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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 10626/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28.04.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 28.04.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10626/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
nella qualità di erede del sig. (C.F. Parte_1 Persona_1
), rapp.to e difeso dall'Avvocato Maria Antonietta Falco C.F._1
Attore
CONTRO
(CF in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Carla Marsala Fanara
Convenuto
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.07.2021, il sig. conveniva Persona_1 in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il n.q. di ente Controparte_1 proprietario delle strade cittadine
All'uopo il sig. rappresentava che, in , in data 31.12.2020, alle ore 21,45, Pt_1 CP_1 percorreva a piedi, il marciapiedi della via Leopardi a (lato destro rispetto al senso di CP_1 marcia delle auto) per andare verso la Via Ariosto dove era parcheggiata la propria autovettura, onde rientrare nella propria abitazione in Via Paolo Veronese 26.
All'altezza dell'uscita della traversa di Via Villa Sperlinga, tuttavia, la punta della scarpa destra si impigliava in una delle numerosissime disconnessioni e buche presenti lungo il marciapiede della via stessa.
Il sig. perdeva così l'equilibrio e, cadendo pesantemente in avanti, Persona_1 sbatteva la faccia e, in particolare, il naso, ferendosi, altresì, alle mani e alle ginocchia, e procurandosi diverse contusioni anche alle costole.
Il sig si recava quindi al Pronto Soccorso di Villa Sofia, nosocomio più vicino rispetto Pt_1 al luogo dell'incidente, dove gli veniva praticata una TAC massiccio-facciale e due RX alla mano sinistra e alla mano destra.
Come conseguenza della caduta, il IG. avrebbe riportato la frattura della piramide Pt_1 nasale con insellamento e deviazione del setto nasale sinistro convesso, con profonda ferita al predetto setto nasale e abbondante perdita di sangue, leggero trauma cranico, stato di shock, escoriazioni alle ginocchia e plurime escoriazioni alle mani, con ferita alla regione carpale destra con presenza di corpo estraneo di circa 5 mm costituito da un frammento di asfalto, che comportava la necessità di un intervento di estrazione effettuato in data 01.01.2021, del predetto corpo estraneo.
La prognosi susseguente era di 31- 36 giorni (come da referti medici all.4), di cui 15 giorni di inabilità assoluta, 21 giorni di inabilità parziale (giorni 7 al 75%, giorni 7 al 50% e giorni 7 al
25%), poiché il sinistro avrebbe causato non solo la frattura e la ferita del setto nasale, ma anche gravi difficoltà respiratorie, dolori alle costole, alle ginocchia e alle mani, mal di testa
2 continui, che gli avrebbero impedito di svolgere le normali attività quotidiane da solo, tra le quali, lavarsi, mangiare, vestirsi, tanto da richiedere l'assistenza permanente di un familiare.
Le lesioni alle mani e al naso, altresì, gli avrebbero impedito di uscire, guidare, fare la spesa, durante tutto il periodo della prognosi;
La frattura al setto nasale, non operata, inoltre, avrebbe lasciato una deformazione nasale di notevole entità, poiché l'intervento chirurgico venne sconsigliato anche a seguito dell'epidemia da Covid-19, per cui la lesione e il pregiudizio estetico lieve – moderato subito dal IG. Pt_1 restò come permanente e non suscettibile di miglioramento.
Ancora nel mese di maggio 2021 sarebbero rimaste visibili ferite al naso e alla mano, e sarebbero state esistenti cefalea, difficoltà respiratorie, russamento;
Dunque, parte attrice chiedeva, nella propria comparsa conclusionale “ Condannare il
[...] in persona del p.t. al risarcimento di tutti i danni patiti dal de cuius , CP_1 CP_2 Persona_1 disponendo tale risarcimento a favore dell'erede costituita IG.ra , quantificati nella somma di Parte_1 euro 17.720,53, come rideterminata dal CTU e comprensiva di tutte le spese sostenute a seguito del danno patito, come sopra meglio dettagliate, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data dell'azione fino al soddisfo;
Condannare il in persona del Sindaco p.t. al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti e onorari di causa, oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge e spese di registro della causa.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta negando ogni Controparte_1 responsabilità nella causazione del sinistro occorso all'attore.
Dunque, il così concludeva la propria comparsa di costituzione “Disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - rigettare le domande proposte dal IG. in Persona_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al - in subordine ritenere e dichiarare che il sinistro Controparte_1 lamentato da controparte è da imputare al caso fortuito e, cioè, ad un fattore accidentale ed imprevedibile- in via ulteriormente subordinata ritenere e dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., - totale o parziale - dell'Attore nella produzione del sinistro, in quanto imputabile ad evidente imprudenza e/o negligenza dello Stesso e conseguentemente escludere e/o ridurre l'ammontare dei danni patrimoniali dalla
Stesso richiesti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre , CPDEL e DS. CP_3
3 Con provvedimento del 14.10.2021 si disponeva il rinnovo della notifica e si rinviava al
24.03.2022.
Con provvedimento del 24.03.2022 si rinviava al 10.11.2022 per l'espletamento della prova richiesta.
In data 10.11.2022 veniva escusso il testimone sig. , indicato da parte Testimone_1 attrice.
Con ordinanza del 22.05.2023 veniva nominato CTU medico legale il dott. Persona_2 onde rispondere ai seguenti quesiti
1. se le lesioni refertate all'attore subito dopo il fatto per cui è causa e/o successivamente certificate, per la loro natura ed entità, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo, alla modalità dello stesso e alla tipologia di urto subito;
2. se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale), avendo speciale riguardo alla situazione di salute pregressa dell'attore;
3. se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
4. se l'importo delle spese mediche documentate dall'attore possono reputarsi congrue in relazione alle lesioni riportate, quantificando l'importo, e la necessità di eventuali spese mediche future, anche odontoiatriche;
e si rinviava al 31.05.2023 per il giuramento.
Con provvedimento del 31.05.2023 il processo veniva rinviato al 15.01.2024 per l'esame della
CTU.
L'udienza del 15.01.2024 veniva rinviata al 01.03.2024 e quindi, stante il mancato deposito dell'elaborato peritale, si rinviava al 31.05.2024.
In data 20.05.2024 veniva depositata la perizia.
Con provvedimento del 31.05.2024 la causa veniva rinviata al 31.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa era assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 03.02.2025 si anticipava all'udienza del 28.04.2025 per decisione e discussione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia, ovverosia che l'attore, mentre si trovava in e percorreva a piedi, via CP_1
Leopardi, procedendo lungo il marciapiede, cadeva a terra.
Depone, in tal senso, la dichiarazione del testimone che ha assistito Testimone_1 all'evento.
Infatti, la testimone, escussa all'udienza del 10.11.2022 dichiara “Nella strada vi era illuminazione pubblica ma il marciapiede era poco illuminato perché la luce era coperta dagli alberi. Il marciapiede era sconnesso per la presenza delle radici degli alberi e nel punto in cui l'attore è caduto vi era un dislivello e si vedeva che erano stati eseguiti dei lavori. Io mi trovavo nello stesso marciapiede e camminavo in senso inverso al sig. . Aggiungo che l'attore camminava lentamente ed aveva lo sguardo rivolto alla strada, non Pt_1 ricordo se il marciapiede era pieno di cartacce o fogliame. .
Dalla testimonianza raccolta emerge dunque che:
a) Si notava l'avvenuta esecuzione di alcuni lavori;
b) L'attore camminava lentamente ed aveva lo sguardo rivolto alla strada.
Altro elemento di fatto incontestabile è che fosse residente in . Pt_1 CP_1
Orbene, dette circostanze di fatto appaiono sufficienti per imputare la caduta, in via esclusiva, alla mancanza di cautela da parte dell'attore.
Occorre, invero, ricordare che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, nel senso che eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
In altre parole, in virtù del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato in virtù del principio di solidarietà (art 2 Cost), la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe
(Cass.01.02.2018 nr 2482).1 Ciò in quanto più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
E l'imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, visto che appare granitico in giurisprudenza il principio che quanto più la situazione di possibile danno sa suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” ( Cass. Civile Sez III
29.01.2019 nr. 2345 Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass.,
01/02/2018, n. 2482).
In altri termini, nel caso di specie, vi era per l'attore la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e ciò esclude la configurabilità dell'insidia dato che, appunto, quanto più la situazione di pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass.
11946/2013).
In sostanza, la concreta possibilità che l'utente possa percepire e, quindi, prevedere con l'ordinaria diligenza il pericolo presente sulla strada, vale altresì ad escludere la configurabilità
in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), e' altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilita' e quindi di causalita' adeguata.4.30. – Tale dovere di cautela corrisponde gia' alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e puo' ricondursi – se non all'ormai non piu' in auge principio di auto responsabilita' – almeno ad un dovere di solidarieta', imposto dall'articolo 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocita' degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
(…) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e' connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche' astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale (…)”.
6 dell'insidia e, di conseguenza, anche della responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. 13.7.2011, n. 15375).
E' che l'esistenza del pericolo fosse presumibile sulla strada percorsa dal Castello appare manifesta:
- anzitutto, stante le condizioni generali della strada, è evidente che l'esistenza della essa fosse in concreto “prevedibile”: lo stesso repertorio fotografico allegato da parte attrice mostra che le condizioni generali del percorso fossero tali da indurre ad una particolare attenzione nell'incedere, vista la presenza di numerosi avvallamenti.
-in secondo luogo, anche l'esistenza di lavori sul marciapiede, così come descritti dal testimone , avrebbe dovuto spingere l'attore all'adozione di una maggiore accortezza Tes_1 nell'incedere in quel punto.
Quindi, usando una diligenza media, l'attore avrebbe potuto evitare l'incidente poiché è pacifico che l'esistenza di lavori sul marciapiede ed ovviamente le condizioni generali del medesimo, sono tutti elementi che avrebbero dovuto indurre l'attore a procedere con cautela.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve ritenersi priva di fondamento e deve essere integramente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, condannando la parte attrice a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato in comparsa conclusionale e l'attività difensiva effettiva espletata dall'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nella qualità di erede Parte_1 del sig. nei confronti del , per le ragioni indicate in Persona_1 Controparte_1 motivazione, ponendo a carico di parte attrice le spese di ctu.
CONDANNA la sig.ra , nella qualità di erede del sig. , a Parte_1 Persona_1 rimborsare il convenuto delle spese di lite, spese che si liquidano nella Controparte_1 somma di Euro 3.397 così determinata Euro 919 per la fase studio ed Euro 777 per la fase introduttiva ed Euro 1701 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A
e CPA come per legge.
Palermo lì 28.04.2025
7 Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
8 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (…)Tanto in ipotesi di responsabilita' per cose in custodia ex articolo 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilita' ex articolo 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo' – in base ad un ordine crescente di gravita' – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita' del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'articolo 2051 c.c.).4.28. – In particolare, quanto piu' la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, gia' Cass. 10300/07).4.29. – In altri termini, se e' vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita' si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri
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Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 10626/2021 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 03.02.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 28.04.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 28.04.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del GOP dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 10626/2021 R.G.A.C., pendente
TRA
nella qualità di erede del sig. (C.F. Parte_1 Persona_1
), rapp.to e difeso dall'Avvocato Maria Antonietta Falco C.F._1
Attore
CONTRO
(CF in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocato Carla Marsala Fanara
Convenuto
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26.07.2021, il sig. conveniva Persona_1 in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Palermo, il n.q. di ente Controparte_1 proprietario delle strade cittadine
All'uopo il sig. rappresentava che, in , in data 31.12.2020, alle ore 21,45, Pt_1 CP_1 percorreva a piedi, il marciapiedi della via Leopardi a (lato destro rispetto al senso di CP_1 marcia delle auto) per andare verso la Via Ariosto dove era parcheggiata la propria autovettura, onde rientrare nella propria abitazione in Via Paolo Veronese 26.
All'altezza dell'uscita della traversa di Via Villa Sperlinga, tuttavia, la punta della scarpa destra si impigliava in una delle numerosissime disconnessioni e buche presenti lungo il marciapiede della via stessa.
Il sig. perdeva così l'equilibrio e, cadendo pesantemente in avanti, Persona_1 sbatteva la faccia e, in particolare, il naso, ferendosi, altresì, alle mani e alle ginocchia, e procurandosi diverse contusioni anche alle costole.
Il sig si recava quindi al Pronto Soccorso di Villa Sofia, nosocomio più vicino rispetto Pt_1 al luogo dell'incidente, dove gli veniva praticata una TAC massiccio-facciale e due RX alla mano sinistra e alla mano destra.
Come conseguenza della caduta, il IG. avrebbe riportato la frattura della piramide Pt_1 nasale con insellamento e deviazione del setto nasale sinistro convesso, con profonda ferita al predetto setto nasale e abbondante perdita di sangue, leggero trauma cranico, stato di shock, escoriazioni alle ginocchia e plurime escoriazioni alle mani, con ferita alla regione carpale destra con presenza di corpo estraneo di circa 5 mm costituito da un frammento di asfalto, che comportava la necessità di un intervento di estrazione effettuato in data 01.01.2021, del predetto corpo estraneo.
La prognosi susseguente era di 31- 36 giorni (come da referti medici all.4), di cui 15 giorni di inabilità assoluta, 21 giorni di inabilità parziale (giorni 7 al 75%, giorni 7 al 50% e giorni 7 al
25%), poiché il sinistro avrebbe causato non solo la frattura e la ferita del setto nasale, ma anche gravi difficoltà respiratorie, dolori alle costole, alle ginocchia e alle mani, mal di testa
2 continui, che gli avrebbero impedito di svolgere le normali attività quotidiane da solo, tra le quali, lavarsi, mangiare, vestirsi, tanto da richiedere l'assistenza permanente di un familiare.
Le lesioni alle mani e al naso, altresì, gli avrebbero impedito di uscire, guidare, fare la spesa, durante tutto il periodo della prognosi;
La frattura al setto nasale, non operata, inoltre, avrebbe lasciato una deformazione nasale di notevole entità, poiché l'intervento chirurgico venne sconsigliato anche a seguito dell'epidemia da Covid-19, per cui la lesione e il pregiudizio estetico lieve – moderato subito dal IG. Pt_1 restò come permanente e non suscettibile di miglioramento.
Ancora nel mese di maggio 2021 sarebbero rimaste visibili ferite al naso e alla mano, e sarebbero state esistenti cefalea, difficoltà respiratorie, russamento;
Dunque, parte attrice chiedeva, nella propria comparsa conclusionale “ Condannare il
[...] in persona del p.t. al risarcimento di tutti i danni patiti dal de cuius , CP_1 CP_2 Persona_1 disponendo tale risarcimento a favore dell'erede costituita IG.ra , quantificati nella somma di Parte_1 euro 17.720,53, come rideterminata dal CTU e comprensiva di tutte le spese sostenute a seguito del danno patito, come sopra meglio dettagliate, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data dell'azione fino al soddisfo;
Condannare il in persona del Sindaco p.t. al pagamento Controparte_1 delle spese, diritti e onorari di causa, oltre oneri fiscali e previdenziali, come per legge e spese di registro della causa.
Il si costituiva con comparsa di costituzione e risposta negando ogni Controparte_1 responsabilità nella causazione del sinistro occorso all'attore.
Dunque, il così concludeva la propria comparsa di costituzione “Disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - rigettare le domande proposte dal IG. in Persona_1 quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al - in subordine ritenere e dichiarare che il sinistro Controparte_1 lamentato da controparte è da imputare al caso fortuito e, cioè, ad un fattore accidentale ed imprevedibile- in via ulteriormente subordinata ritenere e dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., - totale o parziale - dell'Attore nella produzione del sinistro, in quanto imputabile ad evidente imprudenza e/o negligenza dello Stesso e conseguentemente escludere e/o ridurre l'ammontare dei danni patrimoniali dalla
Stesso richiesti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre , CPDEL e DS. CP_3
3 Con provvedimento del 14.10.2021 si disponeva il rinnovo della notifica e si rinviava al
24.03.2022.
Con provvedimento del 24.03.2022 si rinviava al 10.11.2022 per l'espletamento della prova richiesta.
In data 10.11.2022 veniva escusso il testimone sig. , indicato da parte Testimone_1 attrice.
Con ordinanza del 22.05.2023 veniva nominato CTU medico legale il dott. Persona_2 onde rispondere ai seguenti quesiti
1. se le lesioni refertate all'attore subito dopo il fatto per cui è causa e/o successivamente certificate, per la loro natura ed entità, siano eziologicamente riconducibili al sinistro medesimo, alla modalità dello stesso e alla tipologia di urto subito;
2. se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) del soggetto, specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale), avendo speciale riguardo alla situazione di salute pregressa dell'attore;
3. se ad esito delle medesime lesioni siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente del soggetto, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
4. se l'importo delle spese mediche documentate dall'attore possono reputarsi congrue in relazione alle lesioni riportate, quantificando l'importo, e la necessità di eventuali spese mediche future, anche odontoiatriche;
e si rinviava al 31.05.2023 per il giuramento.
Con provvedimento del 31.05.2023 il processo veniva rinviato al 15.01.2024 per l'esame della
CTU.
L'udienza del 15.01.2024 veniva rinviata al 01.03.2024 e quindi, stante il mancato deposito dell'elaborato peritale, si rinviava al 31.05.2024.
In data 20.05.2024 veniva depositata la perizia.
Con provvedimento del 31.05.2024 la causa veniva rinviata al 31.10.2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa era assegnata allo scrivente GOP.
Con decreto del 03.02.2025 si anticipava all'udienza del 28.04.2025 per decisione e discussione ex art 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 La domanda attorea deve essere respinta per le ragioni che seguono.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, deve ritenersi provato il fatto storico da cui trae origine la controversia, ovverosia che l'attore, mentre si trovava in e percorreva a piedi, via CP_1
Leopardi, procedendo lungo il marciapiede, cadeva a terra.
Depone, in tal senso, la dichiarazione del testimone che ha assistito Testimone_1 all'evento.
Infatti, la testimone, escussa all'udienza del 10.11.2022 dichiara “Nella strada vi era illuminazione pubblica ma il marciapiede era poco illuminato perché la luce era coperta dagli alberi. Il marciapiede era sconnesso per la presenza delle radici degli alberi e nel punto in cui l'attore è caduto vi era un dislivello e si vedeva che erano stati eseguiti dei lavori. Io mi trovavo nello stesso marciapiede e camminavo in senso inverso al sig. . Aggiungo che l'attore camminava lentamente ed aveva lo sguardo rivolto alla strada, non Pt_1 ricordo se il marciapiede era pieno di cartacce o fogliame. .
Dalla testimonianza raccolta emerge dunque che:
a) Si notava l'avvenuta esecuzione di alcuni lavori;
b) L'attore camminava lentamente ed aveva lo sguardo rivolto alla strada.
Altro elemento di fatto incontestabile è che fosse residente in . Pt_1 CP_1
Orbene, dette circostanze di fatto appaiono sufficienti per imputare la caduta, in via esclusiva, alla mancanza di cautela da parte dell'attore.
Occorre, invero, ricordare che, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, nel senso che eventuali buche costituiscono insidie solo allorché non risultino, visibili, evitabili e prevedibili.
In altre parole, in virtù del dovere di ragionevole cautela che grava sul danneggiato in virtù del principio di solidarietà (art 2 Cost), la valutazione dell'efficienza causale della condotta del danneggiato va effettuata tenendo conto di quanto la situazione di danno fosse prevedibile e superabile con l'adozione delle ordinarie cautele impiegabili in circostanze analoghe
(Cass.01.02.2018 nr 2482).1 Ciò in quanto più la situazione di danno era evitabile adottando le ordinarie cautele, più deve considerarsi rilevante l'efficienza causale della condotta imprudente del danneggiato.
E l'imprudenza può essere tale da interrompere il nesso causale, visto che appare granitico in giurisprudenza il principio che quanto più la situazione di possibile danno sa suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” ( Cass. Civile Sez III
29.01.2019 nr. 2345 Cass., 01/02/2018, n. 2477; Cass., 01/02/2018, n. 2478; Cass.,
01/02/2018, n. 2479; Cass., 01/02/2018, n. 2480; Cass., 01/02/2018, n. 2481; Cass.,
01/02/2018, n. 2482).
In altri termini, nel caso di specie, vi era per l'attore la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto e ciò esclude la configurabilità dell'insidia dato che, appunto, quanto più la situazione di pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass.
11946/2013).
In sostanza, la concreta possibilità che l'utente possa percepire e, quindi, prevedere con l'ordinaria diligenza il pericolo presente sulla strada, vale altresì ad escludere la configurabilità
in contatto (Cass. 17/10/2013, n. 23584), e' altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilita' e quindi di causalita' adeguata.4.30. – Tale dovere di cautela corrisponde gia' alla previsione codicistica della limitazione del risarcimento in ragione di un concorso del proprio fatto colposo e puo' ricondursi – se non all'ormai non piu' in auge principio di auto responsabilita' – almeno ad un dovere di solidarieta', imposto dall'articolo 2 Cost., di adozione di condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocita' degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, in adeguata regolazione della propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali si venga a contatto con la cosa.
(…) “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, e' connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'articolo 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarieta' espresso dall'articolo 2 Cost.. Pertanto, quanto piu' la situazione di possibile danno e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benche' astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita' causale (…)”.
6 dell'insidia e, di conseguenza, anche della responsabilità della pubblica amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. 13.7.2011, n. 15375).
E' che l'esistenza del pericolo fosse presumibile sulla strada percorsa dal Castello appare manifesta:
- anzitutto, stante le condizioni generali della strada, è evidente che l'esistenza della essa fosse in concreto “prevedibile”: lo stesso repertorio fotografico allegato da parte attrice mostra che le condizioni generali del percorso fossero tali da indurre ad una particolare attenzione nell'incedere, vista la presenza di numerosi avvallamenti.
-in secondo luogo, anche l'esistenza di lavori sul marciapiede, così come descritti dal testimone , avrebbe dovuto spingere l'attore all'adozione di una maggiore accortezza Tes_1 nell'incedere in quel punto.
Quindi, usando una diligenza media, l'attore avrebbe potuto evitare l'incidente poiché è pacifico che l'esistenza di lavori sul marciapiede ed ovviamente le condizioni generali del medesimo, sono tutti elementi che avrebbero dovuto indurre l'attore a procedere con cautela.
Per tali ragioni, la domanda attorea deve ritenersi priva di fondamento e deve essere integramente rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, condannando la parte attrice a rifondere le spese di lite al convenuto, liquidate come da dispositivo e determinate secondo i parametri del DM 55/2014 tenendo in considerazione il valore del petitum indicato in comparsa conclusionale e l'attività difensiva effettiva espletata dall'Ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
RIGETTA la domanda risarcitoria avanzata dalla sig.ra nella qualità di erede Parte_1 del sig. nei confronti del , per le ragioni indicate in Persona_1 Controparte_1 motivazione, ponendo a carico di parte attrice le spese di ctu.
CONDANNA la sig.ra , nella qualità di erede del sig. , a Parte_1 Persona_1 rimborsare il convenuto delle spese di lite, spese che si liquidano nella Controparte_1 somma di Euro 3.397 così determinata Euro 919 per la fase studio ed Euro 777 per la fase introduttiva ed Euro 1701 per la fase decisionale oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A
e CPA come per legge.
Palermo lì 28.04.2025
7 Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
8 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (…)Tanto in ipotesi di responsabilita' per cose in custodia ex articolo 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilita' ex articolo 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) puo' – in base ad un ordine crescente di gravita' – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilita' del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'articolo 2051 c.c.).4.28. – In particolare, quanto piu' la situazione di possibile pericolo e' suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto piu' incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 06/05/2015, n. 9009; in precedenza, peraltro, gia' Cass. 10300/07).4.29. – In altri termini, se e' vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilita' si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri
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