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23 novembre 1977
23 novembre 1977
Art. 18. Divieto di assunzioni temporanee di personale non docente
E' fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato.
L'assunzione di personale effettuata in violazione, del divieto posto dal precedente comma e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilita', personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.
Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le universita', gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 .
E' fatto divieto di assumere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, personale non docente non di ruolo comunque denominato.
L'assunzione di personale effettuata in violazione, del divieto posto dal precedente comma e' nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'amministrazione, salva la responsabilita', personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.
Si deroga al divieto di cui al precedente primo comma soltanto per le assunzioni temporanee di personale paramedico presso i policlinici e le cliniche universitarie e di personale operaio presso le universita', gli istituti di istruzione universitaria e gli osservatori astronomici e vesuviano. Tali assunzioni temporanee sono disposte secondo i criteri e nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 .
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- 1. Consiglio di Stato, adunanza plenaria, decisione 21/02/2007 n° 4Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2007 · 4.8090687
Giurisprudenza • 28
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 30/04/2014, n. 2270Provvedimento: […] Ed infatti è utile rammentare che numerose altre disposizioni, precedenti e successive, prevedono in forma analoga la nullità delle assunzioni " contra legem ", delineando ormai un principio generalizzato nel settore del pubblico impiego (cfr. art. 12 del d. lgs. C.p.S. n. 207 del 1947; art. 4 del d.P.R. n. 276 del 1971; art. 18 della legge n. 808 del 1977; art. 9 del d.P.R. n. 761 del 1979; art. 123 del d.P.R. n. 382 del 1980; art. 39 del d.P.R. n. 617 del 1980; art. 2 della legge n. 43 del 1982; art. 14 della legge n. 207 del 1985).Leggi di più...
- nullità del rapporto di pubblico impiego·
- assunzioni senza concorso·
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