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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8965 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22867/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
13050/2022 depositata il 11.04.2022 e non notificata.
TRA
(C.F. P.IVA 1 in persona del Parte 1 '
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Barone (C.F. C.F. 1 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Roccapiemonte
(Sa) alla Via Calvanese n° 102;
NT CONTRO
Controparte 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 ) ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Varriale con studio sito in Napoli
alla via Pompeo Magno n° 9
appellato contumace
NONCHE' CONTRO Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
) elettivamente domiciliatodall'avv. Bianca Miriello (C.F. C.F. 3
presso l'Avvocatura Civica del Comune con sede in CP 2 alla Piazza Raffaele
Cimmino n°1
Altro convenuto, contumace in primo grado Parte 2Conclusioni per l'NT : "In via del tutto
preliminare, si chiede accogliersi l'appello così come proposto e conseguentemente riformare la sentenza civile impugnata. Inoltre, dichiarare la nullità della sentenza resa in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., non avendo il Giudice di prime cure esaminato l'eccezione di inammissibilità della domanda avverso l'estratto ruolo, sollevata dall'Agente di Riscossione,
odierno NT, nella depositata comparsa di risposta. Ancora in via preliminare,
-
dichiarare la nullità della sentenza per errore di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure applicato alla controversia sottoposta al suo esame le disposizioni normative introdotte dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e, in riforma della stessa, dichiarare l'inammissibilità
della domanda avverso l'estratto ruolo, non avendo l'opponente provato la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato la proposizione dell'azione Ancora in via preliminare,
dichiarare la nullità della sentenza per errore di motivazione e, in riforma della stessa, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a estratto ruolo, alla luce della rituale notifica della cartella di pagamento impugnata mediante estratto ruolo. In via principale, nel merito, esaminati gli atti e i documenti depositati nel primo grado di giudizio (erroneamente vagliati dal Giudice di prime cure), dichiarare la piena efficacia probatoria della documentazione allegata nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della cartella di pagamento n. 07120120129964285000 e dell'iter notificato della stessa.
Dichiarare in ogni caso la piena legittimità e validità dell'attività di riscossione posta in essere dall' CP 3 Condannare l'appellato al pagamento delle spese delRiscossione.
-
doppio grado di giudizio in favore dell'NT."
Conclusioni per il convenuto Controparte_2 "Accogliere l'appello proposto da e per l'effetto riformare, revocare e/o annullare la Parte 3
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n°13050/2022 condannando il sig. Controparte_1
alla refusione delle spese di lite. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, accertare che non può essere ascritta alcuna responsabilità al Controparte 2 attesa la legittimità del suo operato, e condannare alla refusione delle spese di lite esclusivamente l' [...] Parte 3 Vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte 1 convenne in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli, l' Controparte_4 ed il Controparte_2 , proponendo dell'importo di euro 502,37 emessa a carico dello stesso per sanzioni relative a violazioni del Cds e conosciuta a seguito di volontaria richiesta presso gli Uffici
dell' Controparte_4
Eccependo l'omessa notifica dell'atto impositivo, dei verbali prodromici e la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto, atteso il sopravvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81, chiese dichiararsi l'annullamento della cartella de qua, con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata.
Nella contumacia del Controparte_2 si costituì l' Parte_3
[...] la quale, eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la legittimità e correttezza del proprio operato, concluse per l'integrale rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 13050/2022 il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l'opposizione,
annullando la cartella e condannando l' Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, con attribuzione.
Ha rilevato il giudice di prime cure che il Concessionario, sul quale ricade l'onere della prova previsto e disciplinato dall'art. 2697 c.c., non abbia idoneamente provato la notifica all'opponente della cartella in contestazione, non avendo prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a ricondurre la raccomandata restituita per compiuta giacenza.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l' Parte 3
[...] , chiedendone l'integrale riforma.
Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di pace di Napoli laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento della cartella esattoriale in parola.
Dolendosi dell'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, l'esattore ha lamentato l'inammissibilità
dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche alla luce della normativa introdotta dal D.L.
146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione
a SS UU n. 26283 del 06.09.2022. Nel merito, ha eccepito il mancato decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato, attesa la rituale notifica della cartella esattoriale n. 07120170037237435000 e la cui prova è stata compiutamente resa ove si evince che il numero di raccomandata leggile è n°
614523967242 la cui notifica risulta così essere perfezionata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 28 aprile 2017. Sulla scorta di tali premesse, ha concluso per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Controparte_5 che,Si è costituita, a mezzo dell'Avvocatura Civica il associandosi alle contestazioni e doglianze già svolte dall'Agente della riscossione,
ha insistito per l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta in primo grado. Ha concluso come in atti, con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Controparte 1 non si è costituito, Benchè regolarmente convocato in giudizio,
restando contumace.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 09.10.2025 il giudice ha riservato la causa in decisione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Infatti, la questione attiene alla carenza dell'interesse dell'attore in primo grado ad impugnare un mero estratto di ruolo, questione di ordine processuale, concernente la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione.
Ebbene, si deve rilevare d'ufficio, con effetti complessivamente assorbenti,
l'inammissibilità dell'originaria opposizione, essendo la stessa ab initio
improponibile. La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “"Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472".
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i
crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati, hanno espressamente affermato che "si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata". Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione "diretta" del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di "impugnazione" (che potremmo definire “indiretta") mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie", si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella "asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ma anche quella di pervenire a una riduzione del
...
pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità contenzioso"
-
della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività "qualificata"
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, Controparte 1 attore in primo grado e odierno appellato,
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato - né, invero, allegato - il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte 1 Parte 3b) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n° 13050/2022 depositata il 11.04.2022, mai notificata, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 071201770037237435000opposizione avverso la cartella di pagamento n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22867/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n.
13050/2022 depositata il 11.04.2022 e non notificata.
TRA
(C.F. P.IVA 1 in persona del Parte 1 '
legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Grezar 14,
rappresentata e difesa dall'avv. Carolina Barone (C.F. C.F. 1 ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, sito in Roccapiemonte
(Sa) alla Via Calvanese n° 102;
NT CONTRO
Controparte 1 nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 2 ) ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Varriale con studio sito in Napoli
alla via Pompeo Magno n° 9
appellato contumace
NONCHE' CONTRO Controparte_2 in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
) elettivamente domiciliatodall'avv. Bianca Miriello (C.F. C.F. 3
presso l'Avvocatura Civica del Comune con sede in CP 2 alla Piazza Raffaele
Cimmino n°1
Altro convenuto, contumace in primo grado Parte 2Conclusioni per l'NT : "In via del tutto
preliminare, si chiede accogliersi l'appello così come proposto e conseguentemente riformare la sentenza civile impugnata. Inoltre, dichiarare la nullità della sentenza resa in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., non avendo il Giudice di prime cure esaminato l'eccezione di inammissibilità della domanda avverso l'estratto ruolo, sollevata dall'Agente di Riscossione,
odierno NT, nella depositata comparsa di risposta. Ancora in via preliminare,
-
dichiarare la nullità della sentenza per errore di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure applicato alla controversia sottoposta al suo esame le disposizioni normative introdotte dalla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e, in riforma della stessa, dichiarare l'inammissibilità
della domanda avverso l'estratto ruolo, non avendo l'opponente provato la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato la proposizione dell'azione Ancora in via preliminare,
dichiarare la nullità della sentenza per errore di motivazione e, in riforma della stessa, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a estratto ruolo, alla luce della rituale notifica della cartella di pagamento impugnata mediante estratto ruolo. In via principale, nel merito, esaminati gli atti e i documenti depositati nel primo grado di giudizio (erroneamente vagliati dal Giudice di prime cure), dichiarare la piena efficacia probatoria della documentazione allegata nel primo grado di giudizio e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della cartella di pagamento n. 07120120129964285000 e dell'iter notificato della stessa.
Dichiarare in ogni caso la piena legittimità e validità dell'attività di riscossione posta in essere dall' CP 3 Condannare l'appellato al pagamento delle spese delRiscossione.
-
doppio grado di giudizio in favore dell'NT."
Conclusioni per il convenuto Controparte_2 "Accogliere l'appello proposto da e per l'effetto riformare, revocare e/o annullare la Parte 3
sentenza del Giudice di Pace di Napoli n°13050/2022 condannando il sig. Controparte_1
alla refusione delle spese di lite. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, accertare che non può essere ascritta alcuna responsabilità al Controparte 2 attesa la legittimità del suo operato, e condannare alla refusione delle spese di lite esclusivamente l' [...] Parte 3 Vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio."
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte 1 convenne in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di
Napoli, l' Controparte_4 ed il Controparte_2 , proponendo dell'importo di euro 502,37 emessa a carico dello stesso per sanzioni relative a violazioni del Cds e conosciuta a seguito di volontaria richiesta presso gli Uffici
dell' Controparte_4
Eccependo l'omessa notifica dell'atto impositivo, dei verbali prodromici e la sopravvenuta prescrizione del credito ivi contenuto, atteso il sopravvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 della L. 689/81, chiese dichiararsi l'annullamento della cartella de qua, con conseguente inesistenza del diritto del concessionario di procedere ad esecuzione forzata.
Nella contumacia del Controparte_2 si costituì l' Parte_3
[...] la quale, eccependo l'infondatezza degli assunti attorei, acclarata la legittimità e correttezza del proprio operato, concluse per l'integrale rigetto della domanda.
Con la sentenza n. 13050/2022 il Giudice di Pace di Napoli ha accolto l'opposizione,
annullando la cartella e condannando l' Parte_2 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, con attribuzione.
Ha rilevato il giudice di prime cure che il Concessionario, sul quale ricade l'onere della prova previsto e disciplinato dall'art. 2697 c.c., non abbia idoneamente provato la notifica all'opponente della cartella in contestazione, non avendo prodotto in giudizio alcun elemento idoneo a ricondurre la raccomandata restituita per compiuta giacenza.
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto appello l' Parte 3
[...] , chiedendone l'integrale riforma.
Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di pace di Napoli laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento della cartella esattoriale in parola.
Dolendosi dell'erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze processuali da parte del giudice di prime cure, l'esattore ha lamentato l'inammissibilità
dell'impugnazione avverso l'estratto di ruolo per mancanza dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., anche alla luce della normativa introdotta dal D.L.
146/21, convertito in L. n. 215/2021 e dell'arresto della Suprema Corte di Cassazione
a SS UU n. 26283 del 06.09.2022. Nel merito, ha eccepito il mancato decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato, attesa la rituale notifica della cartella esattoriale n. 07120170037237435000 e la cui prova è stata compiutamente resa ove si evince che il numero di raccomandata leggile è n°
614523967242 la cui notifica risulta così essere perfezionata ai sensi dell'art. 140
c.p.c. in data 28 aprile 2017. Sulla scorta di tali premesse, ha concluso per l'accoglimento del proposto gravame con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Controparte_5 che,Si è costituita, a mezzo dell'Avvocatura Civica il associandosi alle contestazioni e doglianze già svolte dall'Agente della riscossione,
ha insistito per l'inammissibilità, improponibilità ed infondatezza dell'opposizione proposta in primo grado. Ha concluso come in atti, con refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Controparte 1 non si è costituito, Benchè regolarmente convocato in giudizio,
restando contumace.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 09.10.2025 il giudice ha riservato la causa in decisione.
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_1
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Infatti, la questione attiene alla carenza dell'interesse dell'attore in primo grado ad impugnare un mero estratto di ruolo, questione di ordine processuale, concernente la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione.
Ebbene, si deve rilevare d'ufficio, con effetti complessivamente assorbenti,
l'inammissibilità dell'originaria opposizione, essendo la stessa ab initio
improponibile. La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre
2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione (come modificata dall'art. 12, comma 1, del D. Lgs n. 110 del
29.07.2024, rubricato “"Disposizioni in materia di impugnazione”), è così formulata:
"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472".
La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12,
rubricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua volta riguarda specificamente le "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole in merito alla c.d.
impugnazione dell'estratto di ruolo valgano solo quando esso abbia ad oggetto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare il par. 13.1), precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999 per i
crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del
D. Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Ebbene, le Sezioni Unite, escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità
sollevati, hanno espressamente affermato che "si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata". Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è
ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (così
Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello, per fondare il rigetto del gravame (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10;
14177/11).
Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione "diretta" del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di "impugnazione" (che potremmo definire “indiretta") mediante cui si intende contestare la prescrizione del credito, anche solo per il decorso del termine di prescrizione tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (azione che viene introdotta solitamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo).
A prescindere da questioni “qualificatorie", si osserva come le Sezioni Unite, sul presupposto che la novella "asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle ma anche quella di pervenire a una riduzione del
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pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omissione o invalidità contenzioso"
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della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accertamento negativo) -,
hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività "qualificata"
da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fermo, atto prodromico all'esecuzione),
lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio.
Nel caso di specie, Controparte 1 attore in primo grado e odierno appellato,
assumendo l'omessa o invalida notificazione degli atti ovvero il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato - né, invero, allegato - il pregiudizio ad esso derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto,
l'originaria opposizione risulta inammissibile.
Ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l.
126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di Controparte 1 Parte 3b) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n° 13050/2022 depositata il 11.04.2022, mai notificata, per l'effetto, dichiara inammissibile la domanda proposta da Controparte_1
c) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 9.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 071201770037237435000opposizione avverso la cartella di pagamento n.