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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/09/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 168 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Acri n. 30, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Carvelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, Galleria Mancuso snc, presso lo studio dell'Avv. Iole Le Pera che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con omologazione delle condizioni indicate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 31 gennaio 2025, Parte_1
e – premesso di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
RGVG n. 168/2025 - Pagina 1 di 4 concordatario in Catanzaro in data 19 agosto 2000 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati figli – adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, deducevano che dalla data del decreto con cui era stata omologata la separazione consensuale (2 marzo 2023), i coniugi non si erano riconciliati, sicché erano giunti alla determinazione di ottenere la pronuncia della sentenza di divorzio.
Esponevano, altresì, che le condizioni relative alla separazione consensuale erano state “correttamente poste in essere dalle parti, che le stesse in considerazione delle rispettive attività lavorative sono autonome economicamente;
pertanto, non è necessario dar luogo ad attribuzioni di alimenti o assegno in favore dell'uno o dell'altro coniuge, né ci sono altre questioni patrimoniale o relative alla prole da definire”.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“le parti vivranno separati recandosi reciproco rispetto;
pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Catanzaro;
le parti rinunciano alle determinazioni sulle questioni patrimoniali;
nulla sulla prole non essendo nati figli dal matrimonio;
spese del giudizio interamente compensate”.
1.2. Differita l'udienza del 9 luglio 2025, alla successiva del 15 luglio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, con provvedimento dell'8 agosto 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione .
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi è fondata e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, sin da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione personale – sono comparsi
RGVG n. 168/2025 - Pagina 2 di 4 all'udienza presidenziale del 2 febbraio 2023 e la stessa è stata omologata alle condizioni di cui al ricorso, giusto decreto n. 1885/2023 del 2 marzo 2023.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale – atteso che non sono nati figli dall'unione matrimoniale, che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonome - rileva che non vi sono statuizioni ulteriori da assumere.
Il Collegio, pertanto prende atto della reciproca rinuncia alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile.
3. In ultimo, in conformità alla concorde volontà espressa dalle parti anche in ordine alle spese processuali, il Tribunale dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 168 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente promossa da , nata a [...] il Parte_1
5 aprile 1973 e da , nato a [...] il [...], con Parte_2
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Tiriolo (CZ) in data 19 agosto 2000, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2000, Atto n.
11, Parte II, Serie A;
2) prende atto delle condizioni concordate tra le parti;
RGVG n. 168/2025 - Pagina 3 di 4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tiriolo (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
12 settembre 2025.
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 168/2025 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 168 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Acri n. 30, presso lo studio dell'Avv. Gerardo Carvelli che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, Galleria Mancuso snc, presso lo studio dell'Avv. Iole Le Pera che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con omologazione delle condizioni indicate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 31 gennaio 2025, Parte_1
e – premesso di aver contratto matrimonio
[...] Parte_2
RGVG n. 168/2025 - Pagina 1 di 4 concordatario in Catanzaro in data 19 agosto 2000 in regime di separazione dei beni ed in costanza del quale non erano nati figli – adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, deducevano che dalla data del decreto con cui era stata omologata la separazione consensuale (2 marzo 2023), i coniugi non si erano riconciliati, sicché erano giunti alla determinazione di ottenere la pronuncia della sentenza di divorzio.
Esponevano, altresì, che le condizioni relative alla separazione consensuale erano state “correttamente poste in essere dalle parti, che le stesse in considerazione delle rispettive attività lavorative sono autonome economicamente;
pertanto, non è necessario dar luogo ad attribuzioni di alimenti o assegno in favore dell'uno o dell'altro coniuge, né ci sono altre questioni patrimoniale o relative alla prole da definire”.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“le parti vivranno separati recandosi reciproco rispetto;
pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Catanzaro;
le parti rinunciano alle determinazioni sulle questioni patrimoniali;
nulla sulla prole non essendo nati figli dal matrimonio;
spese del giudizio interamente compensate”.
1.2. Differita l'udienza del 9 luglio 2025, alla successiva del 15 luglio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, con provvedimento dell'8 agosto 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione .
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi è fondata e merita pertanto accoglimento.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi, sin da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione personale – sono comparsi
RGVG n. 168/2025 - Pagina 2 di 4 all'udienza presidenziale del 2 febbraio 2023 e la stessa è stata omologata alle condizioni di cui al ricorso, giusto decreto n. 1885/2023 del 2 marzo 2023.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle ulteriori statuizioni, il Tribunale – atteso che non sono nati figli dall'unione matrimoniale, che le parti hanno dichiarato di essere economicamente autonome - rileva che non vi sono statuizioni ulteriori da assumere.
Il Collegio, pertanto prende atto della reciproca rinuncia alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile.
3. In ultimo, in conformità alla concorde volontà espressa dalle parti anche in ordine alle spese processuali, il Tribunale dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 168 del R.G.V.G. dell'anno 2025 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente promossa da , nata a [...] il Parte_1
5 aprile 1973 e da , nato a [...] il [...], con Parte_2
l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in Tiriolo (CZ) in data 19 agosto 2000, Parte_1 Parte_2 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 2000, Atto n.
11, Parte II, Serie A;
2) prende atto delle condizioni concordate tra le parti;
RGVG n. 168/2025 - Pagina 3 di 4 3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tiriolo (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
12 settembre 2025.
Il Giudice rel./est. dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 168/2025 - Pagina 4 di 4