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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SeZIne Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funZIne di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7573/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ALIMENTO Parte_1 ADRIANO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI ANNA ROSA Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 ha Parte_2 convenuto in giudiZI avanti al Tribunale di Milano - seZIne Lavoro
- , chiedendo di: Controparte_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento orale intimato dalla al Sig. Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
- accertare e dichiarare che il contratto orale stipulato tra il Sig.
e la è un contratto a Parte_2 Controparte_1 tempo indeterminato per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che la ha versato una Controparte_1 retribuZIne mensile corrispondente ad un livello più basso rispetto
a quello previsto dal CCNL (VI livello);
- accertare e dichiarare che la ha versato una Controparte_1 retribuZIne mensile inferiore a quella dovuta al Sig.
[...]
per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare che il Sig. ha Parte_2 diritto a percepire dalla la somma di Euro Controparte_1
4.421,60 per le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_2
a percepire l'indennità di cui all'art. 2, II comma, D.Lgs. n.
23/2015, pari a 5 mensilità ovverosia Euro 7.040,00 lordi, nonché
l'indennità in luogo della reintegra sul posto di lavoro pari a 15 mensilità e, quindi, pari ad Euro 21.120,00 lordi ai sensi dell'art.
2, III comma, D.Lgs. n. 23/2015; per l'effetto, condannare la a versare in favore Controparte_1 del Sig. la somma complessiva di Euro Parte_2
32.585,60 lordi.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stato assunto oralmente da nella seconda Controparte_1 metà di febbraio 2017. L'attività lavorativa prevedeva mansioni di accoglienza clienti, acquisiZIne e inserimento dati e preparaZIne documenti ISEE presso il CAF di Milano, via Ripamonti n.190, con orario di lavoro a tempo pieno, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.
La parte ricorrente ha precisato di aver ricevuto pagamenti in contanti, pari a 400 euro per febbraio 2017 e 800 euro per i mesi da marzo a giugno 2017, e di non aver ricevuto alcun pagamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017.
Il 13 settembre 2017, il lavoratore sarebbe stato licenziato oralmente senza alcuna motivaZIne specifica.
In data 20 gennaio 2018, tramite il proprio procuratore, il lavoratore ha contestato alla società le irregolarità contrattuali e retributive, richiedendo il pagamento delle somme dovute.
L'ispettorato del Lavoro aveva condotto accertamenti su richiesta del lavoratore, confermando le irregolarità retributive e contributive.
pagina 2 di 10 In seguito, veniva emessa un'ordinanza di ingiunZIne contro la società convenuta per il lavoro irregolare.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, rivendicando il diritto al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 4.421,60.
Ha inoltre lamentato l'illegittimità del licenziamento perché intimato oralmente, chiedendo l'applicaZIne delle tutele previste dal d.lgs. n.23/2015.
Si è costituita ritualmente in giudiZI Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la parte convenuta ha eccepito la mancata prova dell'asserito licenziamento orale, nonché la prescriZIne dell'aZIne di impugnaZIne del licenziamento.
Ha inoltre evidenziato che l'Ispettorato del lavoro aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra e Pt_2 CP_1
nel diverso periodo dal 25/4/2017 al 13/9/2017.
[...]
Esperito inutilmente il tentativo di conciliaZIne, assunte le prove, all'udienza del 19.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivaZIne.
*
Il ricorso è fondato, sebbene nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere esaminata l'ecceZIne di prescriZIne dalla possibilità di impugnare il licenziamento, proposta dalla parte resistente.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Ord. n. 523/2019), in ipotesi di licenziamento orale il licenziamento è inefficace e, pertanto,
l'unico termine applicabile è quello prescriZInale ordinario (5 anni), non quello decadenziale.
pagina 3 di 10 Nell'ordinanza citata si afferma, in particolare: “
6. l'atto del licenziamento costituisce un negoZI giuridico unilaterale recettiZI, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo, (Cass. n. 1757 del 1999; Cass. n.
2835 del 1997);
(…) come più volte affermato da questa Corte, il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica all'impugnaZIne di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta ecceZIne per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto
o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace (“tamquam non esset”), siccome nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto
a rispettare è quello prescriZInale, (Cass., 1757 del 1999); si è precisato che l'aZIne per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, all'impugnaZIne stragiudiziale, mancando
l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza
(Cass. n. 22825 del 2015)”.
Tanto detto in via generale, nel caso in analisi -come esposto in ricorso - il licenziamento orale di sarebbe avvenuto il 13 Pt_2 settembre 2017.
Poichè il ricorso è stato depositato solo in data 18.6.2024, deve ritenersi dunque fondata l'ecceZIne di prescriZIne proposta dalla parte convenuta (in questo senso, cfr. anche Cass Sez. 6 -
L, ord. 25561/2018).
*
pagina 4 di 10 Con riferimento alle differenze retributive richieste, occorre evidenziare quanto segue.
In data 28/07/2022 è stato emesso il Verbale unico di accertamento e notificaZIne n. MI00000/2022-812-01 con il quale è stata comminata nei confronti di – amministratore unico di Parte_3 CP_2
– la sanZIne amministrativa di € 6.000,00 per la violaZIne
[...] dell'art. 13 d.lgs. 124/2004 e di € 12.000,00 per la violaZIne dell'art. 16 legge 689/1981 poiché “ha occupato il lavoratore
[...] nel periodo compreso dal 25/04/2017 al 13/09/2017 per Parte_2 un numero complessivo di giornate lavorative superiore a 60, con mansioni di impiegato, senza aver trasmesso la preventiva comunicaZIne di assunZIne al Centro per l'impiego”.
Nel presente giudiZI, il lavoratore deduce di essere stato assunto oralmente da nella seconda metà di febbraio 2017 Controparte_1
e di essere stato licenziato, sempre oralmente, il 13 settembre 2017.
Questo diverso termine temporale per l'iniZI del rapporto, tuttavia, non è risultato confermato univocamente all'esito dell'istruttoria.
Oltre a ciò, il ricorrente ha esposto in questa sede di aver osservato un orario di lavoro a tempo pieno, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.
Per l'attività svolta, la stessa parte attrice riconosce di aver ricevuto in contanti 400 euro per febbraio 2017, 800 euro per i mesi da marzo a giugno 2017, e di non aver ricevuto alcun pagamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017, limitandosi poi a richiedere nel presente giudiZI il pagamento della somma complessiva di
4.425,60 euro per i mesi da febbraio a giugno, somma così determinata
(cfr. ricorso, pag. 5): “ è debitrice nei confronti CP_1 dell'esponente delle seguenti somme:
1. Euro 1.008,00, a titolo di retribuZIne per il mese di febbraio
2017; in tale mese l'esponente percepiva la minore somma di Euro
400,00.
2. Euro 2.432,00, a titolo di retribuZIne per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
pagina 5 di 10 Euro 281,60, a titolo di tredicesima mensilità;
4. Euro 704,00, a titolo di TFR.
E così per un totale di Euro 4.425,60.”.
All'esito del giudiZI di opposiZIne ad ordinanza ingiunZIne (RG
2684/2023, sent. Est. dott. Atanasio) è stato accertato che “ Pt_2 lavorava dal lunedì al venerdì solamente durante la mattinata presso
l'ufficio che dava sulla strada, senza alcuna prova che svolgesse un'attività continuativa anche all'interno dell'ufficio presente nel cortile.
Tale collocaZIne risulta anche in linea con le mansioni di accettaZIne delle pratiche ISEE svolte dal lavoratore.”.
Con la sentenza che ha concluso il giudiZI di opposiZIne è stato dunque dichiarato che l'orario di lavoro del ricorrente nel periodo dal 25/04/2017 al 13/09/2017 era pari a 4 ore giornaliere dalle 9,00 alle 13,00 con esclusione del sabato.
Se pure non era parte del procedimento rg 2684/2023 appena Pt_2 richiamato, giova richiamare in questa sede, ai fini dell'accertamento dei fatti, le sue dichiaraZIni rese come testimone: “lavoravo presso il CAF patronato sulla strada;
io sviluppavo pratiche ISEE. Qualche volta andavo negli uffici.”.
All'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento è emerso univocamente che l'ufficio con affaccio sulla strada era aperto solo la mattina (testi e ), con orari dunque Tes_1 Tes_2 corrispondenti a quelli già oggetto di accertamento nel procedimento avente rg 2682/2023 (dalle 9,00 alle 13,00, da lunedì a venerdì). In proposito, appare dato neutro che il ricorrente si recasse in pausa pranzo nel bar di sua sorella, posto che ciò appare compatibile con il termine dell'attività lavorativa svolta nella mattinata.
Viceversa, sono rimaste senza riscontro le dichiaraZIni della nipote del ricorrente (teste ). Tes_3
A conferma delle precedenti consideraZIni, di seguito si riportano integralmente i verbali dell'istruttoria.
La teste , sorella del ricorrente, ha dichiarato: Testimone_4
pagina 6 di 10 era uno dei miei clienti. Avevo un bar nella stessa via CP_1 della sede di . CP_1
Ricordo che mio TE e i suoi colleghi venivano nel mio bar a fare la pausa pranzo e anche la colaZIne. Per questo motivo ricordo che mio TE lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una pausa pranzo di un'ora. Questo avveniva dall'aprile del 2017 a settembre dello stesso anno. L'orario a cui ho fatto riferimento era dal lunedì al venerdì.
Il teste custode del condominio ove aveva la sede Testimone_5
Fiscal Word, ha affermato:
Conosco il ricorrente. Preciso che Fiscal Word ha un ufficio in cortile e ne aveva aperto un altro in strada. So che il ricorrente lavorava in quest'ultimo.
La mia guardiola era situata all'interno del condominio e mi recavo all'esterno solo per portare la posta agli uffici, quindi difficilmente mi recavo nei pressi dell'ufficio affacciato in strada.
So che l'ufficio in strada era aperto dalle 8.30 alle 12.30. Che risulti a me, nel pomeriggio quell'ufficio era chiuso. Preciso che di passaggio vedevo il ricorrente lavorarvi, ma non so che orari e che giorni facesse;
so che questi erano gli orari di apertura dell'ufficio.
Io ero presente in guardiola dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8 alle 11.
La teste , cliente di Fiscal Word, ha riferito: Testimone_6
Preciso che mia sorella abitava in via Ripamonti 190 e io tutti i giorni passavo a trovarla.
Io ricordo che passavo all'ufficio su strada e ricordo che al pomeriggio quell'ufficio era chiuso.
Mi è capitato di entrare in ufficio a portare dei documenti e ho visto il ricorrente che lavorava lì. Era al mattino. Ricordo di essere passata verso le 11 e ricordo che gli orari di apertura dell'ufficio erano 8.30 - 13.30.
pagina 7 di 10 ADR non ho mai visto nessuno lavorare nell'ufficio su strada al pomeriggio. Che io ricordi era serrato.
La teste nipote del ricorrente, ha Testimone_7 rammentato:
Ho lavorato per assieme a mio ZI, io nell'ufficio CP_1 interno mentre mio ZI nell'ufficio con affaccio sulla strada.
Ho lavorato da settembre 2016 a settembre 2017, lavoravo dalle 9 alle
18, dal lunedì al venerdì.
Preciso che, avendo mio ZI iniziato a marzo, io lavoravo già lì. Da marzo 2017 a settembre 2017 ci siamo recati insieme a lavoro. Lui mi veniva a prendere la mattina e a volte al pomeriggio rientravo con lui. Iniziavamo alle 9. C'era un'ora di pausa, dalle 13 alle 14 circa. Mio ZI faceva i miei stessi orari e quindi terminava alle 18.
Preciso che da marzo, quando mio ZI ha iniziato a lavorare, per la prima settimana o comunque per il primo periodo, l'ufficio non era aperto il pomeriggio, ma dopo poco è rimasto aperto al pubblico con gli stessi orari che ho indicato.
Preciso che da marzo a settembre 2017 mio ZI non ha avuto periodi di assenza dal lavoro.
Alla luce degli elementi appena evidenziati, va accertato che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25 aprile 2017, con inquadramento al livello
VI CCNL Terziario, distribuZIne e servizi e con orario di lavoro part time di 4 ore giornaliere dalle 9,00 alle 13,00, da lunedì a venerdì.
In ricorso riconosce di aver percepito 400 euro per febbraio Pt_2
2017 e 800 euro per i mesi da marzo a giugno 2017, e di non aver ricevuto alcun pagamento per i mesi di luglio, agosto e settembre
2017. Il ricorrente afferma dunque a pag. 5 dell'atto introduttivo che “ è debitrice nei confronti dell'esponente delle CP_1 seguenti somme:
pagina 8 di 10
1. Euro 1.008,00, a titolo di retribuZIne per il mese di febbraio
2017; in tale mese l'esponente percepiva la minore somma di Euro
400,00.
2. Euro 2.432,00, a titolo di retribuZIne per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
in tali mesi l'esponente percepiva la minor somma di Euro 800,00 mensili.
3. Euro 281,60, a titolo di tredicesima mensilità;
4. Euro 704,00, a titolo di TFR.
E così per un totale di Euro 4.425,60.”.
Per i mesi oggetto di domanda e nei limiti di quanto accertato all'esito dell'istruttoria, occorre considerare le differenze retributive avendo riguardo alla retribuZIne già percepita e alla retribuZIne spettante per il part time al 50% (1408,00/2=704,00) in questa sede accertato.
Conseguentemente, esclusi i mesi di febbraio, marzo e aprile (fino al
27) rispetto ai quali non si è pervenuti all'accertamento della invocata subordinaZIne, deve escludersi che il ricorrente possa vantare differenze sulla retribuZIne, avendo riguardo alla natura confessoria della retribuZIne percepita di euro 800 netti, di gran lunga superiore a quella prevista dai minimi della contrattaZIne collettiva sopra richiamata.
Le somme percepite (pari ad euro 800 netti per i mesi da aprile a giugno) comportano senza dubbio il diritto al TFR nella misura di euro 177,77 (2400:13,5).
Del pari, il lavoratore ha maturato altresì sulle medesime somme percepite il diritto ai ratei di 13ª mensilità. Questi ultimi devono calcolarsi avendo ancora una volta riguardo alla retribuZIne mensile netta di euro 800 quale valore della 13ª mensilità, ove il lavoratore avesse lavorato per l'intero anno: ne deriva l'ammontare di un rateo mensile di euro 66,66 e così euro 133,33 netti (dovendosi considerare le sole mensilità di maggio e giugno, atteso che l'accertamento della decorrenza del rapporto dal 27 aprile comporta che per tale mensilità non sia stato maturato rateo alcuno).
pagina 9 di 10 deve pertanto essere condannata a corrispondere Controparte_1 al ricorrente la residua somma lorda corrispondente al netto di euro
177,77 a titolo di TFR e la somma lorda corrispondente al netto di euro 133,33 a titolo di ratei di 13^ mensilità.
Il ricorso va invece rigettato nel resto.
Le spese di lite tengono conto della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funZIne di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed ecceZIne, così provvede: accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25 aprile
2017, con inquadramento al livello VI CCNL Terziario, distribuZIne e servizi e con orario di lavoro part time di 4 ore giornaliere dalle
9,00 alle 13,00, da lunedì a venerdì; condanna a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1 lorda corrispondente al netto di euro 177,77 a titolo di TFR e la somma lorda corrispondente al netto di euro 133,33 a titolo di ratei di 13^ mensilità; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per due terzi le spese di lite fra le parti e condanna la società convenuta alla rifusione delle restanti spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivaZIne.
Milano, 19.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SeZIne Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funZIne di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7573/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ALIMENTO Parte_1 ADRIANO
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI ANNA ROSA Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 ha Parte_2 convenuto in giudiZI avanti al Tribunale di Milano - seZIne Lavoro
- , chiedendo di: Controparte_1
- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento orale intimato dalla al Sig. Controparte_1
per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
- accertare e dichiarare che il contratto orale stipulato tra il Sig.
e la è un contratto a Parte_2 Controparte_1 tempo indeterminato per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che la ha versato una Controparte_1 retribuZIne mensile corrispondente ad un livello più basso rispetto
a quello previsto dal CCNL (VI livello);
- accertare e dichiarare che la ha versato una Controparte_1 retribuZIne mensile inferiore a quella dovuta al Sig.
[...]
per i motivi esposti in narrativa;
Parte_2
pagina 1 di 10 - accertare e dichiarare che il Sig. ha Parte_2 diritto a percepire dalla la somma di Euro Controparte_1
4.421,60 per le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_2
a percepire l'indennità di cui all'art. 2, II comma, D.Lgs. n.
23/2015, pari a 5 mensilità ovverosia Euro 7.040,00 lordi, nonché
l'indennità in luogo della reintegra sul posto di lavoro pari a 15 mensilità e, quindi, pari ad Euro 21.120,00 lordi ai sensi dell'art.
2, III comma, D.Lgs. n. 23/2015; per l'effetto, condannare la a versare in favore Controparte_1 del Sig. la somma complessiva di Euro Parte_2
32.585,60 lordi.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stato assunto oralmente da nella seconda Controparte_1 metà di febbraio 2017. L'attività lavorativa prevedeva mansioni di accoglienza clienti, acquisiZIne e inserimento dati e preparaZIne documenti ISEE presso il CAF di Milano, via Ripamonti n.190, con orario di lavoro a tempo pieno, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.
La parte ricorrente ha precisato di aver ricevuto pagamenti in contanti, pari a 400 euro per febbraio 2017 e 800 euro per i mesi da marzo a giugno 2017, e di non aver ricevuto alcun pagamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017.
Il 13 settembre 2017, il lavoratore sarebbe stato licenziato oralmente senza alcuna motivaZIne specifica.
In data 20 gennaio 2018, tramite il proprio procuratore, il lavoratore ha contestato alla società le irregolarità contrattuali e retributive, richiedendo il pagamento delle somme dovute.
L'ispettorato del Lavoro aveva condotto accertamenti su richiesta del lavoratore, confermando le irregolarità retributive e contributive.
pagina 2 di 10 In seguito, veniva emessa un'ordinanza di ingiunZIne contro la società convenuta per il lavoro irregolare.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, rivendicando il diritto al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate in € 4.421,60.
Ha inoltre lamentato l'illegittimità del licenziamento perché intimato oralmente, chiedendo l'applicaZIne delle tutele previste dal d.lgs. n.23/2015.
Si è costituita ritualmente in giudiZI Controparte_1 chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, la parte convenuta ha eccepito la mancata prova dell'asserito licenziamento orale, nonché la prescriZIne dell'aZIne di impugnaZIne del licenziamento.
Ha inoltre evidenziato che l'Ispettorato del lavoro aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra e Pt_2 CP_1
nel diverso periodo dal 25/4/2017 al 13/9/2017.
[...]
Esperito inutilmente il tentativo di conciliaZIne, assunte le prove, all'udienza del 19.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivaZIne.
*
Il ricorso è fondato, sebbene nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere esaminata l'ecceZIne di prescriZIne dalla possibilità di impugnare il licenziamento, proposta dalla parte resistente.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Ord. n. 523/2019), in ipotesi di licenziamento orale il licenziamento è inefficace e, pertanto,
l'unico termine applicabile è quello prescriZInale ordinario (5 anni), non quello decadenziale.
pagina 3 di 10 Nell'ordinanza citata si afferma, in particolare: “
6. l'atto del licenziamento costituisce un negoZI giuridico unilaterale recettiZI, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo, (Cass. n. 1757 del 1999; Cass. n.
2835 del 1997);
(…) come più volte affermato da questa Corte, il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica all'impugnaZIne di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta ecceZIne per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto
o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace (“tamquam non esset”), siccome nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto
a rispettare è quello prescriZInale, (Cass., 1757 del 1999); si è precisato che l'aZIne per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della L. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, all'impugnaZIne stragiudiziale, mancando
l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza
(Cass. n. 22825 del 2015)”.
Tanto detto in via generale, nel caso in analisi -come esposto in ricorso - il licenziamento orale di sarebbe avvenuto il 13 Pt_2 settembre 2017.
Poichè il ricorso è stato depositato solo in data 18.6.2024, deve ritenersi dunque fondata l'ecceZIne di prescriZIne proposta dalla parte convenuta (in questo senso, cfr. anche Cass Sez. 6 -
L, ord. 25561/2018).
*
pagina 4 di 10 Con riferimento alle differenze retributive richieste, occorre evidenziare quanto segue.
In data 28/07/2022 è stato emesso il Verbale unico di accertamento e notificaZIne n. MI00000/2022-812-01 con il quale è stata comminata nei confronti di – amministratore unico di Parte_3 CP_2
– la sanZIne amministrativa di € 6.000,00 per la violaZIne
[...] dell'art. 13 d.lgs. 124/2004 e di € 12.000,00 per la violaZIne dell'art. 16 legge 689/1981 poiché “ha occupato il lavoratore
[...] nel periodo compreso dal 25/04/2017 al 13/09/2017 per Parte_2 un numero complessivo di giornate lavorative superiore a 60, con mansioni di impiegato, senza aver trasmesso la preventiva comunicaZIne di assunZIne al Centro per l'impiego”.
Nel presente giudiZI, il lavoratore deduce di essere stato assunto oralmente da nella seconda metà di febbraio 2017 Controparte_1
e di essere stato licenziato, sempre oralmente, il 13 settembre 2017.
Questo diverso termine temporale per l'iniZI del rapporto, tuttavia, non è risultato confermato univocamente all'esito dell'istruttoria.
Oltre a ciò, il ricorrente ha esposto in questa sede di aver osservato un orario di lavoro a tempo pieno, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì.
Per l'attività svolta, la stessa parte attrice riconosce di aver ricevuto in contanti 400 euro per febbraio 2017, 800 euro per i mesi da marzo a giugno 2017, e di non aver ricevuto alcun pagamento per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017, limitandosi poi a richiedere nel presente giudiZI il pagamento della somma complessiva di
4.425,60 euro per i mesi da febbraio a giugno, somma così determinata
(cfr. ricorso, pag. 5): “ è debitrice nei confronti CP_1 dell'esponente delle seguenti somme:
1. Euro 1.008,00, a titolo di retribuZIne per il mese di febbraio
2017; in tale mese l'esponente percepiva la minore somma di Euro
400,00.
2. Euro 2.432,00, a titolo di retribuZIne per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
pagina 5 di 10 Euro 281,60, a titolo di tredicesima mensilità;
4. Euro 704,00, a titolo di TFR.
E così per un totale di Euro 4.425,60.”.
All'esito del giudiZI di opposiZIne ad ordinanza ingiunZIne (RG
2684/2023, sent. Est. dott. Atanasio) è stato accertato che “ Pt_2 lavorava dal lunedì al venerdì solamente durante la mattinata presso
l'ufficio che dava sulla strada, senza alcuna prova che svolgesse un'attività continuativa anche all'interno dell'ufficio presente nel cortile.
Tale collocaZIne risulta anche in linea con le mansioni di accettaZIne delle pratiche ISEE svolte dal lavoratore.”.
Con la sentenza che ha concluso il giudiZI di opposiZIne è stato dunque dichiarato che l'orario di lavoro del ricorrente nel periodo dal 25/04/2017 al 13/09/2017 era pari a 4 ore giornaliere dalle 9,00 alle 13,00 con esclusione del sabato.
Se pure non era parte del procedimento rg 2684/2023 appena Pt_2 richiamato, giova richiamare in questa sede, ai fini dell'accertamento dei fatti, le sue dichiaraZIni rese come testimone: “lavoravo presso il CAF patronato sulla strada;
io sviluppavo pratiche ISEE. Qualche volta andavo negli uffici.”.
All'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento è emerso univocamente che l'ufficio con affaccio sulla strada era aperto solo la mattina (testi e ), con orari dunque Tes_1 Tes_2 corrispondenti a quelli già oggetto di accertamento nel procedimento avente rg 2682/2023 (dalle 9,00 alle 13,00, da lunedì a venerdì). In proposito, appare dato neutro che il ricorrente si recasse in pausa pranzo nel bar di sua sorella, posto che ciò appare compatibile con il termine dell'attività lavorativa svolta nella mattinata.
Viceversa, sono rimaste senza riscontro le dichiaraZIni della nipote del ricorrente (teste ). Tes_3
A conferma delle precedenti consideraZIni, di seguito si riportano integralmente i verbali dell'istruttoria.
La teste , sorella del ricorrente, ha dichiarato: Testimone_4
pagina 6 di 10 era uno dei miei clienti. Avevo un bar nella stessa via CP_1 della sede di . CP_1
Ricordo che mio TE e i suoi colleghi venivano nel mio bar a fare la pausa pranzo e anche la colaZIne. Per questo motivo ricordo che mio TE lavorava dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, con una pausa pranzo di un'ora. Questo avveniva dall'aprile del 2017 a settembre dello stesso anno. L'orario a cui ho fatto riferimento era dal lunedì al venerdì.
Il teste custode del condominio ove aveva la sede Testimone_5
Fiscal Word, ha affermato:
Conosco il ricorrente. Preciso che Fiscal Word ha un ufficio in cortile e ne aveva aperto un altro in strada. So che il ricorrente lavorava in quest'ultimo.
La mia guardiola era situata all'interno del condominio e mi recavo all'esterno solo per portare la posta agli uffici, quindi difficilmente mi recavo nei pressi dell'ufficio affacciato in strada.
So che l'ufficio in strada era aperto dalle 8.30 alle 12.30. Che risulti a me, nel pomeriggio quell'ufficio era chiuso. Preciso che di passaggio vedevo il ricorrente lavorarvi, ma non so che orari e che giorni facesse;
so che questi erano gli orari di apertura dell'ufficio.
Io ero presente in guardiola dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
17.30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8 alle 11.
La teste , cliente di Fiscal Word, ha riferito: Testimone_6
Preciso che mia sorella abitava in via Ripamonti 190 e io tutti i giorni passavo a trovarla.
Io ricordo che passavo all'ufficio su strada e ricordo che al pomeriggio quell'ufficio era chiuso.
Mi è capitato di entrare in ufficio a portare dei documenti e ho visto il ricorrente che lavorava lì. Era al mattino. Ricordo di essere passata verso le 11 e ricordo che gli orari di apertura dell'ufficio erano 8.30 - 13.30.
pagina 7 di 10 ADR non ho mai visto nessuno lavorare nell'ufficio su strada al pomeriggio. Che io ricordi era serrato.
La teste nipote del ricorrente, ha Testimone_7 rammentato:
Ho lavorato per assieme a mio ZI, io nell'ufficio CP_1 interno mentre mio ZI nell'ufficio con affaccio sulla strada.
Ho lavorato da settembre 2016 a settembre 2017, lavoravo dalle 9 alle
18, dal lunedì al venerdì.
Preciso che, avendo mio ZI iniziato a marzo, io lavoravo già lì. Da marzo 2017 a settembre 2017 ci siamo recati insieme a lavoro. Lui mi veniva a prendere la mattina e a volte al pomeriggio rientravo con lui. Iniziavamo alle 9. C'era un'ora di pausa, dalle 13 alle 14 circa. Mio ZI faceva i miei stessi orari e quindi terminava alle 18.
Preciso che da marzo, quando mio ZI ha iniziato a lavorare, per la prima settimana o comunque per il primo periodo, l'ufficio non era aperto il pomeriggio, ma dopo poco è rimasto aperto al pubblico con gli stessi orari che ho indicato.
Preciso che da marzo a settembre 2017 mio ZI non ha avuto periodi di assenza dal lavoro.
Alla luce degli elementi appena evidenziati, va accertato che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25 aprile 2017, con inquadramento al livello
VI CCNL Terziario, distribuZIne e servizi e con orario di lavoro part time di 4 ore giornaliere dalle 9,00 alle 13,00, da lunedì a venerdì.
In ricorso riconosce di aver percepito 400 euro per febbraio Pt_2
2017 e 800 euro per i mesi da marzo a giugno 2017, e di non aver ricevuto alcun pagamento per i mesi di luglio, agosto e settembre
2017. Il ricorrente afferma dunque a pag. 5 dell'atto introduttivo che “ è debitrice nei confronti dell'esponente delle CP_1 seguenti somme:
pagina 8 di 10
1. Euro 1.008,00, a titolo di retribuZIne per il mese di febbraio
2017; in tale mese l'esponente percepiva la minore somma di Euro
400,00.
2. Euro 2.432,00, a titolo di retribuZIne per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
in tali mesi l'esponente percepiva la minor somma di Euro 800,00 mensili.
3. Euro 281,60, a titolo di tredicesima mensilità;
4. Euro 704,00, a titolo di TFR.
E così per un totale di Euro 4.425,60.”.
Per i mesi oggetto di domanda e nei limiti di quanto accertato all'esito dell'istruttoria, occorre considerare le differenze retributive avendo riguardo alla retribuZIne già percepita e alla retribuZIne spettante per il part time al 50% (1408,00/2=704,00) in questa sede accertato.
Conseguentemente, esclusi i mesi di febbraio, marzo e aprile (fino al
27) rispetto ai quali non si è pervenuti all'accertamento della invocata subordinaZIne, deve escludersi che il ricorrente possa vantare differenze sulla retribuZIne, avendo riguardo alla natura confessoria della retribuZIne percepita di euro 800 netti, di gran lunga superiore a quella prevista dai minimi della contrattaZIne collettiva sopra richiamata.
Le somme percepite (pari ad euro 800 netti per i mesi da aprile a giugno) comportano senza dubbio il diritto al TFR nella misura di euro 177,77 (2400:13,5).
Del pari, il lavoratore ha maturato altresì sulle medesime somme percepite il diritto ai ratei di 13ª mensilità. Questi ultimi devono calcolarsi avendo ancora una volta riguardo alla retribuZIne mensile netta di euro 800 quale valore della 13ª mensilità, ove il lavoratore avesse lavorato per l'intero anno: ne deriva l'ammontare di un rateo mensile di euro 66,66 e così euro 133,33 netti (dovendosi considerare le sole mensilità di maggio e giugno, atteso che l'accertamento della decorrenza del rapporto dal 27 aprile comporta che per tale mensilità non sia stato maturato rateo alcuno).
pagina 9 di 10 deve pertanto essere condannata a corrispondere Controparte_1 al ricorrente la residua somma lorda corrispondente al netto di euro
177,77 a titolo di TFR e la somma lorda corrispondente al netto di euro 133,33 a titolo di ratei di 13^ mensilità.
Il ricorso va invece rigettato nel resto.
Le spese di lite tengono conto della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funZIne di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed ecceZIne, così provvede: accerta e dichiara che fra le parti è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 25 aprile
2017, con inquadramento al livello VI CCNL Terziario, distribuZIne e servizi e con orario di lavoro part time di 4 ore giornaliere dalle
9,00 alle 13,00, da lunedì a venerdì; condanna a corrispondere al ricorrente la somma Controparte_1 lorda corrispondente al netto di euro 177,77 a titolo di TFR e la somma lorda corrispondente al netto di euro 133,33 a titolo di ratei di 13^ mensilità; rigetta nel resto il ricorso;
compensa per due terzi le spese di lite fra le parti e condanna la società convenuta alla rifusione delle restanti spese, liquidate in euro 250,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivaZIne.
Milano, 19.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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