Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto degli articoli 11, 9, 8, 9, 9 e 9, rispettivamente delle Convenzioni sopra indicate.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto degli articoli 11, 9, 8, 9, 9 e 9, rispettivamente delle Convenzioni sopra indicate.