Art. 2.
L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall' art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903 , dall' art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , dall' art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e dall' art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.
Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e' autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.(2)
Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che la somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1969, numero 153 e' elevata a lire 3.078,4 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 24, commi 1 e 2) che "L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , integrato con l' art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi. Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell' art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma e' determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire".
L'apporto dello Stato previsto per l'anno 1969 in complessive lire 454,6 miliardi dall' art. 3 lettera a) della legge 21 luglio 1965, n. 903 , dall' art. 15 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , dall' art. 22 lettera b) della legge 27 luglio 1967, n. 658 , e dall' art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 238 , viene elevato per l'anno medesimo a complessive lire 904 miliardi.
Per gli anni dal 1970 al 1975 - in aggiunta all'apporto di complessive lire 474,6 miliardi previsto per l'anno 1970 dalle disposizioni indicate al primo comma, che resta confermato nello stesso importo per ciascuno degli anni successivi fino al 1975 - e' autorizzato l'ulteriore apporto di complessive lire 2.859,4 miliardi.(2)
Gli apporti di cui ai commi precedenti sono attribuiti al fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali come dall'allegata tabella A. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che la somma di lire 2.859,4 miliardi indicata al secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1969, numero 153 e' elevata a lire 3.078,4 miliardi.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30 , convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 24, commi 1 e 2) che "L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , integrato con l' art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485 , viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi. Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell' art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma e' determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire".