Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 13/03/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n. 60/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Rossana De Corato, all’esito dell’udienza del 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 37382 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da XXX nato a [...] il XXX (Cod. Fisc. XXX), rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli avv.ti Olga Perugini (pec: perugini.olga@oravta.legalmail.it) e dall’avv. Nicola Petrini (pec: petrini.nicola@pec.it), presso il cui studio di entrambi è elettivamente domiciliato in Taranto, al P.le Dante, n. 26 (Fax n. 0994520906).
contro:
l’INPS, rappresentato e difeso dall’avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani, n. 108 VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il ricorso;
ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;
UDITI, all’udienza del 16 dicembre 2025, l’avv. Nicola Petrini per il ricorrente e l’avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il ricorrente XXX, ex militare della Marina Militare ed attualmente in servizio nei ruoli civili del Ministero della difesa, ha impugnato il D.M. del 22 novembre 2022 denegativo del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità alla colonna diagnosticategli [in conformità al parere espresso dal competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS)], con cui è stata respinta, anche, l’avanzata istanza di equo indennizzo per mancanza dei presupposti previsti dalla legge.
Il XXX ha allegato che: (i) con istanza del 7 febbraio 2018, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dell’equo indennizzo per la patologia sofferta (“LOMBOSCIATALGIA ACUTA SX”); (ii) in data 17 gennaio 2019, veniva sottoposto a visita presso la CMO di Taranto che, con il verbale mod. BL/S n. 54, lo giudicava affetto da “Spondiloartrosi diffusa, discopatie C-L multiple; grossa edd L5-S1 con restringimento foraminale bilaterale; retrolistesi di L5; Radicolopatia di C7 ed S1 sin EMG certificata” e lo dichiarava permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, idoneo alla riserva, sì reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione della difesa, presso cui in data 26 agosto 2019 transitava; (iii) con successivo verbale mod. BL/B n. 95/M.M. del 2 marzo 2022 la CMO di Taranto lo giudicava affetto da “Spondiloartrosi diffusa, discopatie C-L multiple; grossa edd L5-S1 con restringimento foraminale bilaterale; retrolistesi di L5; Radicolopatia di C7 ed S1 sin EMG certificata” ritenendola ascrivibile alla Tabella A, Categoria 8^; (iv) con parere n. 83366/2022 reso all’esito della adunanza n. 3147 del 10 novembre 2022 il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) giudicava l’infermità sopra citata NON dipendente da fatti di servizio; (v) con Decreto del 22 novembre 2022 l’Amministrazione militare, conformemente al suddetto parere, riconosceva la patologia sofferta dal ricorrente come NON dipendente da fatti di servizio e respingeva l’istanza di equo indennizzo per mancanza dei presupposti previsti dalla legge; (vi) in data 15 dicembre 2022, il ricorrente inoltrava domanda di pensione privilegiata all’I.N.P.S..
Con l’odierno ricorso, depositato in segreteria in data 6 giugno 2023, il ricorrente chiede l’annullamento del citato decreto e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso o collegato, al solo fine dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto per la concessione del beneficio economico della pensione privilegiata ordinaria.
Al fine di corroborare la fondatezza della sua pretesa indica tutta una serie di mansioni svolte, a suo avviso, causative di innumerevoli microtraumi alla struttura muscolo-scheletrica, tali da cagionare la patita infermità, rappresentando di avere, all’atto di presentazione dell’indicata domanda del 7 febbraio 2018, prestato servizio attivo in M.M. per quasi 18 (diciotto) anni, dei quali oltre 10 (dieci) anni e 7 (sette) mesi a bordo di Unità Navali, svolgendo attività professionali di categoria ed innumerevoli altre comandate; le quali troverebbero il loro sbocco, per quanto riguarda la patologia occorsa, in un episodio occorso in data 23.08.2017, allorquando, mentre era a bordo della “Nave Zeffiro”, nel corso di «…attività comportante la sostituzione di un pesante componente in un luogo angusto (elettropompa in Centrale Condizionamento di Prora), … avvertiva
dolore lombare, la cui intensità gli impediva qualsiasi ulteriore movimento. Soccorso dai colleghi, riusciva a raggiungere l’infermeria di “Nave Cavour”, ove veniva giudicato temporaneamente non idoneo al servizio militare (All.3)…».
2.- Con memoria depositata in data 28 settembre 2023, si è costituito il Ministero della difesa, eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro e chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS, essendo il ricorrente cessato dal servizio il 17 gennaio 2019, ciò che renderebbe l’ente previdenziale diretto interessato all'accertamento giudiziale in questione in quanto competente alla concessione al ricorrente della pensione privilegiata, oltre che all’effettivo pagamento della stessa. A tale riguardo, il Ministero ha formulato richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, ritiene il ricorso infondato e, in subordine: atteso che il XXX, in data 17/01/2019 è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare con conseguente cessazione, dalla stessa data, dal servizio permanente e con successivo transito nei corrispondenti ruoli dell’amministrazione civile, chiede che siano considerati prescritti i ratei mensili maturati dal 17 gennaio 2019 (data della cessazione dal servizio militare) al 31 dicembre 2022 (data della domanda di pensione privilegiata), in applicazione dell’art. 191 del DPR n. 1092/1973, secondo cui il diritto alla pensione diretta (a domanda) decorre dalla data di cessazione dal servizio purché la presentazione della domanda sia avvenuta entro due anni dalla cessazione.
3.- Nel corso della prima udienza di trattazione del 9 novembre 2023 il giudice assegnatario del ricorso, ritenuto l’INPS legittimato passivo perché competente, in base alla data di cessazione dal servizio del ricorrente, a liquidare il trattamento pensionistico richiesto, ordinava l’integrazione del contraddittorio ex art. 160-bis del c.g.c. (d. lgs. n. 174/2016) nei confronti del citato Istituto, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
4.- Faceva seguito, in data 26 febbraio 2024, la costituzione dell’Istituto previdenziale il quale eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sotto il primo profilo sia perché parte ricorrente è ancora in servizio, sia per difetto di un previo provvedimento in sede amministrativa, anche implicito, di diniego su una istanza di riconoscimento di trattamento pensionistico, citando all’uopo la disposizione di cui all’art. 153, comma 1, lett. b) c.g.c..
Sollevava inoltre il difetto di giurisdizione di questa Corte sulla domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo e il proprio difetto di legittimazione passiva.
5.- Alla successiva udienza del 7 marzo 2024, il giudice disponeva con ordinanza F.U. n. 18/2024 l’estromissione dal giudizio del Ministero della difesa, nonché ordinava l’espletamento della CTU, incaricando l’Ufficio medico-legale (UML) presso il Ministero della salute formulando il seguente quesito:
«…1) accertare, con esaustive motivazioni, la dipendenza da causa e/o concausa di servizio della patologia “Spondiloartrosi diffusa, discopatie C-L multiple; grossa edd L5-S1 con restringimento foraminale bilaterale; retrolistesi di L5; Radicolopatia di C7 ed S1 sin EMG certificata”, indicando in caso positivo la esatta definizione e classificazione, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto…».
6.- Alla successiva udienza del 24 ottobre 2024, il giudice originariamente assegnatario del presente giudizio, preso atto della comunicazione dell’UML con cui si rappresentava l’impossibilità di dare avvio alle operazioni peritali prima del secondo trimestre del 2025, disponeva (con ordinanza F.U. n. 63/2024) la revoca della precedente ordinanza, nella parte in cui affidava all’UML il suindicato adempimento istruttorio e, contestualmente nominava quale CTU, in sostituzione dell’UML, il dott. Michele Coviello, specialista in ortopedia e traumatologia, iscritto all’albo dei consulenti istituito presso il Tribunale di Bari (n. 1749 Iscr. CTU del 16/06/2023).
7.- In data 6 marzo 2025, l’officiato CTU depositava presso la segreteria di questa Sezione giurisdizionale il parere definitivo (dopo che, in data 12 febbraio 2025, aveva inviato la “bozza” alle parti costituite, senza aver ricevuto alcuna osservazione in merito) concludendo nei seguenti testuali termini: «…La patologia “Lombosciatalgia acuta sinistra” è da considerarsi sì dipendente da causa di servizio in quanto il servizio prestato dal Sig. XXX ha concausato in modo efficiente e determinante lo sviluppo della citata malattia successivamente aggravatasi in “Spondilosi diffusa, discopatie C-L multiple; grossa edd L5-S1 con restringimento foraminale bilaterale: retrolistesi di L5; Radicolopatia di C7 ed S1 sin EMG certificata.” Tale infermità deve essere classificata alla 8^ categoria della Tabella A ex DPR 834/1981 ai fini della PPO con decorrenza dalla data della presentazione della domanda di aggravamento; ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico richiesto l’infermità, di cui al precedente punto 1), risulta meritevole di essere ascritta alla Tabella A 8^ categoria ex DPR 915/78 e successive modifiche…».
8.- All’odierna udienza, l’avv. Petrini per il ricorrente si è riportato integralmente alle rassegnate conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso nei sensi di cui alla disposta CTU, l’avv. De Leonardis per l’INPS, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ha precisato che la domanda di pensione privilegiata è stata inoltrata all’Istituto previdenziale nel 2022.
9.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il ricorso all’esame, XXX, ex militare della Marina Militare Italiana, transitato nei ruoli civili del Ministero della difesa dal 26 agosto 2019, avversa, in buona sostanza, il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) reso nell’adunanza n. 3147 del 10 novembre 2022, denegativo della dipendenza da causa di servizio dell’infermità alla colonna diagnosticatagli impugnando, conseguentemente, il Decreto del Ministero della difesa del 22 novembre 2022, con cui l’Amministrazione ha negato il suddetto riconoscimento, conformandosi pienamente al giudizio medico-legale espresso dal CVCS.
2.- Va, preliminarmente, osservato che l’inammissibilità del ricorso all’esame [ai sensi dell’art. 153, c. 1, lett. b) c.g.c.] propugnata dall’INPS nel contesto della memoria di costituzione, sul rilievo della costanza di servizio del ricorrente e della mancanza di un provvedimento denegativo di pensione, si rivela del tutto infondata come, ormai, acclarato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, uniformatasi, com’è noto, al principio di diritto espresso dalle SS.RR. con sent. n.12/QM/2023 secondo cui: «…è ammissibile, ai sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio - ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito - e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata…».
In disparte, la considerazione che il XXX ha, in ogni caso, presentato la domanda amministrativa di pensione privilegiata.
3- Il ricorso è fondato.
Ritiene, infatti, questo giudice (subentrato all’originario magistrato assegnatario del ricorso, come da Decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale del 19 marzo 2025) che il parere espresso dal dott. Michele Coviello, specialista in ortopedia e traumatologia, chiamato a pronunciarsi in qualità di CTU sulla controversa questione, è pienamente condivisibile in quanto esaustivo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale, nonché coerente con la documentazione sanitaria e amministrativa incartata al fascicolo processuale, dalla quale consta, inequivocabilmente, che il ricorrente soffriva sin dal 2017 della patologia “Lombosciatalgia acuta sinistra”, con associate multiple discopatie e grossa ernia discale (L5-S1) che avevano comportato anche una significativa “…sofferenza muscolare neurogena cronica del miotono C7 a sinistra e L5 a destra…”, come accertato, in prosieguo di tempo, all’esito degli esami strumentali eseguiti (elettromiografia del 22 febbraio 2022). Tale infermità, come spiegato dal CTU, pur essendo una condizione patologica afferente all’apparato locomotore “…normalmente rappresentata da una involuzione dipendente dall’età del soggetto…” si rivela indubbiamente aggravata in modo concausale dallo svolgimento di mansioni gravose durante l’attività di servizio che hanno comportato, verosimilmente, l’esordio e l’aggravarsi della patologia da sovraccarico della colonna (diversamente da quanto a suo tempo ritenuto dal CVCS).
Ed invero, ciò che emerge in modo chiaro ed incontestabile, a giudizio dell’officiato CTU - e del tutto condivisibile ad avviso del giudicante - è la stretta connessione dell’infermità diagnosticata (“Spondilosi diffusa, discopatie C-L multiple; grossa edd L5-S1 con restringimento foraminale bilaterale: retrolistesi di L5; Radicolopatia di C7 ed S1 sin EMG certificata”) con la grave sofferenza lombare (“lombosciatalgia acuta sinistra”) già certificata qualche anno prima dell’avvenuta dichiarazione d’inidoneità totale al servizio militare; tale infermità, correttamente diagnosticabile come “lombalgia acuta da sforzo” si era manifestata, nella sua forma più dolorosa ed invalidante, in occasione di uno sforzo compiuto dal ricorrente “…mentre era a bordo della Nave Zeffiro e nel corso di un’attività comportante la sostituzione di un pesante componente in un luogo angusto (elettropompa in Centrale Condizionamento di Prora)…” a cui è hanno fatto seguito un periodo di congedo per malattia (come da certificazione agli atti), persistenti dolori lombari e limitazioni funzionali che hanno condotto alla definitiva cessazione dal servizio militare, all’esito della visita della CMO di Taranto (verbale mod. BL/S n. 54 del 17 gennaio 2019).
Deve, quindi, ritenersi che l’infermità “lombalgia acuta da sforzo” costituisce la manifestazione sintomatologica di una condizione nosologica ben definita, ovvero “la discopatia L5-S1” che, nel caso di specie va ricondotta, in termini di aggravamento, al servizio prestato dal ricorrente durante gli anni di imbarco e alle mansioni alle quali è stato concretamente adibito, stante, anche, come detto, il verificarsi di uno specifico episodio scatenante che ha comportato, in prima battuta, il giudizio d’inidoneità temporanea e, in seguito, dopo circa un anno e mezzo, il congedo definitivo dal servizio militare per inidoneità assoluta.
Né, invero, si rivela convincente l’assunto secondo cui l’infermità sofferta può essere ricondotta, come si legge nel parere del CVCS, sotto il profilo deterministico, a “…fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali del rachide (…) che sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari (…) e da una predisposizione individuale…” senza che venga attribuita alcuna significatività (anche soltanto) concausale agli “…eventi di servizio…” occorsi al XXX; tanto più che costui nel periodo di esordio dei primi sintomi invalidanti (nel 2017) non aveva ancora compiuto i 50 anni di età.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto con riconoscimento a favore del ricorrente della dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità alla colonna (“Spondilosi diffusa, discopatie C-L multiple; grossa edd L5-S1 con restringimento foraminale bilaterale: retrolistesi di L5; Radicolopatia di C7 ed S1 sin EMG certificata”), da ascriversi all’8^ cat. di tabella A, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 191, comma 3 del DPR n. 1092/1973.
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37382 del registro di segreteria, lo accoglie nei termini di cui motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano complessivamente in € 400,00.
Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
Depositata il 13.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Il Giudice
(Rossana De Corato)
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)