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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 9019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9019 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 17468/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 17468/2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale promossa da:
nato in [...], il [...], C.F. codice Parte_1 CodiceFiscale_1
CUI rappresentato e difeso dall'avv. Ida Laudisa, C.F. , C.F._2 C.F._3 con lo stessa elettivamente domiciliato in Napoli, p.zza Cavour 139
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.8.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino nigeriano, proveniente da Yola, Adawama State, impugnava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali Cat.A12//Imm/23 prot. n. 168 emesso il 4.5.2023 dal Questore della provincia di
, notificato il 26.7.2023 con cui si rigettava l'istanza di rilascio del permesso di CP_2 soggiorno. Il ricorrente riteneva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per pagina 1 di 7 motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del
, questi si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare Controparte_1
e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 22.1.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sè l'udienza del 10.9.2025 di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c. All'udienza, presente il ricorrente, all'esito della relazione sulla causa e della discussione orale, il giudice si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della lite. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che
“
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al pagina 2 di 7 Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Nel caso di specie il ricorrente ha addotto il rischio in caso di rimpatrio di subire un grave danno derivante dalla minaccia grave e individuale alla sua vita a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale esistente nel suo paese.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, ST, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, ST), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, ST (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in ST (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
pagina 3 di 7 Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_3
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una pagina 4 di 7 significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Nel caso in esame, le condizioni oggettive in cui attualmente l'Adawama State si trova sono particolarmente critiche e tali da porre a repentaglio i diritti umani fondamentali alla vita, alla salute ed alla salubrità dell'ambiente tutelati dalla nostra ST agli artt. 2, 3, 9 e 117 e dall'art. 8 CEDU. Il 27 luglio del 2025, l'Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Adamawa ha riferito che almeno nove persone sono morte, decine sono rimaste ferite e migliaia sono state sfollate, in seguito alle forti piogge che hanno provocato inondazioni improvvise in diverse comunità. Tali inondazioni hanno sommerso case, distrutto infrastrutture, ucciso bestiame e reso interi quartieri inaccessibili. (cfr. OCHA -
[...]
Adamawa Controparte_4
State – https://reliefweb.int/attachments/19563f83-4e71-460f-a4dc- 32380df649e2/Yola%20Adamawa%20State%20Flash%20Update%20_final_29Jul.pdf). Un rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha identificato un totale di 15.128 persone (pari a 3.057 nuclei familiari) colpite dall'alluvione. Di queste, 4.890 persone (pari a 720 nuclei familiari) sono state sfollate all'interno della comunità ospitante, mentre 7.148 persone (pari a 1.853 nuclei familiari) sono rimaste pagina 5 di 7 nelle loro comunità nonostante l'impatto significativo. I danni agli alloggi sono stati estesi: il 16% delle case colpite è stato completamente distrutto, il 38% è stato parzialmente danneggiato e il 46% è rimasto abitabile ma ha richiesto riparazioni. L'alluvione ha anche interrotto i mezzi di sussistenza, con oltre 158 terreni agricoli sommersi, rappresentando una minaccia a lungo termine per la sicurezza alimentare e le fonti di reddito, soprattutto perché nel 72% delle aree valutate, la coltivazione di cereali e ortaggi rimane la principale fonte di reddito per la maggior parte dei residenti nelle aree colpite. (cfr. Controparte_5 https://reliefweb.int/attachments/fb6fabbd-ef22-5a32-8335-
[...]
5b3943a06cda/Nigeria%20-%20Joint%20-%20Flood%20Assessment%20-
%20Adamawa%20state%20%2819%20August%202025%29%20%281%29%20%281% 29.pdf). Decine di persone sono rimaste ferite quando diversi quartieri di Yola, capitale dello stato nord-orientale, e città di origine del ricorrente, sono stati sommersi, secondo quanto dichiarato l'agenzia delle per gli affari umanitari, prima di CP_4 avvertire i cittadini "di ulteriori piogge e di esortare i residenti nelle zone soggette ad inondazioni a spostarsi in zone più elevate". (cfr. DW - Nigeria: Flash floods leave dozens dead in Adamawa state - https://www.dw.com/en/nigeria-flash-floods-leave- dozens-dead-in-adamawa-state/a-73457729). Incontrando le persone che hanno subito l'alluvione dalle loro case, il governatore dello Stato di Adamawa, ha assicurato che il governo fornirà materiali di Persona_1 soccorso per rendere la vita non troppo difficile per loro (cfr. BBC NEWS - 23 die for Adamawa flood - How goment fit reduce di impact of flood for ? - CP_4 https://www.bbc.com/pidgin/articles/c62nr3gvkmlo). Il ricorrente ha dimostrato, inoltre, un apprezzabile impegno per l'integrazione socio- lavorativa, concretizzatosi in plurimi rapporti di lavoro, dapprima con la società
“Gestione Turismo Srl” (contratto 17.11.2022 – 20.3.2023, comunicazione obbligatoria unilav, certificazione unica e buste paga da dicembre 2022 a febbraio 2023), successivamente con la “SINERGY srl” (comunicazione obbligatoria unilav e buste paga giugno – luglio 2023), e da ultimo con la “ (due Controparte_6
Comunicazioni obbligatorie unilav del 2.9.2024 e del 28.4.2025 – proroga contratto fino al 15 luglio 2025 – busta paga aprile 2025). Egli ha provato, inoltre, di disporre di una propria soluzione abitativa a Marcianise (CE), e ha depositato un attestato che dimostra la sua attività di volontariato presso il Comune di Frosolone (IS). La considerazione complessiva di tali elementi conduce a scongiurare il suo rimpatrio, che esporrebbe l'istante, in questo momento, al rischio concreto di essere sradicato dal territorio nazionale, dove ha avviato un fattivo percorso d'integrazione, finendo per subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre pagina 6 di 7 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”. Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il CP_2 diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 12.9.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE est Dott.ssa Marida Corso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Stefania Starace Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 17468/2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale promossa da:
nato in [...], il [...], C.F. codice Parte_1 CodiceFiscale_1
CUI rappresentato e difeso dall'avv. Ida Laudisa, C.F. , C.F._2 C.F._3 con lo stessa elettivamente domiciliato in Napoli, p.zza Cavour 139
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_2 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 23.8.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino nigeriano, proveniente da Yola, Adawama State, impugnava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali Cat.A12//Imm/23 prot. n. 168 emesso il 4.5.2023 dal Questore della provincia di
, notificato il 26.7.2023 con cui si rigettava l'istanza di rilascio del permesso di CP_2 soggiorno. Il ricorrente riteneva di avere diritto al rilascio del permesso di soggiorno per pagina 1 di 7 motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18, o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., t.u.i. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del
, questi si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda cautelare Controparte_1
e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta la trattazione in forma scritta dell'udienza del 22.1.2025, vi partecipavano le parti che si riportavano alle rispettive conclusioni. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sè l'udienza del 10.9.2025 di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies c.p.c. All'udienza, presente il ricorrente, all'esito della relazione sulla causa e della discussione orale, il giudice si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della lite. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale. All'istanza si applica il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che
“
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al pagina 2 di 7 Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.” Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Nel caso di specie il ricorrente ha addotto il rischio in caso di rimpatrio di subire un grave danno derivante dalla minaccia grave e individuale alla sua vita a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale esistente nel suo paese.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, ST, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, ST), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, ST (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in ST (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057). Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
pagina 3 di 7 Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_3
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una pagina 4 di 7 significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine. Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Nel caso in esame, le condizioni oggettive in cui attualmente l'Adawama State si trova sono particolarmente critiche e tali da porre a repentaglio i diritti umani fondamentali alla vita, alla salute ed alla salubrità dell'ambiente tutelati dalla nostra ST agli artt. 2, 3, 9 e 117 e dall'art. 8 CEDU. Il 27 luglio del 2025, l'Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Adamawa ha riferito che almeno nove persone sono morte, decine sono rimaste ferite e migliaia sono state sfollate, in seguito alle forti piogge che hanno provocato inondazioni improvvise in diverse comunità. Tali inondazioni hanno sommerso case, distrutto infrastrutture, ucciso bestiame e reso interi quartieri inaccessibili. (cfr. OCHA -
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Adamawa Controparte_4
State – https://reliefweb.int/attachments/19563f83-4e71-460f-a4dc- 32380df649e2/Yola%20Adamawa%20State%20Flash%20Update%20_final_29Jul.pdf). Un rapporto dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha identificato un totale di 15.128 persone (pari a 3.057 nuclei familiari) colpite dall'alluvione. Di queste, 4.890 persone (pari a 720 nuclei familiari) sono state sfollate all'interno della comunità ospitante, mentre 7.148 persone (pari a 1.853 nuclei familiari) sono rimaste pagina 5 di 7 nelle loro comunità nonostante l'impatto significativo. I danni agli alloggi sono stati estesi: il 16% delle case colpite è stato completamente distrutto, il 38% è stato parzialmente danneggiato e il 46% è rimasto abitabile ma ha richiesto riparazioni. L'alluvione ha anche interrotto i mezzi di sussistenza, con oltre 158 terreni agricoli sommersi, rappresentando una minaccia a lungo termine per la sicurezza alimentare e le fonti di reddito, soprattutto perché nel 72% delle aree valutate, la coltivazione di cereali e ortaggi rimane la principale fonte di reddito per la maggior parte dei residenti nelle aree colpite. (cfr. Controparte_5 https://reliefweb.int/attachments/fb6fabbd-ef22-5a32-8335-
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5b3943a06cda/Nigeria%20-%20Joint%20-%20Flood%20Assessment%20-
%20Adamawa%20state%20%2819%20August%202025%29%20%281%29%20%281% 29.pdf). Decine di persone sono rimaste ferite quando diversi quartieri di Yola, capitale dello stato nord-orientale, e città di origine del ricorrente, sono stati sommersi, secondo quanto dichiarato l'agenzia delle per gli affari umanitari, prima di CP_4 avvertire i cittadini "di ulteriori piogge e di esortare i residenti nelle zone soggette ad inondazioni a spostarsi in zone più elevate". (cfr. DW - Nigeria: Flash floods leave dozens dead in Adamawa state - https://www.dw.com/en/nigeria-flash-floods-leave- dozens-dead-in-adamawa-state/a-73457729). Incontrando le persone che hanno subito l'alluvione dalle loro case, il governatore dello Stato di Adamawa, ha assicurato che il governo fornirà materiali di Persona_1 soccorso per rendere la vita non troppo difficile per loro (cfr. BBC NEWS - 23 die for Adamawa flood - How goment fit reduce di impact of flood for ? - CP_4 https://www.bbc.com/pidgin/articles/c62nr3gvkmlo). Il ricorrente ha dimostrato, inoltre, un apprezzabile impegno per l'integrazione socio- lavorativa, concretizzatosi in plurimi rapporti di lavoro, dapprima con la società
“Gestione Turismo Srl” (contratto 17.11.2022 – 20.3.2023, comunicazione obbligatoria unilav, certificazione unica e buste paga da dicembre 2022 a febbraio 2023), successivamente con la “SINERGY srl” (comunicazione obbligatoria unilav e buste paga giugno – luglio 2023), e da ultimo con la “ (due Controparte_6
Comunicazioni obbligatorie unilav del 2.9.2024 e del 28.4.2025 – proroga contratto fino al 15 luglio 2025 – busta paga aprile 2025). Egli ha provato, inoltre, di disporre di una propria soluzione abitativa a Marcianise (CE), e ha depositato un attestato che dimostra la sua attività di volontariato presso il Comune di Frosolone (IS). La considerazione complessiva di tali elementi conduce a scongiurare il suo rimpatrio, che esporrebbe l'istante, in questo momento, al rischio concreto di essere sradicato dal territorio nazionale, dove ha avviato un fattivo percorso d'integrazione, finendo per subire la violazione dei suoi fondamentali diritti alla vita privata e familiare e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre pagina 6 di 7 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge 881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”. Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali si provvede ad una loro compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrato dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, per gravi ed eccezionali ragioni, consistenti nell'ampio esercizio dei poteri istruttori ufficiosi per addivenire all'accertamento della fondatezza della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il CP_2 diritto al rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.
• compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 12.9.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE est Dott.ssa Marida Corso
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