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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1186/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29.5.2025,
Da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SEGIC EMANUELE, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese
(VA), Via Orrigoni n. 17, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CETRANGOLO PIETRO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), Via Finocchiaro Aprile n. 5, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 14.6.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. depositato telematicamente in data 7.11.2025)
“✓ dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
✓ordinare al Comune di IA (CE) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
✓ La casa coniugale sita in Varese, Via Monte Santo n. 40 rimarrà assegnata, con tutti gli arredi
(eccezion fatta per gli effetti personali del coniuge) al OR;
i corredi verranno CP_1 divisi al 50% tra i coniugi. La signora lascerà l'abitazione coniugale entro il termine di 120 Pt_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, stabilendosi presso una nuova e diversa abitazione ove trasferirà, nel medesimo termine, la propria residenza.
✓ Collocamento e mantenimento dei figli.
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento paritario presso gli stessi;
la minore trascorrerà, quindi, tempi equivalenti con la madre e con il padre, distribuiti in modo equo in base alle esigenze ed impegni scolastici e ludico/sportivi della minore.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; ai fini anagrafici e come collocamento principale, la figlia minore sarà iscritta presso il domicilio della madre nella nuova soluzione abitativa che la stessa reperirà, dandone tempestiva comunicazione al OR
[...]
. CP_1
✓ Contributo al mantenimento.
I genitori provvederanno al contributo ordinario dei figli in via diretta, quando i figli saranno con loro presso le rispettive abitazioni;
quanto alle spese straordinarie previste dal Protocollo del
Tribunale di Varese verranno divise al 50% tra i genitori. L'assegno unico spettante al nucleo familiare verrà diviso al 50% tra i coniugi.
✓ Rapporti patrimoniali tra i coniugi. I signori e , al fine di regolamentare tutte le pendenze economiche tra loro, a Pt_1 CP_1
tacitazione di ogni pretesa, per quanto non riconosciuta, dipendente e comunque connessa alla pregressa convivenza, ritengono di stabilire ulteriormente che:
- il signor verserà alla ORa quale concorso spese per il trasferimento in CP_1 Pt_1 altra soluzione abitativa, la somma mensile di € 400,00 per un periodo determinato di 28 mesi, a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
- La signora si impegna a cedere - entro sei mesi dalla pubblicazione della Sentenza di Pt_1 separazione – al signor , che accetta, la propria quota di proprietà dell'immobile CP_1
adibito a casa coniugale, sito in Varese, Via Monte Santo n. 40, così attualmente identificato:
Catasto Fabbricati del Comune di Varese – Sez. VA – Foglio 12 – mappali:
- 2638 sub. 1, Via Monte Santo n. 40, piano 2, categoria C/2, classe 8, rendita catastale € 283,43;
- 2638 sub. 3, Via Monte Santo n. 40, piano 1, categoria A/3, classe 3, rendita catastale € 588,76;
- 2638, sub. 501, Via Monte Santo n. 40, piano T, categoria C/6, classe 7, rendita catastale €
593,51.
I coniugi convengono che la predetta cessione dovrà avvenire entro 6 mese dalla pubblicazione della Sentenza di separazione a fronte:
- della corresponsione da parte del signor della somma di € 10.000,00 – da versarsi CP_1
in unica soluzione alla sottoscrizione del rogito notarile;
- dell'accollo integrale del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in capo al signor;
CP_1 le parti precisano che il mutuo ipotecario gravante sull'immobile di Via Monte Santo n. 40, verrà diviso al 50% tra i coniugi sino all'effettiva uscita dall'abitazione familiare della signora Pt_1
- dell'accollo integrale da parte del OR delle rate residue dei finanziamenti CP_1
contratti dai coniugi in costanza di matrimonio – debiti le cui rate sono attualmente domiciliate sul conto corrente comune intestato ai coniugi - eccezion fatta per il finanziamento contratto per le cure dentistiche della ORa che si impegna a trasferire su altro conto il relativo Pt_1
addebito mensile.
Il trasferimento avverrà avanti il Notaio che verrà scelto dal OR , con spese a CP_1
carico dello stesso.
- I signori e danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste Pt_1 CP_1
dall'art. 19 della legge n. 74/1987 (come chiarito dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni), correlate al trasferimento da parte della signora al OR della sua quota di proprietà dell'immobile sito in Varese, via Pt_1 CP_1
Monte Santo n. 40 come sopra identificato, precisando che tale trasferimento risulta indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, non diversamente componibile;
✓ spese legali compensate.
I signori e , ut supra generalizzati, Pt_1 CP_1
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza
a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
IA (CE) in data 1.6.2004, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2004, atto n. 5, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Marcianise, CE) in data 10.10.2009, minorenne, Persona_2
(Marcianise, CE) in data 26.9.2007 e (Marcianise, CE) in data 12.1.2005, Per_3 Per_4
entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, di assegnare a sé la casa coniugale, sita in Varese
(VA), Via Monte Santo n. 40, di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di disporre che stante la maggiore età, decida in autonomia le frequentazioni con il padre, Per_3
di porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento dei figli con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%, di disporre che i coniugi continueranno a pagare il mutuo della casa familiare con gli assegni familiari fino a quando verranno percepiti, salvo dividerlo successivamente al 50%, e continueranno a pagare i finanziamenti dividendo le rate al 50% tra loro fino all'estinzione dei debiti, di disporre che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, nonché, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione personale dei coniugi e contestuale divorzio, chiedendo di assegnare a sé la casa coniugale con la disponibilità del resistente a versare alla sig.ra la somma mensile di euro Pt_1
400,00 per il trasferimento della stessa in altra abitazione, da corrispondersi per un periodo di 28 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, e con la disponibilità dello stesso di acquistare la quota di proprietà della ricorrente corrispondendo a quest'ultima la somma di euro
10.000,00 in unica soluzione, con accollo da parte del resistente dell'integrale mutuo ipotecario
(che continuerà ad essere ripartito al 50% tra i coniugi sino all'effettiva uscita della ricorrente dall'abitazione) e con accollo integrale delle rate residue dei finanziamenti (ad eccezione del finanziamento per le cure dentistiche della ricorrente che rimarrà a suo carico), di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario presso gli stessi e Per_1 regolamentazione delle frequentazioni paritetiche, di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento della prole con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% e dell'AUU al 50%, nonché di pronunciare, decorsi i termini di legge, il divorzio senza previsione di alcun assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_1
Con decreto del 31.10.2025, il giudice relatore, letta l'istanza congiunta depositata dalle parti nella medesima data in cui rappresentavano di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e del divorzio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.11.2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 7.11.2025, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale della prole.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IA (CE) in data
[...]
1.6.2004 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2004, atto n.
5, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di LUSCIANO (CE), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
5. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 29.5.2025,
Da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SEGIC EMANUELE, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese
(VA), Via Orrigoni n. 17, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CETRANGOLO PIETRO, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese (VA), Via Finocchiaro Aprile n. 5, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 14.6.2025);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. depositato telematicamente in data 7.11.2025)
“✓ dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
✓ordinare al Comune di IA (CE) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
✓ La casa coniugale sita in Varese, Via Monte Santo n. 40 rimarrà assegnata, con tutti gli arredi
(eccezion fatta per gli effetti personali del coniuge) al OR;
i corredi verranno CP_1 divisi al 50% tra i coniugi. La signora lascerà l'abitazione coniugale entro il termine di 120 Pt_1
giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, stabilendosi presso una nuova e diversa abitazione ove trasferirà, nel medesimo termine, la propria residenza.
✓ Collocamento e mantenimento dei figli.
La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento paritario presso gli stessi;
la minore trascorrerà, quindi, tempi equivalenti con la madre e con il padre, distribuiti in modo equo in base alle esigenze ed impegni scolastici e ludico/sportivi della minore.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; ai fini anagrafici e come collocamento principale, la figlia minore sarà iscritta presso il domicilio della madre nella nuova soluzione abitativa che la stessa reperirà, dandone tempestiva comunicazione al OR
[...]
. CP_1
✓ Contributo al mantenimento.
I genitori provvederanno al contributo ordinario dei figli in via diretta, quando i figli saranno con loro presso le rispettive abitazioni;
quanto alle spese straordinarie previste dal Protocollo del
Tribunale di Varese verranno divise al 50% tra i genitori. L'assegno unico spettante al nucleo familiare verrà diviso al 50% tra i coniugi.
✓ Rapporti patrimoniali tra i coniugi. I signori e , al fine di regolamentare tutte le pendenze economiche tra loro, a Pt_1 CP_1
tacitazione di ogni pretesa, per quanto non riconosciuta, dipendente e comunque connessa alla pregressa convivenza, ritengono di stabilire ulteriormente che:
- il signor verserà alla ORa quale concorso spese per il trasferimento in CP_1 Pt_1 altra soluzione abitativa, la somma mensile di € 400,00 per un periodo determinato di 28 mesi, a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
- La signora si impegna a cedere - entro sei mesi dalla pubblicazione della Sentenza di Pt_1 separazione – al signor , che accetta, la propria quota di proprietà dell'immobile CP_1
adibito a casa coniugale, sito in Varese, Via Monte Santo n. 40, così attualmente identificato:
Catasto Fabbricati del Comune di Varese – Sez. VA – Foglio 12 – mappali:
- 2638 sub. 1, Via Monte Santo n. 40, piano 2, categoria C/2, classe 8, rendita catastale € 283,43;
- 2638 sub. 3, Via Monte Santo n. 40, piano 1, categoria A/3, classe 3, rendita catastale € 588,76;
- 2638, sub. 501, Via Monte Santo n. 40, piano T, categoria C/6, classe 7, rendita catastale €
593,51.
I coniugi convengono che la predetta cessione dovrà avvenire entro 6 mese dalla pubblicazione della Sentenza di separazione a fronte:
- della corresponsione da parte del signor della somma di € 10.000,00 – da versarsi CP_1
in unica soluzione alla sottoscrizione del rogito notarile;
- dell'accollo integrale del mutuo ipotecario gravante sull'immobile in capo al signor;
CP_1 le parti precisano che il mutuo ipotecario gravante sull'immobile di Via Monte Santo n. 40, verrà diviso al 50% tra i coniugi sino all'effettiva uscita dall'abitazione familiare della signora Pt_1
- dell'accollo integrale da parte del OR delle rate residue dei finanziamenti CP_1
contratti dai coniugi in costanza di matrimonio – debiti le cui rate sono attualmente domiciliate sul conto corrente comune intestato ai coniugi - eccezion fatta per il finanziamento contratto per le cure dentistiche della ORa che si impegna a trasferire su altro conto il relativo Pt_1
addebito mensile.
Il trasferimento avverrà avanti il Notaio che verrà scelto dal OR , con spese a CP_1
carico dello stesso.
- I signori e danno atto di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previste Pt_1 CP_1
dall'art. 19 della legge n. 74/1987 (come chiarito dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate e successive modificazioni), correlate al trasferimento da parte della signora al OR della sua quota di proprietà dell'immobile sito in Varese, via Pt_1 CP_1
Monte Santo n. 40 come sopra identificato, precisando che tale trasferimento risulta indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, non diversamente componibile;
✓ spese legali compensate.
I signori e , ut supra generalizzati, Pt_1 CP_1
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza
a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
IA (CE) in data 1.6.2004, con atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2004, atto n. 5, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nati i figli (Marcianise, CE) in data 10.10.2009, minorenne, Persona_2
(Marcianise, CE) in data 26.9.2007 e (Marcianise, CE) in data 12.1.2005, Per_3 Per_4
entrambi maggiorenni e non economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato in data 29.5.2025 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, di assegnare a sé la casa coniugale, sita in Varese
(VA), Via Monte Santo n. 40, di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1
collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di disporre che stante la maggiore età, decida in autonomia le frequentazioni con il padre, Per_3
di porre a carico dei genitori l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento dei figli con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%, di disporre che i coniugi continueranno a pagare il mutuo della casa familiare con gli assegni familiari fino a quando verranno percepiti, salvo dividerlo successivamente al 50%, e continueranno a pagare i finanziamenti dividendo le rate al 50% tra loro fino all'estinzione dei debiti, di disporre che ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento personale, nonché, decorsi i termini di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione personale dei coniugi e contestuale divorzio, chiedendo di assegnare a sé la casa coniugale con la disponibilità del resistente a versare alla sig.ra la somma mensile di euro Pt_1
400,00 per il trasferimento della stessa in altra abitazione, da corrispondersi per un periodo di 28 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, e con la disponibilità dello stesso di acquistare la quota di proprietà della ricorrente corrispondendo a quest'ultima la somma di euro
10.000,00 in unica soluzione, con accollo da parte del resistente dell'integrale mutuo ipotecario
(che continuerà ad essere ripartito al 50% tra i coniugi sino all'effettiva uscita della ricorrente dall'abitazione) e con accollo integrale delle rate residue dei finanziamenti (ad eccezione del finanziamento per le cure dentistiche della ricorrente che rimarrà a suo carico), di affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento paritario presso gli stessi e Per_1 regolamentazione delle frequentazioni paritetiche, di porre a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in via diretta al mantenimento della prole con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% e dell'AUU al 50%, nonché di pronunciare, decorsi i termini di legge, il divorzio senza previsione di alcun assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_1
Con decreto del 31.10.2025, il giudice relatore, letta l'istanza congiunta depositata dalle parti nella medesima data in cui rappresentavano di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione e del divorzio, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 27.11.2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 7.11.2025, il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale della prole.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IA (CE) in data
[...]
1.6.2004 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2004, atto n.
5, Parte II, Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di LUSCIANO (CE), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
5. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli