Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2073/2024 rg ,
sul ricorso depositato il 22/04/2024
proposto da e da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore (difesi entrambi da Avv. Vittorio Amaddeo)
nei confronti di in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore (difeso da Avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio)
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.;
che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente ,
così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alle ricorrenti, in solido , delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %
, nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1. Annullare l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001580858 poiché illegittima per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
2. In ogni caso, dichiarare non dovute le somme ingiunte per inesistenza della violazione contestata.
1
3. Ancora, dichiarare non dovute le somme ingiunte per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981, nonché per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14, co. 6, L.
689/1981, per tutte le motivazioni indicate nella narrativa che precede.
4. In subordine, accogliere l'opposizione per tutti gli altri motivi spiegati in premesse.
Vittoria di spese di lite, da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
Parte ricorrente deduceva di:
spiegare opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001580858 notificata il 26.03.2024, con la quale veniva ingiunto dall' di Reggio Calabria al sig. - in proprio e nella qualità CP_2 Parte_1 di legale rappresentante pro-tempore della società - il pagamento della somma di € Parte_2
969,00 (oltre € 10,33 a titolo di spese di notifica) per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
1983, n.638, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali annualità 2016).
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. CP_2
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La presente azione giudiziale è svolta avverso ordinanza ingiunzione con sanzione amministrativa CP_ pecuniaria emessa dall' in materia di versamento dei contributi previdenziali per inadempienza dm 12/2015.
Va premesso che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa è retto dal principio della domanda ossia della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa di parte, nonché ai limiti della modificazione della causa petendi, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione.
L'opposizione è tempestiva perché l'ordinanza è notificata il 26-3-2024 ed opposta nei 30 giorni successivi.
2 LEGITTIMAZIONE ATTIVA
CP_ Parte nega la legittimazione attiva della società
Tuttavia leggendo l'ordinanza ingiunzione viene indicata l'azienda con il codice fiscale e l'ordine di pagare anche la società .
E' legittimo ritenere allora che la notifica al rappresentante legale possa essere stata fatta per entrambe le soggettività esposte alla pretesa sanzionatoria .
CP_ L'eccezione dell' è, dunque, infondata .
INSUSSISTENZA DEL FATTO E DELLA VIOLAZIONE
In ordine a tale motivo, parte ricorrente nega l violazione
CP_ L' però prova la trasmissione della denuncia DM dicembre 2015 per cui sarebbe stato onere della parte ricorrente provare l'adempimento tempestivo.
Parte ricorrente nulla prova però .
Il motivo va ,dunque, ritenuto infondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge
689/81, risulta sia avvenuta con verbale di accertamento notificato il 10.1.2019.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art
14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- 3 legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Il dm risulta presentato IL 28 gennaio 2016
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa la singola attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
PRESCRIZIONE
Il motivo relativo alla prescrizione quinquennale appare invece infondato.
L'Art 3 co.6 legge 8 del 2016 prevedeva :
<6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' sostituito dal seguente:
4 «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro
10.000 annui, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Il datore di lavoro non e' punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…..)
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>.
Il corso della prescrizione della sanzione amministrativa è iniziato a decorrere dall'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione che ha previsto la trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo .
L'entrata in vigore del provvedimento di depenalizzazione è avvenuta il 6.2.2016 mentre prima di essa nessuna sanzione amministrativa era prevista e applicabile per cui non era configurabile alcun diritto dell'Amministrazione ad irrogare la sanzione in via amministrativa.
In tema si è pure detto < Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981
n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del
2003).> così Cass 19897/18.
CP_ Nel caso di specie con l'accertamento notificato il 10.1.2019 l' ha interrotto il corso della prescrizione quinquennale , dopo la depenalizzazione e la scadenza dei contributi , come sopra iniziato e dopo la notifica dell'accertamento era sospesa la prescrizione per tre mesi ai sensi del comma 1 quater cit.
Va comunque detto che l'art 103 comma 6 bis d.legge n.18 del 2020 disponeva :
<
6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 5 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689>
Ne discende che non sono decorsi i cinque anni dall'atto di accertamento e nessuna prescrizione estintiva è maturata.
Sulla prescrizione quinquennale non risulta alcun intervento legislativo attuale di modifica .
ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE
– VIOLAZIONE ARTT. 14 E 18 LEGGE 689/1981
Deduce parte ricorrente che l'art. 3 Legge n. 241/1990 sancisce l'obbligo di esaustiva motivazione degli atti amministrativi, esclusi gli atti amministrativi generali e quelli normativi.
É indubbio che risulti soggetta all'obbligo motivazionale anche l'ordinanza-ingiunzione, quale provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n.
689/1981 (cfr. C. Cost. n. 311/94), attesa la sua immediata capacità di incidere negativamente ed autoritativamente sulla sfera giuridica del destinatario.
Lo stesso comma 2 dell'art. 18 della Legge n. 689/1981 prevede che l'ordinanza ingiunzione sia motivata. Nel caso di specie, come evidenziato con il superiore motivo, l'ordinanza ingiunzione omette di indicare la data in cui si sarebbe perfezionata la asserita - e contestata - notifica dell'atto di contestazione.
Tale omissione preclude all'ingiunto il vaglio circa il rispetto delle sequenze procedimentali dettate dalla Legge n. 689/1981.
Orbene il motivo è infondato.
In primo luogo non è applicabile l'articolo 3 citato perché non si verte in provvedimento amministrativo discrezionale.
In merito al motivo del difetto di motivazione ai sensi dell'art 18 legge 689/81, esso è comunque infondato.
6 L'atto di accertamento e poi l'ordinanza ingiunzione che fa riferimento all'atto di accertamento recano sufficienti ed esaustive indicazioni per consentire di comprendere l'inadempienza sanzionata e quindi agire in giudizio per la difesa .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del
D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria, 3.6.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
7