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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30549/2022 del Ruolo Generale,
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Cilea n. 145, presso lo studio legale Bellucci dell'Avv. Marco Bellucci che la rappresenta e difende;
-ATTRICE-
CONTRO
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice, 24;
(C.F. e Parte_2
P.IVA ), quale mandataria e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_2 favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito, con studio in Napoli alla Via Andrea d'Isernia 24;
-CONVENUTE-
già (C.F. , in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t.;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA contumace- Oggetto: opposizione alla cartella n. 071/2021/00881125/08/002 notificata in data 26.10.2022
Conclusioni: all'udienza del 18 dicembre 2024 le parti convenute hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto con citazione Parte_1 ritualmente notificata all' ed all'Ente impositore Controparte_4 [...]
(in avanti, , chiedendo al Controparte_5 CP_6
Tribunale di: “1. - Revocare ovvero annullare ovvero sospendere l'opposta cartella esattoriale n. 071/2021/00881125/08/002. 2. - In via meramente gradata e subordinata, accertare e dichiarare che le somme di cui alla cartella esattoriale sono oggetto di altro giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Napoli che potrebbe rideterminare gli importi di cui alla cartella. 3.- Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A, con attribuzione ex art.93 c.p.c. al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Giova premettere che la cartella opposta rinviene fonte nel recupero delle agevolazioni ex Legge n. 662/96 a fronte della surroga di nella posizione di CP_6
(ora, , Istituto finanziatore, a seguito di Controparte_3 Controparte_2 escussione della garanzia. L'attore risulta coobbligato in virtù della fideiussione personale prestata per il finanziamento concesso alla Pegaso Parte_3
Ciò posto, a fondamento dello strumento di reazione spiegato, la parte ha premesso di aver opposto il decreto ingiuntivo emesso in suo danno ed in favore di CP_3
e che, pertanto, il titolo non risulterebbe definitivo;
quindi, nel riportarsi ai
[...] profili di censura veicolati a mezzo dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., ha eccepito in questa sede – in sintesi – la nullità/inefficacia della fideiussione prestata per violazione del divieto di cumulo delle garanzie, il superamento dei tassi soglia,
l'inopponibilità delle variazioni contrattuali al fideiussore, l'inesistenza del credito.
Si è costituito l' deducendo l'inammissibilità della domanda, Controparte_4 la correttezza del suo operato, il proprio difetto di legittimazione processuale in relazione ai motivi di opposizione afferenti al rapporto sottostante.
Del pari, si è costituita chiedendo all'adita Giustizia: “Nel merito-rigettare la CP_6 opposizione per la evidenziata inammissibilità ed infondatezza per quanto esposto in narrativa;
rigettare la istanza di sospensione della esecuzione della cartella impugnata per la evidente inammissibilità ed infondatezza della opposizione e la mancanza dei requisiti di legge, neanche allegati-condannare l'opponente alle spese e competenze del giudizio. Preliminarmente, l'Ente ha chiesto, però, disporsi il rinvio dell'udienza al fine di
- 2 - consentire la chiamata in causa dell'Istituto di credito nei Controparte_3 riguardi della quale ha chiesto: “…nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda dell'opponente, e sempre in via del tutto gradata e subordinata alle eccezioni e difese sopra formulate, si dichiari essa tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_3
e rivalere essa da qualsiasi pregiudizio, Parte_2 possa ad essa derivare dalla presente opposizione. In via riconvenzionale, all'esito CP_7 della chiamata in causa della , nella denegata ipotesi in cui dovessero venire
Controparte_3 accertate le censure rivolte dall'opponente e se in definitiva dovesse in tutto o in parte trovare accoglimento la proposta opposizione e/o dovesse evidenziarsi il mancato rispetto, da parte di essa delle citate Disposizioni Operative -che essa banca ha dichiarato di
Controparte_3 accettare e conoscere- ed il mancato rispetto, cui essa banca finanziatrice è tenuta e si è impegnata, della normativa generale e delle norme imperative, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla pretesa creditoria azionata dalla con la cartella opposta, in CP_7 via riconvenzionale, all'esito della chiamata in causa, si chiede che l'adito Tribunale voglia dichiarare la tenuta alla restituzione della perdita liquidata nei confronti di
Controparte_3 essa NC finanziatrice e condannare essa con sede in Napoli alla Via
Controparte_3
Calabritto 20, in persona del legale rappresentante p.t. c.f. alla restituzione in P.IVA_3 Contro favore di dell'importo erogato : con riferimento alla pos. 840935 Pegaso CP_7
Contro
PE RL pari ad € 162.889,85( valuta 17/07/2020) con riferimento alla pos 840934 Pegaso PE pari ad € 8.000,00( valuta 17/07/2020) oltre interesse dal 17/07/2020 sino al dì della effettiva restituzione. Con condanna di essa alle spese e competenze di Controparte_3 lite”.
Ad avviso dell'Ente impositore, l'opposizione sarebbe inammissibile perché volta a far valere esclusivamente questioni dipendenti dal rapporto di finanziamento sottostante, diverso da quello di stampo pubblicistico posto a fondamento alla pretesa esattoriale incorporata nella cartella. In ogni caso, alla luce delle contestazioni formulate dall'attore avverso il rapporto di finanziamento sottostante, intercorso con l'Istituto di credito, ha chiesto di poter chiamare in giudizio quest'ultimo per essere eventualmente tenuta indenne per l'ipotesi di accoglimento della domanda.
Differita la prima udienza per gli incombenti ex art. 269 c.p.c. (cfr. decreto del 16 giugno 2023), richiesti e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ordinanza del 16 novembre 2023); rilevata la natura documentale del giudizio (ordinanza del 7 marzo 2024), lo stesso è stato riservato in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la conforme richiesta delle parti convenute comparse, ridotti nella misura massima tollerata dalla legge.
MOTIVAZIONE
La domanda va rigettata per le motivazioni che seguono.
- 3 - Preliminarmente va dichiarata la contumacia del terzo chiamato in causa CP_2
(già , ritualmente citato dal convenuto e non
[...] Controparte_3 CP_6 costituitosi.
Ciò posto, giova premettere che l'opposizione investe la cartella n. 071/2021/00881125/08/002.
Il credito a fondamento delle indicate cartelle rinviene titolo nel recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 e nella escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia per le p.m.i. da con conseguente surroga Controparte_3 del garante Parte_2
L'attore/opponente riveste la posizione di coobbligato con la società finanziata Pegaso PE S.r.l. per aver prestato garanzie fideiussorie a fronte del finanziamento ricevuto.
Con lo strumento di reazione qui in disamina, l'opponente si duole di vizi esclusivamente riferibili al rapporto di finanziamento intercorso con l'Istituto di credito, garantito ex L. n. 662 cit.
In particolare, premette di aver opposto un decreto ingiuntivo emesso in favore di e che il giudizio di opposizione risulta ancora pendente;
quindi, Controparte_3 si riporta ai motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. ed inoltre eccepisce la nullità della fideiussione, la violazione dei tassi soglia, l'inopponibilità ad essa garante delle variazioni contrattuali del finanziamento, l'inesigibilità del credito esattoriale alla luce della litigiosità del credito sottostante.
Tuttavia, la domanda si profila inammissibile sotto più prospettive d'indagine e, come tale, va rigettata.
Innanzitutto, i motivi dell'opposizione qui in disamina, secondo la prospettazione fornita dalla parte, originerebbero da quelli già veicolati a mezzo di una non meglio specificata opposizione avverso un decreto ingiuntivo che Controparte_3 avrebbe richiesto ed ottenuto nei riguardi dell'obbligata principale e di essa garante.
Tuttavia, la prospettazione difetta in punto di allegazione e di prova: non risulta fatta menzione del giudizio di opposizione, né del decreto ingiuntivo, della fase in cui verserebbe la domanda, dei provvedimenti adottati, dell'eventuale decisione adottata, così come non risulta fornita nessuna documentazione a fondamento. La lacuna, del resto, è tanto più grave laddove si consideri che l'attrice, a pagina 2 della citazione (cfr. punto D), si riporta alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che neppure si cura di depositare.
- 4 - La grave carenza allegatoria ed istruttoria in citazione non risulta colmata dagli scritti difensivi successivi, tenuto conto che la parte, pur avendo richiesto i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., non ha depositato le memorie, né è più comparsa alle udienze successivamente celebrate, né – infine – ha depositato le memorie conclusionali.
Alle ragioni che precedono, già di per sé assorbenti, se ne aggiungono altre, fondate sulla disciplina applicabile e sull'interpretazione che della stessa ha fornito costantemente la giurisprudenza.
Come noto, la L. n. 662 cit. ha istituito il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso , con la finalità di favorire Controparte_8
l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La predetta finalità è raggiunta dalla accessibilità al Fondo da parte della NC finanziatrice per l'ipotesi di insolvenza dell'impresa finanziata: per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua CP_6 qualità di gestore acquisisce artt. 1203 e 1204 c.c. e 2, comma 4, del D.M. del 20/06/05 il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
L'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e la banca.
Si è al cospetto, come sostenuto a più riprese dalla Suprema Corte, di due rapporti distinti, l'uno privatistico e l'altro pubblicistico.
In questi termini, recentemente la Cassazione ha evidenziato che “In relazione alla Contro speciale natura privilegiata del credito da cui trae causa la surrogazione esercitata da nel caso in esame, distinto da quello privatistico bancario generato dal conseguente finanziamento rilasciato dalla banca alla società mutuataria, garantito dai fideiubenti qui ricorrenti, la norma di cui all'art. 8 bis legge 33/2015 si dimostra ripetitiva - e non innovativa
- di un regime generale che assegna natura pubblica a detto credito, che si riverbera nei rapporti privatistici ad esso collegati, come già sancito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie parr. 11.6, 11.7). La suddetta norma, in coerenza, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17 della citata legge. Tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico che, con la sua garanzia, sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione della polizza fideiussoria
- 5 - rilasciata a garanzia delle banche che concedono mutui collegati a detto finanziamento, l'istituto che lo gestisce recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a formare un titolo esecutivo e a legittimare il Fondo ad esercitare l'azione di recupero” (Cassazione civile sez. III, 27/12/2024,
n.34674).
Ebbene, la natura dell'intervento promosso da così come della garanzia CP_6 prestata per il buon fine del finanziamento erogato all'impresa beneficiata dall'Istituto di credito, inducono a ritenere non opponibili all'Ente impositore le eccezioni riferite al sotteso negozio di finanziamento.
Risulta emblematico, in proposito, un recente arresto in cui la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9657).
In sostanza, il credito per cui agisce in surroga non mira all'esercizio del CP_6 diritto spettante alla NC (che ha natura privatistica), quanto piuttosto a riacquisire le risorse pubbliche statali, erogate a seguito della positiva conclusione del procedimento di erogazione del contributo da parte del Fondo, attivato mediante richiesta di escussione dal Finanziatore a fronte dell'inadempimento del debitore. In ragione di siffatta finalità, le eccezioni riferibili esclusivamente al rapporto privatistico non possono essere opposte al garante.
Le ragioni che precedono, in definitiva, inducono a rigettare la domanda ed a ritenere assorbita la domanda riconvenzionale formulata da condizionata CP_6 all'accoglimento della domanda principale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm. in virtù dell'effettiva attività espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria) e dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000),
- 6 - con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate;
con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Sava dichiaratosi antistatario, quanto all'Agente della riscossione. Nulla per le spese nei rapporti processuali con la terza chiamata in causa non costituita.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 [...]
, con la partecipazione di iscritta al n. Parte_2 Controparte_2
30549/2022 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di (già ; Controparte_2 Controparte_3
2. rigetta la domanda;
3. condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore delle convenute in € 4.217,00 ciascuna per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Sava dichiaratosi antistatario;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30549/2022 del Ruolo Generale,
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Napoli Parte_1 C.F._1 alla Via Cilea n. 145, presso lo studio legale Bellucci dell'Avv. Marco Bellucci che la rappresenta e difende;
-ATTRICE-
CONTRO
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Sava ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Guglielmo Sanfelice, 24;
(C.F. e Parte_2
P.IVA ), quale mandataria e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in P.IVA_2 favore delle PMI di cui alla Legge n. 662/96, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito, con studio in Napoli alla Via Andrea d'Isernia 24;
-CONVENUTE-
già (C.F. , in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante p.t.;
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA contumace- Oggetto: opposizione alla cartella n. 071/2021/00881125/08/002 notificata in data 26.10.2022
Conclusioni: all'udienza del 18 dicembre 2024 le parti convenute hanno concluso come da note scritte di udienza, chiedendo la decisione della causa con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha impugnato la cartella di pagamento in oggetto con citazione Parte_1 ritualmente notificata all' ed all'Ente impositore Controparte_4 [...]
(in avanti, , chiedendo al Controparte_5 CP_6
Tribunale di: “1. - Revocare ovvero annullare ovvero sospendere l'opposta cartella esattoriale n. 071/2021/00881125/08/002. 2. - In via meramente gradata e subordinata, accertare e dichiarare che le somme di cui alla cartella esattoriale sono oggetto di altro giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Napoli che potrebbe rideterminare gli importi di cui alla cartella. 3.- Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A, con attribuzione ex art.93 c.p.c. al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo”.
Giova premettere che la cartella opposta rinviene fonte nel recupero delle agevolazioni ex Legge n. 662/96 a fronte della surroga di nella posizione di CP_6
(ora, , Istituto finanziatore, a seguito di Controparte_3 Controparte_2 escussione della garanzia. L'attore risulta coobbligato in virtù della fideiussione personale prestata per il finanziamento concesso alla Pegaso Parte_3
Ciò posto, a fondamento dello strumento di reazione spiegato, la parte ha premesso di aver opposto il decreto ingiuntivo emesso in suo danno ed in favore di CP_3
e che, pertanto, il titolo non risulterebbe definitivo;
quindi, nel riportarsi ai
[...] profili di censura veicolati a mezzo dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., ha eccepito in questa sede – in sintesi – la nullità/inefficacia della fideiussione prestata per violazione del divieto di cumulo delle garanzie, il superamento dei tassi soglia,
l'inopponibilità delle variazioni contrattuali al fideiussore, l'inesistenza del credito.
Si è costituito l' deducendo l'inammissibilità della domanda, Controparte_4 la correttezza del suo operato, il proprio difetto di legittimazione processuale in relazione ai motivi di opposizione afferenti al rapporto sottostante.
Del pari, si è costituita chiedendo all'adita Giustizia: “Nel merito-rigettare la CP_6 opposizione per la evidenziata inammissibilità ed infondatezza per quanto esposto in narrativa;
rigettare la istanza di sospensione della esecuzione della cartella impugnata per la evidente inammissibilità ed infondatezza della opposizione e la mancanza dei requisiti di legge, neanche allegati-condannare l'opponente alle spese e competenze del giudizio. Preliminarmente, l'Ente ha chiesto, però, disporsi il rinvio dell'udienza al fine di
- 2 - consentire la chiamata in causa dell'Istituto di credito nei Controparte_3 riguardi della quale ha chiesto: “…nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda dell'opponente, e sempre in via del tutto gradata e subordinata alle eccezioni e difese sopra formulate, si dichiari essa tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_3
e rivalere essa da qualsiasi pregiudizio, Parte_2 possa ad essa derivare dalla presente opposizione. In via riconvenzionale, all'esito CP_7 della chiamata in causa della , nella denegata ipotesi in cui dovessero venire
Controparte_3 accertate le censure rivolte dall'opponente e se in definitiva dovesse in tutto o in parte trovare accoglimento la proposta opposizione e/o dovesse evidenziarsi il mancato rispetto, da parte di essa delle citate Disposizioni Operative -che essa banca ha dichiarato di
Controparte_3 accettare e conoscere- ed il mancato rispetto, cui essa banca finanziatrice è tenuta e si è impegnata, della normativa generale e delle norme imperative, con conseguenti effetti pregiudizievoli sulla pretesa creditoria azionata dalla con la cartella opposta, in CP_7 via riconvenzionale, all'esito della chiamata in causa, si chiede che l'adito Tribunale voglia dichiarare la tenuta alla restituzione della perdita liquidata nei confronti di
Controparte_3 essa NC finanziatrice e condannare essa con sede in Napoli alla Via
Controparte_3
Calabritto 20, in persona del legale rappresentante p.t. c.f. alla restituzione in P.IVA_3 Contro favore di dell'importo erogato : con riferimento alla pos. 840935 Pegaso CP_7
Contro
PE RL pari ad € 162.889,85( valuta 17/07/2020) con riferimento alla pos 840934 Pegaso PE pari ad € 8.000,00( valuta 17/07/2020) oltre interesse dal 17/07/2020 sino al dì della effettiva restituzione. Con condanna di essa alle spese e competenze di Controparte_3 lite”.
Ad avviso dell'Ente impositore, l'opposizione sarebbe inammissibile perché volta a far valere esclusivamente questioni dipendenti dal rapporto di finanziamento sottostante, diverso da quello di stampo pubblicistico posto a fondamento alla pretesa esattoriale incorporata nella cartella. In ogni caso, alla luce delle contestazioni formulate dall'attore avverso il rapporto di finanziamento sottostante, intercorso con l'Istituto di credito, ha chiesto di poter chiamare in giudizio quest'ultimo per essere eventualmente tenuta indenne per l'ipotesi di accoglimento della domanda.
Differita la prima udienza per gli incombenti ex art. 269 c.p.c. (cfr. decreto del 16 giugno 2023), richiesti e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ordinanza del 16 novembre 2023); rilevata la natura documentale del giudizio (ordinanza del 7 marzo 2024), lo stesso è stato riservato in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante la conforme richiesta delle parti convenute comparse, ridotti nella misura massima tollerata dalla legge.
MOTIVAZIONE
La domanda va rigettata per le motivazioni che seguono.
- 3 - Preliminarmente va dichiarata la contumacia del terzo chiamato in causa CP_2
(già , ritualmente citato dal convenuto e non
[...] Controparte_3 CP_6 costituitosi.
Ciò posto, giova premettere che l'opposizione investe la cartella n. 071/2021/00881125/08/002.
Il credito a fondamento delle indicate cartelle rinviene titolo nel recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 e nella escussione della garanzia del Fondo Pubblico di Garanzia per le p.m.i. da con conseguente surroga Controparte_3 del garante Parte_2
L'attore/opponente riveste la posizione di coobbligato con la società finanziata Pegaso PE S.r.l. per aver prestato garanzie fideiussorie a fronte del finanziamento ricevuto.
Con lo strumento di reazione qui in disamina, l'opponente si duole di vizi esclusivamente riferibili al rapporto di finanziamento intercorso con l'Istituto di credito, garantito ex L. n. 662 cit.
In particolare, premette di aver opposto un decreto ingiuntivo emesso in favore di e che il giudizio di opposizione risulta ancora pendente;
quindi, Controparte_3 si riporta ai motivi di opposizione ex art. 645 c.p.c. ed inoltre eccepisce la nullità della fideiussione, la violazione dei tassi soglia, l'inopponibilità ad essa garante delle variazioni contrattuali del finanziamento, l'inesigibilità del credito esattoriale alla luce della litigiosità del credito sottostante.
Tuttavia, la domanda si profila inammissibile sotto più prospettive d'indagine e, come tale, va rigettata.
Innanzitutto, i motivi dell'opposizione qui in disamina, secondo la prospettazione fornita dalla parte, originerebbero da quelli già veicolati a mezzo di una non meglio specificata opposizione avverso un decreto ingiuntivo che Controparte_3 avrebbe richiesto ed ottenuto nei riguardi dell'obbligata principale e di essa garante.
Tuttavia, la prospettazione difetta in punto di allegazione e di prova: non risulta fatta menzione del giudizio di opposizione, né del decreto ingiuntivo, della fase in cui verserebbe la domanda, dei provvedimenti adottati, dell'eventuale decisione adottata, così come non risulta fornita nessuna documentazione a fondamento. La lacuna, del resto, è tanto più grave laddove si consideri che l'attrice, a pagina 2 della citazione (cfr. punto D), si riporta alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che neppure si cura di depositare.
- 4 - La grave carenza allegatoria ed istruttoria in citazione non risulta colmata dagli scritti difensivi successivi, tenuto conto che la parte, pur avendo richiesto i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., non ha depositato le memorie, né è più comparsa alle udienze successivamente celebrate, né – infine – ha depositato le memorie conclusionali.
Alle ragioni che precedono, già di per sé assorbenti, se ne aggiungono altre, fondate sulla disciplina applicabile e sull'interpretazione che della stessa ha fornito costantemente la giurisprudenza.
Come noto, la L. n. 662 cit. ha istituito il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, costituito presso , con la finalità di favorire Controparte_8
l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili a prima richiesta.
La predetta finalità è raggiunta dalla accessibilità al Fondo da parte della NC finanziatrice per l'ipotesi di insolvenza dell'impresa finanziata: per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, nella sua CP_6 qualità di gestore acquisisce artt. 1203 e 1204 c.c. e 2, comma 4, del D.M. del 20/06/05 il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite.
L'attivazione del Fondo, in caso di inadempimento dell'impresa finanziata, può essere richiesta esclusivamente dalla banca finanziatrice e l'impresa beneficiaria rimane del tutto estranea al rapporto tra il Fondo e la banca.
Si è al cospetto, come sostenuto a più riprese dalla Suprema Corte, di due rapporti distinti, l'uno privatistico e l'altro pubblicistico.
In questi termini, recentemente la Cassazione ha evidenziato che “In relazione alla Contro speciale natura privilegiata del credito da cui trae causa la surrogazione esercitata da nel caso in esame, distinto da quello privatistico bancario generato dal conseguente finanziamento rilasciato dalla banca alla società mutuataria, garantito dai fideiubenti qui ricorrenti, la norma di cui all'art. 8 bis legge 33/2015 si dimostra ripetitiva - e non innovativa
- di un regime generale che assegna natura pubblica a detto credito, che si riverbera nei rapporti privatistici ad esso collegati, come già sancito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664, in specie parr. 11.6, 11.7). La suddetta norma, in coerenza, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17 della citata legge. Tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico che, con la sua garanzia, sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione della polizza fideiussoria
- 5 - rilasciata a garanzia delle banche che concedono mutui collegati a detto finanziamento, l'istituto che lo gestisce recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. Una volta rinvenuto il fondamento normativo della riscossione a mezzo di esattore, la notifica della cartella, conseguente al previsto ruolo (art.
8-bis, citato), è idonea, nella sequenza legale così individuata, a formare un titolo esecutivo e a legittimare il Fondo ad esercitare l'azione di recupero” (Cassazione civile sez. III, 27/12/2024,
n.34674).
Ebbene, la natura dell'intervento promosso da così come della garanzia CP_6 prestata per il buon fine del finanziamento erogato all'impresa beneficiata dall'Istituto di credito, inducono a ritenere non opponibili all'Ente impositore le eccezioni riferite al sotteso negozio di finanziamento.
Risulta emblematico, in proposito, un recente arresto in cui la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n. 9657).
In sostanza, il credito per cui agisce in surroga non mira all'esercizio del CP_6 diritto spettante alla NC (che ha natura privatistica), quanto piuttosto a riacquisire le risorse pubbliche statali, erogate a seguito della positiva conclusione del procedimento di erogazione del contributo da parte del Fondo, attivato mediante richiesta di escussione dal Finanziatore a fronte dell'inadempimento del debitore. In ragione di siffatta finalità, le eccezioni riferibili esclusivamente al rapporto privatistico non possono essere opposte al garante.
Le ragioni che precedono, in definitiva, inducono a rigettare la domanda ed a ritenere assorbita la domanda riconvenzionale formulata da condizionata CP_6 all'accoglimento della domanda principale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del d.m. n. 55/14 e ss. mm. in virtù dell'effettiva attività espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria) e dello scaglione di riferimento (€ 52.001-260.000),
- 6 - con l'applicazione del minimo in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate;
con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Sava dichiaratosi antistatario, quanto all'Agente della riscossione. Nulla per le spese nei rapporti processuali con la terza chiamata in causa non costituita.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 [...]
, con la partecipazione di iscritta al n. Parte_2 Controparte_2
30549/2022 R.G., così provvede:
1. dichiara la contumacia di (già ; Controparte_2 Controparte_3
2. rigetta la domanda;
3. condanna la parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in favore delle convenute in € 4.217,00 ciascuna per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Sava dichiaratosi antistatario;
4. nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Così deciso in Napoli il 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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