Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nelle cause riunite e discusse all'udienza del 17.01.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, dall'avv. Stefania Decataldo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli avv. CP_1
TO Andriulli, Francesco Certomà e TO Brancaccio Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorsi del 07.07.2023 (Rg 6267/23) e del 07.09.2023 (Rg 7702/2023) il ricorrente si doleva del disconoscimento, effettuato a seguito della pubblicazione dell'elenco suppletivo 2022, delle giornate lavorative prestate come OTD alle dipendenze della Soc. Coop. San Marzano per 51 giorni nell'anno 2020 (nei mesi da gennaio a maggio), per giorni 51 nell'anno 2021(nei mesi da marzo a giugno) e per giorni 51 nel 2022 (da febbraio a maggio).
Il ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della soc. agr.
San Marzano per i giorni e negli anni indicati, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd del Comune di
San Marzano per 51 gg nell'anno 2020, per giorni 51 nell'anno 2021 e per giorni
51 nell'anno 2022 con conseguente diritto al pagamento dell'indennità di disoccupazione per le relative annualità, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza veniva disposta la riunione ex art. 274 c.p.c. del giudizio Rg 7702/23 alla causa Rg 6267/2023, di precedente iscrizione stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
Tanto premesso il ricorso nel merito non è fondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_2 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola San Marzano, ivi comprese quelle assertivamente prestate dal negli anni 2020, 2021 e 2022. Pt_1
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura di beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio non è stato assolto dalla parte ricorrente.
Le dichiarazioni rese in sede testimoniale, infatti, non possono ritenersi adeguate e sufficienti a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nel periodo oggetto di disconoscimento, in considerazione della sussistenza di evidenti contraddizioni tra quanto dichiarato dai testi in giudizio e quanto dagli stessi riferito in sede ispettiva nonché rispetto a quanto dichiarato agli ispettori dallo stesso ricorrente.
Difatti, con riferimento all'attività lavorativa prestata dal negli anni 2020 e Pt_1
2021 i testi escussi hanno confermato quanto sostenuto dal ricorrente in sede di ricorso, ossia che ha lavorato alla raccolta e piantagione degli ortaggi Parte_1 nelle serre nonché alla raccolta delle olive presso i terreni situati in c.da Casa Rossa
e Capriola (cfr. dich. teste “preciso che con il signor Testimone_1 Pt_1 abbiamo lavorato presso i terreni ubicati in contrada Casa Rossa e Capriola;
preciso che eravamo adibiti alla raccolta degli ortaggi vari nelle serre (melanzane, zucchine, peperoni ecc) e raccolta olive nei terreni esterni all'azienda (…) confermo la circostanza di e preciso che nei periodi indicati ho lavorato col signor facendo Pt_1 le stesse mansioni. Preciso che in alcuni periodi oltre a raccogliere gli ortaggi le abbiamo anche piantati nelle serre prendendoli dalle vaschette di polistirolo”; cfr. dich. “preciso che il signor si occupava di raccogliere gli Persona_1 Pt_1 ortaggi presso le serre in azienda dove coltiviamo tutti i tipi di ortaggi (melanzane peperoni pomodori) oppure di raccogliere le olive presso la capriola contrada esterna all'azienda”).
Quanto dichiarato dai testi nel corso dell'istruttoria svolta non corrisponde a quanto dagli stessi dichiarato in sede ispettiva nonché a quanto riferito, sempre in sede ispettiva, dallo stesso ricorrente (cfr. anche sent. Trib. Taranto n. 2763/2024
e 2245/2024 in ordine al contrasto con le dichiarazioni ispettive).
Difatti, dichiarava di aver sempre svolto l'attività di raccolta delle Parte_1 olive nonché di riparazione dei muretti a secco senza fare alcun riferimento all'attività in serra, contrariamente a quanto sostenuto, poi, in giudizio. Peraltro, con riferimento ai terreni ove avveniva la raccolta delle olive lo stesso riferiva di aver sempre raccolto le olive in zona demanio a San Marzano, in zona Zingara e solo una volta alla contrada Capriola, in difformità a quanto sostenuto in ricorso
(cfr. dich. ispettive “D: e il primo anno che lavora per questa azienda? R: no Pt_1 dal 2018 per questa azienda sempre alle olive (…) fino a Marzo raccolgo le olive poi ad Aprile maggio aggiusto i muretti e tolgo l'erba che esce vicino ai muretti usiamo sempre il tagliaerba (…) D: nel corso degli anni ha lavorato su altri terreni? R: solo una volta alla contrada capriola che è sempre vicino a demanio”).
Anche le dichiarazioni dei testi non trovano riscontro in quelle rese in sede ispettiva in quanto la dichiarava di essersi occupata della raccolta e piantagione degli Tes_1 ortaggi presso le serre, attività non riferita dal ricorrente in sede ispettiva, e di aver provveduto alla scelta delle olive, senza recarsi sui terreni per la raccolta, in contraddizione con la circostanza, dichiarata in sede istruttoria, di aver svolto le stesse mansioni del ricorrente. Peraltro, la stessa non faceva alcun Tes_1 riferimento al ricorrente in sede ispettiva, laddove indicava i propri colleghi di lavoro. (cfr. dich. ispettive “D: nel 2021 che lavori ha fatto? Testimone_1
R: nella piantagione degli ortaggi e la scelta delle olive (…) quando le raccolgono le portano in azienda e dividiamo le olive grandi da quelle piccole. Io non vado sul terreno. Ho fatto questa attività fino ai primi di marzo. È un'attività che faccio ogni anno. D: con chi fa questa attività? R: c'è la signora di cinquant'anni, piccolina, Per_2 magra poi c'è di , TO che non è giovanissimo e poi il titolare. Dal Per_3 Per_4
2018 al 2021 sono stati sempre questi i miei colleghi (…) dal 2018 al 2021 ho piantato sempre con le persone che ho nominato prima”).
Parimenti, non attendibili sono le dichiarazioni rese dal teste con Persona_1 riferimento al lavoro asseritamente prestato dal ricorrente negli anni 2020 e 2021 in quanto contrastanti con quanto dichiarato dallo stesso in sede Parte_1 ispettiva (il non fa alcun riferimento all'attività in serra e riferisce di aver Pt_1 lavorato solo una volta in contrada Capriola).
Per le ragioni esposte le dichiarazioni rese dai testi escussi non possono ritenersi attendibili in ragione delle contraddizioni evidenziate e, pertanto, non sono idonee e sufficienti a fornire adeguata prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente negli anni 2020 e 2021.
Ad analoga conclusione deve giungersi anche con riferimento all'anno 2022.
Difatti, le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , non possono Persona_1 ritenersi attendibili in ragione delle difformità con quanto riferito dallo stesso ricorrente in sede ispettiva.
Si ribadisce, in proposito, che il ricorrente riferiva in sede ispettiva di essersi occupato unicamente della raccolta delle olive e della riparazione dei muretti a secco, senza alcun riferimento all'attività di raccolta degli ortaggi in serra o allo svolgimento di altre mansioni in veste di “tutto fare”, contrariamente a quanto riferito in giudizio dal (cfr. dich. “preciso che con Persona_1 Persona_1
abbiamo provveduto alla raccolta delle olive come tutti gli anni e l'ho aiutato Pt_1 anche nella raccolta degli ortaggi. Preciso che nel 2022 mi ha aiutato anche Pt_1
a sistemare i muretti a secco (…) preciso che il era un tuttofare quindi mi Pt_1 aiutava in tutti quei lavori di cui mi occupavo io. Si andava ove c'era bisogno (…) preciso che poiché il lavoro sempre in azienda conosco tutti i lavoratori che mio fratello assume tant'è che spesso alcuni come, ad esempio, il che è un tuttofare mi Pt_1 aiutavano nelle attività che faccio in azienda”).
Quanto riferito dal teste in giudizio contrasta anche con quanto dallo stesso riferito in sede ispettiva posto che il nominativo del non viene mai Parte_1 menzionato nonostante, secondo quanto dichiarato in giudizio, il ricorrente fosse qualificato come “tuttofare” che aiutava il ove vi era necessità e nonostante Per_1 il teste abbia sostenuto di conoscere tutti i dipendenti che lavoravano in azienda
(cfr. dich. ispettive “D: cosa fa negli uliveti? (…) poi ci sono anche Persona_1 altri uomini , . Non so dire agli altri chi Persona_5 Persona_6 Per_7 sono. D: in serra nel 2022 chi ha lavorato con lei? R: , IA Per_5 Per_7 gigante, Fontana Giovanna, Dolores. In media in una settimana lavorano circa quattro o 5 persone per un paio di giorni”).
Per le ragioni esposte le dichiarazioni rese dal teste escusso non possono ritenersi attendibili in ragione delle contraddizioni con quanto dichiarato dallo stesso in sede ispettiva nell'immediatezza dei fatti e, pertanto, non sono idonee e sufficienti a fornire adeguata prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente nell'anno 2022.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio non sono dovute in applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.. Non può essere condivisa la tesi sostenuta dall' in CP_1 ordine alla inapplicabilità dell'art. 152 disp. att. al caso di specie posto che la giurisprudenza citata e posta a fondamento di tale argomentazione (Cass. civ.
n.33109/2022) fa riferimento alla diversa ipotesi in cui oggetto della domanda era unicamente il diritto alla reiscrizione negli elenchi. Tale orientamento appare inconferente e inapplicabile al caso di specie ove oggetto della domanda è il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per il conseguimento della quale l'iscrizione negli elenchi è solo un presupposto.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso 2. Nulla per le spese in applicazione del disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Taranto, 17.01.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli