Articolo 2 della Legge 24 aprile 1967, n. 344
Articolo 1
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22 giugno 1967
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' al disposto degli articoli 11, 9, 8, 9, 9 e 9, rispettivamente delle Convenzioni sopra indicate.

Entrata in vigore il 22 giugno 1967
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