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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa CE Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7150 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente nella via Parte_1 C.F._1
Businco n. 7, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Pessina n. 1, presso lo Studio dell'Avv.
Cinzia Lilliu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, (nato a [...] il [...], ivi residente nella via Pertusola n. 10, C.F. CP_1
; C.F._2
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare
lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.06.1985 tra la signora e il sig. Parte_1
, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari all'atto n. 153, Parte I, CP_1
anno 1985, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda
sentenza per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio, senza condizioni. Con vittoria delle
spese e competenze professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.11.2024 ha adito l'intestato tribunale domandando la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari il 22.06.1985 con il sig. CP_1
.
[...]
A fondamento della domanda formulata parte ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale sono nati 3 figli: (nato a [...] il [...]), CE (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] l'[...]), oggi maggiorenni e autonomi economicamente;
che in data Per_2
14.02.1996, il Tribunale di Cagliari ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate a verbale del 4.12.1995; che dal giorno della separazione personale, i coniugi non hanno mai ripreso la convivenza e la loro separazione si è protratta ininterrottamente e permane a tutt'oggi, senza che sia mai intervenuta riconciliazione.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza del 15.05.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “La convivenza non è mai ripresa. Domando solo la pronuncia del divorzio. Abito in zona Mulinu Becciu nella via Businco con due figli e una nipote e prenderò
una pensione di invalidità.” Il Giudice, all'esito dell'udienza si è pronunciato ai sensi dell'art. 473 bis 22 senza nulla disporre in assenza di domande;
inoltre non essendo necessaria ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione sulla sola domanda di divorzio.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
11.11.2024 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra e . Parte_1 CP_1
*****
Le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari il 22.06.2985 tra
[...]
, nato in [...] il [...], e nata in [...] il [...], Parte_2 Parte_3
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985, atto n. 153, parte
I);
2. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Cagliari in data 24.06.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa CE Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7150 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente nella via Parte_1 C.F._1
Businco n. 7, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella Via Pessina n. 1, presso lo Studio dell'Avv.
Cinzia Lilliu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
, (nato a [...] il [...], ivi residente nella via Pertusola n. 10, C.F. CP_1
; C.F._2
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI: Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dichiarare
lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 22.06.1985 tra la signora e il sig. Parte_1
, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari all'atto n. 153, Parte I, CP_1
anno 1985, con richiesta di trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile dell'emananda
sentenza per la sua annotazione nei Registri di Matrimonio, senza condizioni. Con vittoria delle
spese e competenze professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.11.2024 ha adito l'intestato tribunale domandando la Parte_1
pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari il 22.06.1985 con il sig. CP_1
.
[...]
A fondamento della domanda formulata parte ricorrente ha dedotto che dall'unione coniugale sono nati 3 figli: (nato a [...] il [...]), CE (nata a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] l'[...]), oggi maggiorenni e autonomi economicamente;
che in data Per_2
14.02.1996, il Tribunale di Cagliari ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate a verbale del 4.12.1995; che dal giorno della separazione personale, i coniugi non hanno mai ripreso la convivenza e la loro separazione si è protratta ininterrottamente e permane a tutt'oggi, senza che sia mai intervenuta riconciliazione.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza del 15.05.2025 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “La convivenza non è mai ripresa. Domando solo la pronuncia del divorzio. Abito in zona Mulinu Becciu nella via Businco con due figli e una nipote e prenderò
una pensione di invalidità.” Il Giudice, all'esito dell'udienza si è pronunciato ai sensi dell'art. 473 bis 22 senza nulla disporre in assenza di domande;
inoltre non essendo necessaria ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione sulla sola domanda di divorzio.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
11.11.2024 ), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio tra e . Parte_1 CP_1
*****
Le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Cagliari il 22.06.2985 tra
[...]
, nato in [...] il [...], e nata in [...] il [...], Parte_2 Parte_3
ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di Cagliari di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1985, atto n. 153, parte
I);
2. Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Cagliari in data 24.06.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti