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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 36/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36/2024 R.G.A.C. avente per oggetto: “Divorzio
congiunto – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO;
E DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Linguaglossa (CT) in data 18/09/1980.
Dalla loro unione è nato il figlio il 10/05/1980. Per_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 5897, pronunciato dal Tribunale di Messina il 29/06/1988, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Il Tribunale prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
2 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Linguaglossa (CT) in data 18/09/1980, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Linguaglossa (CT) dell'anno 1980, al N. 25,
della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Linguaglossa (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 36/2024 R.G.A.C. avente per oggetto: “Divorzio
congiunto – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO;
E DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. LATTUCA WALTER SEBASTIANO DARIO.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Linguaglossa (CT) in data 18/09/1980.
Dalla loro unione è nato il figlio il 10/05/1980. Per_1
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 5897, pronunciato dal Tribunale di Messina il 29/06/1988, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Il Tribunale prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
2 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Linguaglossa (CT) in data 18/09/1980, tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Linguaglossa (CT) dell'anno 1980, al N. 25,
della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Linguaglossa (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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