Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, ha emesso ex art. 429 c.p.c., dando pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11031/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
n.67, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato C.F._1 allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Salvatore Agnello;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso depositato il 25.11.2024 ha impugnato l'avviso di addebito n. 593 2024
00064783 11 000, notificato in data 15.11.2024, con cui l' ha richiesto il pagamento della CP_1 somma di €. 2.384,89 dovuti, per iscrizione Gestione commercianti (IVS oltre il minimale) per il periodo 01/2017 – 12/2017. Ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva, rappresentando come l'illegittima pretesa dell'Istituto scaturisse dalla erronea inclusione nei redditi da assoggettare all'imponibile contributivo, anche i redditi provenienti dalla società IMMOBILIARE NO S.A.S. DI
NO IC & C. non computabili ai fini del superamento dei limiti reddituali. Ha rappresentato di aver proposto, avverso il sopracitato avviso di addebito, ricorso amministrativo, con esito negativo. Ha evidenziato che, per le medesime ragioni, l' aveva già emesso, in CP_1
2142/2021. Ha precisato di essere socio: nella società “IMMOBILIARE NO S.A.S. DI
NO IC & C. e nella società NO L. SRL. Ha ulteriormente precisato, che nella società NO L. SRL, avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di abbigliamento, egli riveste la qualifica di amministratore unico, di essere iscritto alla gestione separata, di non aver mai percepito redditi o compensi, di aver sempre pagato quanto dovuto e che il reddito non ha mai superato il minimo reddituale oltre il quale è previsto il pagamento dei contributi a percentuale. Ha evidenziato che il reddito percepito proveniente dalla sas non è neppure computabile per verificare il superamento del minimale in quanto non è prevista l'iscrizione alla gestione commercianti per l'attività di locazione di beni immobili di proprietà. A tal proposito ha, rilevato che la IMMOBILIARE SAS di NO IC & C. SAS, di cui è socio accomandatario, svolge esclusivamente l'attività di locazione di immobili di sua proprietà e la riscossione dei relativi canoni di locazione e che pertanto nella specie non sussiste, il presupposto affinché sussista l'obbligo all'iscrizione commercianti. Ha richiamato la giurisprudenza formatasi in CP_ merito ed il messaggio del 7 giugno 2017, n. 2345 Ha, concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - dichiarare nullo, illegittimo, ovvero privare di effetti giuridici con qualsivoglia formula,
l'avviso di addebito n. 593 2024 00064783 11 000, con valore di titolo esecutivo per la somma di €.
2.384,89 relativi a presunti contributi dovuti per il periodo 01/2017 – 12/2017, dichiarando, pertanto, assolutamente non dovute tutte le somme (comprese le accessorie) indebitamente richieste nell'avviso di addebito. - dichiarare l'insussistenza del debito contributivo e/o sanzionatorio del CP_ ricorrente rispetto a tutte le pretese avanzate dall' con l'Avviso di addebito sopra indicato, con adozione dei provvedimenti consequenziali - Condannare l'Ente convenuto al pagamento di tutte le spese legali di giudizio, comprese le spese accessorie e le spese di Contributo Unificato di euro 43,00
(cd. “spese vive”), da distrarsi a favore dello scrivente difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c CP_ Con memorie depositate il 27.02.2025 si è costituito l' il quale ha precisato che signor NO
CA risulta iscritto alla gestione commercianti per l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori all'interno della società NO srl e che i contributi a percentuale eccedenti il minimale relativi all'anno 2017, oggetto del ricorso, derivano dalla partecipazione dello stesso nella società IMMOBILIARE NO S.A.S. DI NO IC & C., avente come oggetto sociale la gestione di immobili. Ha eccepito che ai fini della determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, vanno computati anche i redditi percepiti in qualità di socio accomandante, seppure diversi dal reddito che trova causa nel rapporto di lavoro oggetto della posizione previdenziale. Ha concluso chiedendo: In via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ed il difetto di legittimazione dell' . In via principale, rigettare CP_1
il ricorso perché infondato, con conferma dell'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti e dell'obbligo di pagamento di contributi e sanzioni ex legge, come quantificate negli avvisi di addebito opposti. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge.
Alla odierna udienza, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come da verbale in atti e parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa. Indi la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 (siccome documentato dall'Istituto) e la data di deposito del ricorso 25.11.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
Sempre preliminarmente si osserva che, trattandosi di avviso di addebito ed attenendo l'opposizione al merito della pretesa contributiva, legittimato passivamente è esclusivamente l'istituto previdenziale.
Ciò posto occorre richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli” L'art. 1, comma 208, della legge citata dispone poi: “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all decidere Controparte_2
sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_1 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
L'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12 comma 11 dl n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 (rispetto al quale la Consulta ha reiteratamente escluso i prospettati dubbi di costituzionalità: cfr. C.Cost. 15/2012 e 32/2013) ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 l. n. 662/1996 (che prevede il principio del cd assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già allorché, all'interno della stessa tipologia di attività di impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di srl (con il conseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il conseguente obbligo di versamento alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo di doppia iscrizione e contribuzione (contra, antecedentemente all'intervento del legislatore, cfr. SSUU Cass. n.
3240/2010).
Se è dunque vero che in sede giudiziaria non dovrà più valutarsi la prevalenza dell'attività di amministratore su quella di socio lavoratore, resta tuttavia fermo che - ai fini del sorgere dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione dell'amministratore (anche) alla gestione commercianti - deve sussistere la prova dell'abitualità e prevalenza della partecipazione personale al lavoro aziendale come richiesto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996.
La qualità di socio o di amministratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
Va, altresì precisato che l'attività di una società limitata al solo affitto di immobili di proprietà e alla riscossione dei relativi canoni non è qualificabile come commerciale e, pertanto, i soci non sono tenuti all'iscrizione presso la gestione speciale dei commercianti. Questo principio è stato fissato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 12331 del 18 Maggio 2018 (nella fattispecie di trattava di un socio accomandatario di una società in accomandita semplice). In particolare la Suprema Corte ha affermato che la società di persone ( e quindi a maggior ragione una società di capitali) “che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e che si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare" (v. anche Cass. n°20258/2021).
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva grava sull' . La suprema Corte ha affermato il principio per cui: in tema di riparto dell'onere della CP_1 prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n. 12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa CP_1
contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore.
Nella fattispecie in esame non è stata fornita alcuna prova circa l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione previdenziale commercianti, la mera qualifica di socio ed eventualmente anche amministratore di una società commerciale, tanto di persone quanto di capitali, non è sufficiente a fondare l'obbligo di iscrizione del socio alla gestione commercianti in difetto di espletamento, in via prevalente ed abituale, della specifica attività di impresa.
Nella fattispecie, a fronte della contestazione della parte ricorrente che ha eccepito di non svolgere alcuna attività commerciale in modo abituale e prevalente e che l'attività svolta dalla società
IMMOBILIARE NO S.A.S. DI NO IC & C., si limita alla locazione di immobili propri, l'istituto, non ha fornito alcuna prova della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella gestione commercianti. Nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta il ruolo di amministratore o di socio, ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per la società, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché
l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale. Non risulta dimostrato neanche che la società svolga attività diverse dalla locazione di immobili propri, non risulta che l'attività travalichi il mero godimento degli immobili e si configuri quale insieme di atti e comportamenti organizzati in forma di impresa per i quali ricorre l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
Nella specie non vi è traccia di tale complesso di elementi;
né può indurre a diverse conclusioni il fatto che la messa a frutto dei propri beni produca un non irrilevante reddito poiché ciò, da solo, non
è sufficiente a dar conto dell'abitualità di un'attività che deve comunque essere di scambio di merce e/o prestazione di servizi. Deve quindi escludersi la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ove essa consista, come nella specie, esclusivamente nella locazione di immobili di proprietà (senza svolgimento di una attività di intermediazione immobiliare).
Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata illegittima la pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito impugnato che deve, per l'effetto, essere annullato. Resta assorbita ogni altra questione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo vengono poste a carico
CP_ dell' e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, avvocato Salvatore
Agnello
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
avverso l'avviso di addebito n. n. 593 2024 00064783 11 000,
[...]
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara illegittima la pretesa creditoria portata dall'avviso di addebito numero n.593 2024 00064783 11 000, e, per l'effetto, lo annulla condanna l' , al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio, che si liquidano CP_1 in complessivi €. 927,50, di cui €.884,50 per compensi ed €.43,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 24 aprile 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi