in quello pari a 33.595,98 euro (C.T.U. del 6-7-2023, pag. 10) con una differenza, quindi, di euro 28.210,98 rispetto al corrispettivo di 5.385,00. Trattasi di differenza significativa, rivelatrice di una oggettiva sproporzione, la cui significativa entità è tale da rendere altresì non dubitabile altresì la consapevolezza in capo al dante causa dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto con conseguente funzionalità dell'atto all'arricchimento della pag. 13/16 controparte.
Va dunque accertato che il contratto del 17-2-2004 ha costituito una donazione indiretta della de cuius in favore del convenuto per l'ammontare di euro 28.210,98.
f) Infine, oltre modo vaghe e generiche e comunque non supportate da idonea offerta di prova sono le allegazioni delle parti attrici in ordine alla sussistenza di ulteriori beni o gioielli, con conseguente necessario rigetto della domanda.
3) Sulle operazioni di divisione.
Alla luce dei superiori accertamenti, fatte proprie le conclusioni cui è pervenuto il
Consulente nominato (C.T.U. dd. 15-10-2025), adeguatamente e sufficientemente motivate, il compendio ereditario può, pertanto, essere ricostruito come segue.
Il relictum è costituito:
- dalla liquidità (2.151,76 euro) e dai titoli depositati (20.180,74 euro) sul conto corrente intestato alla de cuius (doc. 4 conv.), per complessivo ammontare di euro 22.332,50;
- dai fondi sub pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2 C.C. Cavalese, per valore stimato in 26.880,00 euro;
dalla p.f. 2452 C.C. Varena (strada), per valore stimato in euro 249,00; oltre a quota di 1/4 di proprietà della p.f. 1753 C.C. , per valore di euro 1.712,00 (C.T.U. del Per_8
15-10-2025, pagg. 20 e 21).
Il valore complessivo del relictum è quindi pari ad euro 51.173,50.
Il donatum è costituito dalla somma ut supra determinata in favore del convenuto per l'ammontare di euro 28.210,98.
Il valore complessivo dell'asse ereditario è, pertanto, pari ad euro 79.384,48 (arrotondato a
79.384,50), con quote in capo a ciascuna parte pari a 15.876,90 euro.
Il relictum è capiente rispetto alle quote di riserva (art. 537 c.c.) in capo ai legittimari non donatari (2/15 e, quindi, euro 10.584,60).
Le operazioni di collazione assorbono nel caso de quo quelle di riduzione.
In ragione dell'operatività dell'istituto della collazione, il convenuto è tenuto a imputazione della donazione ricevuta (euro 28.210,98), che esorbita la quota al medesimo spettante (euro
15.876,90) per l'ammontare di 12.334,08 euro.
Le attrici hanno dichiarato di intendere commassare le rispettive quote, insistendo per l'attribuzione di 2/5 degli immobili del relictum. Le convenute, seppur contumaci, risultano parimenti aver dichiarato di intendere commassare le rispettive quote, anche unitamente al convenuto, richiedendo l'assegnazione dei fondi nella loro interezza-
Deve trovare condivisione la proposta divisionale del C.T.U. (salve le correzioni in punto pag. 14/16 di assegnazioni al convenuto) che tiene conto della contiguità e vicinanza dei fondi di cui al relictum (salvo soltanto quello sub p.f. 1753) con relativa destinazione agricola, consentendo la conservazione della predetta destinazione con esclusione, inoltre, di vincoli e aggravi, tenuto altresì conto della disponibilità delle convenute contumaci all'attribuzione dei fondi nella loro interezza salvo conguaglio a fronte della manifestazione di preferenza delle attrici per l'assegnazione di detti fondi nei limiti della quota di 2/5.
Sulla scorta delle indicazioni offerte in sede peritale non oggetto di specifica contestazione sotto tale profilo, può, pertanto, procedersi alla formazione di due lotti come segue:
LOTTO 1 – da assegnarsi a e Parte_1 Parte_2 liquidità e titoli in c/c per euro 22.332,50 quota di 1/4 di proprietà della p.f. 1753 C.C. Daiano
Credito nei confronti di per euro 7.709,30 Controparte_1
Valore lotto: 31.753,80
LOTTO 2 - da assegnarsi a e Controparte_3 Controparte_2 pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1 e 1517/2 C.C. Cavalese
p.f. 2452 C.C. Varena (strada)
Credito nei confronti di per euro 4.624,80 Controparte_1
Valore lotto: 31.753,80
Il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna dell'attrici dell'ammontare relativo al predetto credito, quindi, al pagamento della somma di euro 3.854,65, oltre interessi dall'apertura della successione al saldo.
4) Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono compensarsi integralmente nei rapporti con le convenute contumaci attesa la natura meramente divisoria della causa nei loro confronti. Le spese di lite devono, inoltre, trovare integrale compensazione anche nei rapporti con il convenuto tenuto conto, oltre che della natura divisoria della causa, della reciproca soccombenza parziale.
Le spese di C.T.U. (decreto 28-8-2023) di cui alla Relazione dd. 6-7-2023, inerente alla domanda di accertamento di donazione indiretta, devono essere poste integralmente a carico del convenuto attesa la soccombenza sul punto. Le spese di C.T.U. quanto alla Relazione volta alle operazioni di stima a fini divisori, come liquidate in corso di causa (decreto 14-11-2024), vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti per la quota di 1/5 ciascuna.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o pag. 15/16 istanza disattesa o assorbita
1. accerta che il contratto del 17-2-2004 ha costituito donazione indiretta di Persona_1 in favore di per la somma di € 28.210,98; Controparte_1
2. in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione divide i beni nei seguenti lotti
LOTTO 1 – da assegnarsi a e Parte_1 Controparte_5
e titoli in c/c per euro 22.332,50
[...] quota di 1/4 di proprietà della p.f. 1753 C.C. Daiano
Credito nei confronti di per euro 7.709,30 Controparte_1
Valore lotto: 31.753,80
LOTTO 2 - da assegnarsi a e Controparte_3 Controparte_2 pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1 e 1517/2 C.C. Cavalese
p.f. 2452 C.C. Varena (strada)
Credito nei confronti di per euro 4.624,80 Controparte_1
Valore lotto: 31.753,80
3. condanna il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 3.854,65 oltre interessi dall'apertura della successione al saldo;
4. condanna il convenuto al pagamento in favore di della somma Parte_2 di € 3.854,65 oltre interessi dall'apertura della successione al saldo;
5. condanna il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma a titolo di frutti civili di € 806,40, oltre interessi dal rispettivo maturare al saldo;
6. condanna il convenuto al pagamento in favore di della somma Parte_2
a titolo di frutti civili di € 806,40, oltre interessi dal rispettivo maturare al saldo;
7. spese di lite integralmente compensate fra le parti;
8. pone definitivamente le spese di C.T.U. come liquidate con decreto dd. 28-8-2023 a carico del convenuto e le spese di C.T.U. come liquidate con decreto dd. 14-11-2024 a carico di tutte le parti per la quota di 1/5 ciascuna.
Così deciso in Trento, 17 dicembre 2025
Il Giudice rel.
EN OL
Il Presidente
IA PI
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 2832/2019
Il Tribunale Ordinario di Trento, Contenzioso Ordinario, riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. IA PI Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa EN OL Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al N. R.G. 2832 del ruolo generale dell'anno 2019 promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 con l'Avv. ROSA RIZZI, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione, e con l'Avv. MARIALORENZA DE FINIS, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di costituzione di nuovo difensore dd. 30-10-2023;
ATTRICI
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3 con l'Avv. UMBERTO DEFLORIAN, per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
(C.F. Controparte_2 C.F._4
(C.F. ) Controparte_3 C.F._5 contumaci;
CONVENUTI Conclusioni delle parti: Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 16-7-2025 con note da intendersi qui integralmente trascritte
per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis e comunque previa reiezione
– per quanto ancora occorrer possa – dell'eccezione del convenuto costituito di nullità della citazione per violazione degli artt. 164 co.
4-5 CPC, nonché tutte le domande anche riconvenzionali proposte dal convenuto, così giudicare. Nel merito - Dato atto del commassamento delle attrici e quindi il loro diritto a percepire i 2/5 congiuntamente dell'asse ereditario in morte della madre ex art. 566 CC., e previo accertamento e dichiarazione della comoda divisibilità del compendio immobiliare retrolasciato dalla defunta in P.T. 977 CC. Cavalese;
- Accertato e ricostruito l'asse ereditario in morte di . Persona_1
, previa riunione del relictum al donatum, per tutti i titoli di spettanza ivi compresi Parte_1 i crediti della de cuius verso il figlio per: • I denari esistenti presso la Controparte_1 Cassa Rurale di Cavalese;
• € 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71) o quell'altro importo che risulterà di giustizia per il prestito fattogli dalla madre il 31/5/1999 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
• I godimenti che il figlio ha effettuato dei fondi agricoli della madre, quantomeno a far capo dall'anno 2010 in poi;
• La lesione della quota di legittima della de cuius in morte del marito , in ragione di complessivi € 462.324,60 Persona_2 (quattrocentosessantadue-milatrecentoventiquattro/60) interessi e rivalutazione inclusi, o quell'altro diverso importo che risultasse di giustizia, anche per eventuali ulteriori interessi e rivalutazione maturati medio tempore, come da pregressa statuizione del Tribunale di Trento, di cui a ciascuna delle attrici compete la quinta parte;
• L'importo di € 30.000,00 (trentamila/00), o quell'altra maggiore o minor somma che risulterà di spettanza, quale differenza al giorno dell'apertura della successione tra il valore dell'immobile oggetto del negozio di donazione simulato della compravendita, o di negozio misto di donazione e compravendita, intervenuto tra madre e figlio in data 17/2/2004 con atto Repertorio n. 6701 Notaio di Predazzo registrato a Cavalese il 23/2/2004 ed intavolato al Libro Tavolare Per_3 di Cavalese sub G.N. 686/2004, accertando il valore degli immobili oggetto di detto negozio al giorno dell'apertura della successione di il 27 dicembre 2012, previo Persona_1 accertamento e statuizione in ordine alla natura di donazione dissimulata da compravendita o da negozio misto o di negozio misto di donazione, della compravendita sopraddetta;
A.) Disporre lo scioglimento della comunione immobiliare in essere tra le parti mediante assegnazione in natura alle attrici di 2/5 divisi dei terreni retrolasciati dalla defunta liberi da persone e cose altrui, disponendo secondo redigendo progetto divisionale per l'autonomo accesso a detta realità con imposizione alle attrici, con imposizione ove necessaria della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sulle altre parti del detto compendio riservabile ad altri eredi per il comodo accesso e recesso dello stesso alla via pubblica;
B.) Accertare e dichiarare che ha goduto almeno a far capo dall'anno 2010 i fondi Controparte_1 agricoli di proprietà della madre in CC. Cavalese ricavandone foraggio per il bestiame della sua Azienda Agricola e ricavandone i cd. “contributi di sfalcio” erogati dalla PAT e dai fondi della UE quantificando anno per anno l'entità di tale vantaggio e disponendo che i 2/5 dell'importo così costituito al giorno dell'apertura della successione siano devoluti alle attrici oltre interessi e rivalutazione;
C.) Condannare a corrispondere alle Controparte_1 attrici i 2/5 del valore degli immobili di cui al contratto di compravendita simulante donazione,
o altrimenti costituente contratto misto di compravendita e donazione, intervenuto tra il figlio
e la madre il 17 febbraio 2004 di cui al G.N. 686/2004 Repertorio n. 6701 Notaio CP_1 Per_1 aventi ad oggetto i beni della Sig.ra in P.T. 226 CC. Varena ed in Per_3 Persona_1 P.T. 357 CC. Varena intavolati sub G.N. 687/2004 Libro Tavolare di Cavalese;
determinando il valore commerciale di tali immobili al giorno di apertura della successione, maggiorando indi di interessi e di rivalutazione sino al giorno del pagamento;
D.) Condannare Parte_1 pag. 2/16 a corrispondere alle attrici i 2/5 dell'importo da lui dovuto alla de cuius (e poi alla CP_1 massa) per il prestito che la stesse ebbe a fargli nel maggio 1999 di Lit. 30.000.000.= oltre interessi e rivalutazione sino al giorno dell'effettivo pagamento;
E.) Dichiarare che le attrici hanno diritto di riscuotere presso la Cassa Rurale Centrofiemme di Cavalese i 2/5 di tutte le somme e di tutti i tioli per qualsivoglia causale o ragione depositati presso quell'Istituto Bancario a nome o comunque con riferimento a . , come Persona_1 Parte_1 esistente al giorno della morte della stessa maggiorate di interessi e rivalutazione sino al momento del pagamento;
e comunque ordinare alla Cassa Rurale ed a chiunque altro risultasse in possesso dei denari della de cuius, nonché dei mobili della stessa (non soltanto arredamento e suppellettili di casa ma anche ori e gioielli e quant'altro) di attribuire alle attrici i 2/5 di tali realità oltre interessi e rivalutazione;
previo accertamento altresì della destinazione della metà dell'importo esistente presso quella Banca sul conto corrente n. 789 il 6 novembre 2005 (data della morte del cointestatario ); F.) Condannare a Persona_2 Controparte_1 corrispondere alle attrici tra loro commassate (altrimenti a ciascuna delle attrici pro quota) quanto di loro spettanza per il credito della madre verso il figlio a titolo di lesione della CP_1 legittima di spettanza della de cuius in morte del marito come accertato Persona_2 in sentenza n. 382/2017 R.G. Tribunale di Trento, oltre interessi e rivalutazione dal giorno di apertura della successione della de cuius sino al giorno dell'effettivo pagamento;
G.) Determinare l'indennizzo di spettanza delle attrici per il godimento che degli immobili ad essi assegnati ha fatto il convenuto dal giorno di apertura della successione Controparte_1 fino al giorno del rilascio alle attrici dei fondi in questione, tenendo conto della normale reddittività degli stessi e della destinazione dei loro frutti agli animali dell' Parte_3 dello stesso , con determinazione secondo le emergenze della CTU che Controparte_1 all'uopo sarà assunta in corso di causa o altrimenti secondo il giudizio equitativo del Tribunale;
con condanna di a corrispondere alle attrici ciò che risulterà Controparte_1 di spettanza delle stesse per detto titolo. In via istruttoria A.) Disporre il richiamo del CTU ing. affinchè integri la ricostruzione dell'asse ereditario tenendo conto anche del credito Per_4 della madre verso il figlio per la lesione della legittima in morte del rispettivo marito e CP_1 padre;
B.) disporre CTU per la formazione del piano di divisione Persona_2 materiale degli immobili retrolasciati dalla defunta, con planimetrie intavolabili;
individuando
– una volta determinata la parte di tali beni da assegnare alle attrici commassate (e quindi 2/5 dell'intero) – gli eventuali accessi e recessi, pedonali e con veicoli, dalla via pubblica o comunque dal percorso attualmente praticato, onde rendere autonoma la quota assegnata alle attrici dalle altre porzioni immobiliari riservate al convenuto (in assenza di istanze delle altre coeredi); C.) disporre CTU per redigere il piano di divisione materiale quanto ai beni oggetto del negozio intervenuto tra ed il figlio Persona_5 [...]
il 17/2/2004 per Notaio di Predazzo di cui al G.N. 686/2004 o CP_1 Persona_6 altrimenti, in subordine, per determinare il reale valore – al 17/2/2004 dei beni oggetto del contratto predetto dd. 17/2/2004 g.n. 686/2004 ed infine per determinare il valore di quei beni al 27/12/12 (data di apertura della successione di ); Persona_5 D.) disporre CTU per valutare la reddittività – anno per anno, a far capo dall'anno 2010 in poi – dei fondi agricoli già di p.f. 1514 – 1515 – 1516 Persona_5
– 1517/1 – 1517/2 in P.T. 977 CC Cavalese, anche in considerazione del fatto che il foraggio ricavato dalla coltivazione di detti fondi era ed è destinato da alla sua Controparte_1
Azienda Agricola per l'allevamento del bestiame da macelleria (attività quest'ultima propria di ); E.) ordinare alla Cassa Rurale di Cavalese ora Cassa Rurale Controparte_1 Centrofiemme Cavalese di riferire in ordine ai depositi bancari e ai titoli esistenti presso quella Banca a nome di il 27/12/12 ed in ordine alle Controparte_4 movimentazioni dei denari così riconducibili alla predetta dopo la sua morte;
F.) disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo d'ufficio della causa civile n. 2859/2007 R.G. Tribunale pag. 3/16 Trento comprese le due sentenze (parziale e definitiva) e la CTU del geom. G.) Persona_7 ammettere prova per interpello formale delle parti convenute, e per testimoni, sulle seguenti circostanze (omissis) H. ) ha prodotto, in allegato alla sua comparsa di Controparte_1 costituzione, le sue denunce dei redditi per gli anni dal 1999 al 2006; ma evidentemente quegli anni non rilevano ai fini dei suoi debiti di cui si discute in causa e degli eventuali pagamenti da parte sua di tali debiti. Quindi le attrici chiedono che il Giudice voglia ordinare a
di produrre in giudizio anche le sue dichiarazioni dei redditi per gli anni Controparte_1 precedenti al 1999, in particolare 1984 in poi. Qualora il convenuto non disponesse di copia di tali sue denunce dei redditi, o non fosse in grado di acquisire tali copie presso i competenti Uffici Finanziari, ben il Giudice potrà ordinare a tali Uffici Finanziari (e in tal senso le attrici formulano espressa istanza) di produrre in giudizio copia delle dette dichiarazioni dei redditi del dal 1985 al 1999. In ogni caso Condannare alle spese Parte_1 Controparte_1 e competenze del giudizio e della precedente fase di Mediazione obbligatoria, oltre Iva e tassa Cnpa sull'imponibile e rimborso forfettario spese”; per parte convenuta: “1) in via pregiudiziale e nel merito in via principale: a) per i motivi esposti in comparsa di costituzione di data 28.10.2019 e nelle memorie di data 16.7.2020, 15.9.2020 e 5.10.2020 dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c. la nullità dell'atto di citazione di data 4.7.2019 e la conseguente inammissibilità (in parte qua) delle domande ex adverso spiegate in causa;
b.1) respingere le domande come formulate dalle attrici nei limiti e per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta di data 28.10.2019 e nelle memorie di data 16.7.2020, 15.9.2020 e 5.10.2020, ferme e qui ribadite tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali spiegate in causa, ancorché qui non richiamate;
b.2) accertare e dichiarare che , nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
, è divenuto proprietario ai sensi e per gli effetti degli artt. 1159-bis c.c. e/o 1158 C.F._6 c.c. delle pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2 in P.T. 977 II c.c. Cavalese;
b.3) respingere le domande avversarie aventi ad oggetto i beni di cui al contratto di data 17.2.2004, a rogito dott. b.4) disporre la divisione del restante patrimonio retrolasciato da Parte_4
, nata a [...] in data [...], morta a Cavalese il 27.12.2012; Persona_1 2) nel merito in via subordinata: ferma l'eccezione sub 1/a), b.1) respingere le domande come formulate dalle attrici nei limiti e per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta di data 28.10.2019 e nelle memorie di data 16.7.2020, 15.9.2020 e 5.10.2020, ferme e qui ribadite tutte le eccezioni preliminari e pregiudiziali spiegate in causa ancorché qui non riportate;
b.2) dato atto della non comoda divisibilità delle pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2 in P.T. 977 II c.c. Cavalese nonché della p.f. 2452 in P.T. 226 II C.C. Varena e della p.f. 1753 in P.T. 632 II C.C. , e della dichiarata volontà di , Per_8 Controparte_1 Controparte_2 e di commassare le rispettive quote ereditarie sui predetti immobili, Controparte_3 assegnare loro i predetti immobili in quote uguali salva liquidazione del conguaglio (se ed in quanto dovuto) a favore delle altre condividenti, e Parte_1 [...]
, respingendo ogni domanda avversaria ad oggetto il pagamento di Parte_2 indennizzi/somme per l'uso che dei predetti fondi ha esercitato previa Controparte_1 compensazione con il controcredito del medesimo per migliorie e spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, ed eventuale condanna delle attrici al pagamento delle somme che dovessero risultare a credito, per l'eccedenza, in favore di;
b.3) Controparte_1 respingere le domande avversarie aventi ad oggetto i beni di cui al contratto di data 17.2.2004, a rogito dott. b.4) disporre la divisione del restante patrimonio retrolasciato da Parte_4
, nata a [...] in data [...], morta a Cavalese il 27.12.2012; Persona_1 3) in tutti i casi: condannare le attrici alla rifusione, in favore di , di spese Controparte_1 e compensi inerenti al presente giudizio ed al procedimento di mediazione che lo ha preceduto, somme da maggiorarsi di i.v.a., c.a.p. e delle spese generali di cui all'art. 13, comma 10 della legge n. 247/2012 e dell'art. 2 del D.M. n. 55/2014. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione pag. 4/16 delle prove tutte articolate in comparsa di costituzione e risposta di data 28.10.2019 e nelle memorie di data 16.7.2020, 15.9.2020 e 5.10.2020 con opposizione alle istanze avversarie per le ragioni esposte in memoria di data 15.10.2020”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Le attrici agiscono in giudizio esponendo che:
- il 27-12-2012 è deceduta la madre, , lasciando quali eredi legittimi i Persona_1 cinque figli;
- l'asse ereditario è costituto dai depositi bancari per euro 22.322,50 (con residuo ad oggi, detratte le spese della massa, di 6.616,00 euro) e dai fondi agricoli sub pp.ff. 1514, 1515, 1516,
1517/1 e 1517/2 P.T- 977 C.C. Cavalese, oltre strada sub p.f. 2452, nonché per la quota di 1/4 sub p.f. 1753 P.T. 632 II C.C. ; Per_8
- i predetti fondi sono occupati e coltivati dal convenuto senza pagamento di alcun CP_1 corrispettivo;
- non sono stati rinvenuti i preziosi della de cuius, a disposizione di quest'ultima nella casa ove ella abitava da sola;
- la de cuius ha beneficiato in vita il convenuto CP_1
a) con prestito di 30 milioni di lire (oggi euro 15.493,71) dd. 31-5-1999, mai rimborsato, con data prevista per l'iniziale restituzione nel maggio 2000;
b) quanto al valore all'apertura della successione degli immobili in P.T. 226 C.C. Varena e in P.T. 357 C.C. Varena, donati il 17-2-2004 a mezzo di vendita simulata attesa la mancata corresponsione del prezzo di 5.385,00 euro, quest'ultimo comunque irrisorio in considerazione dell'effettivo valore all'epoca della compravendita pari a 35.826,00 euro e prefigurandosi quanto meno contratto misto con donazione;
- il compendio ereditario è altresì integrato dalla somma di 400.000,00 euro, quale somma dovuta dal convenuto in favore della madre a titolo di lesione di legittima in relazione alla successione in morte del marito giusta sentenza del Tribunale di Trento Persona_2
n. 382/2017, le attrici avendo fatto salvo il rispettivo credito di 160.000,00 euro in occasione della scrittura privata dd. 24-7-2017 con cui è stata regolata la successione del padre;
- deve altresì computarsi il corrispettivo dei godimenti praticati dal convenuto quanto ai fondi della madre sia per il periodo precedente all'apertura della successione, sia pro quota successivamente all'apertura della successione;
conclusivamente richiedendo, previa dichiarazione di agire commassate per la quota quindi di 2/5, procedersi alla ricostruzione del compendio ereditario anche alla luce dei crediti relativi pag. 5/16 al prestito e alla quota per lesione di legittima in capo alla madre, nonché dichiarata la natura di donazione dissimulata o di contratto misto con donazione quanto alla compravendita dd. 17-
2-2004, accertarsi la lesione della quota di legittima delle attrici e procedersi a scioglimento della comunione;
determinarsi, inoltre, l'indennizzo di spettanza delle attrici quanto agli immobili goduti dal convenuto;
condannarsi quest'ultimo alla corresponsione di 2/5 del valore del debito derivante dal prestito del maggio 1999, nonché del valore commerciale degli immobili e del credito a titolo di lesione di legittima;
ordinarsi a chi in possesso l'attribuzione dei denari e dei preziosi della de cuius per la quota di 2/5; dichiarare il diritto delle attrici alla riscossione delle giacenze bancarie per la quota di 2/5.
Seppur regolarmente evocate in giudizio, le convenute e non CP_2 Parte_2 si sono costituite e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 7-1-2020.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto allega: Controparte_1
- di non aver alcuna conoscenza quanto alla gestione del conto corrente in capo alla de cuius, né in ordine alla sorte dei preziosi, precisando che il padre, , deceduto il 6- Persona_2
11-2005, aveva disposto con testamento dell'usufrutto sulla casa paterna in favore della moglie e della nuda proprietà in favore delle figlie e;
Parte_1 Parte_2
- di non aver alcun debito per prestito nei confronti della de cuius, ferma comunque la prescrizione;
- che, quanto al contratto del 17-2-2004, il corrispettivo è stato effettivamente versato e la sua determinazione è conseguita anche tenuto conto della gestione dei fondi agricoli da parte del medesimo, a mezzo della rispettiva Azienda agricola, sin dall'anno 1984, con apporto anche di interventi di ristrutturazione;
- che non sussiste alcun credito in capo alla de cuius rispetto alla successione del marito, in quanto la sentenza del Tribunale di Trento n. 382/2017, passata in giudicato, ha regolato i rapporti ereditari in morte di nell'ambito di contenzioso in cui la de cuius Persona_2 non ha spiegato alcuna domanda essendo rimasta contumace;
- che eventuale domanda di riduzione per lesione di legittima in capo alla madre è prescritta;
- che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un indennizzo per il godimento dei fondi agricoli, in subordine richiedendo ad ogni modo la compensazione con i crediti vantati per costi e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- di aver maturato acquisto del diritto di proprietà per usucapione quanto ai predetti fondi agricoli (ex art. 1159 bis c.c. o ex art. 1158 c.c.);
- che gli immobili non sarebbero comodamente divisibili, in subordine richiedendo l'assegnazione per intero dei fondi anche tenuto conto del commassamento con le quote delle pag. 6/16 convenute e;
CP_2 Controparte_3 conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sui fondi agricoli di cui al compendio ereditario;
il rigetto delle domande attoree;
lo scioglimento quindi della comunione ereditaria.
La causa è stata istruita a mezzo di assunzione di prova orale (verbale di udienza del 12-4-
2023 e del 19-9-2023) e di C.T.U. sul valore dei beni di cui al contratto di compravendita del
17-2-2004 (C.T.U. del 6-7-2023) e per la ricostruzione del valore dei beni di cui al compendio ereditario e per la predisposizione di progetto divisionale (C.T.U. del 15-10-2024).
Con note del 22-4-2024 il convenuto ha depositato convenzione sottoscritta dalle convenute contumace e con dichiarazione di intendere commassare le quote CP_2 Controparte_3 di propria spettanza con il convenuto e di non opposizione Controparte_1 dell'assegnazione a sé dei fondi di cui al relictum, con riconoscimento alle attrici del rispettivo conguaglio.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata rimessa in decisione come da ordinanza del 21-7-2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla ricostruzione dell'asse ereditario.
a) Sulla quota di riserva della de cuius in relazione alla successione in morte del marito.
Le attrici richiedono in primis ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario accertarsi la lesione della quota di legittima della de cuius in relazione alla successione del marito
[...]
per l'ammontare di 462.324,60 euro e, quindi, la condanna del convenuto al Persona_2 pagamento in favore delle attrici di quanto di loro spettanza in ordine al menzionato credito, come accertato in sentenza n. 382/2017 R.G. Tribunale di Trento, oltre interessi e rivalutazione dal giorno di apertura della successione della de cuius sino al giorno dell'effettivo pagamento.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha eccepito la prescrizione dell'azione di riduzione, non spiegata dalla de cuius nell'ambito del giudizio n. 2859/2007, avente ad oggetto le domande di riduzione e divisione avanzate, invece, dalle medesime attrici, atteso il decorso del termine di dieci anni dal 6-11-2005, data di morte di . Persona_2
L'eccezione di prescrizione è fondata.
Come rilevato dal convenuto, la de cuius è rimasta contumace nel predetto giudizio, non spiegando alcuna domanda di riduzione. La predetta sentenza ha deciso della domanda di riduzione avanzata dalle attrici (presupponente peraltro le domande di accertamento di nullità delle donazioni e di simulazione di cui alla sentenza n. 512/2013: doc. 3 conv.), in particolare, dapprima, procedendo alle operazioni di divisione del relictum con riconoscimento in detta fase pag. 7/16 in favore della de cuius di importo in denaro (euro 22.221,66 oltre “conguaglio avere: €
2.745,25”); quindi, in considerazione della incapienza del relictum, provvedendo alle operazioni di riduzione in ordine al donatum ai soli fini della reintegrazione della quota di riserva delle attrici, con condanna altresì della madre (rectius dei suoi eredi) ai fini della predetta reintegra (cfr. doc. 12 att.; docc. 3 e 4 conv.).
Se è vero che la sentenza ha rilevato una lesione di legittima anche quanto alla madre (cfr. pag. 21), ciò è avvenuto ai soli e limitati fini delle operazioni divisorie, nell'alveo del relictum in applicazione della disciplina di cui all'art. 553 vertendosi nell'ambito di rapporti fra successori legittimi tutti legittimari. La sentenza richiamata, dopo aver proceduto alle operazioni in ordine al relictum e seppur nel rilievo di una lesione di legittima anche nei rapporti con la madre, ha proceduto alla riduzione delle donazioni al solo fine di reintegrare la quota di riserva in capo alle attrici, nessuna domanda risultando proposta dalla madre.
Vale, quindi, rammentare che “in tema di successione necessaria, il diritto alla reintegrazione della quota, vantato da ciascun legittimario, è autonomo nei confronti dell'analogo diritto degli altri legittimari, spettando a ciascuno di essi solo una frazione della quota di riserva, sicché il giudicato sull'azione di riduzione promossa vittoriosamente da uno dei legittimari - se non può avere l'effetto di operare direttamente la reintegrazione spettante agli altri che abbiano preferito, pur essendo stati evocati nel processo di divisione contemporaneamente promosso, rimanere per questa parte inattivi - non preclude ad altro legittimario di agire separatamente, nell'ordinario termine di prescrizione, con l'azione di reintegrazione della quota di riserva per la parte spettantegli” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20143 del 03/09/2013) e che, in tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, “il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il "relictum" a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell'art. 557, primo comma, cod. civ., dall'erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell'apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell'azione di riduzione, resta preclusa all'erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest'ultimo aveva già perduto”
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015).
Irrilevante la data di decesso della de cuius, dovendosi, invece, avere riguardo a quella di
, nel caso in esame alla data di proposizione della domanda (11-7-2019) il Persona_2 termine prescrizionale decennale, decorrente dal 6-11-2005, risulta inutilmente decorso con pag. 8/16 conseguente estinzione di qualsivoglia diritto a detto titolo nei rapporti con il convenuto.
Nulla muta al riguardo la riserva espressa dalle attrici in seno alla scrittura privata del 24-
7-2017 (doc. 12 bis att.), sia in quanto anche in quella sede il convenuto espressamente eccepiva ormai l'intervenuta prescrizione, sia in quanto comunque a quella data il credito era già prescritto con esclusione della configurabilità in concreto di qualsivoglia rinuncia alla prescrizione ad opera del convenuto (arg. anche da Cass. Sez. 2, 15/07/2002, n. 10235).
Inconferente è, infine, il richiamo della difesa attorea in seno agli scritti conclusionali a un'ipotesi di donazione indiretta in corrispondenza alla rinuncia all'azione di riduzione, in quanto, anche a prescindere dalla novità della domanda e comunque del tema di indagine con conseguente relativa inammissibilità per tardività, non ricorre nel caso in esame una fattispecie di rinuncia espressa, l'estinzione del diritto conseguendo invece all'inutile decorso del termine di prescrizione in data peraltro soltanto successiva al decesso della de cuius.
Per quanto sopra, la domanda sub lett. f) delle attrici non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
b) Sulla domanda di indennizzo per l'utilizzo dei fondi prima dell'apertura della successione e di corresponsione dei c.d. “contributi di sfalcio”.
Va rigettata la domanda volta alla determinazione di indennizzo per l'utilizzo da parte del convenuto dei fondi agricoli di proprietà della de cuius per ciò che concerne il periodo precedente all'apertura della successione. Non risulta, infatti, alcuna allegazione circa la stipula di contratto di locazione o comunque a titolo oneroso nei rapporti fra la de cuius e il convenuto, in senso anzi contrario le attrici prospettandone il godimento senza corrispettivo.
Il carattere gratuito e precario del godimento impone la configurabilità di un comodato, ammissibile anche in ordine a fondi agricoli.
Ciò detto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il godimento a titolo gratuito di un bene concesso durante la propria vita dal de cuius non è qualificabile come donazione, atteso che l'arricchimento procurato dalla donazione non può essere identificato con il vantaggio che il comodatario trae dall'uso personale e gratuito della cosa comodata, in quanto detta utilità non costituisce il risultato finale dell'atto posto in essere dalle parti, bensì il contenuto tipico del comodato stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 16/11/2017, n. 27259,
Sez. 2, Sentenza n. 24866 del 23/11/2006).
La domanda in ordine al riconoscimento di indennizzo per l'utilizzo dei fondi di cui al relictum per il periodo precedente all'apertura della successione non può dunque trovare accoglimento. pag. 9/16 Quanto, invece, al periodo successivo all'apertura della successione, deve osservarsi che, da un lato, il coerede che, dopo la morte del de cuius, utilizza e amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti pro quota) e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione ipso iure), tratti dal bene goduto
(Cass. Sez. 2, 08/06/2022, n. 18548), con l'ulteriore precisazione per cui gli effetti dichiarativi della divisione ereditaria, comportanti che ciascun condividente debba considerarsi successore immediato del de cuius nei beni di cui diviene titolare, non determinano anche l'automatica attribuzione dei frutti (naturali o civili) al condividente che risulti assegnatario dei beni che li abbiano prodotti, giacché i frutti, ove non distribuiti fra i coeredi, formano una massa indivisa, sulla quale ciascun partecipante ha un diritto di natura e consistenza identiche a quelle del diritto sui beni della comunione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9362 del 09/04/2025).
Dall'altro lato, in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (Cass. Sez. 2, 08/11/2023,
n. 31105; Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).
Applicando i superiori principi al caso concreto, non consta alcuna richiesta volta all'utilizzo o all'assegnazione dei fondi da parte delle parti in momento precedente all'avvio del contenzioso, sicché una manifestazione in tal senso può dirsi espressa soltanto con la notificazione dell'atto introduttivo di causa.
Al contempo, in considerazione della destinazione dei fondi all'esercizio di azienda agricola direttamente riferibile al convenuto, può assumersi invero che detta circostanza abbia impedito l'esercizio delle facoltà dominicali dei coeredi.
Quanto poi ai c.d. contributi di sfalcio, anche a prescindere dall'assenza di offerta di idonea prova volta alla relativa dimostrazione (inammissibile per genericità e comunque insufficiente quella orale articolata da parte attrice), gli stessi si correlano per allegazione delle stesse attrici all'esercizio dell'azienda agricola, se del caso in funzione di integrazione di reddito, con conseguente estraneità rispetto all'asse ereditario.
Sulla scorta delle superiori considerazioni la domanda può, pertanto, trovare accoglimento pag. 10/16 nei limiti del valore locativo dei fondi, determinato dal Consulente nominato, con conclusioni adeguatamente e sufficientemente motivate che questo Tribunale fa proprie, in quello di euro
672,00 annui (C.T.U. del 15-10-2024, pag. 26), da computarsi a decorrere dall'anno 2019 sino alla presente sentenza, con riferimento alla quota di 1/5 in capo a ciascuna delle attrici, per il finale importo di euro 806,40, oltre interessi dal rispettivo maturare al saldo.
c) Sulla domanda di usucapione del convenuto.
Va disattesa la domanda di usucapione avanzata dal convenuto in quanto non supportata da idonea e sufficiente offerta di prova, quella orale essendo volta alla dimostrazione di eventuale mera attività di coltivazione di per sé sola insufficiente ai fini invocati (Cass. Sez. 2,
20/01/2022, n. 1796), nulla mutando a fronte del compimento di eventuali opere di ristrutturazione che ben possono trovare giustificazione nella relazione di godimento a titolo gratuito come concessa dalla madre, con l'ulteriore precisazione sin d'ora che nessun credito potrebbe vantare il convenuto in relazione alle opere anche di natura straordinaria in considerazione della qualità di comodatario e in assenza di elementi onde ritenerne il carattere necessario ai fini di cui all'art. 1808 c.c. (Cass. Sez. 1, 14/06/2018, n. 15699; Sez. 3,
06/11/2002, n. 15543).
d) Sul prestito della de cuius in favore del convenuto.
Documentato agli atti è il riconoscimento di debito a titolo di prestito dd. 31-5-1999 sottoscritto dal convenuto per l'ammontare di 30.000.000,00 di lire e con previsione di restituzione “mediante richiesta dalla stessa con preavviso di mesi 3” e di interesse “da stipularsi, che verrà pagato ogni anno, allo scadere del 31 maggio, incominciando il 31-05-
2000” (doc. 6 conv.).
Il convenuto ne ha eccepito la prescrizione.
La circostanza per cui il convenuto avrebbe riconosciuto l'esistenza del credito nel corso degli anni è stata articolata in sede di prova in modo generico in specie quanto al tempo. Detta circostanza non ha comunque potuto trovare riscontro tenuto conto che il testimone infine assunto ha dichiarato di nulla conoscere al riguardo (verbale di udienza 19-9-2023), mentre, in sede di interrogatorio formale, il convenuto ha diversamente affermato di aver integralmente restituito le somme prestate e che nessun collegamento sussiste fra il prestito del 1999 e la costituzione di rendita vitalizia in favore della madre nell'anno 2012 (doc. 20 att.).
Quanto al dies a quo del termine di prescrizione, lo stesso deve intendersi decorrente dalla data di stipula della scrittura (31-5-1999: doc. 6 att.) o al più tardi dal 31-5-2000, tenuto conto che “la prescrizione del credito decorre anche quando il relativo diritto non sia ancora esigibile pag. 11/16 per la mancata fissazione del tempo dell'adempimento, da stabilirsi per accordo delle parti, potendo in tal caso il creditore comunque ricorrere al giudice per la fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183, comma terzo, cod. civ., con la conseguenza che in tal caso è impossibile configurare un impedimento giuridico all'esercizio del diritto, il quale soltanto impedisce il decorso della prescrizione. (In applicazione del principio anzidetto la S.C. ha ritenuto che, stipulato un contratto di mutuo senza fissazione del termine per la restituzione, la prescrizione del diritto del mutuante decorreva dalla data stessa dalla stipula, perché a partire da tale data il mutuante aveva la facoltà di richiedere la fissazione del termine di adempimento con la speciale azione di cui all'art. 1817 cod.civ.)” (Cass. Sez. 3, 19/06/2009, n. 14345).
Per quanto sopra, il credito risulta in ogni caso prescritto, con conseguente necessario rigetto della domanda attorea in parte qua.
e) Sul contratto di compravendita dd. 17-2-2004.
Le attrici richiedono l'accertamento della simulazione relativa o in alternativa della natura di contratto misto con donazione del contratto di compravendita dd. 17-2-2004 fra la de cuius
e il convenuto, di trasferimento dei fondi meglio precisati in atti per il corrispettivo di 5.835,00 euro “somma che la Parte venditrice dichiara di aver ricevuto prima d'ora dalla Parte acquirente, alla quale rilascia pertanto ogni più ampia quietanza di liberazione e saldo, con rinuncia all'ipoteca legale e con dispensa a chiunque dall'obbligo di iscriverla d'ufficio” (doc.
8 att.).
Il convenuto, nel contestare in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in quanto asseritamente inidoneo all'individuazione della domanda azionata (di riduzione o diversamente di scioglimento della comunione ereditaria previa collazione), ha eccepito altresì la prescrizione quanto alla domanda di simulazione individuandone il dies a quo nella data dell'atto (17-2-
2004). La difesa delle attrici, con note dd. 3-1-2020, ha chiarito la proposizione dell'azione di riduzione ove necessario, in sede di scritti conclusionali diversamente precisando di avere inteso proporre, quanto alla successione materna, azione di divisione con collazione.
La questione appare assorbita dal rilievo per cui le emergenze in fatto delineano in concreto una fattispecie di donazione indiretta, in ogni caso imprescrittibile, nella specie nelle forme del negotium mixtum cum donatione per la differenza di valore fra quanto corrisposto e il valore effettivo dei beni.
In particolare, le attrici sostengono che il prezzo indicato in euro 5.385,00, in ogni caso irrisorio, non sarebbe stato corrisposto, rilevando che all'epoca il convenuto si faceva finanziare dal padre per l'acquisto di beni (doc. 11 att.) e che ciò confermerebbe la mancanza di sufficienti pag. 12/16 disponibilità finanziarie.
Il convenuto afferma che il contratto reca espressa quietanza quanto al prezzo.
Da un lato, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del soggetto che agisca in qualità di legittimario che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 22454 del 22/10/2014).
Dall'altro lato, tuttavia, va chiarito che la prova dei fatti costitutivi a fondamento della domanda di simulazione permane a carico del soggetto che agisce in giudizio a tali fini, fermo che detta prova, laddove la parte rivesta la qualità di terzo rispetto all'atto, può essere raggiunta anche a mezzo di testimoni o presunzioni (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 29540 del
14/11/2019).
Non è, quindi, esatto far coincidere la prova dei fatti integranti la domanda di simulazione con quella del pagamento del prezzo. Anche qualora, infatti, non sia raggiunta la prova del pagamento spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Civ., Sez.
6, n. 29540 del 14/11/2019; v. anche Cass. Civ., Sez. 3, n. 22801 del 28/10/2014).
Nel caso in esame non sussistono idonei e sufficienti elementi onde reputare raggiunta la prova della simulazione del contratto di compravendita, la dichiarazione di quietanza generica e l'assenza di documentazione ulteriore confermativa del pagamento non potendo integrare elementi indiziari di per sé solo sufficienti, anche tenuto conto della documentazione fiscale relativa alle entrate reddituali del convenuto (docc. 6 e 12 conv.) e avuto riguardo all'esiguità del corrispettivo. Né elemento univoco ai fini de quibus riveste la circostanza che il convenuto abbia ricevuto prestiti dal padre (doc. 11 att.).
Disattesa la domanda di simulazione, deve, invece, trovare accoglimento la domanda di accertamento di donazione indiretta nelle forme di negotium mixtum cum donatione.
Sulla base di conclusioni adeguatamente e sufficientemente motivate, che questo Tribunale fa proprie, il Consulente nominato ha, infatti, individuato l'effettivo valore di mercato dei beni trasferiti nell'anno 2004 in quello pari a 33.595,98 euro (C.T.U. del 6-7-2023, pag. 10) con una differenza, quindi, di euro 28.210,98 rispetto al corrispettivo di 5.385,00. Trattasi di differenza significativa, rivelatrice di una oggettiva sproporzione, la cui significativa entità è tale da rendere altresì non dubitabile altresì la consapevolezza in capo al dante causa dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto con conseguente funzionalità dell'atto all'arricchimento della pag. 13/16 controparte.
Va dunque accertato che il contratto del 17-2-2004 ha costituito una donazione indiretta della de cuius in favore del convenuto per l'ammontare di euro 28.210,98.
f) Infine, oltre modo vaghe e generiche e comunque non supportate da idonea offerta di prova sono le allegazioni delle parti attrici in ordine alla sussistenza di ulteriori beni o gioielli, con conseguente necessario rigetto della domanda.
3) Sulle operazioni di divisione.
Alla luce dei superiori accertamenti, fatte proprie le conclusioni cui è pervenuto il
Consulente nominato (C.T.U. dd. 15-10-2025), adeguatamente e sufficientemente motivate, il compendio ereditario può, pertanto, essere ricostruito come segue.
Il relictum è costituito:
- dalla liquidità (2.151,76 euro) e dai titoli depositati (20.180,74 euro) sul conto corrente intestato alla de cuius (doc. 4 conv.), per complessivo ammontare di euro 22.332,50;
- dai fondi sub pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1, 1517/2 C.C. Cavalese, per valore stimato in 26.880,00 euro;
dalla p.f. 2452 C.C. Varena (strada), per valore stimato in euro 249,00; oltre a quota di 1/4 di proprietà della p.f. 1753 C.C. , per valore di euro 1.712,00 (C.T.U. del Per_8
15-10-2025, pagg. 20 e 21).
Il valore complessivo del relictum è quindi pari ad euro 51.173,50.
Il donatum è costituito dalla somma ut supra determinata in favore del convenuto per l'ammontare di euro 28.210,98.
Il valore complessivo dell'asse ereditario è, pertanto, pari ad euro 79.384,48 (arrotondato a
79.384,50), con quote in capo a ciascuna parte pari a 15.876,90 euro.
Il relictum è capiente rispetto alle quote di riserva (art. 537 c.c.) in capo ai legittimari non donatari (2/15 e, quindi, euro 10.584,60).
Le operazioni di collazione assorbono nel caso de quo quelle di riduzione.
In ragione dell'operatività dell'istituto della collazione, il convenuto è tenuto a imputazione della donazione ricevuta (euro 28.210,98), che esorbita la quota al medesimo spettante (euro
15.876,90) per l'ammontare di 12.334,08 euro.
Le attrici hanno dichiarato di intendere commassare le rispettive quote, insistendo per l'attribuzione di 2/5 degli immobili del relictum. Le convenute, seppur contumaci, risultano parimenti aver dichiarato di intendere commassare le rispettive quote, anche unitamente al convenuto, richiedendo l'assegnazione dei fondi nella loro interezza-
Deve trovare condivisione la proposta divisionale del C.T.U. (salve le correzioni in punto pag. 14/16 di assegnazioni al convenuto) che tiene conto della contiguità e vicinanza dei fondi di cui al relictum (salvo soltanto quello sub p.f. 1753) con relativa destinazione agricola, consentendo la conservazione della predetta destinazione con esclusione, inoltre, di vincoli e aggravi, tenuto altresì conto della disponibilità delle convenute contumaci all'attribuzione dei fondi nella loro interezza salvo conguaglio a fronte della manifestazione di preferenza delle attrici per l'assegnazione di detti fondi nei limiti della quota di 2/5.
Sulla scorta delle indicazioni offerte in sede peritale non oggetto di specifica contestazione sotto tale profilo, può, pertanto, procedersi alla formazione di due lotti come segue:
LOTTO 1 – da assegnarsi a e Parte_1 Parte_2 liquidità e titoli in c/c per euro 22.332,50 quota di 1/4 di proprietà della p.f. 1753 C.C. Daiano
Credito nei confronti di per euro 7.709,30 Controparte_1
Valore lotto: 31.753,80
LOTTO 2 - da assegnarsi a e Controparte_3 Controparte_2 pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1 e 1517/2 C.C. Cavalese
p.f. 2452 C.C. Varena (strada)
Credito nei confronti di per euro 4.624,80 Controparte_1
Valore lotto: 31.753,80
Il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuna dell'attrici dell'ammontare relativo al predetto credito, quindi, al pagamento della somma di euro 3.854,65, oltre interessi dall'apertura della successione al saldo.
4) Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono compensarsi integralmente nei rapporti con le convenute contumaci attesa la natura meramente divisoria della causa nei loro confronti. Le spese di lite devono, inoltre, trovare integrale compensazione anche nei rapporti con il convenuto tenuto conto, oltre che della natura divisoria della causa, della reciproca soccombenza parziale.
Le spese di C.T.U. (decreto 28-8-2023) di cui alla Relazione dd. 6-7-2023, inerente alla domanda di accertamento di donazione indiretta, devono essere poste integralmente a carico del convenuto attesa la soccombenza sul punto. Le spese di C.T.U. quanto alla Relazione volta alle operazioni di stima a fini divisori, come liquidate in corso di causa (decreto 14-11-2024), vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti per la quota di 1/5 ciascuna.
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o pag. 15/16 istanza disattesa o assorbita
1. accerta che il contratto del 17-2-2004 ha costituito donazione indiretta di Persona_1 in favore di per la somma di € 28.210,98; Controparte_1
2. in accoglimento della domanda di scioglimento della comunione divide i beni nei seguenti lotti
LOTTO 1 – da assegnarsi a e Parte_1 Controparte_5
e titoli in c/c per euro 22.332,50
[...] quota di 1/4 di proprietà della p.f. 1753 C.C. Daiano
Credito nei confronti di per euro 7.709,30 Controparte_1
Valore lotto: 31.753,80
LOTTO 2 - da assegnarsi a e Controparte_3 Controparte_2 pp.ff. 1514, 1515, 1516, 1517/1 e 1517/2 C.C. Cavalese
p.f. 2452 C.C. Varena (strada)
Credito nei confronti di per euro 4.624,80 Controparte_1
Valore lotto: 31.753,80
3. condanna il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma di € 3.854,65 oltre interessi dall'apertura della successione al saldo;
4. condanna il convenuto al pagamento in favore di della somma Parte_2 di € 3.854,65 oltre interessi dall'apertura della successione al saldo;
5. condanna il convenuto al pagamento in favore di della Parte_1 somma a titolo di frutti civili di € 806,40, oltre interessi dal rispettivo maturare al saldo;
6. condanna il convenuto al pagamento in favore di della somma Parte_2
a titolo di frutti civili di € 806,40, oltre interessi dal rispettivo maturare al saldo;
7. spese di lite integralmente compensate fra le parti;
8. pone definitivamente le spese di C.T.U. come liquidate con decreto dd. 28-8-2023 a carico del convenuto e le spese di C.T.U. come liquidate con decreto dd. 14-11-2024 a carico di tutte le parti per la quota di 1/5 ciascuna.
Così deciso in Trento, 17 dicembre 2025
Il Giudice rel.
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Il Presidente
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pag. 16/16