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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/06/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1593/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MASTROGIOVANNI CLAUDIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
DI SALERNO, IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, P.IVA_1
giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 15.11.2021 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 85/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo egli in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Leggi nn. 18/80 e 508/88 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, nonché portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “il diritto alla indennità di accompagnamento e la condizione di “portatore di handicap grave” con decorrenza da gennaio 2022.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
Pag. 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1 gennaio 2022 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) Pone le spese relative alla CTU a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1593/2021
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
MASTROGIOVANNI CLAUDIO, giusta procura in atti;
ricorrente contro
DI SALERNO, IN PERSONA DEL DIRETTORE P.T. Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to MARINELLI VINCENZA MARINA, P.IVA_1
giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.0 Con ricorso depositato il 15.11.2021 , dopo aver contestato le risultanze Parte_1 medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 85/2021 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “Accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare il ricorrente invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo egli in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della Leggi nn. 18/80 e 508/88 e successive modifiche ed integrazioni, anche previa consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da quell'epoca successiva che dovesse risultare in corso di causa, nonché portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 Legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse CP_1 dichiarato inammissibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1 stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.0 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “il diritto alla indennità di accompagnamento e la condizione di “portatore di handicap grave” con decorrenza da gennaio 2022.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Persona_1 traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 La domanda di condanna, formulata in danno dell' al pagamento della provvidenza CP_1 economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e della condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in CP_1 quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che , si trova a far data dal Parte_1 gennaio 2022 nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché nella condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) Pone le spese relative alla CTU a carico del ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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