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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/09/2025, n. 4128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4128 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4602/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3315/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 36269/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 4.4.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Mario Gramegna (C.F.: ) in virtù di procura alle liti a C.F._2
margine dell'atto di citazione
APPELLANTE
E
(già (C.F.: ) in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico
Federico (C.F.: ) virtù di procura alle liti a margine della C.F._3
comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.: residente in [...] C.F._4
Bologna n. 38
APPELLATA CONTUMACE
1 Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni: per l'appellante: “…- previa riforma parziale della sentenza di primo grado e, per l'effetto, accogliere integralmente la domanda del sig. perché Parte_1
ammissibile e fondata;
- Per gli effetti della intervenuta riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la esclusiva responsabilità della signora , nella Controparte_3
produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
- Per l'effetto della intervenuta riforma parziale della sentenza di primo grado, condannare la sig.ra in solido e/o alternativamente la società Controparte_3 [...]
(già , in personale del l.r.p.t., al pagamento del CP_4 Controparte_2
risarcimento del danno in favore del signor , della somma dovuta per Parte_1
l'intero, come determinata nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero come risultante dalla CTU, espletata nel giudizio di primo grado, ovvero ancora nella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal fatto sino al soddisfo;
- Condannare le parti convenute in solido e/o alternativamente tra loro al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, nonché del giudizio di primo grado, come riformulate in ragione dell'accoglimento dell'appello, il tutto oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a., ex d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
147/2022, in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
- Dichiarare, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello incidentale, proposto dalla (già , inammissibile, per tutti i motivi infra Controparte_4 Controparte_2
dedotti;
- In ogni caso, rigettare l'appello incidentale, proposto dalla in Controparte_2
quanto inammissibile, insussistente e infondato;
- Condannare la (già al pagamento delle spese Controparte_4 Controparte_2
e competenze professionali dell'appello incidentale, oltre spese generali, I.v.a e
2 c.p.a., ex d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
Pertanto, si chiede di trattenere la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali”; per l'appellata “… In accoglimento dello spiegato appello Controparte_1
incidentale chiede che l'adita Corte, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetti la domanda promossa dal sig. e condanni lo stesso, in uno al suo Parte_1
procuratore costituito, alla restituzione delle somme pagate da in CP_2
esecuzione della sentenza di primo grado, il tutto con vittoria di spese sia del primo che del secondo grado di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 12.12.13 conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, (oggi, e esponendo Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
che: il 27/09/2012, verso le ore 10:45 circa, esso istante si trova a bordo della sua bicicletta in Napoli alla Via Ciccotti e veniva investito dal veicolo VW Polo targato
AC915HH, di proprietà di , assicurato per la R.C.A. con la Controparte_3 [...]
esso istante percorreva Via Ciccotti con direzione Piscinola, CP_2
allorquando veniva tamponato alla parte posteriore dalla VW Polo che sopraggiungeva da tergo;
la bicicletta, a seguito dell'urto ricevuto, veniva scaraventata a terra unitamente ad esso istante che riportava lesioni personali tanto da essere soccorso e trasportato presso il P.O. San Giovanni Bosco, ove i sanitari gli diagnosticavano: “frattura bimalleolare scomposta del piede sinistro nonché del perone sinistro. Escoriazioni e contusioni multiple per il corpo”. Prognosi di 20 gg. salvo complicazioni, con ricovero e successivo intervento chirurgico”; il 29/10/2012 veniva sottoposto ad RX ed il 31/10/2012 veniva emesso nuovo referto e il
28/05/2013 veniva sottoposto a nuovo controllo ed in data 10/06/2013 veniva
3 dichiarato clinicamente guarito;
il 01/10/2013 veniva sottoposto a visita dal medico fiduciario incaricato dalla che valutava la lesione riportata nella Controparte_2
misura del 19% di danno biologico, oltre una I.T.T. di 30 gg., una I.T.P. di 30 gg. al
50% ed una 1.T.P. di 30 gg. al 25%.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo investitore in proprietà di e assicurato per la Controparte_3
r.c. auto presso la convenuta società di assicurazioni, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “Accogliere la domanda attrice;
esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 183 1° comma c.p.c.; accertare e dichiarare la responsabilità della SI.ra , nella Controparte_3
produzione dell'evento dannoso;
per l'effetto condannare la SI.ra , Controparte_3
al risarcimento del danno in favore dell'istante; per l'effetto, condannare al pagamento delle somme di cui alla condanna, la compagnia in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento delle lesioni in favore dell'istante nella somma di € 88.921,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, od in quell'altra che l'On.le Tribunale riterrà equa;
condannare i convenuti in solito od alternativamente al pagamento delle spese processuali, ovvero, spese diritti ed onorari, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore per avere fatto anticipo e non riscosso gli onorari;
…”.
Si costituiva la che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Non si costituiva . Controparte_3
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., escussi testi ed espletata CTU medico legale, il
25.03.2019 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro
______14701,88_______________, oltre interessi come in motivazione;
b) compensa per metà le spese processuali;
condanna i convenuti al pagamento in solido tra di loro della restante metà delle spese processuali che liquida, in tale
4 misura già ridotte, nella somma di euro 250,00 per spese ed euro 3627,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e C.P.A. come per legge, e che si distraggono in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.;
c) condanna i convenuti in solido all'eventuale rimborso in favore della parte attrice di quanto versato al ctu nella misura eccedente a quanto di suo obbligo secondo la presente motivazione”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 26.03.2019, con citazione notificata in data 15.10.2019 alla e in data 11.12.2019 ad Controparte_2 [...]
e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., CP_3 Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 24.10.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Piaccia all'lll.ma Corte di Appello di Napoli - contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere totalmente la domanda dell'appellante SI. , e per l'effetto Parte_1
condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma in € 28.794,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 2.940,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea totale, € 1.470,00 per invalidità temporanea nella misura del 50% ed € 735 a titolo di invalidità temporanea nella media del 25%, oltre a spese mediche per un importo complessivo di € 609,76 oltre ad interessi;
b) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dell'intera parte delle spese processuali, in ragione del doppio grado di giudizio che si liquidano a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Si costituiva (oggi, che chiedeva il rigetto Controparte_2 Controparte_1
dell'appello e interponeva appello incidentale per l'accoglimento delle conclusioni seguenti: “…riformato il capo di sentenza impugnato, condannare l'odierno appellante, SI. alla restituzione delle somme percepite a seguito della Parte_1
sentenza di primo grado nonché al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese e competenze legali, oltre spese generali, IVA e CPA, relative al primo
5 grado di giudizio. - Con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente grado di giudizio”.
Non si costituiva benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_3
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 10.07.2020 veniva rinviata all'11.03.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il 4.04.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 6.6.2025 e memoria di replica il 24.6.2025.
La compagnia di assicurazione depositava comparsa conclusionale il 27.5.2025 e memoria di replica il 17.6.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda, con le seguenti motivazioni:
“…, risulta indubitabile la verificazione del sinistro che vide coinvolti l'attore e l'autovettura di proprietà della convenuta . CP_3
Ed invero, al di là di quelle che sono state le risultanze della prova testimoniale ammessa (di cui si dirà in seguito), la stessa convenuta costituita ha sostanzialmente ammesso lo scontro tra l'autovettura del proprio assicurato e la bicicletta condotta dall' contestando le modalità di realizzazione dell'incidente così come Pt_1
descritte dall'attore. Peraltro, risulta versata in atti la relazione degli agenti di PM intervenuti sui luoghi del sinistro, ove sono raccolte anche le dichiarazioni del conducente della Polo di proprietà dell . CP_3
Quanto alla ricostruzione dei fatti, occorre considerare la mancata risposta ad opera dell all'interrogatorio formale chiesto da controparte: è noto, in proposito, CP_3
che alla stregua dell'art. 232 co.1 c.p.c. il Giudice può ritenere, valutato ogni altro elemento di prova, come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio allorché la parte non si presenti ovvero rifiuti di rispondere senza giustificato motivo.
6 La discrezionale valutazione del Giudice in ordine all'ammissione dei fatti dedotti in sede di interrogatorio va, dunque, correlata ad una previa combinata valutazione di ogni elemento istruttorio a disposizione, compreso il comportamento processuale della parte che non si è presentata o non ha risposto, atteso che l'inciso “valutato ogni altro elemento di prova” deve essere interpretato nel contesto di un collegamento necessario tra le valutazione stessa e l'apprezzamento positivo o negativo sull'efficacia della mancata o rifiutata risposta (Cass. n. 4796/88).
A ciò si aggiunga che il Giudice può trarre elementi di convincimento nel senso suindicato non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziari dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata deduzione di prove in contrario (Cass. n.
1812/96).
Tuttavia, nel caso di specie gli ulteriori elementi a corredo della mancata risposta all'interrogatorio non possono essere tratti agevolmente dalle dichiarazioni dei due testimoni escussi in giudizio, i quali hanno fornito versioni in parte lacunose, in parte discordanti.
Il teste ha dichiarato, infatti, che la bicicletta condotta dall'attore Testimone_1
si trovava sul lato sinistro della carreggiata;
ha narrato di un impatto della parte anteriore sinistra dell'autovettura su una parte imprecisata della bicicletta;
ha riferito di aver visto la polizia municipale, intervenuta sul posto, scortare l'autovettura dell'investitore che accompagnava l'attore in Ospedale, non essendo giunta sui luoghi l'ambulanza.
Il teste , invece, ha dichiarato di aver visto la bicicletta al centro della Tes_2
carreggiata, che veniva poi tamponata dalla Polo in occasione di una svolta a sinistra verso via Labriola eseguita dall debitamente segnalata con braccio Pt_1
sinistro alzato. Il affermava poi di aver visto arrivare sul posto Tes_2
un'autoambulanza.
In corso di causa veniva acquisito anche il verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso RE alla PM dopo l'evento. In proposito l'RE dichiarava di essersi portato al centro della carreggiata per svoltare e che, a seguito di una propria
7 esitazione, decideva di riportarsi a destra per continuare dritto, quando poi veniva tamponato dal conducente della Polo.
Ebbene, la sussistenza di eccessive discrepanze tra la descrizione dell'evento contenuta nelle narrazioni del e del (soprattutto per le modalità del Tes_1 Tes_2
tamponamento e - circostanza davvero allarmante- in ordine alle modalità di soccorso dell'attore, in questo risultando del tutto inattendibile la versione del
, che ha negato l'arrivo dell'ambulanza, affermata dall'altro teste e Tes_1
confermata dalla scheda di PS allegata in atti, ove si parla di accesso con mezzo protetto), nonché di evidenti discrepanze tra dichiarazioni dei testi e la stessa descrizione del sinistro offerta dall'RE alla PM, determina come questo
Tribunale non abbia elementi idonei a conferire maggiore credibilità dell'una versione dei fatti rispetto all'altra.
Essendo, tuttavia, certa la realizzazione dello scontro e la produzione di lesioni personali in danno dell'attore, va ritenuta configurabile la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054, secondo comma del codice civile, fattispecie applicabile anche al caso di collisione tra un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi (Cassazione civile, sez. III, 22 settembre
2000, n. 12524).
In parziale accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la pari responsabilità dell , quale proprietario della Polo EN (vedi le risultanze del CP_3
certificato cronologico prodotto dall'attore), e dell conducente della Pt_1
bicicletta.
I convenuti sono, pertanto, solidalmente obbligati al risarcimento dei danni patiti dall'attore in misura pari alla metà del loro ammontare.
Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo in prima battuta esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed
8 omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò chiarito, va rilevato che nel caso di specie, il Giudicante ritiene di poter far proprie le valutazioni esposte nella relazione medico legale del c.t.u., dott. Per_1
depositata il 9 giugno 2017.
[...]
Il consulente, in particolare, a seguito di visita medica effettuata il 14 marzo 2017, ha accertato che, per effetto dell'incidente del 27.09.2012, finora descritto, l'istante ha riportato “frattura scomposta del pilone tibiale sinistro e del malleolo peroniero sinistro”.
Quanto alla ricorrenza del nesso di causalità, il nominato c.t.u. ha osservato che risulta possibile sia ricollegare le lesioni all'evento per cui è causa, sia ritenere che le menomazioni subite dal danneggiato siano diretta conseguenza delle suddette lesioni, rilevando, inoltre, l'assenza di patologie e traumi riconducibili a cause precedenti.
Sulla scorta di tale accertamento, i postumi patiti dall' istante appaiono complessivamente quantificabili nella misura del 11% (il mezzo punto percentuale in più stimato dal CTU non trova riscontro nella liquidazione tabellare e l'arrotondamento, in ossequio del principio dell'onere probatorio incombente sul danneggiato, deve essere operato in difetto).
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata nella misura di 30 giorni a titolo di inabilità temporanea totale, 30 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale, quantificabile nella misura del 50% ed altri 30 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale quantificabile nella misura del 25%.
9 Circa la quantificazione del danno, si ritiene che la liquidazione, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, debba ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed ampiamente applicate anche presso questo ufficio.
Tali tabelle, nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate al recente insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972), la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico - fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo
(posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd
“personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Infatti, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato,
10 talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista “specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”, che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D. Lgs. cit.) sia le “menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti” che il “valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso”.
Nella perdurante inerzia del legislatore, la Corte di Cassazione ha allora provveduto a dettare un criterio guida, idoneo a consentire la tendenziale uniformità e la ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
[…]
È bene ribadire che il tasso di invalidità permanente espresso in valori percentuali non può mai essere a sua volta parcellizzato, pertanto - secondo costante orientamento giurisprudenziale - il dato emerso dalla relazione tecnica (11/12%) non può che essere ridefinito per difetto (11%).
Facendo applicazione di tali tabelle, tenendo conto dell' età del danneggiato all' epoca del sinistro, in assenza di significativi elementi per una ulteriore personalizzazione del danno, compete al danneggiato l'importo di €28.794,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (23.649,00 per invalidità permanente, € 2940 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea totale, €1470,00 per invalidità temporanea nella misura del 50% ed € 735 a titolo di invalidità temporanea parziale nella media del 25%).
Quanto alle spese mediche, sostenute in derivazione causale dall' evento lesivo per cui è causa, risultano adeguatamente documentate spese mediche per un importo complessivo di € __609,76___________________ stimate congrue dal ctu con relazione integrativa del 29.1.2019.
Gli importi vanno ridotti nella misura del 50%, in considerazione della pari responsabilità nella causazione del sinistro: pertanto, il risarcimento si riduce nella
11 misura di €14397,00 per danno non patrimoniale ed euro
____304,88_______________per spese mediche.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma sopra riconosciuta devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n. 1712/1995 ) gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza: da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ragione della soccombenza reciproca, derivante dal concorso di colpa, appare giustificata una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna dei convenuti, ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, alla refusione della residua metà delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore di parte attrice dichiaratosi anticipatario, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui agli artt. 1 e 4 del DM 10 marzo 2014, n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, tenuto conto del valore riconosciuto della causa (con conseguente difformità dalle nota spese di parte), dell'aggiornamento del DM n. 37 dell'8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
Anche le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate come da decreto del 11 aprile 2017, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice nella misura della metà e dei convenuti in solido tra loro nella misura della residua metà.
Ne consegue che i convenuti sono tenuti all'eventuale rimborso in favore della parte attrice di quanto versato al ctu nella misura eccedente a quanto di suo obbligo secondo la presente motivazione”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante eccepisce il vizio di carenza e illogicità di motivazione, in quanto la gravata sentenza non dà in alcun modo conto dei motivi sui
12 quali è basata la decisione impedendo ogni controllo sul percorso logico - argomentativo seguito;
deduce che la gravata sentenza contiene un generico riferimento alla dichiarazioni dei testi escussi e che gli elementi desunti dalle dichiarazioni dette o non vengono precisati o vengono ricostruiti senza alcuna coerenza logico - formale in relazione alle argomentazioni svolte;
il Tribunale, in particolare, evidenzia talune contraddizioni che appaiono superficiali nella ricostruzione della vicenda e avrebbe potuto porgere ulteriori domande per chiarire e precisare quegli elementi che in maniera totalmente superficiali vengono indicati come contraddittori;
il Tribunale ha esaminato in maniera superficiale le dichiarazioni rese dai testi, oltre a non aver tenuto conto del verbale di intervento degli agenti di P.M., che hanno riferito in modo preciso l'evento a cui hanno assistito;
la testimonianza resa dal è più precisa rispetto a quella resa dal , che Tes_1 Tes_2
probabilmente a causa dell'intercorso lasso temporale rendeva dichiarazioni meno puntuali, ma che comunque non intaccavano il nucleo fondamentale dei fatti ricostruiti;
le presunte contraddizioni vertono su elementi e circostanze di natura accessoria;
l'“an'' del sinistro è desumibile, come riconosciuto dal medesimo
Tribunale, dallo stesso riconoscimento della convenuta costituita;
le modalità di descrizione dell'impatto da parte dei testi finiscono per ricoprire un ruolo sicuramente inferiore nella ricostruzione dell'evento; il Tribunale mai motiva sulla sussistenza di una responsabilità in capo ad esso appellante né è desumibile dalla sentenza quali siano le norme del codice della strada violata ovvero quali siano le condotte che hanno determinato l'evento o aumentato il rischio dello stesso.
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'applicazione dell'art. 2054 c.c., 2 co. c.c., deducendo che né le dichiarazioni del teste , né quelle del teste Tes_1
valgono a dimostrare una condotta colposa da parte di esso appellante nella Tes_2
manovra effettuata a bordo della bicicletta;
nessuno dei testi escussi riferisce manovre o condotte che o producono la collisione o aumentano il rischio della collisione con la vettura, sicché non è fornita prova di una responsabilità di esso appellante, mentre entrambe le versioni dei fatti fornite dai testimoni riconducono la
13 piena responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo EN di proprietà dell' il Tribunale non tiene minimamente conto neppure del rapporto CP_3
di incidente stradale della polizia municipale che non solo ricostruisce fedelmente la vicenda, ma che non descrive condotte scriminanti che avrebbero fatto sì che il conducente della vettura EN si trovasse nell'impossibilità di evitare l'impatto.
Con il terzo motivo lamenta un'erronea quantificazione del danno Parte_1
risarcito, siccome ridotto nella misura del 50% in ragione della dichiarata pari responsabilità dei conducenti dei veicoli.
Con l'appello incidentale, la compagnia di assicurazione contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione le circostanze di fatto emergenti dal verbale della P.M. e in particolare non ha valutato che le dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nel sinistro sono coincidenti, quanto meno, in merito alla condotta di guida tenuta dall;
infatti, Pt_1
quest'ultimo ha dichiarato ai verbalizzanti: “Provenivo dal rione Don Guanella, percorrevo via Ettore Ciccotti, alla guida della mia bicicletta, camminavo dritto, quando giunto all'intersezione con via Antonio Labriola, mi portavo al centro strada per svoltare a sinistra in via Labriola, ma poi ho avuto un attimo di indecisione e ho rigirato a destra per continuare dritto, come stavo andando, e in quel momento un'auto mi ha urtato”; tale dinamica è stata confermata dal conducente del veicolo
Polo tg. AC915HH, il quale ha riferito: “Percorrevo via Ettore Ciccotti, in direzione
Monte Rosa, quando giunto all'intersezione con via Antonio Labriola, mentre camminavo regolarmente sulla destra, una bicicletta che si trovava al centro strada e stava svoltando a sinistra in via A. Labriola, improvvisamente, mentre io continuavo a percorrere via E. Ciccotti regolarmente sulla corsia di destra, ha cambiato direzione lanciandosi addosso alla mia auto e colpendola sul parafango anteriore sinistro”; la responsabilità nella determinazione del sinistro è dell'RE, il quale ha tenuto una condotta di guida imprudente e contraria alle norme del codice della strada ed in particolare alle disposizioni dell'art. 154 C.d.s.; i testi non hanno ben
14 descritto la dinamica del sinistro ma hanno dichiarato semplicemente che l Pt_1
percorreva regolarmente la via Ciccotti e non hanno precisato i punti di impatto, né tanto meno su quale lato è caduta la bicicletta;
il primo teste ha riferito di un semplice tamponamento a tergo, l'altro, pur descrivendo il tentativo di svolta da parte dell , nulla dice in merito alle incertezze nella guida, che sono il motivo Pt_1
determinante dell'evento de quo;
inoltre, ci sono dichiarazioni contraddittorie riguardo alle autorità intervenute sul luogo del sinistro;
il nominativo dei testimoni e le loro dichiarazioni non sono riportate nel rapporto di incidente stradale, nonostante entrambi dichiarino di esser rimasti sul luogo del sinistro sino all'arrivo dei verbalizzanti;
i testimoni sono inattendibili e sulla base della dichiarazione resa dalle parti ai verbalizzanti, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda;
se pure si voglia ritenere certa la realizzazione dello scontro, l'attore non ha dato prova di non aver contribuito, in tutto o in parte, alla realizzazione dello stesso.
§ 5.
Sia l'appello principale che quello incidentale vertono sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ritenuta errata, nel senso che dalle stesse si evincerebbe, secondo l'appellante principale, la responsabilità esclusiva della vettura, secondo l'appellante incidentale, la responsabilità esclusiva dell a bordo della bici. CP_5
Entrambi gli appelli sono infondati.
In primo luogo, è ictu oculi infondata la dedotta carenza di motivazione della gravata sentenza, posto che il Tribunale ha deciso sulla scorta di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dal rapporto redatto dagli agenti di P.M.
A prescindere poi dalla contraddizione evidente tra le dichiarazioni rese dai testi escussi circa l'intervento dell'autoambulanza sul luogo del sinistro, le medesime dichiarazioni non collimano su un aspetto rilevante ai fini della individuazione del responsabile del sinistro, ovvero, la posizione della bici al momento dell'impatto, posto che secondo il il velocipede si trovava sul lato sinistro della Tes_1
carreggiata, mentre secondo il al centro della strada, prima di svoltare a Tes_2
sinistra. Per giunta, entrambe le dichiarazioni contrastano con quella resa dal
15 medesimo appellante agli agenti di P.M. secondo cui al momento dell'impatto non si trovava sul lato sinistro, bensì, destro della carreggiata.
Circostanza certa è che si è trattato di un tamponamento. Ebbene, come affermato da
Cass. 18708/2021 ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione
"de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Nella specie, secondo la stessa dichiarazione dell'RE, questi ha cambiato direzione, ma dagli elementi istruttori acquisiti non emerge se il cambio di traiettoria dell'RE sia intervenuto repentinamente e, dunque, sia stato tale da impedire al conducente del veicolo di porre in essere le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr., fra le ultime, Cass. n.12884 del 13/05/2021; Cass. n. 13672 del 21/05/2019; Cass. civ., sez.
III, 04/04/2019, n. 9353); dal suo canto, l'RE non ha fornito prova di aver presegnalato la manovra e tanto in violazione dell'art. 154 c.d.s.
Alla luce di tali considerazioni, va confermata la pari responsabilità a carico di ciascuno dei conducenti, non avendo entrambi fornito prova di una condotta di guida conforme alle norme del codice della strada.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati, sicché vanno rigettati.
Stante le reciproca soccombenza, sussistono i presupposti ex art. 92 2 co. c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese del grado di appello tra Parte_1
e (già Controparte_1 Controparte_2
16 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 15.10. - 15.11.2019 e sull'appello incidentale
[...]
proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4602/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 3315/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 36269/2013, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 4.4.2025, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Mario Gramegna (C.F.: ) in virtù di procura alle liti a C.F._2
margine dell'atto di citazione
APPELLANTE
E
(già (C.F.: ) in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico
Federico (C.F.: ) virtù di procura alle liti a margine della C.F._3
comparsa di costituzione e risposta in primo grado
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.: residente in [...] C.F._4
Bologna n. 38
APPELLATA CONTUMACE
1 Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale
Conclusioni: per l'appellante: “…- previa riforma parziale della sentenza di primo grado e, per l'effetto, accogliere integralmente la domanda del sig. perché Parte_1
ammissibile e fondata;
- Per gli effetti della intervenuta riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarare la esclusiva responsabilità della signora , nella Controparte_3
produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
- Per l'effetto della intervenuta riforma parziale della sentenza di primo grado, condannare la sig.ra in solido e/o alternativamente la società Controparte_3 [...]
(già , in personale del l.r.p.t., al pagamento del CP_4 Controparte_2
risarcimento del danno in favore del signor , della somma dovuta per Parte_1
l'intero, come determinata nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero come risultante dalla CTU, espletata nel giudizio di primo grado, ovvero ancora nella misura che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal fatto sino al soddisfo;
- Condannare le parti convenute in solido e/o alternativamente tra loro al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, nonché del giudizio di primo grado, come riformulate in ragione dell'accoglimento dell'appello, il tutto oltre spese generali, I.v.a. e c.p.a., ex d.m. 55/2014, come modificato dal d.m.
147/2022, in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
- Dichiarare, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., l'appello incidentale, proposto dalla (già , inammissibile, per tutti i motivi infra Controparte_4 Controparte_2
dedotti;
- In ogni caso, rigettare l'appello incidentale, proposto dalla in Controparte_2
quanto inammissibile, insussistente e infondato;
- Condannare la (già al pagamento delle spese Controparte_4 Controparte_2
e competenze professionali dell'appello incidentale, oltre spese generali, I.v.a e
2 c.p.a., ex d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, in favore del sottoscritto procuratore, ex art. 93 c.p.c., per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari;
Pertanto, si chiede di trattenere la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali”; per l'appellata “… In accoglimento dello spiegato appello Controparte_1
incidentale chiede che l'adita Corte, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetti la domanda promossa dal sig. e condanni lo stesso, in uno al suo Parte_1
procuratore costituito, alla restituzione delle somme pagate da in CP_2
esecuzione della sentenza di primo grado, il tutto con vittoria di spese sia del primo che del secondo grado di giudizio. Chiede assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 12.12.13 conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, (oggi, e esponendo Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
che: il 27/09/2012, verso le ore 10:45 circa, esso istante si trova a bordo della sua bicicletta in Napoli alla Via Ciccotti e veniva investito dal veicolo VW Polo targato
AC915HH, di proprietà di , assicurato per la R.C.A. con la Controparte_3 [...]
esso istante percorreva Via Ciccotti con direzione Piscinola, CP_2
allorquando veniva tamponato alla parte posteriore dalla VW Polo che sopraggiungeva da tergo;
la bicicletta, a seguito dell'urto ricevuto, veniva scaraventata a terra unitamente ad esso istante che riportava lesioni personali tanto da essere soccorso e trasportato presso il P.O. San Giovanni Bosco, ove i sanitari gli diagnosticavano: “frattura bimalleolare scomposta del piede sinistro nonché del perone sinistro. Escoriazioni e contusioni multiple per il corpo”. Prognosi di 20 gg. salvo complicazioni, con ricovero e successivo intervento chirurgico”; il 29/10/2012 veniva sottoposto ad RX ed il 31/10/2012 veniva emesso nuovo referto e il
28/05/2013 veniva sottoposto a nuovo controllo ed in data 10/06/2013 veniva
3 dichiarato clinicamente guarito;
il 01/10/2013 veniva sottoposto a visita dal medico fiduciario incaricato dalla che valutava la lesione riportata nella Controparte_2
misura del 19% di danno biologico, oltre una I.T.T. di 30 gg., una I.T.P. di 30 gg. al
50% ed una 1.T.P. di 30 gg. al 25%.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità dell'evento dannoso in capo al conducente del veicolo investitore in proprietà di e assicurato per la Controparte_3
r.c. auto presso la convenuta società di assicurazioni, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “Accogliere la domanda attrice;
esperire l'eventuale tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 183 1° comma c.p.c.; accertare e dichiarare la responsabilità della SI.ra , nella Controparte_3
produzione dell'evento dannoso;
per l'effetto condannare la SI.ra , Controparte_3
al risarcimento del danno in favore dell'istante; per l'effetto, condannare al pagamento delle somme di cui alla condanna, la compagnia in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento delle lesioni in favore dell'istante nella somma di € 88.921,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, od in quell'altra che l'On.le Tribunale riterrà equa;
condannare i convenuti in solito od alternativamente al pagamento delle spese processuali, ovvero, spese diritti ed onorari, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore per avere fatto anticipo e non riscosso gli onorari;
…”.
Si costituiva la che resisteva e chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_2
Non si costituiva . Controparte_3
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., escussi testi ed espletata CTU medico legale, il
25.03.2019 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale così statuiva:
“a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro
______14701,88_______________, oltre interessi come in motivazione;
b) compensa per metà le spese processuali;
condanna i convenuti al pagamento in solido tra di loro della restante metà delle spese processuali che liquida, in tale
4 misura già ridotte, nella somma di euro 250,00 per spese ed euro 3627,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e C.P.A. come per legge, e che si distraggono in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.;
c) condanna i convenuti in solido all'eventuale rimborso in favore della parte attrice di quanto versato al ctu nella misura eccedente a quanto di suo obbligo secondo la presente motivazione”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 26.03.2019, con citazione notificata in data 15.10.2019 alla e in data 11.12.2019 ad Controparte_2 [...]
e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., CP_3 Parte_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 24.10.2019 - per i motivi infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Piaccia all'lll.ma Corte di Appello di Napoli - contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere totalmente la domanda dell'appellante SI. , e per l'effetto Parte_1
condannare i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice della somma in € 28.794,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, € 2.940,00 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea totale, € 1.470,00 per invalidità temporanea nella misura del 50% ed € 735 a titolo di invalidità temporanea nella media del 25%, oltre a spese mediche per un importo complessivo di € 609,76 oltre ad interessi;
b) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento dell'intera parte delle spese processuali, in ragione del doppio grado di giudizio che si liquidano a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Si costituiva (oggi, che chiedeva il rigetto Controparte_2 Controparte_1
dell'appello e interponeva appello incidentale per l'accoglimento delle conclusioni seguenti: “…riformato il capo di sentenza impugnato, condannare l'odierno appellante, SI. alla restituzione delle somme percepite a seguito della Parte_1
sentenza di primo grado nonché al pagamento in favore della Controparte_2
delle spese e competenze legali, oltre spese generali, IVA e CPA, relative al primo
5 grado di giudizio. - Con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente grado di giudizio”.
Non si costituiva benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_3
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 10.07.2020 veniva rinviata all'11.03.2022 per la precisazione delle conclusioni, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., il 4.04.2025 la Corte riservava la causa per la decisione.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale il 6.6.2025 e memoria di replica il 24.6.2025.
La compagnia di assicurazione depositava comparsa conclusionale il 27.5.2025 e memoria di replica il 17.6.2025.
§ 3.
La gravata sentenza ha accolto parzialmente la domanda, con le seguenti motivazioni:
“…, risulta indubitabile la verificazione del sinistro che vide coinvolti l'attore e l'autovettura di proprietà della convenuta . CP_3
Ed invero, al di là di quelle che sono state le risultanze della prova testimoniale ammessa (di cui si dirà in seguito), la stessa convenuta costituita ha sostanzialmente ammesso lo scontro tra l'autovettura del proprio assicurato e la bicicletta condotta dall' contestando le modalità di realizzazione dell'incidente così come Pt_1
descritte dall'attore. Peraltro, risulta versata in atti la relazione degli agenti di PM intervenuti sui luoghi del sinistro, ove sono raccolte anche le dichiarazioni del conducente della Polo di proprietà dell . CP_3
Quanto alla ricostruzione dei fatti, occorre considerare la mancata risposta ad opera dell all'interrogatorio formale chiesto da controparte: è noto, in proposito, CP_3
che alla stregua dell'art. 232 co.1 c.p.c. il Giudice può ritenere, valutato ogni altro elemento di prova, come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio allorché la parte non si presenti ovvero rifiuti di rispondere senza giustificato motivo.
6 La discrezionale valutazione del Giudice in ordine all'ammissione dei fatti dedotti in sede di interrogatorio va, dunque, correlata ad una previa combinata valutazione di ogni elemento istruttorio a disposizione, compreso il comportamento processuale della parte che non si è presentata o non ha risposto, atteso che l'inciso “valutato ogni altro elemento di prova” deve essere interpretato nel contesto di un collegamento necessario tra le valutazione stessa e l'apprezzamento positivo o negativo sull'efficacia della mancata o rifiutata risposta (Cass. n. 4796/88).
A ciò si aggiunga che il Giudice può trarre elementi di convincimento nel senso suindicato non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziari dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata deduzione di prove in contrario (Cass. n.
1812/96).
Tuttavia, nel caso di specie gli ulteriori elementi a corredo della mancata risposta all'interrogatorio non possono essere tratti agevolmente dalle dichiarazioni dei due testimoni escussi in giudizio, i quali hanno fornito versioni in parte lacunose, in parte discordanti.
Il teste ha dichiarato, infatti, che la bicicletta condotta dall'attore Testimone_1
si trovava sul lato sinistro della carreggiata;
ha narrato di un impatto della parte anteriore sinistra dell'autovettura su una parte imprecisata della bicicletta;
ha riferito di aver visto la polizia municipale, intervenuta sul posto, scortare l'autovettura dell'investitore che accompagnava l'attore in Ospedale, non essendo giunta sui luoghi l'ambulanza.
Il teste , invece, ha dichiarato di aver visto la bicicletta al centro della Tes_2
carreggiata, che veniva poi tamponata dalla Polo in occasione di una svolta a sinistra verso via Labriola eseguita dall debitamente segnalata con braccio Pt_1
sinistro alzato. Il affermava poi di aver visto arrivare sul posto Tes_2
un'autoambulanza.
In corso di causa veniva acquisito anche il verbale delle dichiarazioni rese dallo stesso RE alla PM dopo l'evento. In proposito l'RE dichiarava di essersi portato al centro della carreggiata per svoltare e che, a seguito di una propria
7 esitazione, decideva di riportarsi a destra per continuare dritto, quando poi veniva tamponato dal conducente della Polo.
Ebbene, la sussistenza di eccessive discrepanze tra la descrizione dell'evento contenuta nelle narrazioni del e del (soprattutto per le modalità del Tes_1 Tes_2
tamponamento e - circostanza davvero allarmante- in ordine alle modalità di soccorso dell'attore, in questo risultando del tutto inattendibile la versione del
, che ha negato l'arrivo dell'ambulanza, affermata dall'altro teste e Tes_1
confermata dalla scheda di PS allegata in atti, ove si parla di accesso con mezzo protetto), nonché di evidenti discrepanze tra dichiarazioni dei testi e la stessa descrizione del sinistro offerta dall'RE alla PM, determina come questo
Tribunale non abbia elementi idonei a conferire maggiore credibilità dell'una versione dei fatti rispetto all'altra.
Essendo, tuttavia, certa la realizzazione dello scontro e la produzione di lesioni personali in danno dell'attore, va ritenuta configurabile la presunzione di pari responsabilità prevista dall'articolo 2054, secondo comma del codice civile, fattispecie applicabile anche al caso di collisione tra un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi (Cassazione civile, sez. III, 22 settembre
2000, n. 12524).
In parziale accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la pari responsabilità dell , quale proprietario della Polo EN (vedi le risultanze del CP_3
certificato cronologico prodotto dall'attore), e dell conducente della Pt_1
bicicletta.
I convenuti sono, pertanto, solidalmente obbligati al risarcimento dei danni patiti dall'attore in misura pari alla metà del loro ammontare.
Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo in prima battuta esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona dell'attore in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed
8 omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Ciò chiarito, va rilevato che nel caso di specie, il Giudicante ritiene di poter far proprie le valutazioni esposte nella relazione medico legale del c.t.u., dott. Per_1
depositata il 9 giugno 2017.
[...]
Il consulente, in particolare, a seguito di visita medica effettuata il 14 marzo 2017, ha accertato che, per effetto dell'incidente del 27.09.2012, finora descritto, l'istante ha riportato “frattura scomposta del pilone tibiale sinistro e del malleolo peroniero sinistro”.
Quanto alla ricorrenza del nesso di causalità, il nominato c.t.u. ha osservato che risulta possibile sia ricollegare le lesioni all'evento per cui è causa, sia ritenere che le menomazioni subite dal danneggiato siano diretta conseguenza delle suddette lesioni, rilevando, inoltre, l'assenza di patologie e traumi riconducibili a cause precedenti.
Sulla scorta di tale accertamento, i postumi patiti dall' istante appaiono complessivamente quantificabili nella misura del 11% (il mezzo punto percentuale in più stimato dal CTU non trova riscontro nella liquidazione tabellare e l'arrotondamento, in ossequio del principio dell'onere probatorio incombente sul danneggiato, deve essere operato in difetto).
L'inabilità temporanea derivante dal fatto lesivo in questione è stata inoltre correttamente quantificata nella misura di 30 giorni a titolo di inabilità temporanea totale, 30 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale, quantificabile nella misura del 50% ed altri 30 giorni a titolo di inabilità temporanea parziale quantificabile nella misura del 25%.
9 Circa la quantificazione del danno, si ritiene che la liquidazione, da eseguirsi secondo una valutazione equitativa, debba ispirarsi ai criteri individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed ampiamente applicate anche presso questo ufficio.
Tali tabelle, nelle elaborazioni più recenti, si sono adeguate al recente insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 11 novembre 2008, n. 26972), la cui indicazione è quella di procedere ad una unitaria liquidazione del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti psico - fisiche, evitando di duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Secondo il richiamato indirizzo della Suprema Corte è, dunque inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da fattispecie astrattamente integranti reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo
(posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, tutte voci componenti un unitario danno alla persona considerata nel complesso della sua estrinsecazione soggettiva.
In coerente risposta al richiamo operato dal Giudice di legittimità, le citate Tabelle di Milano propongono la “liquidazione congiunta” dei pregiudizi in passato liquidati autonomamente a titolo di cd “danno biologico standard” e di cd. “danno morale”, prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di cd
“personalizzazione”, per particolari condizioni soggettive, del danno biologico.
Infatti, è noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell'individuo; e che, mentre l'art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato,
10 talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista “specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”, che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, comma 1, D. Lgs. cit.) sia le “menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti” che il “valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso”.
Nella perdurante inerzia del legislatore, la Corte di Cassazione ha allora provveduto a dettare un criterio guida, idoneo a consentire la tendenziale uniformità e la ragionevole prevedibilità delle decisioni giudiziarie.
[…]
È bene ribadire che il tasso di invalidità permanente espresso in valori percentuali non può mai essere a sua volta parcellizzato, pertanto - secondo costante orientamento giurisprudenziale - il dato emerso dalla relazione tecnica (11/12%) non può che essere ridefinito per difetto (11%).
Facendo applicazione di tali tabelle, tenendo conto dell' età del danneggiato all' epoca del sinistro, in assenza di significativi elementi per una ulteriore personalizzazione del danno, compete al danneggiato l'importo di €28.794,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (23.649,00 per invalidità permanente, € 2940 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea totale, €1470,00 per invalidità temporanea nella misura del 50% ed € 735 a titolo di invalidità temporanea parziale nella media del 25%).
Quanto alle spese mediche, sostenute in derivazione causale dall' evento lesivo per cui è causa, risultano adeguatamente documentate spese mediche per un importo complessivo di € __609,76___________________ stimate congrue dal ctu con relazione integrativa del 29.1.2019.
Gli importi vanno ridotti nella misura del 50%, in considerazione della pari responsabilità nella causazione del sinistro: pertanto, il risarcimento si riduce nella
11 misura di €14397,00 per danno non patrimoniale ed euro
____304,88_______________per spese mediche.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma sopra riconosciuta devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in adesione all'orientamento della S.C. ( S.U. n. 1712/1995 ) gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza: da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
In ragione della soccombenza reciproca, derivante dal concorso di colpa, appare giustificata una compensazione delle spese di lite nella misura della metà, con condanna dei convenuti, ex art. 91 c.p.c., in solido tra loro, alla refusione della residua metà delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore di parte attrice dichiaratosi anticipatario, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui agli artt. 1 e 4 del DM 10 marzo 2014, n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, tenuto conto del valore riconosciuto della causa (con conseguente difformità dalle nota spese di parte), dell'aggiornamento del DM n. 37 dell'8/3/2018 pubblicato sulla
G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
Anche le spese di consulenza tecnica d' ufficio, liquidate come da decreto del 11 aprile 2017, devono essere definitivamente poste a carico della parte attrice nella misura della metà e dei convenuti in solido tra loro nella misura della residua metà.
Ne consegue che i convenuti sono tenuti all'eventuale rimborso in favore della parte attrice di quanto versato al ctu nella misura eccedente a quanto di suo obbligo secondo la presente motivazione”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante eccepisce il vizio di carenza e illogicità di motivazione, in quanto la gravata sentenza non dà in alcun modo conto dei motivi sui
12 quali è basata la decisione impedendo ogni controllo sul percorso logico - argomentativo seguito;
deduce che la gravata sentenza contiene un generico riferimento alla dichiarazioni dei testi escussi e che gli elementi desunti dalle dichiarazioni dette o non vengono precisati o vengono ricostruiti senza alcuna coerenza logico - formale in relazione alle argomentazioni svolte;
il Tribunale, in particolare, evidenzia talune contraddizioni che appaiono superficiali nella ricostruzione della vicenda e avrebbe potuto porgere ulteriori domande per chiarire e precisare quegli elementi che in maniera totalmente superficiali vengono indicati come contraddittori;
il Tribunale ha esaminato in maniera superficiale le dichiarazioni rese dai testi, oltre a non aver tenuto conto del verbale di intervento degli agenti di P.M., che hanno riferito in modo preciso l'evento a cui hanno assistito;
la testimonianza resa dal è più precisa rispetto a quella resa dal , che Tes_1 Tes_2
probabilmente a causa dell'intercorso lasso temporale rendeva dichiarazioni meno puntuali, ma che comunque non intaccavano il nucleo fondamentale dei fatti ricostruiti;
le presunte contraddizioni vertono su elementi e circostanze di natura accessoria;
l'“an'' del sinistro è desumibile, come riconosciuto dal medesimo
Tribunale, dallo stesso riconoscimento della convenuta costituita;
le modalità di descrizione dell'impatto da parte dei testi finiscono per ricoprire un ruolo sicuramente inferiore nella ricostruzione dell'evento; il Tribunale mai motiva sulla sussistenza di una responsabilità in capo ad esso appellante né è desumibile dalla sentenza quali siano le norme del codice della strada violata ovvero quali siano le condotte che hanno determinato l'evento o aumentato il rischio dello stesso.
Con il secondo motivo parte appellante contesta l'applicazione dell'art. 2054 c.c., 2 co. c.c., deducendo che né le dichiarazioni del teste , né quelle del teste Tes_1
valgono a dimostrare una condotta colposa da parte di esso appellante nella Tes_2
manovra effettuata a bordo della bicicletta;
nessuno dei testi escussi riferisce manovre o condotte che o producono la collisione o aumentano il rischio della collisione con la vettura, sicché non è fornita prova di una responsabilità di esso appellante, mentre entrambe le versioni dei fatti fornite dai testimoni riconducono la
13 piena responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo EN di proprietà dell' il Tribunale non tiene minimamente conto neppure del rapporto CP_3
di incidente stradale della polizia municipale che non solo ricostruisce fedelmente la vicenda, ma che non descrive condotte scriminanti che avrebbero fatto sì che il conducente della vettura EN si trovasse nell'impossibilità di evitare l'impatto.
Con il terzo motivo lamenta un'erronea quantificazione del danno Parte_1
risarcito, siccome ridotto nella misura del 50% in ragione della dichiarata pari responsabilità dei conducenti dei veicoli.
Con l'appello incidentale, la compagnia di assicurazione contesta la valutazione delle risultanze istruttorie, deducendo che il Tribunale non ha tenuto in debita considerazione le circostanze di fatto emergenti dal verbale della P.M. e in particolare non ha valutato che le dichiarazioni rese dalle parti coinvolte nel sinistro sono coincidenti, quanto meno, in merito alla condotta di guida tenuta dall;
infatti, Pt_1
quest'ultimo ha dichiarato ai verbalizzanti: “Provenivo dal rione Don Guanella, percorrevo via Ettore Ciccotti, alla guida della mia bicicletta, camminavo dritto, quando giunto all'intersezione con via Antonio Labriola, mi portavo al centro strada per svoltare a sinistra in via Labriola, ma poi ho avuto un attimo di indecisione e ho rigirato a destra per continuare dritto, come stavo andando, e in quel momento un'auto mi ha urtato”; tale dinamica è stata confermata dal conducente del veicolo
Polo tg. AC915HH, il quale ha riferito: “Percorrevo via Ettore Ciccotti, in direzione
Monte Rosa, quando giunto all'intersezione con via Antonio Labriola, mentre camminavo regolarmente sulla destra, una bicicletta che si trovava al centro strada e stava svoltando a sinistra in via A. Labriola, improvvisamente, mentre io continuavo a percorrere via E. Ciccotti regolarmente sulla corsia di destra, ha cambiato direzione lanciandosi addosso alla mia auto e colpendola sul parafango anteriore sinistro”; la responsabilità nella determinazione del sinistro è dell'RE, il quale ha tenuto una condotta di guida imprudente e contraria alle norme del codice della strada ed in particolare alle disposizioni dell'art. 154 C.d.s.; i testi non hanno ben
14 descritto la dinamica del sinistro ma hanno dichiarato semplicemente che l Pt_1
percorreva regolarmente la via Ciccotti e non hanno precisato i punti di impatto, né tanto meno su quale lato è caduta la bicicletta;
il primo teste ha riferito di un semplice tamponamento a tergo, l'altro, pur descrivendo il tentativo di svolta da parte dell , nulla dice in merito alle incertezze nella guida, che sono il motivo Pt_1
determinante dell'evento de quo;
inoltre, ci sono dichiarazioni contraddittorie riguardo alle autorità intervenute sul luogo del sinistro;
il nominativo dei testimoni e le loro dichiarazioni non sono riportate nel rapporto di incidente stradale, nonostante entrambi dichiarino di esser rimasti sul luogo del sinistro sino all'arrivo dei verbalizzanti;
i testimoni sono inattendibili e sulla base della dichiarazione resa dalle parti ai verbalizzanti, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda;
se pure si voglia ritenere certa la realizzazione dello scontro, l'attore non ha dato prova di non aver contribuito, in tutto o in parte, alla realizzazione dello stesso.
§ 5.
Sia l'appello principale che quello incidentale vertono sulla valutazione delle risultanze istruttorie, ritenuta errata, nel senso che dalle stesse si evincerebbe, secondo l'appellante principale, la responsabilità esclusiva della vettura, secondo l'appellante incidentale, la responsabilità esclusiva dell a bordo della bici. CP_5
Entrambi gli appelli sono infondati.
In primo luogo, è ictu oculi infondata la dedotta carenza di motivazione della gravata sentenza, posto che il Tribunale ha deciso sulla scorta di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali e dal rapporto redatto dagli agenti di P.M.
A prescindere poi dalla contraddizione evidente tra le dichiarazioni rese dai testi escussi circa l'intervento dell'autoambulanza sul luogo del sinistro, le medesime dichiarazioni non collimano su un aspetto rilevante ai fini della individuazione del responsabile del sinistro, ovvero, la posizione della bici al momento dell'impatto, posto che secondo il il velocipede si trovava sul lato sinistro della Tes_1
carreggiata, mentre secondo il al centro della strada, prima di svoltare a Tes_2
sinistra. Per giunta, entrambe le dichiarazioni contrastano con quella resa dal
15 medesimo appellante agli agenti di P.M. secondo cui al momento dell'impatto non si trovava sul lato sinistro, bensì, destro della carreggiata.
Circostanza certa è che si è trattato di un tamponamento. Ebbene, come affermato da
Cass. 18708/2021 ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione
"de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. Nella specie, secondo la stessa dichiarazione dell'RE, questi ha cambiato direzione, ma dagli elementi istruttori acquisiti non emerge se il cambio di traiettoria dell'RE sia intervenuto repentinamente e, dunque, sia stato tale da impedire al conducente del veicolo di porre in essere le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (cfr., fra le ultime, Cass. n.12884 del 13/05/2021; Cass. n. 13672 del 21/05/2019; Cass. civ., sez.
III, 04/04/2019, n. 9353); dal suo canto, l'RE non ha fornito prova di aver presegnalato la manovra e tanto in violazione dell'art. 154 c.d.s.
Alla luce di tali considerazioni, va confermata la pari responsabilità a carico di ciascuno dei conducenti, non avendo entrambi fornito prova di una condotta di guida conforme alle norme del codice della strada.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati, sicché vanno rigettati.
Stante le reciproca soccombenza, sussistono i presupposti ex art. 92 2 co. c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese del grado di appello tra Parte_1
e (già Controparte_1 Controparte_2
16 Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1
unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con citazione notificata in data 15.10. - 15.11.2019 e sull'appello incidentale
[...]
proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello;
d) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante principale e dell'appellante incidentale a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 3.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
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