Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 11/03/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Consigliere SE di IE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 74/2026 nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69508 del registro di segreteria, proposto da:
R. A., nata a [...], c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati MA TI IP ed ES IA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, sito a Palermo in via Libertà n. 171, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
alessandroscalia@pecavvpa.it;
avv.mcipri@pec.it;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
IT, RA LI e RA VE, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di TI – Benfratelli, c.f. e P.I. 05841770828, in persona del dott. Walter Messina, elettivamente domiciliata presso la sua sede legale, sita a Palermo in piazza Nicola Leotta n. 4, rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Rizzotto, Alessandra OF ed EA IR, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
caterinarizzotto@pecavvpa.it;
alessandracristofalo@pec.it;
andrea.pirrello@pec.it;
resistente Il 18 dicembre 2025, la causa è stata discussa e decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, R. A. ha convenuto in giudizio l’INPS e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di TI – Benfratelli, per
ottenere, previo annullamento del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico del 24.2.2020, l’accertamento del proprio diritto al collocamento in quiescenza a far data dal 1° febbraio 2020, invece che dal 21 febbraio 2020, con la conseguente condanna dell’INPS alla riliquidazione con decorrenza dal 1° febbraio 2020 ed al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, ha dedotto che aveva prestato servizio presso l’ARNAS Civico – Ospedale dei Bambini e che aveva presentato domanda di collocamento in quiescenza nel luglio del 2019, con i benefici della c.d. “quota 100” (all. 1); che l’ARNAS, con la delibera n. 98/2019 (all. 4 – 5), aveva dichiarato la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 31.1.2020, con collocamento a riposo per il 1° febbraio 2020; che però l’INPS aveva erroneamente liquidato il trattamento pensionistico a decorrere dal 21 febbraio 2020, nonostante le numerose richieste, diffide e segnalazioni (all. 6, 8, 9, 10, 11, 12), pur avendo indicato nel prospetto di liquidazione come data di decorrenza il 1° febbraio (all. 7); che, pertanto, aveva agito in via giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo in funzione del giudice del lavoro; che però il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti (sentenza n. 4599/2023, in atti); che, pertanto, era stato necessario procedere alla riassunzione del giudizio entro i termini, ai sensi dell’art. 59 della legge n. 69/2009.
A parere del procuratore, infatti, il provvedimento dell’INPS sarebbe del tutto illegittimo, in quanto l’Azienda datoriale, in tutti i documenti inviati ai fini della liquidazione della pensione, avrebbe indicato come data di decorrenza il 1° febbraio 2020 e mai il 21 febbraio, sicché il differimento del dies a quo sarebbe privo di giustificazione e comporterebbe un minore importo nel rateo dovuto per quel mese, oltre che, di riflesso, nel calcolo della tredicesima mensilità; per l’esattezza, la differenza dovuta dall’INPS sarebbe pari ad euro 4.750,46, oltre accessori.
L’INPS, costituendosi in giudizio, ha dedotto che, ai sensi del D.L. n.
4/2019, l’accesso alla c.d. “quota 100” è consentito ai dipendenti che, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, abbiano raggiunto un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. Quanto ai dipendenti pubblici, inoltre, è previsto che, coloro che perfezionano i prescritti requisiti a far data dal 30 gennaio 2019, giorno di entrata in vigore del decreto – legge, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d.
finestra). Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti o maggiorazioni di servizio.
Nel caso di specie, la ricorrente avrebbe raggiunto il requisito contributivo di 38 anni di servizio il 20 agosto 2019 (comprensivi della maggiorazione di mesi 6 e giorni 13 ex art. 80 l. 388/2000),
sicché, tenendo conto dei sei mesi di “finestra”, la pensione dovrebbe decorrere dal 21 febbraio 2020, giorno successivo alla scadenza del semestre. Infatti, anche se il servizio alla cessazione era di 38 anni e 6 mesi, dal 21 agosto 2019 al 31 gennaio 2020 non erano passati i sei mesi di calendario, ma 5 mesi e 10 giorni. Poiché non sarebbero decorsi i 6 mesi dalla maturazione del diritto, il dies a quo del trattamento pensionistico sarebbe stato correttamente individuato nel 21 febbraio 2020.
Per queste ragioni, l’INPS ha concluso per l’inammissibilità o la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di TI – Benfratelli, costituendosi in giudizio, ha evidenziato in via pregiudiziale come nessuna domanda sia stata spiegata nei suoi confronti, sicché il suo coinvolgimento nella causa dovrebbe intendersi come una mera litis denuntiatio e, in ogni caso, non sarebbe possibile l’adozione di alcuna statuizione di condanna nei suoi confronti.
In via pregiudiziale, ha eccepito, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il giudizio avrebbe ad oggetto il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, ascrivibile esclusivamente all’INPS. Il suo unico ruolo nella vicenda sarebbe consistito nel trasmettere all’Ente previdenziale tutta la documentazione presente nel fascicolo personale della dipendente, onere al quale avrebbe ottemperato tempestivamente.
Inoltre, correttamente, essa avrebbe posto la ricorrente in quiescenza a decorrere dal 1° febbraio 2020, a seguito del raggiungimento dei requisiti previsti dalla disciplina speciale di cui al D. L. n. 4/2019; di contro, l’INPS avrebbe preferito per ragioni “ignote” posticipare la decorrenza del trattamento pensionistico al 21 febbraio, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe rimasta priva, per quel periodo, sia della retribuzione che del rateo pensionistico.
La decorrenza al 1° febbraio 2020 sarebbe corretta, in quanto la R.avrebbe presentato domanda il 6.6.2019, indicando come decorrenza il 1° febbraio 2020, quando avrebbe raggiunto anche i requisiti di contribuzione previsti dalla norma, pari ad anni 38 e mesi 6, ivi incluso il termine dilatorio di sei mesi di cui all’art. 14, comma 6 lett. c), del D. L. n. 4/2019.
A parere del procuratore, la domanda di collocamento in quiescenza sarebbe stata valutata positivamente dall’Azienda, in quanto la ricorrente, tenendo conto anche del beneficio ex lege n. 388/2000, alla data del 31 gennaio 2020 avrebbe maturato 37 anni, 18 mesi e 10 giorni, ovverosia 38 anni, 6 mesi e 10 giorni di contribuzione utile, di cui: a) 37 anni e 11 mesi di contribuzione ordinaria; b) 7 mesi e 10 giorni di contribuzione figurativa aggiuntiva ex art. 80 legge n.
388/2000.
La correttezza dei calcoli troverebbe conferma sia nel decreto di pensione emesso dall’INPS (che poi avrebbe invece contraddittoriamente indicato una data diversa, ma solo in un secondo momento), che nella simulazione effettuata sul portale PASSWEB gestito dallo stesso Ente.
All’udienza di discussione, le parti si sono riportate alle conclusioni ed alle argomentazioni già articolate nei rispettivi scritti difensivi.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
1.Il ricorso ha ad oggetto, previo annullamento del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico del 24.2.2020, l’accertamento del diritto della ricorrente al collocamento in quiescenza a far data dal 1° febbraio 2020 invece che dal 21 febbraio 2020, con la conseguente condanna dell’INPS alla riliquidazione con decorrenza dal 1° febbraio 2020 ed al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.
In via preliminare, occorre precisare che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza, “il giudizio pensionistico contabile, nonostante nella sua fase introduttiva si atteggi in termini formalmente impugnatori, dal momento che si instaura con ricorso non ammissibile se non in quanto l’Amministrazione si sia già pronunciata sulla pretesa pensionistica del ricorrente, ovvero si sia formato il silenzio – rifiuto su un’istanza proposta dall’interessato (art. 153, co. 1, lett. b, c.g.c.), non verte sulla legittimità del provvedimento/silenzio contestato e sugli eventuali suoi vizi, ma sul rapporto previdenziale, cioè la sussistenza in capo al ricorrente del diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto”.
Pertanto, “l’attività del giudice contabile” non è affatto “preordinata all’annullamento degli atti viziati adottati dall’Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio, ma è incentrata sull’accertamento di tale diritto nell’ambito di un rapporto giuridico controverso”, sicché si sostanzia “in una cognizione piena sul rapporto”,
ivi comprese “tutte le questioni inerenti l’an e il quantum”, “rimanendo esclusa ogni incidenza di eventuali vizi di legittimità degli atti amministrativi”. Ne consegue che “non rileva in questa sede di per sé il silenzio serbato dall’Amministrazione previdenziale sulla domanda amministrativa” di parte ricorrente, “ma piuttosto va valutato se quest’ultima fosse effettivamente titolare del diritto vantato” (così, ex plurimis, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 549/2022).
2.Nel merito, la domanda è fondata.
Come dedotto e documentato dall’Amministrazione datoriale, infatti, la ricorrente, tenendo conto anche del beneficio ex lege n. 388/2000, alla data del 31 gennaio 2020 aveva maturato 37 anni, 18 mesi e 10 giorni, ovverosia 38 anni, 6 mesi e 10 giorni di contribuzione utile, di cui: a) 37 anni e 11 mesi di contribuzione ordinaria; b) 7 mesi e 10 giorni di contribuzione figurativa aggiuntiva ex art. 80 legge n.
388/2000. Pertanto, al momento del collocamento in quiescenza, era decorso anche il periodo di sei mei (la c.d. “finestra”) previsto dalla legge.
La correttezza dei calcoli trova conferma nel prospetto di liquidazione predisposto dall’INPS, avente come data di decorrenza il 1° febbraio (all. 7).
A fronte delle prospettazioni dell’Amministrazione datoriale, avallata dalla documentazione agli atti, l’Ente non ha contestato la correttezza dei calcoli in maniera specifica, eventualmente indicando gli eventuali errori nel percorso logico seguito, o l’omessa o erronea valutazione degli elementi di fatto presi in considerazione nella ricostruzione dei periodi di servizio della ricorrente, sicché si deve ritenere, in virtù del principio di non contestazione, che al 31 gennaio 2020 il servizio complessivo ammontasse effettivamente a 38 anni, 6 mesi e 10 giorni di contribuzione utile, ivi incluso il termine dilatorio di sei mesi di cui all’art. 14, comma 6 lett. c), del D. L. n. 4/2019.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda, deve essere accertato e dichiarato che la ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a far data dal 1° febbraio 2020, oltre che al pagamento delle differenze sui ratei arretrati come quantificato nell’atto introduttivo (quantum, questo, non contestato in maniera specifica dalle controparti).
Alle somme dovute devono esseri aggiunti gli interessi legali, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun rateo e fino al pagamento;
solo per l’ipotesi e per i periodi in cui l’indice di svalutazione dovesse essere superiore al tasso legale, occorrerà applicare anche la rivalutazione monetaria (v. Sezioni Riunite della Corte dei conti, sent.
n. 6/2008/QM; ex plurimis, v. altresì SS.RR., sent. n. 10/2002/QM;
Sez. III App., sent. n. 79/2015; Sez. II App., sent. n. 888/2017).
3.Nei rapporti tra la ricorrente e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di TI –
Benfratelli, nonché tra le due parti resistenti, le spese devono essere interamente compensate, non essendovi effettive posizioni di contrasto.
Di contro, nei rapporti tra l’INPS e la ricorrente, le spese di lite seguono la soccombenza.
Avuto riguardo alla concreta entità delle questioni sottese al ricorso ed alla limitata durata del giudizio, devono essere liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
La complessità della motivazione giustifica l’indicazione di un termine più lungo per il deposito della sentenza, ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da R.A. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, nonché nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di TI – Benfratelli, in persona del legale rappresentante pro – tempore;
ACCOGLIE
la domanda e, per l’effetto, accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a far data dal 1° febbraio 2020; condanna l’INPS al pagamento delle differenze sui ratei arretrati, oltre agli accessori come in parte motiva.
Condanna l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa interamente le spese di lite tra la ricorrente e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico – Di TI – Benfratelli, nonché tra le due parti resistenti.
Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 18 dicembre 2025.
IL GIUDICE
SE di IE
(f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge Palermo, 11 marzo 2026 Pubblicata l’11 marzo 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)