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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/11/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 03.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 814/2022 R.G., avente ad oggetto “reddito di cittadinanza”;
promossa da:
nata in [...] il [...] e residente a [...] Garofalo n. 91, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ersilia Ferrera del Foro C.F._1 di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 14.04.2022 ha chiesto volersi Parte_1
“annullare il provvedimento del 18 febbraio 2022 (…) con il quale l' ha disposto la CP_2 revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza e la ripetizione come indebito di quanto erogato a titolo di reddito di cittadinanza da giugno 2020 ad ottobre 2021, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alla eventuale rettifica del requisito di residenza sulla piattaforma GEPI per la pratica in questione e la trasmissione di tale rettifica all e a tutti gli uffici competenti”, CP_2 posto che essa ricorrente “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio era in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza e residenza e dei requisiti economici come indicati in domanda, così come può agevolmente desumersi già dalla documentazione prodotta”. Costituitosi in lite, l' ha chiesto volersi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei CP_2 confronti del comune di residenza - unico soggetto responsabile dei controlli sui requisiti di cittadinanza e residenza e all'implementazione dell'apposita piattaforma informatica GePI, il quale vi aveva nella specie inserito la revoca del beneficio per difetto del requisito dei 10 anni di residenza in Italia -, rigettando ogni domanda proposta nei confronti di esso resistente. Raccolta l'ammessa prova testimoniale e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 03.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. La ricorrente ha invocato l'annullamento del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza di cui all'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, erogatole dall' fino ad CP_2 ottobre 2021 su domanda amministrativa del 13.05.2020, siccome erroneamente ed illegittimamente fondato sulla ritenuta “mancanza del requisito di residenza (art. 2, c.1, a) L.26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”. Premesso quindi che a norma dell'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019 “il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”, la ha versato in atti Pt_1 certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Vittoria il 04.11.2021 il quale ne attesta la continuativa residenza in Italia dal 03.02.2000 al 19.01.2016 - dapprima in Vittoria (RG), poi in Mortara (PV) e quindi nuovamente in Vittoria (RG) -, la successiva emigrazione in Germania, ove ha risieduto dal 20.01.2016 al 24.10.2018, e infine il trasferimento della residenza nuovamente in Vittoria (RG). Dalle anzidette risultanze emerge dunque che la ricorrente, cittadina italiana in atto residente in Vittoria (RG), è stata sì residente in Italia per oltre dieci anni - requisito peraltro medio tempore ridotto a 5 anni, giusta sentenza n. 31/2025 della Corte Costituzionale -, ma che per parte del biennio anteriore alla domanda del 13.05.2020 la stessa è stata residente in Germania, risultando perciò mancante del requisito aggiuntivo prescritto dalla richiamata disposizione di legge e del quale si è detta provvista in ricorso, nella parte in cui si afferma “si tratta di cittadino italiano com'è nel caso della ricorrente, che (al tempo della domanda in questione) ha risieduto in Italia da oltre 10 anni (di cui gli ultimi due di fatto in modo continuativo)” (neretto nel testo). A fronte dell'anzidetta allegazione, la ricorrente non ha tuttavia dedotto in ricorso alcuna prova documentale od orale a sostegno della propria continuativa residenza di fatto in Italia nel biennio in commento, avendo per contro articolato prova per testi e prodotto copia di biglietto aereo dalla Germania per Catania datato 04.05.2018 solo con le note di udienza del 16.03.2023; di tali mezzi istruttori va nondimeno ritenuta l'inammissibilità per tardiva introduzione - non apparendo conseguenti alle difese svolte dall' bensì volti a provare le allegazioni formulate in ricorso CP_2 a fondamento del vantato diritto alla reclamata prestazione -, previa revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale raccolta all'udienza dell'11.01.2024. Atteso il difetto degli affermati requisiti di legge, il ricorso va rigettato siccome infondato. Nulla sulle spese, attesa la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 814/2022 R.G., revocata l'ordinanza istruttoria del 14.04.2023; rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa il 28 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 03.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 814/2022 R.G., avente ad oggetto “reddito di cittadinanza”;
promossa da:
nata in [...] il [...] e residente a [...] Garofalo n. 91, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Ersilia Ferrera del Foro C.F._1 di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 14.04.2022 ha chiesto volersi Parte_1
“annullare il provvedimento del 18 febbraio 2022 (…) con il quale l' ha disposto la CP_2 revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza e la ripetizione come indebito di quanto erogato a titolo di reddito di cittadinanza da giugno 2020 ad ottobre 2021, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alla eventuale rettifica del requisito di residenza sulla piattaforma GEPI per la pratica in questione e la trasmissione di tale rettifica all e a tutti gli uffici competenti”, CP_2 posto che essa ricorrente “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio era in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza e residenza e dei requisiti economici come indicati in domanda, così come può agevolmente desumersi già dalla documentazione prodotta”. Costituitosi in lite, l' ha chiesto volersi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei CP_2 confronti del comune di residenza - unico soggetto responsabile dei controlli sui requisiti di cittadinanza e residenza e all'implementazione dell'apposita piattaforma informatica GePI, il quale vi aveva nella specie inserito la revoca del beneficio per difetto del requisito dei 10 anni di residenza in Italia -, rigettando ogni domanda proposta nei confronti di esso resistente. Raccolta l'ammessa prova testimoniale e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 03.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. La ricorrente ha invocato l'annullamento del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza di cui all'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019, erogatole dall' fino ad CP_2 ottobre 2021 su domanda amministrativa del 13.05.2020, siccome erroneamente ed illegittimamente fondato sulla ritenuta “mancanza del requisito di residenza (art. 2, c.1, a) L.26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”. Premesso quindi che a norma dell'art. 2 D.L. n. 4/2019, conv. in L. n. 26/2019 “il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”, la ha versato in atti Pt_1 certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Vittoria il 04.11.2021 il quale ne attesta la continuativa residenza in Italia dal 03.02.2000 al 19.01.2016 - dapprima in Vittoria (RG), poi in Mortara (PV) e quindi nuovamente in Vittoria (RG) -, la successiva emigrazione in Germania, ove ha risieduto dal 20.01.2016 al 24.10.2018, e infine il trasferimento della residenza nuovamente in Vittoria (RG). Dalle anzidette risultanze emerge dunque che la ricorrente, cittadina italiana in atto residente in Vittoria (RG), è stata sì residente in Italia per oltre dieci anni - requisito peraltro medio tempore ridotto a 5 anni, giusta sentenza n. 31/2025 della Corte Costituzionale -, ma che per parte del biennio anteriore alla domanda del 13.05.2020 la stessa è stata residente in Germania, risultando perciò mancante del requisito aggiuntivo prescritto dalla richiamata disposizione di legge e del quale si è detta provvista in ricorso, nella parte in cui si afferma “si tratta di cittadino italiano com'è nel caso della ricorrente, che (al tempo della domanda in questione) ha risieduto in Italia da oltre 10 anni (di cui gli ultimi due di fatto in modo continuativo)” (neretto nel testo). A fronte dell'anzidetta allegazione, la ricorrente non ha tuttavia dedotto in ricorso alcuna prova documentale od orale a sostegno della propria continuativa residenza di fatto in Italia nel biennio in commento, avendo per contro articolato prova per testi e prodotto copia di biglietto aereo dalla Germania per Catania datato 04.05.2018 solo con le note di udienza del 16.03.2023; di tali mezzi istruttori va nondimeno ritenuta l'inammissibilità per tardiva introduzione - non apparendo conseguenti alle difese svolte dall' bensì volti a provare le allegazioni formulate in ricorso CP_2 a fondamento del vantato diritto alla reclamata prestazione -, previa revoca dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale raccolta all'udienza dell'11.01.2024. Atteso il difetto degli affermati requisiti di legge, il ricorso va rigettato siccome infondato. Nulla sulle spese, attesa la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 814/2022 R.G., revocata l'ordinanza istruttoria del 14.04.2023; rigetta il ricorso. Così deciso in Ragusa il 28 novembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella