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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9050 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA nato a [...] il [...] , c.f./p.iva Parte_1
, e (nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliato in Firenze alla Via M. Gioia n. 5,presso lo C.F._2
studio dell'avv.to CONTI CHIARA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] , , ON
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in VIA CARLO CARIGNANI C.F._3
70 55100 LUCCA presso lo studio dell'avv.to ANGELITA PACISCOPI dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
PARTE ATTRICE: 1) rigettare le domande riconvenzionali avversarie per i motivi esposti in atti;
2) accertare e dichiarare, quale accertamento incidentale con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c., per i titoli di cui in atti, la consistenza, tipologia e valore delle quote ereditarie di titolarità delle parti sull'immobile di cui è causa nella misura emersa dall'espletata consulenza tecnica svoltasi nel procedimento di mediazione n. 165/2022 instaurato presso OCF di Firenze, versata in atti stante l'espressa rinuncia delle parti alla riservatezza delle sue risultanze, e quantificate come segue: - in favore di Parte_1 per la quota di 29/72 = € 72.902,78; - in favore di : per la quota di 29/72 Parte_2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
= € 72.902,78; - in favore di : per la quota di 14/72 = € ON
35.194,44 e per l'effetto: - disporre la divisione della comunione ereditaria relativamente all'immobile di cui è causa;
- ai sensi dell'art. 720 c.c., stante l'indivisibilità dell'immobile di cui è causa, attribuire l'intero compendio immobiliare ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, quali aventi diritto, congiuntamente, alla quota maggiore, con addebito
[...] dell'eccedenza nella misura di 14/72 spettante alla Sig.ra e ON
pari ad € 35.194,44 e condanna della stessa al rilascio immediato delle chiavi e della disponibilità dell'immobile; condannare in ogni caso la Sig.ra ON
, anche in compensazione, a corrispondere ai Sigg.ri e
[...] Parte_1 Parte_2
un importo proporzionato alla loro rispettiva quota ereditaria, a titolo di ristoro
[...]
della privazione dell'utilizzazione pro-quota del medesimo bene, pari ad oggi ad € 15.000,00 per ciascuno, o alla maggiore o minor somma che sarà liquidata dal Giudice al momento della definizione del presente giudizio;
- con integrale vittoria di spese e compensi di lite anche in considerazione del comportamento palesemente dilatorio di controparte e della sua mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dai ricorrenti all'udienza del
4.06.2024 che denota la volontà della convenuta di procrastinare il più possibile il presente giudizio;
il tutto anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dai ricorrenti perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale principale, accertare e dichiarare che ha acquisito la proprietà dell'immobile sito in Firenze, Via Controparte_2
Giovanni da Empoli n. 13, piano 1 – S1 e censito al Catasto Fabbricati al fg. 43, part. 84, sub. 3 con il pagamento dell'ultima rata alle Ferrovie dello Stato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che in virtù della successione testamentaria di questi (v. dc. 01), le quote di proprietà sull'immobile sono nella misura di ½ della sig.ra e nella misura di ¼ CP_1
ciascuno dei sig.ri -accertare e dichiarare il diritto di abitazione Pt_1 Parte_2 della Sig.ra sull'immobile per cui è causa ex art. 540 c.c.; in via riconvenzionale Pt_3
subordinata, accertare e dichiarare che ha usucapito l'immobile sito in Via Controparte_2
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Giovanni da Empoli n. 13, piano 1 – S1 e censito al Catasto Fabbricati al fg. 43, part. 84, sub. 3 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che in virtù della successione testamentaria di questi (v. dc. 01), le quote di proprietà sull'immobile sono nella misura di ½ della sig.ra
e nella misura di ¼ ciascuno dei sig.ri e -accertare e CP_1 Pt_1 Parte_2
dichiarare il diritto di abitazione della Sig.ra sull'immobile per cui è causa ex art. Pt_3
540 c.c.; sempre in via riconvenzionale, disporre la divisione della comunione ereditaria relativamente all'immobile sito in Firenze, Via Giovanni da Empoli n. 13, piano 1 – S1 e censito al Catasto Fabbricati al fg. 43, part. 84, sub. 3 gravato dal diritto di abitazione della sig.ra ex art. 540 c.c. previa determinazione della sua consistenza attuale secondo un CP_1
progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio che dovrà essere nominato ed in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi la indivisibilità del bene ordinar la vendita dell'immobile gravato dal diritto di abitazione della qui concludente ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
in ogni caso, con vittoria di spese
e compensi professionali e maggiorazione del 30% degli onorari in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 08 marzo 2018, n.
37, in quanto il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la fruizione dei documenti allegati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 24/07/2023
[...]
e hanno convenuto in giudizio Pt_1 Parte_2 [...]
al fine di ottenere la divisione della comunione ereditaria tra ON
loro instauratasi a seguito della morte di Controparte_2
In particolare ha esposto che alla morte del de cuius questi avrebbe disposto con testamento delle sue sostanze istituendo quali eredi universali del proprio patrimonio i suoi due figli, e , odierni ricorrenti. Nel testamento egli Parte_1 Parte_2 disponeva anche legato in conto di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile in favore della
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
moglie odierna convenuta, per la quota di un mezzo (1/2) ON dell'appartamento di Firenze, Via Giovanni da Empoli n. 13.
Ciò premesso gli odierni attori hanno evidenziato che il de cuius aveva disposto del immobile sito in Firenze, Via Giovanni da Empoli n. 13, piano 1-S1 come se ne fosse proprietario esclusivo.
Invece – secondo la ricostruzione degli attori – il era solo Controparte_2
proprietario pro quota dell'immobile oggetto di causa con la conseguenza che hanno chiesto prima di procedere alla divisione dell'immobile – di accertare le quote di proprietà dello stesso.
Si è costituita in giudizio la quale ha ON
recisamente contestato la ricostruzione in fatto fornita dagli attori. Ha quindi chiesto di accertare il diritto di proprietà esclusiva del sull'immobile di Via Controparte_2
Giovanni da Empoli n. 13, o in via diretta o acquisito per usucapione, conseguentemente dichiarare la sussistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite ed infine disporre la divisione secondo le quote così determinate.
La causa chiamata per il conferimento dell'incarico al consulente è stata – a seguito di ordinanza istruttoria – chiamata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Giova infatti, prima di procedere con le operazioni di stima e di divisione del compendio, procedere all'esatta ricostruzione delle quote di comproprietà dell'immobile di
Via Giovanni da Empoli. ha infatti disposto delle sue sostanze in favore della seconda Controparte_2
moglie ( con un legato) e dei due figli (eredi universali). L'eredità del suddetto era composta unicamente dall'immobile di Via Giovanni da Empoli.
Tali fatti sono pacifici e non contestati tra le parti. Ciò che le parti contestano è se l'immobile di via Giovanni da Empoli fosse integralmente di proprietà del de cuius o se invece fosse condiviso con altri. Detto accertamento è quindi preliminare ad ogni operazione di stima e divisione.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò premesso occorre evidenziare che l'immobile de quo è stato acquistato CP_3
dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato. Tale compravendita era strutturata nelle
[...]
forme della vendita con riserva di proprietà. , infatti, si obbligava a fronte CP_3
dell'obbligo di corrispondere il prezzo in numero 240 rate mensili (vedi doc. 06 ricorrenti).
Ciò posto in data 07.09.1965 decedeva il suddetto prima di terminare CP_3
il pagamento delle rate dell'immobile. Tale obbligazione (doc 5 di parte convenuta) veniva assolta dal . Controparte_2
La questione quindi oggetto del presente giudizio è comprendere se con il pagamento delle rate da parte di l'immobile originariamente di proprietà del padre si Controparte_2
fosse trasferito a lui per intero.
A detto interrogativo non può darsi risposta positiva.
Occorre infatti sottolineare come nella vendita con riserva di proprietà l'art. 1523 c.c. prevede che la proprietà si trasferisca al compratore con il pagamento dell'ultima rata, indipendentemente da chi sia il soggetto che esegua il pagamento.
Non è raro infatti che le rate, come nel caso di specie, vengano onorate da uno degli eredi dell'originario compratore. In detta evenienza la giurisprudenza di legittimità ha elaborato il principio secondo cui “con il pagamento dell'ultima rata di prezzo si verifica la condizione sospensiva a cui è sottoposta la vendita con riserva di proprietà di un alloggio di edilizia popolare e pertanto, per il trasferimento di esso a favore degli eredi dell'assegnatario con il quale è stato stipulato il contratto di cessione in proprietà.” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 13/07/1998 , n. 6813).
L'immobile quindi – una volta finito di pagare il prezzo – entra automaticamente nella comunione ereditaria secondo le quote di proprietà di ciascun coerede.
Non può quindi accedersi alla tesi, sostenuta da parte resistente, secondo cui il pagamento delle rate da parte del (figlio del compratore) abbia determinato Controparte_2
una cessione a lui del contratto di compravendita paterno.
L'ipotizzato trasferimento del debito non determinerebbe il trasferimento della titolarità del contratto. La stessa parte resistente nei suoi atti non ipotizza mai una cessione
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
del contratto di compravendita. Ciò poiché “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto che si trasferisce.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
10498 del 01/08/2001). La semplice cessione del debito – ipotizzata e non provata – non produrrebbe alcun effetto sul titolo dominicale.
Il documento con cui si comprova il pagamento della sola ultima rata pertanto non può valere in alcun modo a dimostrare l'avvenuto trasferimento della proprietà a colui che ha pagato, ma al più dimostra che l'ultima rata è stata adempiuta da , senza Controparte_2
nemmeno specificare chi abbia saldato le precedenti.
Non solo deve anche osservarsi che “in materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli ” (cfr. Cass. Civ.
2394/2009). Ciò significa che l'immobile di Via Giovanni da Empoli non è stato acquistato da , ma è entrato a far parte dell'eredità , con la conseguenza Controparte_2 CP_3 che – essendo quest'ultimo deceduto ab intestato – la proprietà di detto immobile è stata Contr devoluta per un terzo ciascuno ai tre figli ( , ed e poi ha seguito CP_2 CP_4
le rispettive linee successorie dei tre fratelli.
Né tantomeno può essere postulabile un acquisto a titolo di usucapione da parte del
. Al riguardo è infatti principio costante e granitico della Controparte_2
giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “Il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 10734 del 04/05/2018).
Il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario.
(Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002).
Ora nel caso di specie pur essendo pacifico che abbia abitato Controparte_2
nell'immobile di via Giovanni da Empoli, non sono stati offerti da parte convenuta - che ha esercitato la domanda riconvenzionale di usucapione - mezzi di prova tali da provare che avesse manifestato una chiara volontà di escludere gli altri coeredi Controparte_2
dal bene, prima di averne disposto in modo esclusivo con il testamento redatto in data
4.05.2017,.
Deve al riguardo evidenziarsi che la prova testimoniale e l'ordine di esibizione richiesto avrebbero al più potuto provare che fosse stato l'unico Controparte_2
possessore delle chiavi, nonché che lo stesso si sia occupato delle riunioni di condominio e delle bollette e dei pagamenti Imu poiché tali atti non interdirebbero l'uso pro quota degli altri coeredi. Ma come visto in precedenza non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Ne consegue quindi che la proprietà dell'immobile de quo non è mai stata acquisita per l'intero da . Controparte_2
Ulteriore conseguenza è che egli pertanto con il suo testamento ha potuto disporre soltanto della porzione di eredità lui spettante
P.Q.M.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 ON
1. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da
[...]
nei confronti e ON Parte_1 Parte_2
er le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
3. Riserva la pronuncia delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 26/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9050 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA nato a [...] il [...] , c.f./p.iva Parte_1
, e (nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliato in Firenze alla Via M. Gioia n. 5,presso lo C.F._2
studio dell'avv.to CONTI CHIARA dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] , , ON
c.f./p.iva , elettivamente domiciliato in VIA CARLO CARIGNANI C.F._3
70 55100 LUCCA presso lo studio dell'avv.to ANGELITA PACISCOPI dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO avente per OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
PARTE ATTRICE: 1) rigettare le domande riconvenzionali avversarie per i motivi esposti in atti;
2) accertare e dichiarare, quale accertamento incidentale con efficacia di giudicato ex art. 34 c.p.c., per i titoli di cui in atti, la consistenza, tipologia e valore delle quote ereditarie di titolarità delle parti sull'immobile di cui è causa nella misura emersa dall'espletata consulenza tecnica svoltasi nel procedimento di mediazione n. 165/2022 instaurato presso OCF di Firenze, versata in atti stante l'espressa rinuncia delle parti alla riservatezza delle sue risultanze, e quantificate come segue: - in favore di Parte_1 per la quota di 29/72 = € 72.902,78; - in favore di : per la quota di 29/72 Parte_2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
= € 72.902,78; - in favore di : per la quota di 14/72 = € ON
35.194,44 e per l'effetto: - disporre la divisione della comunione ereditaria relativamente all'immobile di cui è causa;
- ai sensi dell'art. 720 c.c., stante l'indivisibilità dell'immobile di cui è causa, attribuire l'intero compendio immobiliare ai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
, quali aventi diritto, congiuntamente, alla quota maggiore, con addebito
[...] dell'eccedenza nella misura di 14/72 spettante alla Sig.ra e ON
pari ad € 35.194,44 e condanna della stessa al rilascio immediato delle chiavi e della disponibilità dell'immobile; condannare in ogni caso la Sig.ra ON
, anche in compensazione, a corrispondere ai Sigg.ri e
[...] Parte_1 Parte_2
un importo proporzionato alla loro rispettiva quota ereditaria, a titolo di ristoro
[...]
della privazione dell'utilizzazione pro-quota del medesimo bene, pari ad oggi ad € 15.000,00 per ciascuno, o alla maggiore o minor somma che sarà liquidata dal Giudice al momento della definizione del presente giudizio;
- con integrale vittoria di spese e compensi di lite anche in considerazione del comportamento palesemente dilatorio di controparte e della sua mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dai ricorrenti all'udienza del
4.06.2024 che denota la volontà della convenuta di procrastinare il più possibile il presente giudizio;
il tutto anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dai ricorrenti perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale principale, accertare e dichiarare che ha acquisito la proprietà dell'immobile sito in Firenze, Via Controparte_2
Giovanni da Empoli n. 13, piano 1 – S1 e censito al Catasto Fabbricati al fg. 43, part. 84, sub. 3 con il pagamento dell'ultima rata alle Ferrovie dello Stato e, per l'effetto, accertare e dichiarare che in virtù della successione testamentaria di questi (v. dc. 01), le quote di proprietà sull'immobile sono nella misura di ½ della sig.ra e nella misura di ¼ CP_1
ciascuno dei sig.ri -accertare e dichiarare il diritto di abitazione Pt_1 Parte_2 della Sig.ra sull'immobile per cui è causa ex art. 540 c.c.; in via riconvenzionale Pt_3
subordinata, accertare e dichiarare che ha usucapito l'immobile sito in Via Controparte_2
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Giovanni da Empoli n. 13, piano 1 – S1 e censito al Catasto Fabbricati al fg. 43, part. 84, sub. 3 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che in virtù della successione testamentaria di questi (v. dc. 01), le quote di proprietà sull'immobile sono nella misura di ½ della sig.ra
e nella misura di ¼ ciascuno dei sig.ri e -accertare e CP_1 Pt_1 Parte_2
dichiarare il diritto di abitazione della Sig.ra sull'immobile per cui è causa ex art. Pt_3
540 c.c.; sempre in via riconvenzionale, disporre la divisione della comunione ereditaria relativamente all'immobile sito in Firenze, Via Giovanni da Empoli n. 13, piano 1 – S1 e censito al Catasto Fabbricati al fg. 43, part. 84, sub. 3 gravato dal diritto di abitazione della sig.ra ex art. 540 c.c. previa determinazione della sua consistenza attuale secondo un CP_1
progetto divisionale predisposto con l'ausilio di un Consulente Tecnico d'Ufficio che dovrà essere nominato ed in subordine, nell'ipotesi in cui dovesse accertarsi la indivisibilità del bene ordinar la vendita dell'immobile gravato dal diritto di abitazione della qui concludente ai sensi dell'art. 788 c.p.c. a mezzo di professionista delegato e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote;
in ogni caso, con vittoria di spese
e compensi professionali e maggiorazione del 30% degli onorari in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 08 marzo 2018, n.
37, in quanto il presente atto è redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolare la fruizione dei documenti allegati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 24/07/2023
[...]
e hanno convenuto in giudizio Pt_1 Parte_2 [...]
al fine di ottenere la divisione della comunione ereditaria tra ON
loro instauratasi a seguito della morte di Controparte_2
In particolare ha esposto che alla morte del de cuius questi avrebbe disposto con testamento delle sue sostanze istituendo quali eredi universali del proprio patrimonio i suoi due figli, e , odierni ricorrenti. Nel testamento egli Parte_1 Parte_2 disponeva anche legato in conto di legittima e per l'eccedenza sulla disponibile in favore della
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
moglie odierna convenuta, per la quota di un mezzo (1/2) ON dell'appartamento di Firenze, Via Giovanni da Empoli n. 13.
Ciò premesso gli odierni attori hanno evidenziato che il de cuius aveva disposto del immobile sito in Firenze, Via Giovanni da Empoli n. 13, piano 1-S1 come se ne fosse proprietario esclusivo.
Invece – secondo la ricostruzione degli attori – il era solo Controparte_2
proprietario pro quota dell'immobile oggetto di causa con la conseguenza che hanno chiesto prima di procedere alla divisione dell'immobile – di accertare le quote di proprietà dello stesso.
Si è costituita in giudizio la quale ha ON
recisamente contestato la ricostruzione in fatto fornita dagli attori. Ha quindi chiesto di accertare il diritto di proprietà esclusiva del sull'immobile di Via Controparte_2
Giovanni da Empoli n. 13, o in via diretta o acquisito per usucapione, conseguentemente dichiarare la sussistenza del diritto di abitazione del coniuge superstite ed infine disporre la divisione secondo le quote così determinate.
La causa chiamata per il conferimento dell'incarico al consulente è stata – a seguito di ordinanza istruttoria – chiamata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Giova infatti, prima di procedere con le operazioni di stima e di divisione del compendio, procedere all'esatta ricostruzione delle quote di comproprietà dell'immobile di
Via Giovanni da Empoli. ha infatti disposto delle sue sostanze in favore della seconda Controparte_2
moglie ( con un legato) e dei due figli (eredi universali). L'eredità del suddetto era composta unicamente dall'immobile di Via Giovanni da Empoli.
Tali fatti sono pacifici e non contestati tra le parti. Ciò che le parti contestano è se l'immobile di via Giovanni da Empoli fosse integralmente di proprietà del de cuius o se invece fosse condiviso con altri. Detto accertamento è quindi preliminare ad ogni operazione di stima e divisione.
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò premesso occorre evidenziare che l'immobile de quo è stato acquistato CP_3
dall'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato. Tale compravendita era strutturata nelle
[...]
forme della vendita con riserva di proprietà. , infatti, si obbligava a fronte CP_3
dell'obbligo di corrispondere il prezzo in numero 240 rate mensili (vedi doc. 06 ricorrenti).
Ciò posto in data 07.09.1965 decedeva il suddetto prima di terminare CP_3
il pagamento delle rate dell'immobile. Tale obbligazione (doc 5 di parte convenuta) veniva assolta dal . Controparte_2
La questione quindi oggetto del presente giudizio è comprendere se con il pagamento delle rate da parte di l'immobile originariamente di proprietà del padre si Controparte_2
fosse trasferito a lui per intero.
A detto interrogativo non può darsi risposta positiva.
Occorre infatti sottolineare come nella vendita con riserva di proprietà l'art. 1523 c.c. prevede che la proprietà si trasferisca al compratore con il pagamento dell'ultima rata, indipendentemente da chi sia il soggetto che esegua il pagamento.
Non è raro infatti che le rate, come nel caso di specie, vengano onorate da uno degli eredi dell'originario compratore. In detta evenienza la giurisprudenza di legittimità ha elaborato il principio secondo cui “con il pagamento dell'ultima rata di prezzo si verifica la condizione sospensiva a cui è sottoposta la vendita con riserva di proprietà di un alloggio di edilizia popolare e pertanto, per il trasferimento di esso a favore degli eredi dell'assegnatario con il quale è stato stipulato il contratto di cessione in proprietà.” (cfr. Cassazione civile , sez. II , 13/07/1998 , n. 6813).
L'immobile quindi – una volta finito di pagare il prezzo – entra automaticamente nella comunione ereditaria secondo le quote di proprietà di ciascun coerede.
Non può quindi accedersi alla tesi, sostenuta da parte resistente, secondo cui il pagamento delle rate da parte del (figlio del compratore) abbia determinato Controparte_2
una cessione a lui del contratto di compravendita paterno.
L'ipotizzato trasferimento del debito non determinerebbe il trasferimento della titolarità del contratto. La stessa parte resistente nei suoi atti non ipotizza mai una cessione
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
del contratto di compravendita. Ciò poiché “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto che si trasferisce.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
10498 del 01/08/2001). La semplice cessione del debito – ipotizzata e non provata – non produrrebbe alcun effetto sul titolo dominicale.
Il documento con cui si comprova il pagamento della sola ultima rata pertanto non può valere in alcun modo a dimostrare l'avvenuto trasferimento della proprietà a colui che ha pagato, ma al più dimostra che l'ultima rata è stata adempiuta da , senza Controparte_2
nemmeno specificare chi abbia saldato le precedenti.
Non solo deve anche osservarsi che “in materia di divisione ereditaria, non essendo applicabile l'art. 1115 cod. civ. - secondo il quale il partecipante che abbia adempiuto obbligazioni contratte in solido per la cosa comune ha diritto, in sede di divisione, ad un incremento della quota in misura corrispondente al rimborso dovutogli ” (cfr. Cass. Civ.
2394/2009). Ciò significa che l'immobile di Via Giovanni da Empoli non è stato acquistato da , ma è entrato a far parte dell'eredità , con la conseguenza Controparte_2 CP_3 che – essendo quest'ultimo deceduto ab intestato – la proprietà di detto immobile è stata Contr devoluta per un terzo ciascuno ai tre figli ( , ed e poi ha seguito CP_2 CP_4
le rispettive linee successorie dei tre fratelli.
Né tantomeno può essere postulabile un acquisto a titolo di usucapione da parte del
. Al riguardo è infatti principio costante e granitico della Controparte_2
giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “Il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che
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i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 10734 del 04/05/2018).
Il coerede che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene ereditario.
(Cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5226 del 12/04/2002).
Ora nel caso di specie pur essendo pacifico che abbia abitato Controparte_2
nell'immobile di via Giovanni da Empoli, non sono stati offerti da parte convenuta - che ha esercitato la domanda riconvenzionale di usucapione - mezzi di prova tali da provare che avesse manifestato una chiara volontà di escludere gli altri coeredi Controparte_2
dal bene, prima di averne disposto in modo esclusivo con il testamento redatto in data
4.05.2017,.
Deve al riguardo evidenziarsi che la prova testimoniale e l'ordine di esibizione richiesto avrebbero al più potuto provare che fosse stato l'unico Controparte_2
possessore delle chiavi, nonché che lo stesso si sia occupato delle riunioni di condominio e delle bollette e dei pagamenti Imu poiché tali atti non interdirebbero l'uso pro quota degli altri coeredi. Ma come visto in precedenza non è univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.
Ne consegue quindi che la proprietà dell'immobile de quo non è mai stata acquisita per l'intero da . Controparte_2
Ulteriore conseguenza è che egli pertanto con il suo testamento ha potuto disporre soltanto della porzione di eredità lui spettante
P.Q.M.
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da
contro
: Parte_1 ON
1. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da
[...]
nei confronti e ON Parte_1 Parte_2
er le motivazioni esposte in parte narrativa;
[...]
2. Dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
3. Riserva la pronuncia delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 26/03/2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
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