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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1300/2023 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzina Parte_1 C.F._1
Calomino nel cui studio in Cosenza alla via L. De Franco 26, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Gabriele Toma, nel cui studio in Maglie alla Via Malta n. 65, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
e nei confronti di già Controparte_2 [...]
nel prosieguo, per brevità, solo “ ), c.f. in p.l.r.p.t., Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Marco Possenti e dell'Abogado Avvocato stabilito Michele
Nigriello, nel cui studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione 13 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte terza chiamata
OGGETTO: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420220019161622002 notificata in data 18.01.2023.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione del 18.12.2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420220019161622002 emessa da
[...]
, notificata il 17.01.2023, per il recupero dell'importo di € 54.005,88, relativo Controparte_4
a finanziamenti agevolati ex L. n.662/96.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per surroga del
[...]
, in quanto non sorretta da valido titolo esecutivo e contestato il credito sotteso alla CP_5
procedura di riscossione esattoriale, deducendo in particolare che la richiesta di pagamento della che trae origine dal contratto di mutuo chirografario n. 008/015128/93 era sfociata CP_6 nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1235/2019 tuttavia tempestivamente opposto dalla CP_7
(R.G. 4532/2019).
[...]
Ha quindi concluso, previa sospensione della cartella opposta, per la declaratoria di nullità della stessa, con il favore di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 1° giugno 2023 si è costituita in giudizio l Controparte_4
, che ha contestato l'atto di citazione in opposizione, eccependo la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva, instando altresì per la chiamata in causa
[...]
Controparte_2
Ha quindi chiesto al Tribunale di “nel merito, accertare e dichiarare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e per l'effetto, respingere integralmente
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e comunque accertare la carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio;
- in subordine, nel caso venissero individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo indicato nel provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare che gli enti impositori, in persona del legale rapp.p.t, sia tenuta, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire l'Agente della riscossione da ogni richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
- con condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario;
".
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha impugnato e contestato i motivi di opposizione, di cui ha Controparte_2
domandato il rigetto, evidenziando la legittimità della procedura di riscossione esattoriale azionata da con la cartella 03420220019161622002 notificata all'odierno opponente, nella sua CP_3 qualità di garante solidale dell'impresa beneficiaria e nei limiti della prestata fideiussione, e posta a base dell'esecuzione impugnata, perché del tutto conforme a quanto statuito dalla normativa di riferimento.
Disattesa con provvedimento del 15.12.2023 l'istanza di inibitoria avanzata da parte attrice, la causa, istruita in via meramente documentale, in difetto di richieste istruttorie, è stata quindi rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi (invero depositati solo da parte convenuta e dalla terza chiamata). nonché termine sino all'udienza per il deposito di note di trattazione scritta, anch'essi depositate solo dalle convenute.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve in primo luogo richiamare la fonte normativa da cui discende la procedura di escussione mediante ruolo utilizzata da CP_8 ovvero l'art.9, comma 5, d.lgs.n.123 del 1998 il quale dispone che: “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Orbene, secondo un copioso e consolidato tracciato giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con le pronunce del 16.1.2023, n. 1005 e n. 36513 del 29.12.2023), la natura
Cont pubblicistica del rapporto intercorrente con giustifica la surroga legale di quest'ultimo CP_8
per il recupero delle somme e, in ultima analisi, l'iscrizione a ruolo delle medesime (con affidamento dell'incarico di recuperarle all'Agente della riscossione).
Infatti, contrariamente a quando assertivamente dedotto da parte attrice, la chiara matrice
“autoritaria” e la finalità di interesse pubblico dei finanziamenti in questione permea anche i corrispondenti meccanismi di recupero, posto che i fondi vengono erogati a condizioni di favore rispetto a quelle praticate sul mercato del credito “ordinario” (fosse anche solo per la previsione di una garanzia statale) in quanto il soggetto pubblico si prefissa il raggiungimento di un interesse di natura pubblicistica (incoraggiare determinate produzioni o lo stabilimento in determinate zone o, ancora, l'assunzione di lavoratori attinti da peculiari categorie).
Infine, è pure opportuno evidenziare che, sulla scorta di una lettura pubblicistica (ed unitaria) del rapporto di sovvenzionamento, l'affermazione della natura pubblicistica di tale rapporto trova sponda (ancorché si tratti di fattispecie di ammissione al passivo fallimentare) nella giurisprudenza della S.C., che ha affermato che anche il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, in quanto credito di natura pubblicistica connesso–come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.leg. 123/98–alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, 5° comma, l. cit. in ragione della particolare meritevolezza.
Dalla conclamata natura pubblicista degli interessi in gioco deriva che l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di che determina la surrogazione di detto garante nella CP_8
posizione del garantito, faccia nascere un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquistare risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. ancora Cass.16.1.2023,
n. 1005).
Va quindi affermata la regolarità della procedura intrapresa da Controparte_4
per il recupero coattivo della somma dovuta dall'opponente a favore di Controparte_9 mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, in quanto: a) l'iscrizione a
[...] ruolo della somma dovuta a comporta l'efficacia esecutiva del ruolo, Controparte_9
ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 (che estende l'efficacia esecutiva dei ruoli a tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici), trattandosi procedura che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese;
b) non si rende perciò necessario alcun pregresso titolo esecutivo, essendo il ruolo, da cui promana la cartella di pagamento, già di per sé titolo esecutivo, ai sensi degli artt. 12, 4° comma, e 49, 1° comma, del
D.P.R. 29/09/1973 n. 602; c) la procedura di riscossione esattoriale è applicabile non solo all'originario beneficiario del prestito, ma anche ai suoi fideiussori come espressamente indicato dall'art. 8 bis, 3° comma della Legge 24/03/2015 n. 33.
In sintesi, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del
1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass. 9657/2024).
Deve pertanto essere disatteso il primo motivo di opposizione formulato da parte attrice.
Non diversa sorte merita la contestazione del credito sotteso alla cartella esattoriale opposta, peraltro svolta in maniera totalmente apodittica e generica.
In ogni caso, la documentazione complessivamente dimessa in atti dalla terza chiamata ha corroborato l'esistenza del credito vantato da . CP_8
Invero, premesso che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo pende tra differenti parti processuali, (ovvero tra BCC Gestione Crediti spa e e per un diverso Controparte_10
contratto di mutuo (segnatamente il contratto di mutuo chirografario n 008/022389/79), risulta per tabulas l'ammissione all'intervento agevolativo del Fondo ex L. n.662/96 dell'operazione finanziaria per complessivi € 1.000,000,00 da accordarsi alla Parte_2
(cfr. doc. 2) nonchè l'esistenza dalle garanzie personali rilasciate da e . CP_11 Parte_1
Ed ancora risulta provato l'inadempimento della e l'esito infruttuoso Parte_2 dell'intimazione di pagamento del 20/07/2015 inviata dall'istituto finanziatore a mezzo racc. A.R. all'impresa ed ai garanti (cfr. doc. 3) cosi come la delibera di in data Controparte_12
11/08/2015 di risoluzione del contratto di mutuo e la decadenza del beneficio del termine (doc. 4) nonché la richiesta a l'attivazione della garanzia del Fondo, che provvedeva liquidare CP_3 in favore della banca richiedente l'importo richiesto surrogandosi ex lege all'istituto finanziatore.
Attesa la persistente insolvenza dei debitori, il gestore ha proceduto, quindi, alla formazione del ruolo ed alla sua trasmissione alla società incaricata dell'attività di esazione per gli adempimenti di competenza.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma della cartella impugnata, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice meramente documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta e della terza chiamata.
Non risultando infine che parte attrice abbia agito con dolo o colpa grave, non merita invece accoglimento la domanda formulata dall'agente della riscossione di condanna di parte attrice per lite temeraria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella impugnata;
condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, in favore della convenuta e della terza chiamata, da distrarsi, con riguardo all' , in favore dell'Avv. Gabriele Toma, Controparte_4
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 03/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1300/2023 R. G. promossa da
, c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Vincenzina Parte_1 C.F._1
Calomino nel cui studio in Cosenza alla via L. De Franco 26, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;
parte attrice contro
, c.f. , in p.l.r.p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Gabriele Toma, nel cui studio in Maglie alla Via Malta n. 65, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
e nei confronti di già Controparte_2 [...]
nel prosieguo, per brevità, solo “ ), c.f. in p.l.r.p.t., Controparte_2 CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Marco Possenti e dell'Abogado Avvocato stabilito Michele
Nigriello, nel cui studio in Lecco, Corso Martiri della Liberazione 13 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte terza chiamata
OGGETTO: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420220019161622002 notificata in data 18.01.2023.
CONCLUSIONI rese per l'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione del 18.12.2024.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.03.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420220019161622002 emessa da
[...]
, notificata il 17.01.2023, per il recupero dell'importo di € 54.005,88, relativo Controparte_4
a finanziamenti agevolati ex L. n.662/96.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per surroga del
[...]
, in quanto non sorretta da valido titolo esecutivo e contestato il credito sotteso alla CP_5
procedura di riscossione esattoriale, deducendo in particolare che la richiesta di pagamento della che trae origine dal contratto di mutuo chirografario n. 008/015128/93 era sfociata CP_6 nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1235/2019 tuttavia tempestivamente opposto dalla CP_7
(R.G. 4532/2019).
[...]
Ha quindi concluso, previa sospensione della cartella opposta, per la declaratoria di nullità della stessa, con il favore di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 1° giugno 2023 si è costituita in giudizio l Controparte_4
, che ha contestato l'atto di citazione in opposizione, eccependo la propria carenza di
[...]
legittimazione passiva, instando altresì per la chiamata in causa
[...]
Controparte_2
Ha quindi chiesto al Tribunale di “nel merito, accertare e dichiarare la regolarità formale e la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e per l'effetto, respingere integralmente
l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e comunque accertare la carenza di legittimazione passiva/titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio;
- in subordine, nel caso venissero individuate irregolarità in riferimento a questioni riguardanti la notifica di atti e documenti non di competenza dell'Agente della Riscossione e/o l'iscrizione a ruolo dell'importo indicato nel provvedimento impugnato, riconoscere e dichiarare che gli enti impositori, in persona del legale rapp.p.t, sia tenuta, ex art. 39 del D.Lgs. 112/99, a garantire l'Agente della riscossione da ogni richiesta avversa, esentandolo da tutte le conseguenze pregiudizievoli che il giudizio dovesse produrre, ivi compresa quella relativa alle spese di lite;
- con condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e con condanna alle spese di lite in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario;
".
Autorizzatane la chiamata in causa, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha impugnato e contestato i motivi di opposizione, di cui ha Controparte_2
domandato il rigetto, evidenziando la legittimità della procedura di riscossione esattoriale azionata da con la cartella 03420220019161622002 notificata all'odierno opponente, nella sua CP_3 qualità di garante solidale dell'impresa beneficiaria e nei limiti della prestata fideiussione, e posta a base dell'esecuzione impugnata, perché del tutto conforme a quanto statuito dalla normativa di riferimento.
Disattesa con provvedimento del 15.12.2023 l'istanza di inibitoria avanzata da parte attrice, la causa, istruita in via meramente documentale, in difetto di richieste istruttorie, è stata quindi rinviata per la rimessione in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi (invero depositati solo da parte convenuta e dalla terza chiamata). nonché termine sino all'udienza per il deposito di note di trattazione scritta, anch'essi depositate solo dalle convenute.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, si deve in primo luogo richiamare la fonte normativa da cui discende la procedura di escussione mediante ruolo utilizzata da CP_8 ovvero l'art.9, comma 5, d.lgs.n.123 del 1998 il quale dispone che: “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Orbene, secondo un copioso e consolidato tracciato giurisprudenziale da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con le pronunce del 16.1.2023, n. 1005 e n. 36513 del 29.12.2023), la natura
Cont pubblicistica del rapporto intercorrente con giustifica la surroga legale di quest'ultimo CP_8
per il recupero delle somme e, in ultima analisi, l'iscrizione a ruolo delle medesime (con affidamento dell'incarico di recuperarle all'Agente della riscossione).
Infatti, contrariamente a quando assertivamente dedotto da parte attrice, la chiara matrice
“autoritaria” e la finalità di interesse pubblico dei finanziamenti in questione permea anche i corrispondenti meccanismi di recupero, posto che i fondi vengono erogati a condizioni di favore rispetto a quelle praticate sul mercato del credito “ordinario” (fosse anche solo per la previsione di una garanzia statale) in quanto il soggetto pubblico si prefissa il raggiungimento di un interesse di natura pubblicistica (incoraggiare determinate produzioni o lo stabilimento in determinate zone o, ancora, l'assunzione di lavoratori attinti da peculiari categorie).
Infine, è pure opportuno evidenziare che, sulla scorta di una lettura pubblicistica (ed unitaria) del rapporto di sovvenzionamento, l'affermazione della natura pubblicistica di tale rapporto trova sponda (ancorché si tratti di fattispecie di ammissione al passivo fallimentare) nella giurisprudenza della S.C., che ha affermato che anche il credito dell'amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal fondo di garanzia delle piccole e medie imprese, in quanto credito di natura pubblicistica connesso–come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dall'art. 7 d.leg. 123/98–alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, 5° comma, l. cit. in ragione della particolare meritevolezza.
Dalla conclamata natura pubblicista degli interessi in gioco deriva che l'avvenuta escussione della garanzia pubblica nei confronti di che determina la surrogazione di detto garante nella CP_8
posizione del garantito, faccia nascere un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquistare risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999 (cfr. ancora Cass.16.1.2023,
n. 1005).
Va quindi affermata la regolarità della procedura intrapresa da Controparte_4
per il recupero coattivo della somma dovuta dall'opponente a favore di Controparte_9 mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento, in quanto: a) l'iscrizione a
[...] ruolo della somma dovuta a comporta l'efficacia esecutiva del ruolo, Controparte_9
ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 26/02/1999 n. 46 (che estende l'efficacia esecutiva dei ruoli a tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici), trattandosi procedura che mira a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese;
b) non si rende perciò necessario alcun pregresso titolo esecutivo, essendo il ruolo, da cui promana la cartella di pagamento, già di per sé titolo esecutivo, ai sensi degli artt. 12, 4° comma, e 49, 1° comma, del
D.P.R. 29/09/1973 n. 602; c) la procedura di riscossione esattoriale è applicabile non solo all'originario beneficiario del prestito, ma anche ai suoi fideiussori come espressamente indicato dall'art. 8 bis, 3° comma della Legge 24/03/2015 n. 33.
In sintesi, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del
1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass. 9657/2024).
Deve pertanto essere disatteso il primo motivo di opposizione formulato da parte attrice.
Non diversa sorte merita la contestazione del credito sotteso alla cartella esattoriale opposta, peraltro svolta in maniera totalmente apodittica e generica.
In ogni caso, la documentazione complessivamente dimessa in atti dalla terza chiamata ha corroborato l'esistenza del credito vantato da . CP_8
Invero, premesso che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo pende tra differenti parti processuali, (ovvero tra BCC Gestione Crediti spa e e per un diverso Controparte_10
contratto di mutuo (segnatamente il contratto di mutuo chirografario n 008/022389/79), risulta per tabulas l'ammissione all'intervento agevolativo del Fondo ex L. n.662/96 dell'operazione finanziaria per complessivi € 1.000,000,00 da accordarsi alla Parte_2
(cfr. doc. 2) nonchè l'esistenza dalle garanzie personali rilasciate da e . CP_11 Parte_1
Ed ancora risulta provato l'inadempimento della e l'esito infruttuoso Parte_2 dell'intimazione di pagamento del 20/07/2015 inviata dall'istituto finanziatore a mezzo racc. A.R. all'impresa ed ai garanti (cfr. doc. 3) cosi come la delibera di in data Controparte_12
11/08/2015 di risoluzione del contratto di mutuo e la decadenza del beneficio del termine (doc. 4) nonché la richiesta a l'attivazione della garanzia del Fondo, che provvedeva liquidare CP_3 in favore della banca richiedente l'importo richiesto surrogandosi ex lege all'istituto finanziatore.
Attesa la persistente insolvenza dei debitori, il gestore ha proceduto, quindi, alla formazione del ruolo ed alla sua trasmissione alla società incaricata dell'attività di esazione per gli adempimenti di competenza.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma della cartella impugnata, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della matrice meramente documentale della controversia, seguono la soccombenza di parte attrice nei confronti della convenuta e della terza chiamata.
Non risultando infine che parte attrice abbia agito con dolo o colpa grave, non merita invece accoglimento la domanda formulata dall'agente della riscossione di condanna di parte attrice per lite temeraria.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la cartella impugnata;
condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge, in favore della convenuta e della terza chiamata, da distrarsi, con riguardo all' , in favore dell'Avv. Gabriele Toma, Controparte_4
dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza, il 03/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)