CASS
Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/02/2024, n. 5372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5372 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso n. 12924/2019 proposto da: NA RI, NA NA, NA AL, difesi dall'avvocato Luigino RI Martellato, domiciliati a Roma presso lo studio dell’avvocato Renato Miele;
-ricorrenti- contro NA LA, difesa dagli avvocati OV Molin, Massimo Minuti e Mara Curti;
-controricorrente - SE CI, NA AO, NA LA, Manga- NA OV;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 600/2019 del 20/02/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 5372 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 29/02/2024 2 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. Ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale, Carmelo Ce- lentano, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto del primo motivo di ricorso. Ascoltato l’avvocato Luigino RI Martellato per i ricorrenti. Ascoltato l’avvocato OV Molin per il controricorrente. Fatti di causa Nel 1996 RI, NA ed AL NA, figli della venditrice NI IO, convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia i fratelli LA e OV NA, i nipoti LA e AO NA, nonché CI SEi, marito di LA, per l’accertamento della nullità (per mancanza assoluta della volontà) della vendita immobiliare del 13/11/1990 della madre in favore della figlia LA. Gli attori narravano che al momento della firma la mano della venditrice, contro la volontà, era stata accompa- gnata dalla compratrice. In via subordinata, allegata la loro posizione di legittimari e lamentata la lesione della legittima - perché la compravendita avrebbe dissimulato una donazione indiretta ai convenuti, non essendo stato versato alcun prezzo alla venditrice – gli attori agivano in riduzione delle donazioni. I convenuti chiedevano il rigetto delle domande e OV NA proponeva riconvenzionale di accertamento dell’usucapione dei beni trasferitigli con la compravendita. In primo grado venivano rigettate le domande e compensate le spese. In appello gli attori chiedevano la riforma integrale e proponevano querela di falso dell’atto di vendita del 1990. La Corte di appello di Venezia, ritenuta l'ammissibilità della querela, so- spendeva il giudizio e rinviava il giudizio di falso al Tribunale, che rigettava la querela (sentenza n. 1633/05). Avverso tale pronuncia proponevano ap- pello gli attori. In secondo grado veniva confermato il rigetto della querela di falso e venivano condannati gli attori appellanti alle spese del grado in favore di LA NA. La divergenza tra le deposizioni dei testi Co- OM e AR faceva ritenere che esse non fossero attendibili;
in assenza di ulteriori elementi di prova, si doveva quindi mantenere ferma la natura 3 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. fidefaciente dell'atto pubblico oggetto di querela. Così la Corte di appello nella sentenza n. 2394/2011. Proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza di appello di conferma del rigetto della querela di falso, esso era a sua volta rigettato da Cass. 9513/2017. Riassunto l’originario giudizio di appello, la Corte di appello ha rigettato il gravame. Ricorrono in cassazione gli attori con due motivi, illustrati da memoria. Resiste LA NA con controricorso e memoria. OV, AO e LA NA, CI SE sono rimasti intimati. L’interlocutoria n. 35363/21 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica. In prossimità della quale, le parti hanno di nuovo depositato memorie. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo (p. 18 ss.) gli attori denunciano ex artt. 2909 c.c. e 12 Preleggi che la sentenza impugnata abbia violato il giudicato esterno (Corte di appello di Venezia, n. 2394/2011) conseguente al rigetto della querela di falso. Ad avviso dei ricorrenti il giudicato ha ad oggetto solo il fatto che NI IO ha firmato l’atto alla presenza del notaio, men- tre resta impregiudicata la questione se la sottoscrizione della madre sia stata forzata dalla figlia. La sentenza impugnata ha trascritto passi della sentenza di primo grado non riprodotti, né altrimenti confermati nella sen- tenza passata in giudicato, ma anzi dichiarati inconferenti ed estranei al thema decidendum e così espunti dalle ragioni della decisione a cui sola va ascritta efficacia di cosa giudicata sostanziale. Nella parte saliente, la sentenza impugnata ha statuito (p. 9) che la nullità della compravendita era configurabile in caso di mancanza assoluta di vo- lontà per essere stata la mano della parte forzata, non semplicemente aiu- tata. In questo secondo caso è configurabile una violenza morale, che però avrebbe dovuto essere dedotta specificamente come causa di annulla- mento. Che la mano della IO fosse stata forzata era però da esclu- dersi in base al giudicato formatosi sulla querela di falso, ove si era escluso che la sottoscrizione fosse stata aiutata fisicamente, che la IO non 4 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. avesse apposto la firma di proprio pugno o che altri avessero sottoscritto per lei;
mentre non era stata proposta l’azione di annullamento per il caso di violenza morale. Così in sintesi la sentenza impugnata. Il primo motivo non è fondato. Il carattere fidefaciente dell’atto pubblico concerne i fatti che il notaio attesta essere avvenuti alla sua presenza ed esclude – in forza del principio di non contraddizione - il contestuale avvenire in tale sede di fatti incompa- tibili con quelli. Se il notaio – come nel caso di specie - attesta che una persona ha sottoscritto un atto alla sua presenza, ciò esclude che la firma sia stata apposta da una persona diversa ed esclude anche che la mano della persona sia stata guidata a sottoscrivere da una forza fisica applicata da altri. Quanto alla violenza morale che induce a sottoscrivere, essa non è esclusa dall’attestazione fidefaciente del notaio ed è da trarre a fatto costi- tutivo di una domanda annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta. Tali esiti, cui questa Corte giunge in forza dell’interpretazione di- retta del giudicato esterno de quo, coincidono quindi con gli accertamenti della sentenza impugnata. L’argomentazione del motivo di ricorso è viziata anche dal delineare l’oggetto del giudicato esterno attraverso la citazione di passi di Cass. 9513/2017 di rigetto del ricorso avverso Corte di appello di Venezia n. 2394/2011 e non già di quest’ultima, la cui portata è stata invece correttamente apprezzata dalla sentenza impugnata. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo (p. 22 ss.) denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1322 c.c. Sotto il primo profilo si censura che la Corte di appello abbia imputato agli attori l’onere di provare il mancato pagamento del prezzo. Si argomenta che grava sull’acquirente l’onere di provare il pagamento del prezzo, in caso di contestazione da parte di un terzo. Ciò sia per l’impossi- bilità di provare un fatto negativo, sia per il criterio della vicinanza della prova. 5 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. Sotto il profilo della violazione dell’art. 1322 co. 2 c.c., si sostiene che è privo di causa il negozio di (apparente) compravendita ove manchi il corri- spettivo. Si argomenta che l’atto atipico gratuito è nullo per difetto di causa ogniqualvolta esso non sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità: in tali ipotesi, infatti, non è meritevole di protezione l’interesse perseguito dalle parti. Nella parte saliente, la sentenza impugnata argomenta come segue (p. 11 s.): «Secondo gli appellanti, le compravendite in esame costituirebbero delle donazioni indirette, perché non sarebbe stato pagato il prezzo, nono- stante dall'atto risulti pagato;
l'atto, però, può essere qualificato come do- nazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell’animus donandi […]. Con riferimento alla vendita a favore di LA NA (terreno e fabbricato agricolo), nell'atto le parti dichiarano che è già stato pagato il prezzo, gli appellanti lo contestano, la acquirente lo conferma e ha capito- lato prove sul punto. Anche valorizzando il fatto che la compravendita è intervenuta tra madre e figlia, non appaiono sussistere elementi indiziari sufficienti ad affermare la simulazione dell'atto, mentre gli appellanti, dal canto loro, non hanno neppure provato l'animus donandi in capo alla ven- ditrice». Il secondo motivo è fondato nel suo primo profilo, con assorbimento del secondo. Infatti, qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è l'acquirente che viene ad essere gravato dell’onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simula- zione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattan- dosi per l’acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. IM inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il 6 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017, 12955/2014). 3. - In questi termini, è accolto il secondo motivo, è rigettato il primo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sen- tenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23/1/2024.
-ricorrenti- contro NA LA, difesa dagli avvocati OV Molin, Massimo Minuti e Mara Curti;
-controricorrente - SE CI, NA AO, NA LA, Manga- NA OV;
-intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 600/2019 del 20/02/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 5372 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 29/02/2024 2 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. Ascoltate le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale, Carmelo Ce- lentano, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo e il rigetto del primo motivo di ricorso. Ascoltato l’avvocato Luigino RI Martellato per i ricorrenti. Ascoltato l’avvocato OV Molin per il controricorrente. Fatti di causa Nel 1996 RI, NA ed AL NA, figli della venditrice NI IO, convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia i fratelli LA e OV NA, i nipoti LA e AO NA, nonché CI SEi, marito di LA, per l’accertamento della nullità (per mancanza assoluta della volontà) della vendita immobiliare del 13/11/1990 della madre in favore della figlia LA. Gli attori narravano che al momento della firma la mano della venditrice, contro la volontà, era stata accompa- gnata dalla compratrice. In via subordinata, allegata la loro posizione di legittimari e lamentata la lesione della legittima - perché la compravendita avrebbe dissimulato una donazione indiretta ai convenuti, non essendo stato versato alcun prezzo alla venditrice – gli attori agivano in riduzione delle donazioni. I convenuti chiedevano il rigetto delle domande e OV NA proponeva riconvenzionale di accertamento dell’usucapione dei beni trasferitigli con la compravendita. In primo grado venivano rigettate le domande e compensate le spese. In appello gli attori chiedevano la riforma integrale e proponevano querela di falso dell’atto di vendita del 1990. La Corte di appello di Venezia, ritenuta l'ammissibilità della querela, so- spendeva il giudizio e rinviava il giudizio di falso al Tribunale, che rigettava la querela (sentenza n. 1633/05). Avverso tale pronuncia proponevano ap- pello gli attori. In secondo grado veniva confermato il rigetto della querela di falso e venivano condannati gli attori appellanti alle spese del grado in favore di LA NA. La divergenza tra le deposizioni dei testi Co- OM e AR faceva ritenere che esse non fossero attendibili;
in assenza di ulteriori elementi di prova, si doveva quindi mantenere ferma la natura 3 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. fidefaciente dell'atto pubblico oggetto di querela. Così la Corte di appello nella sentenza n. 2394/2011. Proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza di appello di conferma del rigetto della querela di falso, esso era a sua volta rigettato da Cass. 9513/2017. Riassunto l’originario giudizio di appello, la Corte di appello ha rigettato il gravame. Ricorrono in cassazione gli attori con due motivi, illustrati da memoria. Resiste LA NA con controricorso e memoria. OV, AO e LA NA, CI SE sono rimasti intimati. L’interlocutoria n. 35363/21 ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica. In prossimità della quale, le parti hanno di nuovo depositato memorie. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo (p. 18 ss.) gli attori denunciano ex artt. 2909 c.c. e 12 Preleggi che la sentenza impugnata abbia violato il giudicato esterno (Corte di appello di Venezia, n. 2394/2011) conseguente al rigetto della querela di falso. Ad avviso dei ricorrenti il giudicato ha ad oggetto solo il fatto che NI IO ha firmato l’atto alla presenza del notaio, men- tre resta impregiudicata la questione se la sottoscrizione della madre sia stata forzata dalla figlia. La sentenza impugnata ha trascritto passi della sentenza di primo grado non riprodotti, né altrimenti confermati nella sen- tenza passata in giudicato, ma anzi dichiarati inconferenti ed estranei al thema decidendum e così espunti dalle ragioni della decisione a cui sola va ascritta efficacia di cosa giudicata sostanziale. Nella parte saliente, la sentenza impugnata ha statuito (p. 9) che la nullità della compravendita era configurabile in caso di mancanza assoluta di vo- lontà per essere stata la mano della parte forzata, non semplicemente aiu- tata. In questo secondo caso è configurabile una violenza morale, che però avrebbe dovuto essere dedotta specificamente come causa di annulla- mento. Che la mano della IO fosse stata forzata era però da esclu- dersi in base al giudicato formatosi sulla querela di falso, ove si era escluso che la sottoscrizione fosse stata aiutata fisicamente, che la IO non 4 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. avesse apposto la firma di proprio pugno o che altri avessero sottoscritto per lei;
mentre non era stata proposta l’azione di annullamento per il caso di violenza morale. Così in sintesi la sentenza impugnata. Il primo motivo non è fondato. Il carattere fidefaciente dell’atto pubblico concerne i fatti che il notaio attesta essere avvenuti alla sua presenza ed esclude – in forza del principio di non contraddizione - il contestuale avvenire in tale sede di fatti incompa- tibili con quelli. Se il notaio – come nel caso di specie - attesta che una persona ha sottoscritto un atto alla sua presenza, ciò esclude che la firma sia stata apposta da una persona diversa ed esclude anche che la mano della persona sia stata guidata a sottoscrivere da una forza fisica applicata da altri. Quanto alla violenza morale che induce a sottoscrivere, essa non è esclusa dall’attestazione fidefaciente del notaio ed è da trarre a fatto costi- tutivo di una domanda annullamento, che nel caso di specie non è stata proposta. Tali esiti, cui questa Corte giunge in forza dell’interpretazione di- retta del giudicato esterno de quo, coincidono quindi con gli accertamenti della sentenza impugnata. L’argomentazione del motivo di ricorso è viziata anche dal delineare l’oggetto del giudicato esterno attraverso la citazione di passi di Cass. 9513/2017 di rigetto del ricorso avverso Corte di appello di Venezia n. 2394/2011 e non già di quest’ultima, la cui portata è stata invece correttamente apprezzata dalla sentenza impugnata. Il primo motivo è rigettato. 2. - Il secondo motivo (p. 22 ss.) denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1322 c.c. Sotto il primo profilo si censura che la Corte di appello abbia imputato agli attori l’onere di provare il mancato pagamento del prezzo. Si argomenta che grava sull’acquirente l’onere di provare il pagamento del prezzo, in caso di contestazione da parte di un terzo. Ciò sia per l’impossi- bilità di provare un fatto negativo, sia per il criterio della vicinanza della prova. 5 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. Sotto il profilo della violazione dell’art. 1322 co. 2 c.c., si sostiene che è privo di causa il negozio di (apparente) compravendita ove manchi il corri- spettivo. Si argomenta che l’atto atipico gratuito è nullo per difetto di causa ogniqualvolta esso non sia assimilabile ad un tipo nominato dal codice per il quale sia prevista la gratuità: in tali ipotesi, infatti, non è meritevole di protezione l’interesse perseguito dalle parti. Nella parte saliente, la sentenza impugnata argomenta come segue (p. 11 s.): «Secondo gli appellanti, le compravendite in esame costituirebbero delle donazioni indirette, perché non sarebbe stato pagato il prezzo, nono- stante dall'atto risulti pagato;
l'atto, però, può essere qualificato come do- nazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell’animus donandi […]. Con riferimento alla vendita a favore di LA NA (terreno e fabbricato agricolo), nell'atto le parti dichiarano che è già stato pagato il prezzo, gli appellanti lo contestano, la acquirente lo conferma e ha capito- lato prove sul punto. Anche valorizzando il fatto che la compravendita è intervenuta tra madre e figlia, non appaiono sussistere elementi indiziari sufficienti ad affermare la simulazione dell'atto, mentre gli appellanti, dal canto loro, non hanno neppure provato l'animus donandi in capo alla ven- ditrice». Il secondo motivo è fondato nel suo primo profilo, con assorbimento del secondo. Infatti, qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale - in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione (come nel caso di specie), è l'acquirente che viene ad essere gravato dell’onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo. Dinanzi al terzo attore in simula- zione, tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti - contenuta nel rogito notarile - che il prezzo è stato versato, trattan- dosi per l’acquirente di una mera dichiarazione favorevole a sé. IM inosservato tale onere, sono da trarre elementi di valutazione per il 6 di 6 – 12924/2019 – 2 – 23/1/2024 (12) – Caponi Est. carattere apparente del contratto (cfr., tra le altre, Cass. 5326/2017, 12955/2014). 3. - In questi termini, è accolto il secondo motivo, è rigettato il primo, è cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, è rinviata la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo, cassa la sen- tenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 23/1/2024.