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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 1 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio RG Procedimento Unitario n. 504/2024 introdotto con ricorso da on CP_1 sede legale a MILANO (MI) VIA CERESIO 7 cap 20154 PRIMO E SECONDO PIANO Domicilio digitale/PEC Numero REA MI – 1878548 Codice fiscale Partita Email_1
IVA e n.iscr. al Registro Imprese , in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Felli (C.F. e C.F._1 C.F._2 indirizzo di posta elettronica certificata ) e dall'Avv. Sara Colli (C.F. Email_2
- indirizzo di posta elettronica certificata , C.F._3 Email_3 entrambi con studio professionale in Bergamo, via dei Partigiani n. 4 (numero di fax 035/226936),
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 2 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
presso i quali è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce al presente ricorso e allegata separatamente;
-RICORRENTE IN PROPRIO-
Nonché introdotto dagli ulteriori ricorrenti per l'apertura della liquidazione giudiziale:
(già (C.F. ) (di seguito ), in Controparte_2 CP_2 P.IVA_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Fossò (VE) – 30030 CP_4
– Viale dell'Industria n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Ettore Bonaccorsi (C.F. ) del Foro di Reggio Calabria ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Giuseppe Mazzini n. 9, difensore il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento in epigrafe all'indirizzo e-mail e all'indirizzo PEC: Email_4
primo ricorrente con deposito telematico del ricorso in data Email_5
16.4.2024;
, con sede legale in IA-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale Controparte_5 interamente versato Euro 53.811.095,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di IA OV , REA n. VE-247118, rappresentante del Gruppo IVA P.IVA_3 partita IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice ABI 3205.2, P.IVA_4 iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del , in persona Controparte_6 della dott.ssa ( ), in qualità di procuratore e quale Quadro CP_7 CodiceFiscale_5
Direttivo presso l'unità organizzativa Lending di come da “Atto di Conferimento Controparte_5 di poteri di rappresentanza al Personale di del 17 febbraio 2023, a rogito del Dott. Controparte_5
, notaio in Mestre (VE), Rep. n. 44809 – Racc. n. 17131, Registrato presso l'ufficio Persona_1 dell'Agenzia delle Entrate di IA il giorno 17/02/2023 al n. 3844 S. 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Terrigno ( , con studio professionale in Roma, Viale C.F._6
Parioli 63, ove è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato depositata nel fascicolo telematico;
ai fini delle notificazioni e comunicazioni si indicano, in via esclusiva: PEC: ; fax 064201051; Email_6
(Codice Fiscale ) nata a [...] il [...] e Controparte_8 C.F._7 residente a [...]; (Codice Fiscale ) CP_9 C.F._8 residente a [...], – Controparte_10
- (Codice Fiscale francese con sede legale a Controparte_11 P.IVA_5
2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 3 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
75010 Parigi (Francia) 99 Rue du Faubourg Saint Denis - in persona del suo amministratore e legale rappresentante, presidente della Società, Sig. tutti rappresentati assistiti e difesi, per CP_12 distinte procure alle liti dall'Avv. Giovanni Giorgianni del Foro di Milano, (Codice Fiscale
– Casella PEC ove si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni nonché C.F._9 tutti gli avvisi previsti dalla legge, , ed elettivamente Email_7 domiciliati presso il suo Studio professionale sito in 20122 - Milano, Via Fontana n. 22;
Il Tribunale letti gli atti, udito il giudice relatore,
PREMESSO CHE
Il procedimento originato dal ricorso ex art. 44 ccii introdotto dalla società debitrice CP_1 con deposito telematico del 7.3.2025 va dichiarato inammissibile in quanto entro il termine prorogato del 14 luglio 2025 la ricorrente non ha provveduto al deposito dello strumento di regolazione della crisi ovvero alla presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I. oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2.
Con deposito telematico in data 14-15.7.2025 ha infatti chiesto con ricorso l'apertura CP_1 della propria liquidazione giudiziale, implicitamente rinunciando alla domanda di soluzione della crisi mediante uno strumento di regolazione alternativo, allegando e documentando che: “…con comunicazione in data odierna ha informato di non ritenere possibile Controparte_13 CP_1 continuare l'operazione secondo le modalità che erano stare ipotizzate e che allo stato è venuto meno
l'interesse nell'operazione (doc. 1). Anche tenuto conto del complesso contenzioso insorto con
Coima con riferimento alla proprietà dell'immobile che si profila di esito e tempi incerti (si produce la comparsa di costituzione con domande riconvenzionali depositata da Coima in data 8 luglio 2025 nel giudizio promosso da ai sensi dell'art. 2652, comma 1 n. 3 c.c.- doc. 2), nonostante gli CP_1 sforzi profusi l'ipotizzato piano concordatario non appare allo stato fattibile e attestabile come comunicato dalla dott.ssa con la relazione che si produce (doc. 3).”. Persona_2
I presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO CHE
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito;
la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei
3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 4 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
termini e delle forme di legge: per quanto concerne l'ulteriore complesso sviluppo della vicenda processuale, si rinvia alle motivazioni che precedono, con riferimento alla definizione negativa dell'accesso allo strumento di regolazione della crisi ed insolvenza, in ragione del mancato rispetto del termine di legge per depositare proposta, piano e/o accordo e dell'implicita rinuncia con il deposito dell'istanza in proprio per apertura della liquidazione giudiziale;
• sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale in MILANO (MI) VIA CERESIO 7 cap 20154;
• la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività: “STUDIO E
CONSULENZA STILISTICA NEL SETTORE DELLA MODA, NONCHE' L'ATTIVITA' DI
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI TESSILI E ACCESSORI PER
L'ABBIGLIAMENTO E DI CALZATURE”
• la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII: dal bilancio al 31.5.2023 le soglie dimensionali appaiono superate;
il totale attivo dello stato patrimoniale è superiore ad €
300.000 e pari ad € 33.037.934,00;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
è complessivamente superiore a € 30.000,00, come emerge dall'elenco dei debiti scaduti, nonché dai ricorsi delle parti ricorrenti che hanno legittimazione attiva;
dall'estratto del CP_1 concessionario di riscossione risulta un avviso di addebito – non rateizzato né oggetto di definizione agevolata – per € 139.739,69, notificato il 4.3.2024;
L'insolvenza della ricorrente.
La debitrice si trova pertanto concretamente in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dalla narrativa del ricorso ex art. 44 ccii sulle cause della crisi (pagine da 5 a 8, in cui si espone inter alia che “…La situazione di crisi determinata dalla pandemia si è poi
4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 5 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
recentemente aggravata a causa della notifica alla Società di una serie di avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate conseguenti ad un PVC del 15 dicembre 2023 in relazione all'attività di ricerca e sviluppo svolta da tra il 2015 ed il 2019”); CP_1
b) dalla mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, in ragione del mancato deposito di piano, proposta o accordo nel termine di legge concesso e prorogato ai sensi dell'art. 44 ccii del 14.7.2025;
c) dalla presenza nel progetto bilancio al 31.5.2024 di un patrimonio netto negativo di €-
4.647.354, mentre la situazione contabile al 31.12.2024 evidenzia una perdita di esercizio di € -4.674.974, nonché dal volume dei debiti complessivi di € 35 milioni che non possono essere estinti con l'attivo ad oggi liquidabile;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prescelto oggi in persona del medesimo professionista già designato quale commissario giudiziale nel decreto ex art. 44 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di accesso con riserva ex art. 44 ccii depositata dalla ricorrente il 7.3.2025 e dà atto della cessazione dell'efficacia delle misure protettive, non prorogate, dal 10.7.2025, mandando la cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro
Imprese;
e per l'effetto visti gli articoli 7, 38, 39, 44, 47, 49 CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società on CP_1 sede legale a MILANO (MI) VIA CERESIO 7 cap 20154 PRIMO E SECONDO PIANO,
5 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 6 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
Numero REA MI – 1878548 Codice fiscale Partita IVA e n.iscr. al Registro Imprese
quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15; P.IVA_1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore la dott.ssa soggetto che ha i requisiti di cui Persona_3 agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 12 novembre 2025 ore 11.00 in modalità da remoto mediante Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40threa d.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_10
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
6 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 7 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione II Civile, in data 17 luglio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
7
[...] CP_1
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Seconda civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Caterina Macchi Presidente
Dott. Sergio Rossetti Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio RG Procedimento Unitario n. 504/2024 introdotto con ricorso da on CP_1 sede legale a MILANO (MI) VIA CERESIO 7 cap 20154 PRIMO E SECONDO PIANO Domicilio digitale/PEC Numero REA MI – 1878548 Codice fiscale Partita Email_1
IVA e n.iscr. al Registro Imprese , in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Felli (C.F. e C.F._1 C.F._2 indirizzo di posta elettronica certificata ) e dall'Avv. Sara Colli (C.F. Email_2
- indirizzo di posta elettronica certificata , C.F._3 Email_3 entrambi con studio professionale in Bergamo, via dei Partigiani n. 4 (numero di fax 035/226936),
1 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 2 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
presso i quali è elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce al presente ricorso e allegata separatamente;
-RICORRENTE IN PROPRIO-
Nonché introdotto dagli ulteriori ricorrenti per l'apertura della liquidazione giudiziale:
(già (C.F. ) (di seguito ), in Controparte_2 CP_2 P.IVA_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Fossò (VE) – 30030 CP_4
– Viale dell'Industria n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata telematicamente al ricorso, dall'Avv. Ettore Bonaccorsi (C.F. ) del Foro di Reggio Calabria ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Giuseppe Mazzini n. 9, difensore il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento in epigrafe all'indirizzo e-mail e all'indirizzo PEC: Email_4
primo ricorrente con deposito telematico del ricorso in data Email_5
16.4.2024;
, con sede legale in IA-Mestre, Via Terraglio n. 63, capitale sociale Controparte_5 interamente versato Euro 53.811.095,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di IA OV , REA n. VE-247118, rappresentante del Gruppo IVA P.IVA_3 partita IVA , aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, codice ABI 3205.2, P.IVA_4 iscritta all'Albo delle Banche al n. 5508, Capogruppo del , in persona Controparte_6 della dott.ssa ( ), in qualità di procuratore e quale Quadro CP_7 CodiceFiscale_5
Direttivo presso l'unità organizzativa Lending di come da “Atto di Conferimento Controparte_5 di poteri di rappresentanza al Personale di del 17 febbraio 2023, a rogito del Dott. Controparte_5
, notaio in Mestre (VE), Rep. n. 44809 – Racc. n. 17131, Registrato presso l'ufficio Persona_1 dell'Agenzia delle Entrate di IA il giorno 17/02/2023 al n. 3844 S. 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Terrigno ( , con studio professionale in Roma, Viale C.F._6
Parioli 63, ove è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato depositata nel fascicolo telematico;
ai fini delle notificazioni e comunicazioni si indicano, in via esclusiva: PEC: ; fax 064201051; Email_6
(Codice Fiscale ) nata a [...] il [...] e Controparte_8 C.F._7 residente a [...]; (Codice Fiscale ) CP_9 C.F._8 residente a [...], – Controparte_10
- (Codice Fiscale francese con sede legale a Controparte_11 P.IVA_5
2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 3 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
75010 Parigi (Francia) 99 Rue du Faubourg Saint Denis - in persona del suo amministratore e legale rappresentante, presidente della Società, Sig. tutti rappresentati assistiti e difesi, per CP_12 distinte procure alle liti dall'Avv. Giovanni Giorgianni del Foro di Milano, (Codice Fiscale
– Casella PEC ove si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni nonché C.F._9 tutti gli avvisi previsti dalla legge, , ed elettivamente Email_7 domiciliati presso il suo Studio professionale sito in 20122 - Milano, Via Fontana n. 22;
Il Tribunale letti gli atti, udito il giudice relatore,
PREMESSO CHE
Il procedimento originato dal ricorso ex art. 44 ccii introdotto dalla società debitrice CP_1 con deposito telematico del 7.3.2025 va dichiarato inammissibile in quanto entro il termine prorogato del 14 luglio 2025 la ricorrente non ha provveduto al deposito dello strumento di regolazione della crisi ovvero alla presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I. oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2.
Con deposito telematico in data 14-15.7.2025 ha infatti chiesto con ricorso l'apertura CP_1 della propria liquidazione giudiziale, implicitamente rinunciando alla domanda di soluzione della crisi mediante uno strumento di regolazione alternativo, allegando e documentando che: “…con comunicazione in data odierna ha informato di non ritenere possibile Controparte_13 CP_1 continuare l'operazione secondo le modalità che erano stare ipotizzate e che allo stato è venuto meno
l'interesse nell'operazione (doc. 1). Anche tenuto conto del complesso contenzioso insorto con
Coima con riferimento alla proprietà dell'immobile che si profila di esito e tempi incerti (si produce la comparsa di costituzione con domande riconvenzionali depositata da Coima in data 8 luglio 2025 nel giudizio promosso da ai sensi dell'art. 2652, comma 1 n. 3 c.c.- doc. 2), nonostante gli CP_1 sforzi profusi l'ipotizzato piano concordatario non appare allo stato fattibile e attestabile come comunicato dalla dott.ssa con la relazione che si produce (doc. 3).”. Persona_2
I presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale.
RILEVATO IN FATTO E DIRITTO CHE
• fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito;
la società debitrice è stata posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei
3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 4 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
termini e delle forme di legge: per quanto concerne l'ulteriore complesso sviluppo della vicenda processuale, si rinvia alle motivazioni che precedono, con riferimento alla definizione negativa dell'accesso allo strumento di regolazione della crisi ed insolvenza, in ragione del mancato rispetto del termine di legge per depositare proposta, piano e/o accordo e dell'implicita rinuncia con il deposito dell'istanza in proprio per apertura della liquidazione giudiziale;
• sussiste, ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia, in Comune ricompreso nel circondario dell'intestato Tribunale, in quanto risulta da visura aggiornata che la società debitrice ha sede legale in MILANO (MI) VIA CERESIO 7 cap 20154;
• la debitrice è una società che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, avente per oggetto sociale, senza pretesa di esaustività: “STUDIO E
CONSULENZA STILISTICA NEL SETTORE DELLA MODA, NONCHE' L'ATTIVITA' DI
COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI TESSILI E ACCESSORI PER
L'ABBIGLIAMENTO E DI CALZATURE”
• la debitrice non ha dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII: dal bilancio al 31.5.2023 le soglie dimensionali appaiono superate;
il totale attivo dello stato patrimoniale è superiore ad €
300.000 e pari ad € 33.037.934,00;
• ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti
è complessivamente superiore a € 30.000,00, come emerge dall'elenco dei debiti scaduti, nonché dai ricorsi delle parti ricorrenti che hanno legittimazione attiva;
dall'estratto del CP_1 concessionario di riscossione risulta un avviso di addebito – non rateizzato né oggetto di definizione agevolata – per € 139.739,69, notificato il 4.3.2024;
L'insolvenza della ricorrente.
La debitrice si trova pertanto concretamente in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto:
a) dalla narrativa del ricorso ex art. 44 ccii sulle cause della crisi (pagine da 5 a 8, in cui si espone inter alia che “…La situazione di crisi determinata dalla pandemia si è poi
4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 5 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
recentemente aggravata a causa della notifica alla Società di una serie di avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate conseguenti ad un PVC del 15 dicembre 2023 in relazione all'attività di ricerca e sviluppo svolta da tra il 2015 ed il 2019”); CP_1
b) dalla mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, in ragione del mancato deposito di piano, proposta o accordo nel termine di legge concesso e prorogato ai sensi dell'art. 44 ccii del 14.7.2025;
c) dalla presenza nel progetto bilancio al 31.5.2024 di un patrimonio netto negativo di €-
4.647.354, mentre la situazione contabile al 31.12.2024 evidenzia una perdita di esercizio di € -4.674.974, nonché dal volume dei debiti complessivi di € 35 milioni che non possono essere estinti con l'attivo ad oggi liquidabile;
Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prescelto oggi in persona del medesimo professionista già designato quale commissario giudiziale nel decreto ex art. 44 CCII.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di accesso con riserva ex art. 44 ccii depositata dalla ricorrente il 7.3.2025 e dà atto della cessazione dell'efficacia delle misure protettive, non prorogate, dal 10.7.2025, mandando la cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro
Imprese;
e per l'effetto visti gli articoli 7, 38, 39, 44, 47, 49 CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società on CP_1 sede legale a MILANO (MI) VIA CERESIO 7 cap 20154 PRIMO E SECONDO PIANO,
5 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 6 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
Numero REA MI – 1878548 Codice fiscale Partita IVA e n.iscr. al Registro Imprese
quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15; P.IVA_1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatore la dott.ssa soggetto che ha i requisiti di cui Persona_3 agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 12 novembre 2025 ore 11.00 in modalità da remoto mediante Microsoft Teams al seguente link ipertestuale della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40threa d.v2/0?
[...]
CodiceFiscale_10
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
6 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE Pagina nr. 7 Sentenza nel procedimento R.G. P.U. n. 504/2024
[...] CP_1
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione II Civile, in data 17 luglio 2025.
Il giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Caterina Macchi
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