Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2025, proposto da
Sabato De Luca, Stella Fenza, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Abbamonte e Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mercato San Severino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
la società Vigilando s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determina n. settore 187 del 19 maggio 2025 (prot. n. 13176 del 19.5.2025), notificata con nota pec del 20 maggio 2025, avente ad oggetto “ DETERMINA DIRIGENZIALE N. 114 DEL 01.04.2025 DI IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. 1537 EX 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 ERRATA CORRIGE ”;
ove e per quanto occorra, della determina n. settore 114 del 1° aprile 2025, notificata in allegato alla delibera di cui sopra e avente ad oggetto “ DETERMINA DI IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. 1537 EX 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 ”;
nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Mercato San Severino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa RA OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 791 del 28 aprile 2025 questo Tribunale ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso a suo tempo proposto dagli odierni ricorrenti avverso la delibera del C.C. del Comune di Mercato San Severino n. 15 del 27 marzo 2025, pubblicata all’Albo pretorio sub n. 486/2025 in data 28 marzo 2025, notificata in data 2 aprile 2025 (prot. n. 8955/8957 del 1° aprile 2025) e avente ad oggetto “ RICONOSCIMENTO QUALE DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) SENTENZA N. 570/2021 TAR SALERNO - VALUTAZIONE DI ATTUALITÀ E PREVALENZA DELL’INTERESSE PUBBLICO ALL’ACQUISIZIONE DEL TERRENO (FOGLIO N. 18 PART. N. 685 PER MQ. 2.316) EX ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 ”.
Più in dettaglio, il Tribunale ha ritenuto inammissibili per difetto di giurisdizione le contestazioni patrimoniali relative alle indennità spettanti a seguito di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001.
Nel resto, ha ritenuto infondate le eccezioni relative al vizio di motivazione in ordine all’attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione sanante e ha negato che l’amministrazione si sia limitata a prevedere un mero impegno di spesa.
Deduce parte ricorrente che, proposto l’appello (iscritto a numero di R.G. 3509/2025) innanzi al Consiglio di Stato per l’annullamento della suddetta sentenza, il Comune ha notificato la determina n. 187, qui gravata, con la quale ha disposto la riduzione della superficie acquisita con la delibera n. 15 del 27 marzo 2025, limitandola alla sola parte del fondo trasformata per la realizzazione della struttura pubblica.
Eccepisce quindi l’incompetenza del Responsabile della 4° Area, che ha adottato il provvedimento, essendo quest’ultimo per legge di competenza del Consiglio comunale, il quale aveva incaricato il predetto Responsabile, giusta delibera n. 15/2025, unicamente degli aspetti indennitari, senza attribuirgli alcun potere circa gli esatti limiti della acquisizione della proprietà dei ricorrenti.
Rimarca che il Consiglio comunale, con la delibera n. 15/2025, ha inteso acquisire l’intero fondo, avendo fatto riferimento alla superficie complessiva di mq. 2136, corrispondente alla p.lla (originaria) n. 685, quest’ultima altresì espressamente richiamata.
Contesta che l’atto impugnato possa ritenersi meramente correttivo della determina n. 114/2025 (giacché in quest’ultima determina l’acquisizione era sempre riferita ai 2316 mq. ed il mero riferimento alla part. n. 1537 era espressamente indicato come ex part. n. 685), trattandosi piuttosto di una nuova decisione da parte dell’incompetente funzionario con effetto novativo dell’oggetto dell’acquisizione.
Afferma che la volontà espressa dall’organo competente ex lege sia stata illegittimamente modificata con pretermissione delle dovute determinazioni, sia in termini di acquisizione sia in termini delle correlate indennità.
Infine, ritiene che il provvedimento gravato risenta degli analoghi vizi dedotti avverso la delibera n. 15 del 27 marzo 2025, in quanto parimenti intervenuto in assenza di un interesse pubblico concreto ed attuale ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
Il Comune intimato si è costituito in resistenza.
In data 13 marzo 2026 è stata depositata in atti la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, dell’11 marzo 2026, n. 1970, con cui è stato definito il giudizio d’appello iscritto al R.G. sub n. 3509/2025.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 18 marzo 2026 ed ivi il legale di parte ricorrente ha chiesto un rinvio in attesa che la suddetta passasse in giudicato, insistendo, nel caso di decisione, per la condanna alle spese.
Il legale del Comune si è opposto dichiarando che la decisione non sarebbe stata impugnata.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con la sentenza n. 1970/2026 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 791 del 2025 e, in riforma della decisione impugnata, ha accolto il ricorso di primo grado.
In particolare, ha ritenuto illegittima l’acquisizione al patrimonio comunale statuendo quanto segue:
“ l’impossibilità di restituzione dell’area ai proprietari è stata motivata con l’impossibilità di demolire il Centro servivi ivi costruito (e/o le ulteriori opere pubbliche ivi realizzate nel tempo) e con la non economicità della rimessa in pristino, ma non è stato fatto cenno nell’ambito della motivazione provvedimentale - e della Relazione menzionata – al piano di dismissioni e all’aggiudicazione a terzi e non è stato dato conto ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 della economicità della scelta per l’amministrazione.
Il riferimento al Piano di riequilibrio economico-finanziario costituisce invero motivazione postuma non ammissibile poiché resa manifesta soltanto nel corso del giudizio dalla difesa comunale, ma non rappresentata nella sede propria del procedimento amministrativo.
Sotto questo profilo pertanto risultano fondati i motivi secondo e quarto dell’appello poiché l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le motivazioni reali e comunque integrali della scelta effettuata e anche eventualmente del Piano di dismissione e della economicità rispetto all’interesse pubblico in un reale bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato (“di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del terreno occupato”) ex art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 (cfr. Ad. plen. n. 4 del 20 gennaio 2020).
Invero, nonostante l’interesse pubblico che giustifica il ricorso all’acquisizione ex art. 42 bis, ricomprenda l’interesse alla cessazione dell’illecito permanente dato dalla occupazione sine titulo, è necessario anche che l’amministrazione chiarisca, nel provvedimento, la valutazione effettuata in concreto con riferimento al singolo immobile, non essendo sufficiente che l’atto indichi che l’interesse è quello alla regolarizzazione della titolarità di un bene occupato sine titulo, trattandosi comunque del provvedimento che trasferisce in via definitiva il diritto di proprietà.
Nel caso in esame, tale ulteriore parte della motivazione non è stata manifestata nella sua reale portata ovvero nella funzionalizzazione ad una alienazione del bene a terzi tramite piano di dismissione e procedimento di aggiudicazione il che viola sia l’art. 3 l. n. 241 del 1990 s.m.i. sia l’art. 42 bis d.P.R. n. 327 del 2001 ”.
Orbene, l’accoglimento del ricorso originariamente proposto avverso la delibera n. 15 del 27 marzo 2025 e il conseguente annullamento della stessa travolgono all’evidenza anche l’atto impugnato in questa sede, che nella delibera annullata trova il proprio fondamento.
In definitiva, il ricorso va accolto, essendo l’atto gravato affetto in via derivata dal medesimo vizio di motivazione già riscontrato dal Consiglio di Stato nel provvedimento presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina n. 187 del 19 maggio 2025.
Condanna il Comune resistente a rifondere le spese del giudizio alla parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA OP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA OP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO