Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro Composta dai magistrati: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al numero 314/2024 RG vertente tra Parte_1
IL VE appellante e Controparte_1
Avv. Valerio Vallefuoco appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, Giudice del Lavoro, n. 195 del 2024, pubblicata il 10.5.2024. All'udienza del 3 aprile 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Lucca ha respinto il ricorso proposto da ei confronti di con il quale la ricorrente ha Parte_1 CP_1 im mento per giu tole dal datore di lavoro in data 20 luglio 2023.
In particolare, l'odierna appellante ha lavorato per dal 2005, come CP_1
“specialista co te finanziario”, presso l'ufficio postale di Forte dei Marmi. Il 13 luglio 2023, le ha formalmente contestato di avere, in data 22 giugno CP_1
2023, posto in una condotta difforme dalle leggi e dalle regole aziendali, tale da recare pregiudizio alla regolarità del servizio. In sostanza, alla appellante è stato contestato di avere effettuato un bonifico pari ad € 27 mila, dalla Postepay Evolution intestata ad in favore di un conto bancario riferibile a Persona_1 ed Parte_2 CP_2
In particolare, quel giorno si er esso l'ufficio postale di Forte dei Marmi AN FI, fratello di il quale voleva eseguire il bonifico Persona_1
la i sia stata u telefonica. La sera di quello stesso CP_3 Per_2 giorno, è emerso che la aveva comunque eseguito il bonifico in Pt_1 questione, nonostante il dito dal direttore facente funzioni ed in mancanza dei requisiti previsti dalla procedura.
Il Tribunale di Lucca, con la sentenza oggi appellata, ha respinto le domande della lavoratrice ritenendo, in sintesi, pacifica la condotta contestata e che la stessa fosse tanto grave da giustificare il licenziamento.
Secondo il Tribunale: “la tipologia di condotta posta in essere dalla ricorrente appartiene, quasi paradigmaticamente, al novero di quelle gravissime violazioni del vincolo fiduciario e del patto negoziale che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro e giustificano il licenziamento” e, questo, “anche a non voler richiamare le disposizioni del CCNL applicate dal datore”.
Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Appella quindi hiedendo la riforma della sentenza di primo Parte_1 grado, sotto tre aspetti.
1- In primo luogo, la lavoratrice sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ricostruito la vicenda in esame in termini di disobbedienza ex art. 52 e seguenti del CCNL . CP_1
2- Con il secondo motiv testa la sentenza appellata per non aver ammesso la prova che era stata richiesta ossia l'audizione della direttrice e dei due clienti in questione.
3- Con l'ultimo motivo d'appello, la ensura la sentenza di primo Pt_1 grado per non aver ravvisato la proporzione tra la condotta contestata e la sanzione adottata.
In fatto, la appellante torna a sostenere di avere agito nell'interesse di , CP_1 senza arrecare alcun pregiudizio alla regolarità del servizio.
In particolare, la appellante espone che i era recato, nel mese di Persona_1 maggio, presso l'ufficio postale di Forte dei Marmi, al fine di ottenere uno strumento o prodotto finanziario delle , con cui poter avere disponibilità di CP_1 denaro in Thailandia, paese nel quale aveva intenzione di recarsi al fine di aprire un'attività.
Era, questa, una condizione di grande rilevanza per lo stesso, in quanto senza una tale disponibilità, il paese quale la Thailandia lo avrebbe non accolto ma, anzi, espulso.
In tale colloquio del mese di maggio, con la Direttrice fu individuata la soluzione di una PostePay Evolution, ma llante, chi ha predisposto il rilascio della carta non ha indicato a le modalità indispensabili (utilizzo Persona_1 dell'applicativo ) per la sua gestione nel paese estero. CP_1
Per tale grave errore il AN FI, fratello di , si era recato presso Per_1
l'ufficio ed aveva rappresentato alla appell alla Direttrice che suo fratello era, disperatamente, in Thailandia, impossibilitato all'utilizzo del Per_1 suo denaro e con una pendente possibile espulsione e rientro in Italia.
Nei giorni successivi a tale incontro con AN FI è stata posta in essere un'analisi di possibili soluzioni del problema e anche la possibilità di scaricare all'estero l'applicazione delle;
tutte attività svolte CP_1 congiuntamente alla persona della Direttrice ma risultate inutili, in quanto non realizzabili.
La mattina del 22 Giugno, quando AN FI si è presentato in ufficio, cercando la disponibilità degli operatori, compreso il sostituto Direttore, non a caso ha poi cercato la appellante, per i fatti di cui sopra e, non a caso, ella ha cercato di contattare la Direttrice.
Deduce la appellante di essersi trovata in una “compressione psicologica, in una grave criticità per l'ufficio, con la Direttrice (contattata telefonicamente in quanto in ferie) in una condizione d'incertezza, con un che non intendeva comprendere la grave condizione in cui la famiglia si trovava e che poi Per_1
l'avrebbe condotta ad un'azione contro la Società”.
Per questo ritiene di aver agito nell'interesse dell'Azienda, pur ammettendo alcune violazioni procedurali delle quali non si è avveduta per la criticità del momento: “il Sig. AN FI inopinatamente ed erroneamente ha firmato in qualità di sebbene io gli avessi indicato che la modulistica e la Persona_1 procedur comunque, della individuazione del soggetto che svolgeva l'operazione per conto di . Persona_1
In ordine alle conseguenze della condotta, secondo la appellante: “appare chiaro che il cliente è stato soddisfatto, l' non ha subito alcun danno, Pt_3 alcuna lesione, anzi è stato disinnescato lema molto grave, generato dall'errore quale quello nella descrizione del prodotto PostePay”. L'operazione è stata pienamente tracciata, il denaro del Sig. non aveva nessuna Persona_1 provenienza sospetta od illecita.
Ritiene, quindi, che il fatto sia riconducibile ad una mera inosservanza di regolamenti o disposizioni di servizio, da cui non è derivato alcun danno, neppure all'immagine dell'Azienda e, certamente, nessuna lesione del vincolo fiduciario.
Si è costituita in questo grado di appello ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 del gravame.
Secondo Poste: Le tre motivazioni argomentate dalla come sopra Pt_1 illustrato sono insufficienti sia nell'argomentazione c logicità delle stesse, tentando disperatamente di giustificare una condotta che chiaramente ed incontrovertibilmente ha violato numerose norme.
Il primo motivo eccepito dalla oncerne l'asserita errata qualificazione Pt_1 della condotta disciplinare, c lio sopra illustrato, le motivazioni non sono idonee a sostenere la tesi sia da un punto di vista formale ai sensi del 342 c.p.c. né tantomeno, da un punto di vista logico, visto che l'appellante esaurisce tutte le sue argomentazioni nel cercare di dare un significato differente ad un termine (disobbedienza) che in realtà racchiude molti più concetti, che dopotutto il Giudice di prime cure ha esaurientemente argomentato.
Il secondo motivo di appello concerne il mancato adempimento istruttorio, che secondo parte appellante è stato fondamentale e lesivo degli interessi della in quanto, i testi avrebbero chiarito la pressione a cui era sottoposta Pt_1 te. Anche in questo caso, non si può non sottolineare che il Giudice di primo grado ha affrontato questo argomento, evidenziando che in merito nessuna prova era stata fornita dalla ex dipendente. Naturalmente, tale motivo è inidoneo per vedere accogliere l'appello, in quanto, la motivazione non si fonda su elementi per cui i testi avrebbero smentito i documenti prodotti da , ma CP_1 che al massimo avrebbero, secondo controparte, mitigato i fatti sulla non specifiche pressioni psicologiche.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta la non proporzionalità tra giusta causa di licenziamento e risoluzione del rapporto. Controparte cerca di sostenere in modo poco convinto che la norma da applicare è l'articolo 52 e non il 54 del CCNL. Tuttavia, a sommesso parere di questa difesa, la imentica che Pt_1 le azioni da lei perpetrate sono state fatte luci ed in piena consapevolezza della violazione di norme e principi comuni. Come se non bastasse, i suoi colleghi, oltre che il vicedirettore le hanno comunicato chiaramente di non procedere con il bonifico non consentito. Questa consapevolezza introduce il dolo all'interno dell'equazione che ci obbliga a vedere la fattispecie sotto tutt'altra ottica. Anche in questo caso, l'appellante ha timidamente contestato l'applicazione dell'art. 54 senza tuttavia fornire argomentazioni idonee ad affermare che l'applicazione dell'art. 52 fosse più corretta del 54. La sola motivazione secondo cui l'art. 52 è meno lesivo del 54 certamente non si ritiene sufficiente.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo la Corte l'appello è fondato.
I motivi d'appello sono, tra loro, strettamente connessi e possono essere esaminati in modo congiunto.
Giova premettere che, nel caso in esame, trova applicazione l'art. 18 della legge 300/70, come modificato, perché la appellante è stata assunta nel maggio 2005.
In questi termini, diviene rilevante accertare come sono andati veramente i fatti, anche per ricondurre la fattispecie alle diverse previsioni contenute nel codice disciplinare. La appellante, del resto, non nega di avere operato in modo illegittimo ma sostiene di averlo fatto per rimediare ad un grave errore commesso a danno di quei clienti e di aver cercato di contattare più volte la direttrice – che era in ferie.
È vero poi che non è stato dedotto e non è emerso alcun interesse personale della lavoratrice nell'operazione in questione né una illiceità di fondo. Il bonifico è stato effettuato, utilizzando somme del cliente, in favore dei destinatari dallo stesso indicati.
La Corte ha quindi ritenuto necessario, in tal modo superando il relativo motivo d'appello, integrare l'istruttoria mediante l'escussione della direttrice, ora in pensione, dell'ufficio postale Persona_2
Orbene, la dopo aver confermato l'antefatto sopra descritto, ha riferito: Per_2
"il 22 di giugno io ero in ferie e il sig. era il facente funzioni di direttore. CP_3
Preciso che d o i ell'ufficio non era buono e c'era un aperto contrasto tra il la lo avevo perfino interessato la filiale di questo CP_3 Pt_1 problema, chiedendo che uno dei due o entrambi fossero c'era stato un interessamento anche dei sindacati. Avevo suggerito alla i prendere le Pt_1 ferie quando io non c'ero ma purtroppo non aveva più molte ferie da prendere. Proprio quel giorno tornò in ufficio FI il quale era in possesso della famosa carta Postepay evolution. Il oleva fare un bonifico da questa carta Per_1 ad un conto in italia intestato alla madre e alla sorella. Per quanto mi risulta da questo conto italiano era già stato fatto il bonifico verso la Thailandia e quindi si doveva recuperare quello che era stato anticipato. Il in un primo tempo Per_1 andò direttamente allo sportello ma con esito nega i si era rivolto alla la i ha telefonato. Dopo averci parlato io le suggerii di far Pt_1 Pt_1 ritornare il il l ccessivo quando io sarei stata in servizio ma a Per_1 quanto ho il era molto insistente e voleva risolvere subito la Per_1 questione. lo dissi alla di st a che avrebbe assunto la Pt_1 sabilità di eventual ni. La entò di passarmi al telefono Pt_1 ma questi non volle parlare. Allora ata dall'Ufficio ed ho parlato CP_3 con la sportellista e poi dopo con il Il mi dis ra a CP_3 CP_3 che si facesse questa operazione. l o osa il e la i CP_3 Pt_1 dissero in quella circostanza. Subito dopo io richiamai l ma a quel Pt_1 punto l'operazione l'aveva già fatta. Posso riferire che la i appariva Pt_1 poco lucida e che questo com ento non rientrava nel suo normale modo di e, anzi. lo credo che il abbia visto che il bonifico era stato fatto. Il CP_3 avrebbe potuto annull a sarebbe stata comunque necessaria la CP_3 presenza del cliente e della carta."
Il quadro che emerge da questa deposizione è dunque quello di una condotta certamente contraria alle reg alle procedure interne ma del tutto priva di dolo e che non ha causato a alcun danno (anzi, a ben guardare, ha finito CP_1 per soddisfare il cliente, come attesta la dichiarazione a firma di Persona_1 doc.4 della appellante). A monte, come detto, vi era stato un dell'ufficio postale nell'indicare al cliente uno strumento non adatto alla sua necessità di avere disponibilità di denaro da chiaramente che la situazione si presentava urgente perché rischiava di essere Persona_1 espulso dalla Th ed era quindi richi intervento non differibile. In questo senso, la a confermato che il nel precedente incontro, le Per_2 Per_1 aveva detto che avrebbe chiamato i Carabinieri se l'operazione non fosse stata effettuata.
Emerge anche che nell'ufficio postale era in atto u zione difficile a causa dei cattivi rapporti tra la appellante ed il collega come ha precisato la CP_3
Quel giorno, infatti, il i rifiutò, in un primo momento, di parlare con Per_2 CP_3 la direttrice al telefono.
In definitiva, la ha effettuato una operazione non tita in una Pt_1 situazione di gr ssione, sia per il contrasto con il che per le CP_3 insistenze del cliente, il tutto in assenza della direttrice che era in ferie.
Come detto, questa operazione non ha causato alcun danno a e non è CP_1 stata connotata da alcun interesse personale o indebito della Pt_1
Il licenziamento, in questi termini, deve dirsi illegittimo per mancanza di giusta causa. Il CCNL del settore, infatti, punisce con la multa l'inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società (art. 54, II, lettera e) e con la sospensione (III, f) l'inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile.
Ai fini del licenziamento, invece, richiede (V, c) che dalla inosservanza di leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni alla Società o a terzi, o anche con gravi danni alle persone.
Sulla base di queste previsioni risulta piuttosto evidente che la condotta in questione non è punita dal CCNL con il licenziamento ma, unicamente, con una sanzione c ativa (multa o sospensione) non essendo, in alcun modo, derivato a un grave danno dalla condotta in esame (tanto meno un CP_1 pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio).
È noto che, in materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della l. n. 604 del 1966) (Cass. 14811 del 2020).
Al contrario, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore motivato dalla ricorrenza di una condotta contemplata dalla norma contrattuale, a titolo esemplificativo, fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa - deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. 5280 del 2013).
La sentenza di primo grado non può dunque essere confermata laddove sostiene che “il fatto di cui si è resa autrice la ricorrente ha raggiunto e manifestato la gravità tale da potersi qualificare come giusta causa di recesso, e ciò sulla base della clausola generale contenuta all'art. 2119 c.c.”.
Quanto alla tutela da accordare alla appellante, secondo il comma IV dell'art. 18 Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
La tutela da accordare alla dunque quella prevista dal comma 4, nella Pt_1 misura massima di 12 considerando il tempo trascorso tra il licenziamento e la presente decisione e l'evidente illegittimità del licenziamento.
L'appello in conclusione merita accoglimento entro questi termini.
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Le spese di lite del doppio grado, dunque, seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano, secondo il DM 147/2022, in base al valore indeterminato della causa, in € 2.906,00 per il primo grado ed € 4.996,00 per l'appello, con istruttoria.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza appellata:
Annulla il licenziamento intimato alla appellante in data 11.8.2023 e condanna alla sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al CP_1 pagament e di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità all'ultima retribuzione globale di fatto oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.
Condanna al pagamento delle spese del doppio grado CP_1 liquidate in €. 7.902, 00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa.
Firenze, 3 aprile 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi