Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1281 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Giampaolo Borgioli in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Daniela Marcucci Pilli in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 18/2/2025):
1
Tribunale voglia dichiarare:
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IR, il 29 giugno 2013, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di IR alla Parte II Serie A n. 134 il
17 luglio 2013;
- che ciascun coniuge provvederà al mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi;
- Spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di IR per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale e, all'esito, il divorzio, da , con la quale è CP_1
stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni di separazione.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, è stato riassunto il giudizio, nell'ambito del quale i coniugi hanno concordato anche le condizioni del divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
2 Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dagli atti del procedimento, il Tribunale di IR ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 1403 pubblicata in data
03/05/2024.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso in riassunzione (13/01/2025), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quasi un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
La cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e in difetto di prole.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di IR, definitivamente pronunciando nel giudizio di divorzio,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IR (FI) in data 29/06/2013 da , n. a PRATO (PO) il 15/02/1976, e Parte_1 [...]
, n. a ZE (FI) il 15/08/1979, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile CP_1
del Comune di IR (FI) al n. 134, parte II, serie A, anno 2013;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
3 Così deciso in IR, nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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