Art. 41. (Figli legittimi - Equiparazione ai figli legittimi)
Le prestazioni dell'OPAFS sono erogate a favore dei figli legittimi anche se nati da matrimonio contratto dall'iscritto dopo il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Agli effetti delle precisazioni dell'ente, ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli adottivi.
Sono, altresi', equiparati gli affiliati, purche' l'atto di affiliazione sia di data anteriore alla cessazione dal servizio.
Le prestazioni dell'OPAFS sono erogate a favore dei figli legittimi anche se nati da matrimonio contratto dall'iscritto dopo il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Agli effetti delle precisazioni dell'ente, ai figli legittimi sono equiparati i figli legittimati, i figli naturali riconosciuti o dichiarati giudizialmente, i figli adottivi.
Sono, altresi', equiparati gli affiliati, purche' l'atto di affiliazione sia di data anteriore alla cessazione dal servizio.