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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 28.1.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7998/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giuseppe Platania;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 16/8/2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-001923286, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2018.
Deduce la “Illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione per avvenuto pagamento”, la
“Decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981”, il “Difetto di prova dei presupposti giustificativi del superamento
1 del termine”, il “Difetto di notificazione del prodromico atto di accertamento e conseguente decadenza dal potere impositivo e prescrizione”, l'intervenuta prescrizione quinquennale, la “Violazione del principio di successione delle leggi nel tempo, in relazione alla successiva rottamazione” e la “manifesta sproporzione della sanzione”.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato “…di rinunciare alla domanda nei confronti della chiedendo la decisione della causa…” e il CP_2 procuratore dell' ha dedotto che “…nulla osserva in ordine alla suddetta rinuncia di CP_1
parte ricorrente alla domanda nei confronti della trattandosi di soggetto non CP_2 legittimato passivo rispetto all'odierna opposizione a ordinanza ingiunzione” (cfr. verbale di odierna udienza).
Nel resto, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente va ribadito che, all'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti della e l' non ha CP_2 CP_1 osservato alcunché al riguardo “…trattandosi di soggetto non legittimato passivo rispetto all'odierna opposizione a ordinanza ingiunzione” (cfr. verbale di udienza), sicché nessuna statuizione va emessa nei confronti della predetta (non costituita in giudizio). CP_2
2.2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc.
n. 12152/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino –; nello stesso senso, da ultimo, cfr. sentenza n. 5719/2024 emessa in data 18.12.2024 nel proc. n. 7152/2024 R.G. – est. dott.ssa V.
Scardillo).
2.3. Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22
2 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l.
689/1981 [id est: nella specie, dedotta e incontestata notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 18.7.2024 e deposito del ricorso in data 16.8.2024].
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
3 interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo
103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…” (cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
2.4. Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati CP_1
introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
4 2.5. Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più nell'anno 2018 deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 5.11.2019 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione del prescritto termine di 90 CP_1
giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in
CP_ dispositivo, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, all'udienza del 28.1.2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7998/2024 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giuseppe Platania;
Parte_1
- opponente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Marco Luzi;
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
- opposti -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 16/8/2024, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in ricorso n. OI-001923286, con cui le è stato richiesto il pagamento degli importi ivi riportati a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per l'annualità 2018.
Deduce la “Illegittimità dell'Ordinanza ingiunzione per avvenuto pagamento”, la
“Decadenza dal potere sanzionatorio per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L 689/1981”, il “Difetto di prova dei presupposti giustificativi del superamento
1 del termine”, il “Difetto di notificazione del prodromico atto di accertamento e conseguente decadenza dal potere impositivo e prescrizione”, l'intervenuta prescrizione quinquennale, la “Violazione del principio di successione delle leggi nel tempo, in relazione alla successiva rottamazione” e la “manifesta sproporzione della sanzione”.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato “…di rinunciare alla domanda nei confronti della chiedendo la decisione della causa…” e il CP_2 procuratore dell' ha dedotto che “…nulla osserva in ordine alla suddetta rinuncia di CP_1
parte ricorrente alla domanda nei confronti della trattandosi di soggetto non CP_2 legittimato passivo rispetto all'odierna opposizione a ordinanza ingiunzione” (cfr. verbale di odierna udienza).
Nel resto, le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti e, all'esito, viene pronunciata la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Questioni preliminari e merito.
2.1. Preliminarmente va ribadito che, all'odierna udienza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda nei confronti della e l' non ha CP_2 CP_1 osservato alcunché al riguardo “…trattandosi di soggetto non legittimato passivo rispetto all'odierna opposizione a ordinanza ingiunzione” (cfr. verbale di udienza), sicché nessuna statuizione va emessa nei confronti della predetta (non costituita in giudizio). CP_2
2.2. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc.
n. 12152/2022 R.G. – est. dott. M. Fiorentino –; nello stesso senso, da ultimo, cfr. sentenza n. 5719/2024 emessa in data 18.12.2024 nel proc. n. 7152/2024 R.G. – est. dott.ssa V.
Scardillo).
2.3. Come evidenziato nel richiamato precedente di questo Ufficio, “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22
2 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare CP_1
numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che il ricorso appare tempestivo, in quanto proposto entro i termini previsti dall'art. 6 del d.lgs. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l.
689/1981 [id est: nella specie, dedotta e incontestata notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 18.7.2024 e deposito del ricorso in data 16.8.2024].
Nel merito, il ricorso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
3 interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo
103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla
Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)…” (cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, cit.).
2.4. Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati CP_1
introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
4 2.5. Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più nell'anno 2018 deve rilevarsi che la contestazione della violazione è stata notificata in data 5.11.2019 (cfr. documentazione prodotta dall' ), con evidente violazione del prescritto termine di 90 CP_1
giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di
30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia fondato e vada conseguentemente accolto.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in
CP_ dispositivo, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Catania, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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