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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/11/2024, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 311/2023 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bacalini Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Monia Tomassini e domiciliato presso il loro studio sito in Via
Giovanni Agnelli, 22/24 Fermo;
RICORRENTE
Contro
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Controparte_1 C.F._2
Sciarresi e domiciliata presso il suo studio sito in Corso Cefalonia, 39 Fermo;
RESISTENTE con l'intervento di
-AVV. ( ) in qualità di curatore speciale della Parte_2 C.F._3 minore (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio Persona_1 C.F._4 sito a Montegranaro in via Vittorio Veneto n.6;
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.2024 le parti concludevano come segue: parte ricorrente come da memoria integrativa: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo: A) Dichiarare con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi del matrimonio concordatario contratto il giorno 30.07.2002 a Canosa di Puglia tra il SI. e la SI.ra Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affido esclusivo della minore Per_1
al padre SI. e collocamento della stessa presso il padre;
2) assegnare al SI.
[...] Parte_1 la casa coniugale sita in Fermo (FM), C.da Misericordia n. 48, in comproprietà con Parte_1
pagina 1 di 15 la SI.ra , con tutti i beni e gli arredi ivi esistenti, fatta eccezione per gli oggetti Controparte_1 strettamente personali della SI.ra ; 3) Disporre che la madre potrà vedere e tenere Controparte_1 con se la minore tre pomeriggi a settimana (dalle ore 14.00 alle ore 21.00) e alternativamente nel week end dal sabato appena esce da scuola alla domenica sera dopo cena. 4) Durante le ferie estive la minore potrà trascorrere più giorni consecutivi con la madre in base alle eSIenze lavorative della stessa e della minore previo congruo accordo con il padre. Durante le vacanze di Natale, Capodanno, Pasquali, 1°
Maggio, 2 Giugno, 1 e 2 Novembre, 8 Dicembre, compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza. La SI.ra potrà, inoltre, far visita alla minore ogni volta lo riterrà Controparte_1 opportuno previo accordo telefonico e congruo preavviso con il SI. La SI.ra Parte_1 [...]
dovrà provvedere altresì ad accompagnare la BI a scuola nei giorni in cui il SI. CP_1 effettuerà il turno di lavoro della mattina o riprendere la stessa da scuola;
5) disporre Parte_1 il pagamento a carico della SI.ra di una somma a titolo di mantenimento in favore Controparte_1 della figlia minore nella misura di €. 400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Per_1 da erogarsi anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese a mezzo bonifico bancario a partire dalla data del deposito del ricorso;
6) Le spese straordinarie, così come classificate dal protocollo elaborato del Tribunale di Fermo in data 03.11.2021, saranno poste al 50% a carico della SI.ra ; Controparte_1
7) Disporre che l'assegno unico venga erogato per l'intero importo in favore del SI. Parte_1
a far data dal deposito del ricorso;
8) Disporre che le parti prestino reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia sul proprio passaporto o altro documento, ma fino alla maggiore età della figlia Per_1 sarà obbligatoriamente necessaria la espressa autorizzazione scritta di entrambi i genitori ogni qualvolta le stesse intendano uscire dal territorio nazionale. Con ulteriori pronunce secondo legge, ritenute utili e necessarie in relazione al richiesto provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
parte resistente si è riportata agli atti e dunque come da memoria integrativa: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed asserzione:
- per il motivo retro sub 1), dichiarare con sentenza parziale ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. la separazione personale dei coniugi e - ordinando l'annotazione del Parte_1 Controparte_1 provvedimento nei registri dello stato civile – all'esito della precisazione congiunta delle conclusioni nella prima udienza della fase di merito con susseguente rimessione della causa in decisione per la pronuncia, quest'ultima emanata con contestuale e separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con susseguente rimessione al collegio per la sentenza definitiva al fine di:
- in via principale, per il motivo retro sub 2), rigettare la richiesta del SInor di addebito della Pt_1 separazione nei confronti della SInora poiché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
- in via principale, per il motivo retro sub 3), stabilire il regime di affidamento esclusivo della minore
alla madre , con attribuzione esclusivamente alla medesima del potere Persona_1 Controparte_1 decisionale in ordine alle scelte ordinarie e straordinarie da assumere nell'interesse della figlia;
in via principale, per il motivo retro sub 3), disporre la collocazione della minore in via Persona_1 prevalente con la madre , con assegnazione alla medesima della casa coniugale sita Controparte_1 in Fermo, Contrada Misericordia n.48;
pagina 2 di 15 - in via principale, per il motivo retro sub 3), prevedere il diritto di visita paterno, stabilendo, per
l'effetto, i periodi di spettanza del padre nell'esatta congruenza di quelli temporalmente già riconosciuti alla madre in forza dei provvedimenti presidenziali;
- in via principale, per il motivo retro sub 4), ponendo a carico del SInor l'obbligo Parte_1 di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla SInora della Controparte_1 somma, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, pari ad € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione al 50% della partecipazione alle spese straordinarie;
- in via principale, per il motivo retro sub 5), nulla disporre sulle richieste del ricorrente in tema di rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio;
- in via principale, per il motivo retro sub 6), nulla disporre sulle richieste del ricorrente riferite alla ripartizione dell'importo dell'assegno unico. Con vittoria di spese e competenze professionali.” con la precisazione che la SI.ra ha CP_1 successivamente rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo.
Il curatore speciale della minore: confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, attivare un sostegno psicologico in favore della minore e un percorso di
Mediazione Familiare, affiancare i genitori con un percorso di sostegno alla genitorialità.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 proponeva ricorso avanti a questo Tribunale Parte_1 per sentire dichiarare la separazione giudiziale dalla coniuge con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Canosa Di Puglia in data 30.07.2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canosa di Puglia al n. 79 p. 2 s. A2002, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il ricorrente a fondamento delle proprie domande deduceva che:
- dall'unione in data 10.8.2004 sono nati due figli: e in data 30.05.2012 e Persona_2 Per_1
;
[...]
- i coniugi insieme ai figli fissavano la propria residenza presso la propria abitazione in Fermo, C. da
Misericordia n. 48; la casa coniugale veniva acquistata in comproprietà dai coniugi mediante accensione di un mutuo ipotecario cointestato presso la Banca BPER;
- fino a marzo/aprile 2022 il rapporto tra i coniugi era sereno;
- l'improvviso abbandono del tetto coniugale e dei figli (all'epoca minorenni) da parte della SI.ra
[...]
determinava la cessazione della convivenza tra i coniugi;
CP_1
- dal giorno dell'allontanamento la IG.ra non si era più occupata dei figli (il figlio CP_1 Per_2 in data 10.08.2022 è diventato maggiorenne) non provvedendo ai loro bisogni affettivi, non esercitando il diritto di visita - se non occasionalmente - e non versando somme a titolo di mantenimento dei figli;
- il IG. si occupava esclusivamente della casa e dei figli provvedendo da solo al pagamento Pt_1 di tutto quanto necessario ai figli, con ripercussioni negative sulla propria attività lavorativa;
- i Servizi Sociali del Comune di Fermo si erano già attivati su indicazione della Procura presso il
Tribunale dei Minori;
– il ricorrente si era reso disponibile a iscrivere la figlia presso il centro diurno al fine di CP_2 meglio tutelare la minore;
pagina 3 di 15 – i coniugi lavoravano per la stessa ditta che veniva interessata da un incendio nel gennaio 2023 e di conseguenza la SI.ra , senza avvisare il sceglieva di andare a lavorare a Eboli, CP_1 Pt_1 presso uno stabilimento fuori regione;
-chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti della moglie e l'affido esclusivo della minore Per_1 stante il disinteresse mostrato dalla per il disinteresse mostrato dalla madre nei confronti della figlia e collocamento presso il padre;
- quanto al profilo economico, il IG. provvedeva a tutti i bisogni della famiglia, oltre a Pt_1 sostenere in via esclusiva la rata del mutuo per l'acquisto della casa pari ad € 870,00;
- il ricorrente fino al mese di gennaio 2023 percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1250,00 circa e attualmente si trova in attesa di occupazione: per far fronte alle spese familiari si vedeva costretto a vendere l'auto Opel MO;
- la resistente, da quando si era allontanata da casa, nulla aveva versato per il mantenimento dei figli, nonostante potesse contare su uno stipendio mensile pari ad € 1300,00/1400,00 come dipendente della Ditta Bekery di Fermo e fosse percettrice dell'assegno unico.
Tanto premesso il IG. formulava richiesta di separazione dalla moglie, chiedendo al Parte_1
Tribunale l'affidamento esclusivo della figlia e collocamento presso il padre, Persona_1 assegnazione a proprio favore della casa coniugale sita in Fermo C. da Misericordia n. 48, proponeva una regolamentazione del diritto di visita della madre, indicava le proprie condizioni economiche nei seguenti termini: a) versamento di una somma pari ad almeno € 400,00 per il mantenimento in favore della figlia minore;
b) versamento del 50 % delle spese straordinarie a carico della;
c) Per_1 CP_1 disporre che l'assegno unico venga versato per l'intero a favore del IG. . Parte_1
Si costituiva quindi che, domandando anch'essa la separazione dal coniuge, contestava Controparte_1 le opposte deduzioni esponendo che:
- la cessazione dell'affectio coniugalis era stata determinata esclusivamente dal ricorrente che nel corso degli ultimi anni del rapporto coniugale aveva posto in essere reiterate violenze, comportamenti dispregiativi e denigratori che costringevano la resistente ad allontanarsi dalla casa coniugale nel maggio 2022;
- tali comportamenti posti in essere dal IG. consistevano in gravi episodi di violenza Pt_1 verbale, percosse, isolamento sociale, controllo ossessivo e minacce sul luogo di lavoro: nel corso di un'accesa discussione con la moglie nel luogo di lavoro si era reso necessario l'intervento di alcuni colleghi perché il ricorrente tentava di spingere la moglie giù per le scale;
- la resistente non si rivolgeva ai centri antiviolenza e non sporgeva denuncia per paura di ripercussioni sui figli;
-la IG.ra si era sempre occupata in via esclusiva dei figli, tanto da effettuare anche turni CP_1 notturni per poter essere a casa dopo il rientro della figlia da scuola;
- il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, è un ragazzo fragile e solo Per_2 la stessa riusciva a contenerne l'aggressività;
- quanto alla figlia , l'accudimento della stessa era sempre stato deputato alla resistente, con Per_1 la quale aveva un rapporto stretto, a fronte del totale disinteresse del IG. Pt_1
pagina 4 di 15 - nel maggio 2022 la veniva allontanata da casa dal marito;
, che cambiava anche la serratura CP_1
e impediva ogni rapporto tra madre e figlia, tanto che le stesse erano costrette a relazionarsi solo al telefono o con messaggi che venivano subito cancellati dalla figlia;
- tramite il proprio difensore la resistente inviava numerose missive per permettere a madre e figlia di riprendere il rapporto;
- in data 22.01.2023 l'azienda dove le parti lavoravano veniva distrutta da un incendio che costringeva la resistente, per non perdere la propria occupazione, ad effettuare i turni presso la sede di Eboli mentre il ricorrente rifiutava di spostarsi (gli era stata offerta la turnazione sulla sede di
Cesena), così perdendo il lavoro;
-era pendente un procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona per la verifica delle capacità genitoriali di entrambi i genitori;
- considerato lo stato di abbandono della figlia, soprattutto dal punto di vista scolastico, la CP_1 si recava dal responsabile dei Servizi Sociali per chiedere un contributo economico al fine di permettere alla figlia di frequentare il centro educativo diurno di Fermo;
CP_2
- si opponeva alla richiesta di affido esclusivo presso il padre, stante la sua natura violenta e manipolatrice, chiedendo invece l'affido condiviso della figlia Per_1
- la resistente si opponeva all'assegnazione della casa coniugale al IG. posto che la stessa Pt_1 era stata costretta a lasciare la propria abitazione, vedendosi preclusa la possibilità di godere della propria casa e dovendo di conseguenza prendere in locazione un'altra abitazione;
- il ricorrente aveva costretto la moglie ad accendere dei prestiti con delle Finanziarie;
- le parti percepivano lo stesso stipendio mensile ed erano gravate in egual modo da esposizioni debitorie: il ricorrente faceva fronte alla rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare cointestata
(pari ad € 850,00) mentre la resistente si occupava del pagamento delle rate per l'acquisto di due vetture - intestate solo al ricorrente- e di quelle relative a un ulteriore finanziamento acceso per i bisogni familiari (complessivamente pari ad € 805,91);
- ella continuava a pagare la rata mensile di € 253,61 nonostante il IG. avesse venduto la Pt_1
Opel MO per € 14.000,00.
Tanto premesso chiedeva che venisse dichiarata la separazione con autorizzazione a vivere separati, domandava l'affidamento condiviso della minore con collocamento alternato a rotazione dei periodi presso entrambi i genitori con mantenimento diretto, in alternativa, con rotazione mensile, chiedeva che venissero stabilite con urgenza le modalità di frequentazione e di visita tra madre e figlia ovvero stabilire che la minore potesse pernottare presso l'abitazione della madre a Rapagnano (FM) Via Bramante per i due finesettimana al mese;
in caso di mancato accoglimento della richiesta di affido condiviso chiedeva che la stessa corrisponda alla minore la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia e che il corrisponda l'importo di € 150,00 in favore della coniuge anche come contributo del canone Pt_1 locatizio;
che l'assegno unico venga ripartito al 50%; disporre che le spese straordinarie fossero suddivise nella misura del 40 % a carico della resistente e del 60% a carico del ricorrente.
All'udienza del 20.04.2023 il Presidente del Tribunale rinviava la causa per consentire al Tribunale dei
Minorenni di trasmettere il fascicolo pendente davanti allo stesso.
In data 22.05.2023 la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Fermo depositava la richiesta ex art. 330-333 c.c. nell'interesse della minore di provvedimenti a tutela della stessa. Persona_1
pagina 5 di 15 Alla richiesta erano allegati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei
Minorenni ed in particolare in cui erano presenti in sintesi e per quanto di interesse:
-l'annotazione di servizio della Questura di Fermo del 25.04.2022 in cui gli agenti riferivano che nello stesso giorno erano intervenuti a Fermo in Contrada Misericordia al civico 48 presso l'abitazione dei coniugi a seguito della richiesta d'intervento da parte di del SI. il SI. Persona_3 Pt_1 sentito dagli agenti riferiva che poco prima alle ore 11:30 circa, mentre si trovava in casa Pt_1 unitamente alla moglie e ai due figli minori, iniziava una lite con la moglie e la donna iniziava ad inveire nei suoi confronti graffiandolo sul volto e sul collo;
notando che per l'ennesima volta la stessa si stava allontanando dall'abitazione, egli colto dalla rabbia le sferrava un calcio colpendola alla gamba sinistra;
ciò avveniva in presenza dei figli minori;
sentita dagli agenti la SI.ra , confermava CP_1 che i due avevano iniziato a discutere, ma riferiva che era il marito a dirle che se voleva andarsene di casa era liberissima, ed era stato il marito a colpirla mentre usciva dalla camera da letto della figlia;
-la relazione dei servizi sociali di Fermo del 28..01.2022 (e relativi allegati -la nota informativa della scuola frequentata dalla minore;
la nota informativa del Centro Montessori del Comune di Fermo;
dichiarazione di assenso di entrambi i genitori a fare frequentare il centro Diurno Don Ricci alla figlia): in tale relazione si dava atto che il nucleo familiare era conosciuto dal servizio per un a precedente inchiesta socio ambientale nel procedimento di tutela aperto dal Tribunale per i Minorenni di Ancona sul figlio (rg. 710/17) il quale risultava avere in atto procedimenti penali Persona_2 per reati commessi dallo stesso in minore età e attualmente seguito dal Servizio USSM di Ancona per lo svolgimento della misura alternativa di messa alla prova. Quanto alla minore i servizi Per_1 sociali riferivano che dal colloquio con avvenuto in data 06.10.2022 presso l'abitazione Per_1 familiare, la minore era apparsa propensa al colloquio con l'operatrice, ben vestita e ben curata, la minore alla domanda su come stesse ha risposto “adesso bene” e di aver sofferto per il distacco dalla madre ma vedendola più regolarmente si sente più tranquilla e serena . dichiarava di aver Per_1 visto suo padre in questi mesi sofferente a causa della separazione con sua madre ma che da tale situazione il loro rapporto si è rafforzato di più come anche con suo fratello ” mio padre l'ho Per_2 visto stare male però siamo stati sempre vicini anche con mio fratello mi sta sempre vicino Per_2 andiamo a cena anche con la sua fidanzata”; All'udienza del 25 maggio 2023 il Presidente del Tribunale dava atto che il Tribunale dei Minorenni aveva trasmesso il fascicolo relativo all'azione instaurata dal P.M. a tutela della minore Persona_1
e che il P.M. presso il Tribunale di Fermo aveva promosso azione ex artt. 330 e 333 c.c. con richiesta in data 22/05/2023.
A scioglimento della riserva il Presidente del Tribunale emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“-autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affida la figlia minore Persona_1 ad entrambi i genitori, disponendone la collocazione prevalente presso il padre;
- affida la minore ai
Servizi Sociali del Comune di Fermo al fine di supporto, controllo e monitoraggio della situazione, mandando ai Servizi Sociali, ove non sia già avvenuta l'attivazione, di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e un servizio di educativa domiciliare in favore della minore;
- assegna a Pt_1 la casa familiare, sita in Fermo Contrada Misericordia n. 48; - dispone che, salvo diversi
[...] accordi tra le parti, possa vedere e avere con sé la figlia per due pomeriggi alla Controparte_1 settimana, dalle ore 16..00 alle ore 20.00, da concordare tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nelle giornate di lunedì e mercoledì, tenendo conto, comunque degli impegni della minore,
pagina 6 di 15 nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli che la minore trascorrerà con il padre, dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per giorni quindici, anche non continuativi, durante il periodo estivo;
- pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento al ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 250,00 (duecentocinquanta/00); - pone a carico della ricorrente e del resistente, in pari percentuale, le spese straordinarie relative alla figlia, regolamentate secondo il
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo. Contestualmente veniva nominato curatore speciale della minore l'avv. -già nominata Parte_2 dal Tribunale per i Minorenni delle Marche- e veniva disposto che i Servizi Sociali del Comune di Fermo inviassero al Tribunale di Fermo relazione aggiornata in ordine alla situazione della minore e al suo rapporto con i genitori e che l'UOS Consultorio familiare AST Fermo inviasse al Tribunale di Fermo relazione relativa alla valutazione psicodiagnostica e delle competenze genitoriali dei genitori della minore.
In data 04.07.2023 veniva depositata la relazione redatta dalla Dott.ssa dell'U.O.S. del Persona_4
Consultorio Familiare AST di Fermo da cui emergeva quanto in seguito riportato:
- quanto alla valutazione psicodiagnostica e alle competenze genitoriali della IG.ra , la CP_1 stessa appariva tranquilla -nonostante riferisse delle difficoltà che indicavano distress emozionale SInificativo- collaborativa e la qualità della relazione madre/figlia appariva buona e in continua evoluzione verso una condizione di crescente benessere;
- quanto all'osservazione della relazione madre/minore appariva serena e non si ravvisavano Per_1 elementi che facessero pensare a un conflitto con la madre né comportamenti che riportino a un malessere individuale;
- quanto alla valutazione psicodiagnostica e alle competenze genitoriali del IG. lo stesso Pt_1 manifestava disinteresse e opposizione verso il percorso di valutazione che non poteva essere completato.
In data 18.07.2023 veniva depositata la relazione aggiornata dei Servizi Sociali:
- la minore seguiva regolarmente il centro diurno “Centro Educativo Don Ricci” dove spesso entrava in struttura triste e incupita a causa della tensione emotiva che subiva nell'ambito familiare ma poi durante le attività ludico-ricreative con i pari si rasserenava;
- la minore era accompagnata e ripresa dai propri genitori che si mostravano interessati e collaborativi;
- la minore era presa in carico dal Servizio Montessori del Comune di Fermo in relazione ai problemi diagnosticati di dislessia, disortografia, verosimile disgrafia, difficoltà in ambito logico-matematico e disturbi del linguaggio;
evidenziava miglioramenti sia sul piano sociale che su quello Per_1 riabilitativo;
- dai colloqui con la madre emergeva che la viveva stabilmente a Rapagnano, si trovava in CP_1 cassa integrazione in attesa che l'azienda la richiamasse, vedeva regolarmente la figlia con cui aveva ristabilito un buon rapporto;
pagina 7 di 15 - dai colloqui con il padre emergeva che era molto più tranquilla e serena e il suo rapporto Per_1 con la figlia era sempre stato buono, vedeva positivamente la frequentazione del centro Don CP_2 mentre riteneva inutile gli incontri con la psicologa del consultorio.
In data 01.08.2023 la IG.ra , viste le circostanze emerse nella relazione redatta dai Servizi CP_1
Sociali, avanzava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 709 c.p.c. emanati con ordinanza del 30.05.2023 e chiedeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento della minore in via prevalente con la madre, assegnazione alla medesima della casa coniugale e revoca dell'assegnazione della casa familiare al padre;
di regolamentare il diritto di visita del padre e porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore.
In data 31.08.2024 si costituiva in giudizio l'Avv. di in qualità di curatrice speciale della Pt_2 Pt_2 minore deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
- di aver interloquito con i Servizi sociali, di aver preso contatto con la Dott.ssa Persona_4 del Consultorio Familiare incaricata sia della valutazione psicodiagnostica e delle competenze genitoriali dei genitori di sia della relazione in ordine alla situazione della minore e al suo Per_1 rapporto con i genitori e infine di aver provveduto ad ascoltare la minore presso i Servizi Sociali di Fermo;
- aveva dichiarato di aver e un buon rapporto con entrambi i genitori e di sentirsi più Per_1 serena e tranquilla ora che vede più regolarmente la sua mamma con la quale parla e si confida;
-a parere del curatore non si ravvisavano elementi tali da giustificare una limitazione della responsabilità genitoriale, e proponeva di confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
-riferiva che la minore su invio dei Servizi Sociali di Fermo, da settembre 2022 frequentava “Il centro educativo Don Ricci”; tale scelta era stata condivisa con entrambi i genitori ed è stata ritenuta dal curatore una risorsa positiva e funzionale;
-la responsabile del Centro Educativo Don Ricci riferiva che spesso si confida con il Per_1 personale educativo sulla tensione emotiva che prova in ambito familiare, mostrando tristezza ed apprensione per la salute mentale del fratello e per la sua relazione con la madre che la vorrebbe più presente sia fisicamente che affettivamente;
- in ambito scolastico, gli educatori del centro hanno riferito che manifesta una CP_2 Per_1 certa resistenza nel frequentare le lezioni e lo palesa con il rifiuto di andare a scuola facendo molte assenze ingiustificate;
-la curatrice pertanto riteneva opportuno anche un sostegno psicologico in favore della minore come anche indicato dal Tribunale per i Minorenni delle Marche.
All'udienza del 21.09.2023 il Giudice istruttore assegnava termini sull'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali.
Curatore speciale si costituiva anche nel sub-procedimento per la modifica dei provvedimenti presidenziali e rilevava che:
-a fine luglio la figlia ha “bloccato con il telefono” la SI.ra e da quel momento il Per_1 CP_1 rapporto madre/figlia si è interrotto;
il SI. avrebbe riferito che tutto è nato da una ripicca di Pt_1
nei confronti della mamma che non avrebbe esaudito una richiesta di sua figlia di acquistare delle Per_1 unghie finte che avrebbe voluto applicar si sulle sue unghie;
Per_1
pagina 8 di 15 riferiva di essere arrabbiata perché sua madre si è comportata male non solo non le ha comprato Per_1 le unghie finte ma anche perchè non provvede a pagare i bollettini che arrivano al padre.
Il curatore speciale dunque osservava che ha assunto un atteggiamento di protezione nei confronti Per_1 del papà e incomincia ad essere coinvolta nella crisi familiare e l'impressione è che inizi a sentirsi colpevole e responsabile delle difficoltà tra i genitori.
In sede di memorie la madre riferiva che i rapporti con la figlia erano ripresi e rinunciava alla richiesta di affido esclusivo. Sotto il profilo economico ribadiva il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche essendo ella dal mese di Agosto in cassa integrazione e per tale motivo non riusciva a far fronte al pagamento della somma stabilita a titolo di mantenimento in favore della figlia
. Per_1
Il SI. invece ribadiva il disinteressamento della madre rispetto alle eSIenze della figlia e si Pt_1 rendeva disponibile a proseguire il percorso genitoriale al fine di meglio tutelare gli interessi della minore.
In data 03.10.2023 il Giudice istruttore emetteva ordinanza di rigetto dell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali presentata dalla SI.ra ; ammoniva il SI. dal porre in essere CP_1 Pt_1 comportamenti non collaborativi sugli accertamenti disposti dal Tribunale e necessari nel miglior interesse della minore;
avvertiva il SI. che in caso di perseveranza, l'atteggiamento non Pt_1 collaborativo poteva costituire elemento di giudizio per l'adozione di provvedimenti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
onerava il SI. di prendere con sollecitudine Pt_1 contatti con l'UOS Consultorio familiare AST Fermo al fine di espletare la valutazione sulla capacità genitoriale;
disponeva che i Servizi Sociali del Comune di Fermo inviassero al Tribunale di Fermo relazione aggiornata in ordine alla situazione della minore e al suo rapporto con i genitori;
disponeva che l'UOS Consultorio familiare AST Fermo inviasse al Tribunale di Fermo entro il 10.01.2024 relazione relativa alla valutazione psicodiagnostica del SI. specificando se sussistessero eventuali Pt_1 situazioni tali da far ritenere che il rapporto della figlia minore con la madre, sia fonte di tensioni emotive per la minore, ricercandone, ove possibile, le cause.
In data 19.12.2023 veniva depositata la relazione redatta dalla dott.ssa dell'U.O.S. del Persona_4
Consultorio Familiare AST di Fermo relativa al completamento della valutazione psicodiagnostica delle capacità genitoriali di da cui emergevano profili positivi circa alcune funzioni Parte_1 genitoriali ma anche aree di criticità relative alla funzione regolativa degli stati emotivi dovuti alla difficoltà nella rielaborazione della rabbia post separazione, alla differenziazione tra livello di coppia e livello genitoriale e al riconoscimento dei bisogni emotivo-affettivi della figlia.
In data 09.01.2024 veniva depositata la relazione aggiornata dei Servizi Sociali da cui, in sintesi, emergeva che la minore frequentava la scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” indirizzo digitale, con un andamento scolastico buono (media dei voti pari a 6,9); la partecipava agli CP_1 incontri con gli insegnanti dai quali emergeva che avesse un comportamento adeguato e Per_1 rispettoso. La minore continuava a frequentare regolarmente il centro pomeridiano dal lunedì CP_2 al venerdì e manifestava un miglioramento del quadro comportamentale, mostrandosi più serena e rispettosa del corpo educativo;
affermava di essersi riavvicinata alla madre. Dalla valutazione del Centro
Riabilitativo “Montessori” di Fermo emergeva che la minore frequentava con costanza le terapie e le sedute per la valutazione psicologica, assicurando un lavoro lineare e produttivo. La collaborazione con pagina 9 di 15 i genitori si era rivelata di fondamentale importanza per la realizzazione di un efficace progetto di supporto socio-sanitario.
All'udienza del 18.01.2024 il Giudice istruttore, sentite le parti, si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti;
a scioglimento della predetta riserva il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni con onere delle parti di depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
All'udienza del 04.04.2024 le parti precisavano le conclusioni, il ricorrente si riportava alla memoria integrativa, la SI.ra rappresentava che l'ex marito lavorava come carpentiere, che la stessa CP_1 avrebbe ripreso a lavorare a Forlimpopoli nei fine settimana e che il rapporto con la figlia era regolare;
il Giudice rimetteva la causa al collegio e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di 40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
***
1. Sulla pronuncia di separazione dei coniugi.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Sull'addebito della separazione.
In merito alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente si rileva come la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza" e che "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
In materia di ripartizione dell'onere della prova ai fini dell'addebito si rileva inoltre che grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, la prova dell'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio in contestazione (cfr. Cass. civ. sez. I sent. n. 2059 del 2012; Cass. civ. sez. VI - I, ord. n. 3923 del 19.02.2018; Cass. civ. sez. I, sent. n. 1874 del 23.01.2019).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie deducendo che la moglie avrebbe abbandonato il tetto coniugale e si sia disinteressata della cura e gestione della figlia.
La SI.ra -seppure non abbia formulato formale richiesta di addebito in sede di conclusioni- ha CP_1 invece addebitato la cessazione dell'affectio coniugalis a comportamenti dispregiativi e denigratori sistematici del marito fino a che a maggio 2022 venne cacciata da casa. pagina 10 di 15 Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta
l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che
l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta.” (Cassazione civile sez. I, 30/05/2023, n.15212. Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11793)
Ebbene nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che la crisi familiare si era manifestata ben prima dell'11 maggio 2022 data in cui la resistente si è allontanata dalla casa coniugale: in particolare nelle dichiarazioni del SI. rese agli agenti di PG intervenuti presso il nucleo familiare il 25 Pt_1 aprile 2022 si legge “premetto che la situazione va avanti da circa due mesi”(v. verbale sit del 25.04.2022 dal SI. così come la SI.ra dichiarava “ preciso che le liti vanno avanti da circa tre Pt_1 CP_1 mesi” . Ancora il SIg. nel colloquio con i servizi sociali del 28.11.2022 riferiva che ormai la Pt_1 rottura del rapporto coniugale si era palesata dal Febbraio 2022 dopo la morte del nipote “l'11 Pt_1 maggio [2022] se ne è andata di casa, la rottura con me all'incirca una settimana dopo della morte di mio nipote…il 14 Febbraio”. (v pag. 4 della relazione dei servizi sociali del 28.11.2022 presente all'interno del fascicolo della Procura presso il Tribunale dei Minori). Si rileva inoltre che l'abbandono della casa coniugale non può essere ascritto ai motivi lavorativi poiché l'incendio dello stabilimento di Fermo della Bakery in cui lavoravano le parti è avvenuto nel gennaio 2023 dopo sette mesi dall'uscita dalla casa coniugale da parte della SI.ra e solo dopo tale CP_1 evento la SI.ra ha deciso di accettare di svolgere l'attività lavorativa presso la sede di Eboli. CP_1
Considerata l'esistenza di una crisi coniugale anteriore al momento in cui la si sarebbe CP_1 allontanata dalla casa coniugale -e che pertanto l'allontanamento non è causa ma conseguenza della conclamata crisi- non sussistono elementi per addebitare a quest'ultima la separazione.
3. Affidamento e collocamento della figlia minore . Per_1
Quanto all'affidamento della figlia minore , che ha l'età di 12 anni, il ricorrente ha domandato Per_1
l'affidamento esclusivo. Mentre la SI.ra ha da ultimo concluso per la richiesta di affidamento CP_1 condiviso. Vi è inoltre la richiesta del PM di adottare provvedimenti più opportuni a tutela della minore.
Si rammenta che secondo quanto affermato costantemente dalla Suprema Corte “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. tra le altre Cass. sez. I, 06/03/2019, n. 6535).
Nel caso di specie entrambe le parti sono state sottoposti a valutazione della capacità genitoriale.
Quanto alla SI.ra dalla relazione del 4.7.2023 del Consultorio di Fermo non sono emerse CP_1 criticità e nel corso del procedimento risulta un solo breve periodo di chiusura della minore nei confronti della madre (luglio 2023) ma allo stato il rapporto madre-figlia appare più disteso come anche confermato dalla Curatrice Speciale della minore “Anche la minore, nel corso di un colloquio in data 27/03/2024 in presenza della curatrice e del Dottor aveva affermato di vedere la madre due volte la Persona_5 settimana e di stare bene con lei anche se continuava a rifiutarsi di dormire a casa della madre nel fine settimana. Sembrerebbe quindi rientrato il problema dell'accesso alla madre che aveva caratterizzato il periodo estivo quando aveva interrotto ogni rapporto con lei” (v. pag. 4 comparsa conclusionale). Per_1
pagina 11 di 15 Di rilevo è anche la relazione dei servizi sociali del 09.01.2024 in cui si dà atto che “dalle informazioni fornite dalla minore, si è riavvicinata alla madre e riferisce al personale educativo di essere Per_1 contenta di trascorrere del tempo con lei.”. Inoltre quanto alla mancanza di volontà della minore di rimanere a dormire presso la madre “la donna ha riferito di non voler forzare la propria figlia su questa situazione poiché non vuole destabilizzare questo equilibrio che ad oggi vi è” (relazione dei servizi sociali del 09.01.2024) dimostrando di avere sensibilità e attenzione alle eSIenze e ai tempi di reazione della minore.
Si rileva inoltre che l'allontanamento dalla casa familiare da parte della madre non è stato accompagnato da un disinteresse nei confronti della figlia: si veda infatti la raccomandata ar del 22.08.2022 in cui tramite il proprio difensore sollecitava il a non tenere comportamenti ostativi, richiamava la Pt_1 lettera del luglio 2022 in cui ella aveva inviato lettera in cui comunicava i giorni in cui la SI.ra poteva tenere con sé la figlia. Si vedano inoltre i versamenti effettuati in data 25.07.2022, 02.08.2022,
17.08.2022, 02.11.2022 e 21.12.2022, 13.01.2023 pari ad euro 195, 29.03.2023 pari a 210,00 e due del
13.01.2023 di euro 195,00 e 250,00 in favore di . Parte_1
Dalla relazione dei servizi sociali depositata in data 09.01.2024 risulta che la madre ha partecipato agli incontri genitori -docenti della minore interessandosi del percorso scolastico.
Si rileva inoltre che non possa essere valutata in senso negativo la scelta effettuata da parte della SI.ra di svolgere temporaneamente attività lavorativa presso lo stabilimento Bakery spa di Eboli, CP_1 dopo l'incendio avvenuto nello stabilimento di Fermo, al fine di mantenere la propria posizione lavorativa. La SI.ra si è sottoposta inoltre sollecitamente alla valutazione della capacità genitoriale e allo stato ha ripreso i rapporti con la minore e ciò porta ad escludere che sussista una noncuranza nei confronti della figlia tale da affermare l'inidoneità della SI.ra all'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale.
Quanto al SI. egli si è sottoposto alla valutazione della capacità genitoriale Parte_1 mantenendo un comportamento diffidente.
La dott.ssa del Consultorio di Fermo ha rilevato che il profilo è valido ma occorrono Persona_4 cautela e prudenza nell'interpretazione poichè la tendenza della persona è stata quella di dissimulare. Dall'osservazione della relazione padre minore sono risultati confermati i punteggi positivi in relazione funzioni genitoriali di base: “la scala socializzazione mostra come egli tenda all'apertura agli altri … aspetto che fa si che egli favorisca i processi di socializzazione della minore aderendo ai precorsi proposti dal Servizio Sociale finalizzati all'integrazione di essa con il gruppo dei pari (centro diurno)
infatti mostra buone capacità di creare legami affettivi con i compagni di classe e mantenerli nel Per_1 tempo”; ancora “altra risorsa del è la capacità di soddisfare i bisogni primari della figlia. Pt_1
appare sempre pulita, ben vestita e nutrita”. Per_1
Invece sono emerse criticità nella capacità di risolvere problemi, nella valutazione della flessibilità e della capacità di superare il dolore: “non sembra capace di trasmettere al minore quelle competenze necessarie per arrivare ad avere un'adeguata abilità di problem solving”; “ha difficoltà a mettersi nei panni degli altri e comprenderne le esperienze emotive…pertanto fa fatica nel mettersi nei panni della figlia e nel comprendere le sue emozioni e/o i suoi motivi di sofferenza”; “ha difficoltà ad accettare imprevisti e può alterarsi quando questi si presentano”.
Il SI. tende a partecipe direttamente la minore del conflitto genitoriale come accaduto in sede Pt_1 di osservazione del rapporto padre-minore “il SI. è apparso molto nervoso e arrabbiato, ha Pt_1 utilizzato un tono di voce sempre alto e l'incontro è proseguito con una serie di affermazioni squalificanti pagina 12 di 15 nei confronti della ex moglie ..:non vuole bene alla figlia, non passa il tempo con lei, non sa fare la madre, per me è morta e non ho nessuna intenzione di accordarmi con lei nemmeno su ciò che riguarda
”; “Nonostante la sottoscritta abbia tentato più volte di interrompere la sequenza di squalifiche Per_1 sottolineando l'inopportunità e il disagio provocato ad nel parlare in questo modo della madre Per_1 davanti a lei il SI. ha continuato in maniera pervasiva e con tono di voce molto alterato a Pt_1 ribadire l'inadeguatezza della ex moglie come madre aggiungendo più volte di “non aver alcuna intenzione di favorire il rapporto madre/figlia”. Ancora “nel ribadire tali concetti, inoltre ha più volte coinvolto chiedendole conferma della presunta inadeguatezza della madre e della sua intenzione Per_1 di non passare il Natale in Puglia mettendola così in una condizione di forte disagio”.
La dott.ssa del Consultorio di Fermo ha quindi concluso che “allo stato attuale la Persona_4 separazione tra il SI. e la SI.ra è caratterizzato da un livello di conflittualità molto Pt_1 CP_1 alto e il vissuto di ingiustizia accompagnato da forte rabbia nel SI. non gli sta purtroppo Pt_1 consentendo di assolvere al meglio al ruolo genitoriale nelle funzioni di empatia protezione e regolazione degli stati emotivi…un rischio è costituito dal condizionamento negativo più o meno consapevole del rapporto madre-figlia che non viene favorito nella sua naturale evoluzione verso il benessere”.
Pertanto considerate le criticità presentate dal SI. nonché le peculiari eSIenze della minore a Pt_1 cui è stata diagnosticata “Dislessia, Disortografia, verosimile Disgrafia, difficoltà in ambito logico- matematico” (v relazioni del Centro Montessori di Fermo), nonchè la necessità di ricostituire gradualmente un rapporto madre-minore -che allo stato non vuole dormire con la made- si rendono invece necessari interventi a sostegno del nucleo familiare sia del padre che della madre (la quale come riferito dalla Curatrice speciale appare avere un atteggiamento “delegante” per il timore di effettuare errori) tramite un percorso di sostegno alla genitorialità e la predisposizione di un'educativa domiciliare.
Si ritiene necessario dunque confermare l'affidamento della minore ai servizi sociali con funzioni di supporto, controllo e monitoraggio: i servizi dovranno consentire l'attivazione, laddove non già attivato, di un percorso di sostegno alla genitorialità che si invita entrambe le parti ad intraprendere e un servizio di educativa domiciliare in favore della minore sia nei momenti in cui la stessa trascorre il tempo con il padre, sia nei momenti in cui trascorre il tempo con la madre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale può invece rimanere in capo ad entrambi i genitori posto che non si sono rilevate situazioni di stasi decisionali o contrasti nelle questioni relative all'educazione, salute o altre decisioni più rilevanti per la crescita della minore. Ed anzi le parti hanno prontamente accolto l'invito dei Servizi Sociali a fare frequentare alla minore il centro diurno (v. relazione dei CP_2 servizi sociali del 28.11.2022 e allegate dichiarazioni favorevoli dei genitori) esperienza risultata “di particolare importanza per sia sul piano emotivo che educativo permettendole di investire Per_1 maggiormente nelle sue potenzialità, recuperare un relazione costruttiva con i coetanei” (v. relazione dei servizi sociali del 9.1.2024)
Quanto al collocamento della minore, la necessità di riconsolidare il rapporto madre-figlia tramite gli interventi sopra disposti, rende opportuno mantenere il collocamento presso il padre, il quale risulta possedere capacità genitoriali sufficienti, prevedendo tuttavia un ampio diritto di visita materno in considerazione dell'età della figlia e della volontà della stessa di trascorrere tempo con lei (v. relazione dei servizi sociali del 09.01.2024).
Del resto in sede di comparsa conclusionale anche la SI.ra ha ritenuto di ritenere più opportuna Pt_1 la “permanenza prevalente presso il padre” (cfr. comparsa conclusionale pag. 5). CP_1
pagina 13 di 15 Quanto al diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana che in mancanza di accordo si indicano nel lunedì e mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 nonché
a fine settimana alternati con quelli che la minore trascorrerà con il padre, dal sabato alle ore 9.30 alla domenica alle ore 20.00, per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, per giorni venti, anche non continuativi, durante il periodo estivo;
le altre festività (1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre…) verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
4.Circa l'assegnazione della casa familiare.
Poiché la figlia minore è collocate presso il padre, la casa familiare va assegnata allo stesso nell'interesse della minore a mantenere continuità con il proprio habitat familiare.
5. Circa il contributo al mantenimento in favore della figlia .. Per_1
Al fine di determinare la misura del contributo dovuto ai figli dal genitore non collocatario, occorre analizzare le capacità economico-patrimoniali dei genitori alla luce delle necessità ed eSIenze dei figli.
Quanto al SI. egli ha lavorato fino al mese di gennaio 2023 come operaio: risulta aver dichiarato Pt_1 nel 2022 un reddito lordo di € 20.006,00 e di circa € 17.776,00 netti, nel 2023 un reddito lordo di 20.014,00 e netto di euro 18.000 (v. dichiarazioni dei redditi 2022 relative all'anno 2021 e del 2023 relative all'anno di imposta 2022). Quanto alla SI.ra la stessa risulta aver dichiarato un reddito di € 21.463,00 lordi e di circa CP_1
18.000 euro netti e nel 2022 un reddito lordo di e 25.223,00 lordi e netti di circa 21.000 netti (v. dichiarazioni dei redditi 2022 relative all'anno 2021 e del 2023 relative all'anno di imposta 2022)
Dunque, sino al gennaio 2023 (quando è avvenuto l'incendio presso l'azienda ove lavoravano i coniugi) sussisteva una sostanziale equiparazione della situazione reddituale dei coniugi.
Successivamente all'incendio il SI. è stato posto in cassa integrazione e all'ultima Parte_1 udienza di pc ha dichiarato di aver intrapreso attività di carpentiere. La SI.ra risulta aver CP_1 lavorato prima presso la sede di Eboli, poi essere stata posta in Cassa integrazione e oggi lavorare con orario ridotto presso la sede dell'azienda di Forlimpopoli con riduzione dello stipendio (v. cedolini paga
Settembre 2023, ottobre 2023, gennaio e febbraio 2024).
Quanto alle spese il SI. paga € 870,00 per rata il mutuo di acquisto della casa cointestata ai Pt_1 coniugi (circostanza non contestata), la SI.ra ha provveduto al pagamento dei finanziamenti CP_1 per le auto acquistate durante il matrimonio e ciò anche tramite cessione dello stipendio (v. estratto dei conti correnti e buste paga) ed è onerata del pagamento di euro 300,00 per l'immobile preso in locazione. Data la diminuzione della capacità reddituale di entrambi i genitori dovuta all'evento del gennaio 2023, situazione che si è protratta per tempo, considerata la attuale ripresa di svolgimento di attività lavorativa di entrambe le parti, nonché le spese di cui sono gravati entrambi come sopra esposte, risulta congruo disporre a carico della SI.ra la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della minore somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Per_1
Le spese straordinarie sono poste in capo ad entrambi i genitori al 50% come da protocollo di questo
Tribunale.
Quanto agli assegni unici non vi sono ragioni per derogare il regime di legge e pertanto seguiranno il regime previsto dalla legge.
6. Circa la domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto. pagina 14 di 15 Deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in composizione collegiale in merito alla domanda di rilascio dell'autorizzazione in luogo del consenso mancate per l'emissione del passaporto dei minori, essendo competente il giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore stesso.
7. Spese di lite
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 in data 30.07.2002 hanno contratto matrimonio iscritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Canosa di Puglia, al n. 79, Parte II, Serie A, Anno 2002;
RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
DISPONE l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso il padre Persona_1 nell'abitazione sita in C.da Misericordia n. 48 Fermo;
ASSEGNA la casa familiare sita in C.da Misericordia n. 48 Fermo a Parte_1
AFFIDA la minore ai servizi sociali con funzioni di supporto, controllo e monitoraggio della situazione: i servizi dovranno consentire l'attivazione, laddove non già attivato, di un percorso di sostegno alla genitorialità e un servizio di educativa domiciliare in favore della minore sia nei momenti in cui la stessa trascorre il tempo con il padre, sia nei momenti in cui trascorre il tempo con la madre;
DISPONE che la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana che in mancanza di accordo si indicano nel lunedì e mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 nonché a fine settimana alternati con quelli che la minore trascorrerà con il padre, dal sabato alle ore 9.30 alla domenica alle ore 20.00; per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per giorni venti, anche non continuativi, durante il periodo estivo;
le altre festività (1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre…) verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
PONE a carico di il pagamento in favore del SI. di € 200,00 mensili a titolo Controparte_1 Pt_1 di contributo al mantenimento della figlia suscettibili di rivalutazione annuale secondo gli Per_1 indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie a carico di entrambe le parti per il 50% come individuate dal Protocollo del Tribunale di Fermo;
DISPONE che gli assegni univi seguiranno il regime legale;
DICHIARA compensate le spese di lite.
ORDINA l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto
Così deciso in Fermo nella camera di conSIlio del 31.10.2024
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 311/2023 promossa da:
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bacalini Parte_1 C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'Avv. Monia Tomassini e domiciliato presso il loro studio sito in Via
Giovanni Agnelli, 22/24 Fermo;
RICORRENTE
Contro
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella Controparte_1 C.F._2
Sciarresi e domiciliata presso il suo studio sito in Corso Cefalonia, 39 Fermo;
RESISTENTE con l'intervento di
-AVV. ( ) in qualità di curatore speciale della Parte_2 C.F._3 minore (C.F. ) elettivamente domiciliata presso il suo studio Persona_1 C.F._4 sito a Montegranaro in via Vittorio Veneto n.6;
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.04.2024 le parti concludevano come segue: parte ricorrente come da memoria integrativa: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo: A) Dichiarare con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi del matrimonio concordatario contratto il giorno 30.07.2002 a Canosa di Puglia tra il SI. e la SI.ra Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di Puglia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni: 1) disporre l'affido esclusivo della minore Per_1
al padre SI. e collocamento della stessa presso il padre;
2) assegnare al SI.
[...] Parte_1 la casa coniugale sita in Fermo (FM), C.da Misericordia n. 48, in comproprietà con Parte_1
pagina 1 di 15 la SI.ra , con tutti i beni e gli arredi ivi esistenti, fatta eccezione per gli oggetti Controparte_1 strettamente personali della SI.ra ; 3) Disporre che la madre potrà vedere e tenere Controparte_1 con se la minore tre pomeriggi a settimana (dalle ore 14.00 alle ore 21.00) e alternativamente nel week end dal sabato appena esce da scuola alla domenica sera dopo cena. 4) Durante le ferie estive la minore potrà trascorrere più giorni consecutivi con la madre in base alle eSIenze lavorative della stessa e della minore previo congruo accordo con il padre. Durante le vacanze di Natale, Capodanno, Pasquali, 1°
Maggio, 2 Giugno, 1 e 2 Novembre, 8 Dicembre, compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza. La SI.ra potrà, inoltre, far visita alla minore ogni volta lo riterrà Controparte_1 opportuno previo accordo telefonico e congruo preavviso con il SI. La SI.ra Parte_1 [...]
dovrà provvedere altresì ad accompagnare la BI a scuola nei giorni in cui il SI. CP_1 effettuerà il turno di lavoro della mattina o riprendere la stessa da scuola;
5) disporre Parte_1 il pagamento a carico della SI.ra di una somma a titolo di mantenimento in favore Controparte_1 della figlia minore nella misura di €. 400,00, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Per_1 da erogarsi anticipatamente entro i primi 5 giorni di ogni mese a mezzo bonifico bancario a partire dalla data del deposito del ricorso;
6) Le spese straordinarie, così come classificate dal protocollo elaborato del Tribunale di Fermo in data 03.11.2021, saranno poste al 50% a carico della SI.ra ; Controparte_1
7) Disporre che l'assegno unico venga erogato per l'intero importo in favore del SI. Parte_1
a far data dal deposito del ricorso;
8) Disporre che le parti prestino reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia sul proprio passaporto o altro documento, ma fino alla maggiore età della figlia Per_1 sarà obbligatoriamente necessaria la espressa autorizzazione scritta di entrambi i genitori ogni qualvolta le stesse intendano uscire dal territorio nazionale. Con ulteriori pronunce secondo legge, ritenute utili e necessarie in relazione al richiesto provvedimento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
parte resistente si è riportata agli atti e dunque come da memoria integrativa: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo adito, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed asserzione:
- per il motivo retro sub 1), dichiarare con sentenza parziale ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. la separazione personale dei coniugi e - ordinando l'annotazione del Parte_1 Controparte_1 provvedimento nei registri dello stato civile – all'esito della precisazione congiunta delle conclusioni nella prima udienza della fase di merito con susseguente rimessione della causa in decisione per la pronuncia, quest'ultima emanata con contestuale e separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con susseguente rimessione al collegio per la sentenza definitiva al fine di:
- in via principale, per il motivo retro sub 2), rigettare la richiesta del SInor di addebito della Pt_1 separazione nei confronti della SInora poiché infondata in fatto ed in diritto;
CP_1
- in via principale, per il motivo retro sub 3), stabilire il regime di affidamento esclusivo della minore
alla madre , con attribuzione esclusivamente alla medesima del potere Persona_1 Controparte_1 decisionale in ordine alle scelte ordinarie e straordinarie da assumere nell'interesse della figlia;
in via principale, per il motivo retro sub 3), disporre la collocazione della minore in via Persona_1 prevalente con la madre , con assegnazione alla medesima della casa coniugale sita Controparte_1 in Fermo, Contrada Misericordia n.48;
pagina 2 di 15 - in via principale, per il motivo retro sub 3), prevedere il diritto di visita paterno, stabilendo, per
l'effetto, i periodi di spettanza del padre nell'esatta congruenza di quelli temporalmente già riconosciuti alla madre in forza dei provvedimenti presidenziali;
- in via principale, per il motivo retro sub 4), ponendo a carico del SInor l'obbligo Parte_1 di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento alla SInora della Controparte_1 somma, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, pari ad € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre alla ripartizione al 50% della partecipazione alle spese straordinarie;
- in via principale, per il motivo retro sub 5), nulla disporre sulle richieste del ricorrente in tema di rilascio di passaporto o documento valido per l'espatrio;
- in via principale, per il motivo retro sub 6), nulla disporre sulle richieste del ricorrente riferite alla ripartizione dell'importo dell'assegno unico. Con vittoria di spese e competenze professionali.” con la precisazione che la SI.ra ha CP_1 successivamente rinunciato alla richiesta di affidamento esclusivo.
Il curatore speciale della minore: confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre, attivare un sostegno psicologico in favore della minore e un percorso di
Mediazione Familiare, affiancare i genitori con un percorso di sostegno alla genitorialità.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 proponeva ricorso avanti a questo Tribunale Parte_1 per sentire dichiarare la separazione giudiziale dalla coniuge con cui ha contratto Controparte_1 matrimonio concordatario in Canosa Di Puglia in data 30.07.2002 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canosa di Puglia al n. 79 p. 2 s. A2002, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Il ricorrente a fondamento delle proprie domande deduceva che:
- dall'unione in data 10.8.2004 sono nati due figli: e in data 30.05.2012 e Persona_2 Per_1
;
[...]
- i coniugi insieme ai figli fissavano la propria residenza presso la propria abitazione in Fermo, C. da
Misericordia n. 48; la casa coniugale veniva acquistata in comproprietà dai coniugi mediante accensione di un mutuo ipotecario cointestato presso la Banca BPER;
- fino a marzo/aprile 2022 il rapporto tra i coniugi era sereno;
- l'improvviso abbandono del tetto coniugale e dei figli (all'epoca minorenni) da parte della SI.ra
[...]
determinava la cessazione della convivenza tra i coniugi;
CP_1
- dal giorno dell'allontanamento la IG.ra non si era più occupata dei figli (il figlio CP_1 Per_2 in data 10.08.2022 è diventato maggiorenne) non provvedendo ai loro bisogni affettivi, non esercitando il diritto di visita - se non occasionalmente - e non versando somme a titolo di mantenimento dei figli;
- il IG. si occupava esclusivamente della casa e dei figli provvedendo da solo al pagamento Pt_1 di tutto quanto necessario ai figli, con ripercussioni negative sulla propria attività lavorativa;
- i Servizi Sociali del Comune di Fermo si erano già attivati su indicazione della Procura presso il
Tribunale dei Minori;
– il ricorrente si era reso disponibile a iscrivere la figlia presso il centro diurno al fine di CP_2 meglio tutelare la minore;
pagina 3 di 15 – i coniugi lavoravano per la stessa ditta che veniva interessata da un incendio nel gennaio 2023 e di conseguenza la SI.ra , senza avvisare il sceglieva di andare a lavorare a Eboli, CP_1 Pt_1 presso uno stabilimento fuori regione;
-chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti della moglie e l'affido esclusivo della minore Per_1 stante il disinteresse mostrato dalla per il disinteresse mostrato dalla madre nei confronti della figlia e collocamento presso il padre;
- quanto al profilo economico, il IG. provvedeva a tutti i bisogni della famiglia, oltre a Pt_1 sostenere in via esclusiva la rata del mutuo per l'acquisto della casa pari ad € 870,00;
- il ricorrente fino al mese di gennaio 2023 percepiva uno stipendio mensile pari ad € 1250,00 circa e attualmente si trova in attesa di occupazione: per far fronte alle spese familiari si vedeva costretto a vendere l'auto Opel MO;
- la resistente, da quando si era allontanata da casa, nulla aveva versato per il mantenimento dei figli, nonostante potesse contare su uno stipendio mensile pari ad € 1300,00/1400,00 come dipendente della Ditta Bekery di Fermo e fosse percettrice dell'assegno unico.
Tanto premesso il IG. formulava richiesta di separazione dalla moglie, chiedendo al Parte_1
Tribunale l'affidamento esclusivo della figlia e collocamento presso il padre, Persona_1 assegnazione a proprio favore della casa coniugale sita in Fermo C. da Misericordia n. 48, proponeva una regolamentazione del diritto di visita della madre, indicava le proprie condizioni economiche nei seguenti termini: a) versamento di una somma pari ad almeno € 400,00 per il mantenimento in favore della figlia minore;
b) versamento del 50 % delle spese straordinarie a carico della;
c) Per_1 CP_1 disporre che l'assegno unico venga versato per l'intero a favore del IG. . Parte_1
Si costituiva quindi che, domandando anch'essa la separazione dal coniuge, contestava Controparte_1 le opposte deduzioni esponendo che:
- la cessazione dell'affectio coniugalis era stata determinata esclusivamente dal ricorrente che nel corso degli ultimi anni del rapporto coniugale aveva posto in essere reiterate violenze, comportamenti dispregiativi e denigratori che costringevano la resistente ad allontanarsi dalla casa coniugale nel maggio 2022;
- tali comportamenti posti in essere dal IG. consistevano in gravi episodi di violenza Pt_1 verbale, percosse, isolamento sociale, controllo ossessivo e minacce sul luogo di lavoro: nel corso di un'accesa discussione con la moglie nel luogo di lavoro si era reso necessario l'intervento di alcuni colleghi perché il ricorrente tentava di spingere la moglie giù per le scale;
- la resistente non si rivolgeva ai centri antiviolenza e non sporgeva denuncia per paura di ripercussioni sui figli;
-la IG.ra si era sempre occupata in via esclusiva dei figli, tanto da effettuare anche turni CP_1 notturni per poter essere a casa dopo il rientro della figlia da scuola;
- il figlio , ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, è un ragazzo fragile e solo Per_2 la stessa riusciva a contenerne l'aggressività;
- quanto alla figlia , l'accudimento della stessa era sempre stato deputato alla resistente, con Per_1 la quale aveva un rapporto stretto, a fronte del totale disinteresse del IG. Pt_1
pagina 4 di 15 - nel maggio 2022 la veniva allontanata da casa dal marito;
, che cambiava anche la serratura CP_1
e impediva ogni rapporto tra madre e figlia, tanto che le stesse erano costrette a relazionarsi solo al telefono o con messaggi che venivano subito cancellati dalla figlia;
- tramite il proprio difensore la resistente inviava numerose missive per permettere a madre e figlia di riprendere il rapporto;
- in data 22.01.2023 l'azienda dove le parti lavoravano veniva distrutta da un incendio che costringeva la resistente, per non perdere la propria occupazione, ad effettuare i turni presso la sede di Eboli mentre il ricorrente rifiutava di spostarsi (gli era stata offerta la turnazione sulla sede di
Cesena), così perdendo il lavoro;
-era pendente un procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona per la verifica delle capacità genitoriali di entrambi i genitori;
- considerato lo stato di abbandono della figlia, soprattutto dal punto di vista scolastico, la CP_1 si recava dal responsabile dei Servizi Sociali per chiedere un contributo economico al fine di permettere alla figlia di frequentare il centro educativo diurno di Fermo;
CP_2
- si opponeva alla richiesta di affido esclusivo presso il padre, stante la sua natura violenta e manipolatrice, chiedendo invece l'affido condiviso della figlia Per_1
- la resistente si opponeva all'assegnazione della casa coniugale al IG. posto che la stessa Pt_1 era stata costretta a lasciare la propria abitazione, vedendosi preclusa la possibilità di godere della propria casa e dovendo di conseguenza prendere in locazione un'altra abitazione;
- il ricorrente aveva costretto la moglie ad accendere dei prestiti con delle Finanziarie;
- le parti percepivano lo stesso stipendio mensile ed erano gravate in egual modo da esposizioni debitorie: il ricorrente faceva fronte alla rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare cointestata
(pari ad € 850,00) mentre la resistente si occupava del pagamento delle rate per l'acquisto di due vetture - intestate solo al ricorrente- e di quelle relative a un ulteriore finanziamento acceso per i bisogni familiari (complessivamente pari ad € 805,91);
- ella continuava a pagare la rata mensile di € 253,61 nonostante il IG. avesse venduto la Pt_1
Opel MO per € 14.000,00.
Tanto premesso chiedeva che venisse dichiarata la separazione con autorizzazione a vivere separati, domandava l'affidamento condiviso della minore con collocamento alternato a rotazione dei periodi presso entrambi i genitori con mantenimento diretto, in alternativa, con rotazione mensile, chiedeva che venissero stabilite con urgenza le modalità di frequentazione e di visita tra madre e figlia ovvero stabilire che la minore potesse pernottare presso l'abitazione della madre a Rapagnano (FM) Via Bramante per i due finesettimana al mese;
in caso di mancato accoglimento della richiesta di affido condiviso chiedeva che la stessa corrisponda alla minore la somma di € 150,00 a titolo di mantenimento della figlia e che il corrisponda l'importo di € 150,00 in favore della coniuge anche come contributo del canone Pt_1 locatizio;
che l'assegno unico venga ripartito al 50%; disporre che le spese straordinarie fossero suddivise nella misura del 40 % a carico della resistente e del 60% a carico del ricorrente.
All'udienza del 20.04.2023 il Presidente del Tribunale rinviava la causa per consentire al Tribunale dei
Minorenni di trasmettere il fascicolo pendente davanti allo stesso.
In data 22.05.2023 la Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Fermo depositava la richiesta ex art. 330-333 c.c. nell'interesse della minore di provvedimenti a tutela della stessa. Persona_1
pagina 5 di 15 Alla richiesta erano allegati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei
Minorenni ed in particolare in cui erano presenti in sintesi e per quanto di interesse:
-l'annotazione di servizio della Questura di Fermo del 25.04.2022 in cui gli agenti riferivano che nello stesso giorno erano intervenuti a Fermo in Contrada Misericordia al civico 48 presso l'abitazione dei coniugi a seguito della richiesta d'intervento da parte di del SI. il SI. Persona_3 Pt_1 sentito dagli agenti riferiva che poco prima alle ore 11:30 circa, mentre si trovava in casa Pt_1 unitamente alla moglie e ai due figli minori, iniziava una lite con la moglie e la donna iniziava ad inveire nei suoi confronti graffiandolo sul volto e sul collo;
notando che per l'ennesima volta la stessa si stava allontanando dall'abitazione, egli colto dalla rabbia le sferrava un calcio colpendola alla gamba sinistra;
ciò avveniva in presenza dei figli minori;
sentita dagli agenti la SI.ra , confermava CP_1 che i due avevano iniziato a discutere, ma riferiva che era il marito a dirle che se voleva andarsene di casa era liberissima, ed era stato il marito a colpirla mentre usciva dalla camera da letto della figlia;
-la relazione dei servizi sociali di Fermo del 28..01.2022 (e relativi allegati -la nota informativa della scuola frequentata dalla minore;
la nota informativa del Centro Montessori del Comune di Fermo;
dichiarazione di assenso di entrambi i genitori a fare frequentare il centro Diurno Don Ricci alla figlia): in tale relazione si dava atto che il nucleo familiare era conosciuto dal servizio per un a precedente inchiesta socio ambientale nel procedimento di tutela aperto dal Tribunale per i Minorenni di Ancona sul figlio (rg. 710/17) il quale risultava avere in atto procedimenti penali Persona_2 per reati commessi dallo stesso in minore età e attualmente seguito dal Servizio USSM di Ancona per lo svolgimento della misura alternativa di messa alla prova. Quanto alla minore i servizi Per_1 sociali riferivano che dal colloquio con avvenuto in data 06.10.2022 presso l'abitazione Per_1 familiare, la minore era apparsa propensa al colloquio con l'operatrice, ben vestita e ben curata, la minore alla domanda su come stesse ha risposto “adesso bene” e di aver sofferto per il distacco dalla madre ma vedendola più regolarmente si sente più tranquilla e serena . dichiarava di aver Per_1 visto suo padre in questi mesi sofferente a causa della separazione con sua madre ma che da tale situazione il loro rapporto si è rafforzato di più come anche con suo fratello ” mio padre l'ho Per_2 visto stare male però siamo stati sempre vicini anche con mio fratello mi sta sempre vicino Per_2 andiamo a cena anche con la sua fidanzata”; All'udienza del 25 maggio 2023 il Presidente del Tribunale dava atto che il Tribunale dei Minorenni aveva trasmesso il fascicolo relativo all'azione instaurata dal P.M. a tutela della minore Persona_1
e che il P.M. presso il Tribunale di Fermo aveva promosso azione ex artt. 330 e 333 c.c. con richiesta in data 22/05/2023.
A scioglimento della riserva il Presidente del Tribunale emetteva i seguenti provvedimenti provvisori:
“-autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- affida la figlia minore Persona_1 ad entrambi i genitori, disponendone la collocazione prevalente presso il padre;
- affida la minore ai
Servizi Sociali del Comune di Fermo al fine di supporto, controllo e monitoraggio della situazione, mandando ai Servizi Sociali, ove non sia già avvenuta l'attivazione, di attivare un percorso di sostegno alla genitorialità e un servizio di educativa domiciliare in favore della minore;
- assegna a Pt_1 la casa familiare, sita in Fermo Contrada Misericordia n. 48; - dispone che, salvo diversi
[...] accordi tra le parti, possa vedere e avere con sé la figlia per due pomeriggi alla Controparte_1 settimana, dalle ore 16..00 alle ore 20.00, da concordare tra le parti e che, in mancanza di accordo, si indicano nelle giornate di lunedì e mercoledì, tenendo conto, comunque degli impegni della minore,
pagina 6 di 15 nonché per due fine settimana al mese, alternati con quelli che la minore trascorrerà con il padre, dal sabato alle ore 15.00 alla domenica alle ore 20.00, per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per giorni quindici, anche non continuativi, durante il periodo estivo;
- pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento al ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, di euro 250,00 (duecentocinquanta/00); - pone a carico della ricorrente e del resistente, in pari percentuale, le spese straordinarie relative alla figlia, regolamentate secondo il
Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo. Contestualmente veniva nominato curatore speciale della minore l'avv. -già nominata Parte_2 dal Tribunale per i Minorenni delle Marche- e veniva disposto che i Servizi Sociali del Comune di Fermo inviassero al Tribunale di Fermo relazione aggiornata in ordine alla situazione della minore e al suo rapporto con i genitori e che l'UOS Consultorio familiare AST Fermo inviasse al Tribunale di Fermo relazione relativa alla valutazione psicodiagnostica e delle competenze genitoriali dei genitori della minore.
In data 04.07.2023 veniva depositata la relazione redatta dalla Dott.ssa dell'U.O.S. del Persona_4
Consultorio Familiare AST di Fermo da cui emergeva quanto in seguito riportato:
- quanto alla valutazione psicodiagnostica e alle competenze genitoriali della IG.ra , la CP_1 stessa appariva tranquilla -nonostante riferisse delle difficoltà che indicavano distress emozionale SInificativo- collaborativa e la qualità della relazione madre/figlia appariva buona e in continua evoluzione verso una condizione di crescente benessere;
- quanto all'osservazione della relazione madre/minore appariva serena e non si ravvisavano Per_1 elementi che facessero pensare a un conflitto con la madre né comportamenti che riportino a un malessere individuale;
- quanto alla valutazione psicodiagnostica e alle competenze genitoriali del IG. lo stesso Pt_1 manifestava disinteresse e opposizione verso il percorso di valutazione che non poteva essere completato.
In data 18.07.2023 veniva depositata la relazione aggiornata dei Servizi Sociali:
- la minore seguiva regolarmente il centro diurno “Centro Educativo Don Ricci” dove spesso entrava in struttura triste e incupita a causa della tensione emotiva che subiva nell'ambito familiare ma poi durante le attività ludico-ricreative con i pari si rasserenava;
- la minore era accompagnata e ripresa dai propri genitori che si mostravano interessati e collaborativi;
- la minore era presa in carico dal Servizio Montessori del Comune di Fermo in relazione ai problemi diagnosticati di dislessia, disortografia, verosimile disgrafia, difficoltà in ambito logico-matematico e disturbi del linguaggio;
evidenziava miglioramenti sia sul piano sociale che su quello Per_1 riabilitativo;
- dai colloqui con la madre emergeva che la viveva stabilmente a Rapagnano, si trovava in CP_1 cassa integrazione in attesa che l'azienda la richiamasse, vedeva regolarmente la figlia con cui aveva ristabilito un buon rapporto;
pagina 7 di 15 - dai colloqui con il padre emergeva che era molto più tranquilla e serena e il suo rapporto Per_1 con la figlia era sempre stato buono, vedeva positivamente la frequentazione del centro Don CP_2 mentre riteneva inutile gli incontri con la psicologa del consultorio.
In data 01.08.2023 la IG.ra , viste le circostanze emerse nella relazione redatta dai Servizi CP_1
Sociali, avanzava istanza di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 709 c.p.c. emanati con ordinanza del 30.05.2023 e chiedeva l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento della minore in via prevalente con la madre, assegnazione alla medesima della casa coniugale e revoca dell'assegnazione della casa familiare al padre;
di regolamentare il diritto di visita del padre e porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore.
In data 31.08.2024 si costituiva in giudizio l'Avv. di in qualità di curatrice speciale della Pt_2 Pt_2 minore deducendo in sintesi e per quanto di interesse:
- di aver interloquito con i Servizi sociali, di aver preso contatto con la Dott.ssa Persona_4 del Consultorio Familiare incaricata sia della valutazione psicodiagnostica e delle competenze genitoriali dei genitori di sia della relazione in ordine alla situazione della minore e al suo Per_1 rapporto con i genitori e infine di aver provveduto ad ascoltare la minore presso i Servizi Sociali di Fermo;
- aveva dichiarato di aver e un buon rapporto con entrambi i genitori e di sentirsi più Per_1 serena e tranquilla ora che vede più regolarmente la sua mamma con la quale parla e si confida;
-a parere del curatore non si ravvisavano elementi tali da giustificare una limitazione della responsabilità genitoriale, e proponeva di confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre;
-riferiva che la minore su invio dei Servizi Sociali di Fermo, da settembre 2022 frequentava “Il centro educativo Don Ricci”; tale scelta era stata condivisa con entrambi i genitori ed è stata ritenuta dal curatore una risorsa positiva e funzionale;
-la responsabile del Centro Educativo Don Ricci riferiva che spesso si confida con il Per_1 personale educativo sulla tensione emotiva che prova in ambito familiare, mostrando tristezza ed apprensione per la salute mentale del fratello e per la sua relazione con la madre che la vorrebbe più presente sia fisicamente che affettivamente;
- in ambito scolastico, gli educatori del centro hanno riferito che manifesta una CP_2 Per_1 certa resistenza nel frequentare le lezioni e lo palesa con il rifiuto di andare a scuola facendo molte assenze ingiustificate;
-la curatrice pertanto riteneva opportuno anche un sostegno psicologico in favore della minore come anche indicato dal Tribunale per i Minorenni delle Marche.
All'udienza del 21.09.2023 il Giudice istruttore assegnava termini sull'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali.
Curatore speciale si costituiva anche nel sub-procedimento per la modifica dei provvedimenti presidenziali e rilevava che:
-a fine luglio la figlia ha “bloccato con il telefono” la SI.ra e da quel momento il Per_1 CP_1 rapporto madre/figlia si è interrotto;
il SI. avrebbe riferito che tutto è nato da una ripicca di Pt_1
nei confronti della mamma che non avrebbe esaudito una richiesta di sua figlia di acquistare delle Per_1 unghie finte che avrebbe voluto applicar si sulle sue unghie;
Per_1
pagina 8 di 15 riferiva di essere arrabbiata perché sua madre si è comportata male non solo non le ha comprato Per_1 le unghie finte ma anche perchè non provvede a pagare i bollettini che arrivano al padre.
Il curatore speciale dunque osservava che ha assunto un atteggiamento di protezione nei confronti Per_1 del papà e incomincia ad essere coinvolta nella crisi familiare e l'impressione è che inizi a sentirsi colpevole e responsabile delle difficoltà tra i genitori.
In sede di memorie la madre riferiva che i rapporti con la figlia erano ripresi e rinunciava alla richiesta di affido esclusivo. Sotto il profilo economico ribadiva il sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche essendo ella dal mese di Agosto in cassa integrazione e per tale motivo non riusciva a far fronte al pagamento della somma stabilita a titolo di mantenimento in favore della figlia
. Per_1
Il SI. invece ribadiva il disinteressamento della madre rispetto alle eSIenze della figlia e si Pt_1 rendeva disponibile a proseguire il percorso genitoriale al fine di meglio tutelare gli interessi della minore.
In data 03.10.2023 il Giudice istruttore emetteva ordinanza di rigetto dell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali presentata dalla SI.ra ; ammoniva il SI. dal porre in essere CP_1 Pt_1 comportamenti non collaborativi sugli accertamenti disposti dal Tribunale e necessari nel miglior interesse della minore;
avvertiva il SI. che in caso di perseveranza, l'atteggiamento non Pt_1 collaborativo poteva costituire elemento di giudizio per l'adozione di provvedimenti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore;
onerava il SI. di prendere con sollecitudine Pt_1 contatti con l'UOS Consultorio familiare AST Fermo al fine di espletare la valutazione sulla capacità genitoriale;
disponeva che i Servizi Sociali del Comune di Fermo inviassero al Tribunale di Fermo relazione aggiornata in ordine alla situazione della minore e al suo rapporto con i genitori;
disponeva che l'UOS Consultorio familiare AST Fermo inviasse al Tribunale di Fermo entro il 10.01.2024 relazione relativa alla valutazione psicodiagnostica del SI. specificando se sussistessero eventuali Pt_1 situazioni tali da far ritenere che il rapporto della figlia minore con la madre, sia fonte di tensioni emotive per la minore, ricercandone, ove possibile, le cause.
In data 19.12.2023 veniva depositata la relazione redatta dalla dott.ssa dell'U.O.S. del Persona_4
Consultorio Familiare AST di Fermo relativa al completamento della valutazione psicodiagnostica delle capacità genitoriali di da cui emergevano profili positivi circa alcune funzioni Parte_1 genitoriali ma anche aree di criticità relative alla funzione regolativa degli stati emotivi dovuti alla difficoltà nella rielaborazione della rabbia post separazione, alla differenziazione tra livello di coppia e livello genitoriale e al riconoscimento dei bisogni emotivo-affettivi della figlia.
In data 09.01.2024 veniva depositata la relazione aggiornata dei Servizi Sociali da cui, in sintesi, emergeva che la minore frequentava la scuola secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci” indirizzo digitale, con un andamento scolastico buono (media dei voti pari a 6,9); la partecipava agli CP_1 incontri con gli insegnanti dai quali emergeva che avesse un comportamento adeguato e Per_1 rispettoso. La minore continuava a frequentare regolarmente il centro pomeridiano dal lunedì CP_2 al venerdì e manifestava un miglioramento del quadro comportamentale, mostrandosi più serena e rispettosa del corpo educativo;
affermava di essersi riavvicinata alla madre. Dalla valutazione del Centro
Riabilitativo “Montessori” di Fermo emergeva che la minore frequentava con costanza le terapie e le sedute per la valutazione psicologica, assicurando un lavoro lineare e produttivo. La collaborazione con pagina 9 di 15 i genitori si era rivelata di fondamentale importanza per la realizzazione di un efficace progetto di supporto socio-sanitario.
All'udienza del 18.01.2024 il Giudice istruttore, sentite le parti, si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti;
a scioglimento della predetta riserva il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni con onere delle parti di depositare le dichiarazioni dei redditi aggiornate.
All'udienza del 04.04.2024 le parti precisavano le conclusioni, il ricorrente si riportava alla memoria integrativa, la SI.ra rappresentava che l'ex marito lavorava come carpentiere, che la stessa CP_1 avrebbe ripreso a lavorare a Forlimpopoli nei fine settimana e che il rapporto con la figlia era regolare;
il Giudice rimetteva la causa al collegio e assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di 40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
***
1. Sulla pronuncia di separazione dei coniugi.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2. Sull'addebito della separazione.
In merito alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente si rileva come la Suprema Corte ha avuto costantemente modo di evidenziare che "in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza" e che "pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunziata la separazione senza addebito" (Cass. civ. sez. I, sent. n. 13431 del 23.05.2008).
In materia di ripartizione dell'onere della prova ai fini dell'addebito si rileva inoltre che grava sulla parte che richiede l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, la prova dell'anteriorità della crisi matrimoniale alla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio in contestazione (cfr. Cass. civ. sez. I sent. n. 2059 del 2012; Cass. civ. sez. VI - I, ord. n. 3923 del 19.02.2018; Cass. civ. sez. I, sent. n. 1874 del 23.01.2019).
Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie deducendo che la moglie avrebbe abbandonato il tetto coniugale e si sia disinteressata della cura e gestione della figlia.
La SI.ra -seppure non abbia formulato formale richiesta di addebito in sede di conclusioni- ha CP_1 invece addebitato la cessazione dell'affectio coniugalis a comportamenti dispregiativi e denigratori sistematici del marito fino a che a maggio 2022 venne cacciata da casa. pagina 10 di 15 Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta
l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che
l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta.” (Cassazione civile sez. I, 30/05/2023, n.15212. Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, n.11793)
Ebbene nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti che la crisi familiare si era manifestata ben prima dell'11 maggio 2022 data in cui la resistente si è allontanata dalla casa coniugale: in particolare nelle dichiarazioni del SI. rese agli agenti di PG intervenuti presso il nucleo familiare il 25 Pt_1 aprile 2022 si legge “premetto che la situazione va avanti da circa due mesi”(v. verbale sit del 25.04.2022 dal SI. così come la SI.ra dichiarava “ preciso che le liti vanno avanti da circa tre Pt_1 CP_1 mesi” . Ancora il SIg. nel colloquio con i servizi sociali del 28.11.2022 riferiva che ormai la Pt_1 rottura del rapporto coniugale si era palesata dal Febbraio 2022 dopo la morte del nipote “l'11 Pt_1 maggio [2022] se ne è andata di casa, la rottura con me all'incirca una settimana dopo della morte di mio nipote…il 14 Febbraio”. (v pag. 4 della relazione dei servizi sociali del 28.11.2022 presente all'interno del fascicolo della Procura presso il Tribunale dei Minori). Si rileva inoltre che l'abbandono della casa coniugale non può essere ascritto ai motivi lavorativi poiché l'incendio dello stabilimento di Fermo della Bakery in cui lavoravano le parti è avvenuto nel gennaio 2023 dopo sette mesi dall'uscita dalla casa coniugale da parte della SI.ra e solo dopo tale CP_1 evento la SI.ra ha deciso di accettare di svolgere l'attività lavorativa presso la sede di Eboli. CP_1
Considerata l'esistenza di una crisi coniugale anteriore al momento in cui la si sarebbe CP_1 allontanata dalla casa coniugale -e che pertanto l'allontanamento non è causa ma conseguenza della conclamata crisi- non sussistono elementi per addebitare a quest'ultima la separazione.
3. Affidamento e collocamento della figlia minore . Per_1
Quanto all'affidamento della figlia minore , che ha l'età di 12 anni, il ricorrente ha domandato Per_1
l'affidamento esclusivo. Mentre la SI.ra ha da ultimo concluso per la richiesta di affidamento CP_1 condiviso. Vi è inoltre la richiesta del PM di adottare provvedimenti più opportuni a tutela della minore.
Si rammenta che secondo quanto affermato costantemente dalla Suprema Corte “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. tra le altre Cass. sez. I, 06/03/2019, n. 6535).
Nel caso di specie entrambe le parti sono state sottoposti a valutazione della capacità genitoriale.
Quanto alla SI.ra dalla relazione del 4.7.2023 del Consultorio di Fermo non sono emerse CP_1 criticità e nel corso del procedimento risulta un solo breve periodo di chiusura della minore nei confronti della madre (luglio 2023) ma allo stato il rapporto madre-figlia appare più disteso come anche confermato dalla Curatrice Speciale della minore “Anche la minore, nel corso di un colloquio in data 27/03/2024 in presenza della curatrice e del Dottor aveva affermato di vedere la madre due volte la Persona_5 settimana e di stare bene con lei anche se continuava a rifiutarsi di dormire a casa della madre nel fine settimana. Sembrerebbe quindi rientrato il problema dell'accesso alla madre che aveva caratterizzato il periodo estivo quando aveva interrotto ogni rapporto con lei” (v. pag. 4 comparsa conclusionale). Per_1
pagina 11 di 15 Di rilevo è anche la relazione dei servizi sociali del 09.01.2024 in cui si dà atto che “dalle informazioni fornite dalla minore, si è riavvicinata alla madre e riferisce al personale educativo di essere Per_1 contenta di trascorrere del tempo con lei.”. Inoltre quanto alla mancanza di volontà della minore di rimanere a dormire presso la madre “la donna ha riferito di non voler forzare la propria figlia su questa situazione poiché non vuole destabilizzare questo equilibrio che ad oggi vi è” (relazione dei servizi sociali del 09.01.2024) dimostrando di avere sensibilità e attenzione alle eSIenze e ai tempi di reazione della minore.
Si rileva inoltre che l'allontanamento dalla casa familiare da parte della madre non è stato accompagnato da un disinteresse nei confronti della figlia: si veda infatti la raccomandata ar del 22.08.2022 in cui tramite il proprio difensore sollecitava il a non tenere comportamenti ostativi, richiamava la Pt_1 lettera del luglio 2022 in cui ella aveva inviato lettera in cui comunicava i giorni in cui la SI.ra poteva tenere con sé la figlia. Si vedano inoltre i versamenti effettuati in data 25.07.2022, 02.08.2022,
17.08.2022, 02.11.2022 e 21.12.2022, 13.01.2023 pari ad euro 195, 29.03.2023 pari a 210,00 e due del
13.01.2023 di euro 195,00 e 250,00 in favore di . Parte_1
Dalla relazione dei servizi sociali depositata in data 09.01.2024 risulta che la madre ha partecipato agli incontri genitori -docenti della minore interessandosi del percorso scolastico.
Si rileva inoltre che non possa essere valutata in senso negativo la scelta effettuata da parte della SI.ra di svolgere temporaneamente attività lavorativa presso lo stabilimento Bakery spa di Eboli, CP_1 dopo l'incendio avvenuto nello stabilimento di Fermo, al fine di mantenere la propria posizione lavorativa. La SI.ra si è sottoposta inoltre sollecitamente alla valutazione della capacità genitoriale e allo stato ha ripreso i rapporti con la minore e ciò porta ad escludere che sussista una noncuranza nei confronti della figlia tale da affermare l'inidoneità della SI.ra all'esercizio della responsabilità CP_1 genitoriale.
Quanto al SI. egli si è sottoposto alla valutazione della capacità genitoriale Parte_1 mantenendo un comportamento diffidente.
La dott.ssa del Consultorio di Fermo ha rilevato che il profilo è valido ma occorrono Persona_4 cautela e prudenza nell'interpretazione poichè la tendenza della persona è stata quella di dissimulare. Dall'osservazione della relazione padre minore sono risultati confermati i punteggi positivi in relazione funzioni genitoriali di base: “la scala socializzazione mostra come egli tenda all'apertura agli altri … aspetto che fa si che egli favorisca i processi di socializzazione della minore aderendo ai precorsi proposti dal Servizio Sociale finalizzati all'integrazione di essa con il gruppo dei pari (centro diurno)
infatti mostra buone capacità di creare legami affettivi con i compagni di classe e mantenerli nel Per_1 tempo”; ancora “altra risorsa del è la capacità di soddisfare i bisogni primari della figlia. Pt_1
appare sempre pulita, ben vestita e nutrita”. Per_1
Invece sono emerse criticità nella capacità di risolvere problemi, nella valutazione della flessibilità e della capacità di superare il dolore: “non sembra capace di trasmettere al minore quelle competenze necessarie per arrivare ad avere un'adeguata abilità di problem solving”; “ha difficoltà a mettersi nei panni degli altri e comprenderne le esperienze emotive…pertanto fa fatica nel mettersi nei panni della figlia e nel comprendere le sue emozioni e/o i suoi motivi di sofferenza”; “ha difficoltà ad accettare imprevisti e può alterarsi quando questi si presentano”.
Il SI. tende a partecipe direttamente la minore del conflitto genitoriale come accaduto in sede Pt_1 di osservazione del rapporto padre-minore “il SI. è apparso molto nervoso e arrabbiato, ha Pt_1 utilizzato un tono di voce sempre alto e l'incontro è proseguito con una serie di affermazioni squalificanti pagina 12 di 15 nei confronti della ex moglie ..:non vuole bene alla figlia, non passa il tempo con lei, non sa fare la madre, per me è morta e non ho nessuna intenzione di accordarmi con lei nemmeno su ciò che riguarda
”; “Nonostante la sottoscritta abbia tentato più volte di interrompere la sequenza di squalifiche Per_1 sottolineando l'inopportunità e il disagio provocato ad nel parlare in questo modo della madre Per_1 davanti a lei il SI. ha continuato in maniera pervasiva e con tono di voce molto alterato a Pt_1 ribadire l'inadeguatezza della ex moglie come madre aggiungendo più volte di “non aver alcuna intenzione di favorire il rapporto madre/figlia”. Ancora “nel ribadire tali concetti, inoltre ha più volte coinvolto chiedendole conferma della presunta inadeguatezza della madre e della sua intenzione Per_1 di non passare il Natale in Puglia mettendola così in una condizione di forte disagio”.
La dott.ssa del Consultorio di Fermo ha quindi concluso che “allo stato attuale la Persona_4 separazione tra il SI. e la SI.ra è caratterizzato da un livello di conflittualità molto Pt_1 CP_1 alto e il vissuto di ingiustizia accompagnato da forte rabbia nel SI. non gli sta purtroppo Pt_1 consentendo di assolvere al meglio al ruolo genitoriale nelle funzioni di empatia protezione e regolazione degli stati emotivi…un rischio è costituito dal condizionamento negativo più o meno consapevole del rapporto madre-figlia che non viene favorito nella sua naturale evoluzione verso il benessere”.
Pertanto considerate le criticità presentate dal SI. nonché le peculiari eSIenze della minore a Pt_1 cui è stata diagnosticata “Dislessia, Disortografia, verosimile Disgrafia, difficoltà in ambito logico- matematico” (v relazioni del Centro Montessori di Fermo), nonchè la necessità di ricostituire gradualmente un rapporto madre-minore -che allo stato non vuole dormire con la made- si rendono invece necessari interventi a sostegno del nucleo familiare sia del padre che della madre (la quale come riferito dalla Curatrice speciale appare avere un atteggiamento “delegante” per il timore di effettuare errori) tramite un percorso di sostegno alla genitorialità e la predisposizione di un'educativa domiciliare.
Si ritiene necessario dunque confermare l'affidamento della minore ai servizi sociali con funzioni di supporto, controllo e monitoraggio: i servizi dovranno consentire l'attivazione, laddove non già attivato, di un percorso di sostegno alla genitorialità che si invita entrambe le parti ad intraprendere e un servizio di educativa domiciliare in favore della minore sia nei momenti in cui la stessa trascorre il tempo con il padre, sia nei momenti in cui trascorre il tempo con la madre.
L'esercizio della responsabilità genitoriale può invece rimanere in capo ad entrambi i genitori posto che non si sono rilevate situazioni di stasi decisionali o contrasti nelle questioni relative all'educazione, salute o altre decisioni più rilevanti per la crescita della minore. Ed anzi le parti hanno prontamente accolto l'invito dei Servizi Sociali a fare frequentare alla minore il centro diurno (v. relazione dei CP_2 servizi sociali del 28.11.2022 e allegate dichiarazioni favorevoli dei genitori) esperienza risultata “di particolare importanza per sia sul piano emotivo che educativo permettendole di investire Per_1 maggiormente nelle sue potenzialità, recuperare un relazione costruttiva con i coetanei” (v. relazione dei servizi sociali del 9.1.2024)
Quanto al collocamento della minore, la necessità di riconsolidare il rapporto madre-figlia tramite gli interventi sopra disposti, rende opportuno mantenere il collocamento presso il padre, il quale risulta possedere capacità genitoriali sufficienti, prevedendo tuttavia un ampio diritto di visita materno in considerazione dell'età della figlia e della volontà della stessa di trascorrere tempo con lei (v. relazione dei servizi sociali del 09.01.2024).
Del resto in sede di comparsa conclusionale anche la SI.ra ha ritenuto di ritenere più opportuna Pt_1 la “permanenza prevalente presso il padre” (cfr. comparsa conclusionale pag. 5). CP_1
pagina 13 di 15 Quanto al diritto di visita, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana che in mancanza di accordo si indicano nel lunedì e mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 nonché
a fine settimana alternati con quelli che la minore trascorrerà con il padre, dal sabato alle ore 9.30 alla domenica alle ore 20.00, per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua
o il lunedì dell'Angelo, per giorni venti, anche non continuativi, durante il periodo estivo;
le altre festività (1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre…) verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore.
4.Circa l'assegnazione della casa familiare.
Poiché la figlia minore è collocate presso il padre, la casa familiare va assegnata allo stesso nell'interesse della minore a mantenere continuità con il proprio habitat familiare.
5. Circa il contributo al mantenimento in favore della figlia .. Per_1
Al fine di determinare la misura del contributo dovuto ai figli dal genitore non collocatario, occorre analizzare le capacità economico-patrimoniali dei genitori alla luce delle necessità ed eSIenze dei figli.
Quanto al SI. egli ha lavorato fino al mese di gennaio 2023 come operaio: risulta aver dichiarato Pt_1 nel 2022 un reddito lordo di € 20.006,00 e di circa € 17.776,00 netti, nel 2023 un reddito lordo di 20.014,00 e netto di euro 18.000 (v. dichiarazioni dei redditi 2022 relative all'anno 2021 e del 2023 relative all'anno di imposta 2022). Quanto alla SI.ra la stessa risulta aver dichiarato un reddito di € 21.463,00 lordi e di circa CP_1
18.000 euro netti e nel 2022 un reddito lordo di e 25.223,00 lordi e netti di circa 21.000 netti (v. dichiarazioni dei redditi 2022 relative all'anno 2021 e del 2023 relative all'anno di imposta 2022)
Dunque, sino al gennaio 2023 (quando è avvenuto l'incendio presso l'azienda ove lavoravano i coniugi) sussisteva una sostanziale equiparazione della situazione reddituale dei coniugi.
Successivamente all'incendio il SI. è stato posto in cassa integrazione e all'ultima Parte_1 udienza di pc ha dichiarato di aver intrapreso attività di carpentiere. La SI.ra risulta aver CP_1 lavorato prima presso la sede di Eboli, poi essere stata posta in Cassa integrazione e oggi lavorare con orario ridotto presso la sede dell'azienda di Forlimpopoli con riduzione dello stipendio (v. cedolini paga
Settembre 2023, ottobre 2023, gennaio e febbraio 2024).
Quanto alle spese il SI. paga € 870,00 per rata il mutuo di acquisto della casa cointestata ai Pt_1 coniugi (circostanza non contestata), la SI.ra ha provveduto al pagamento dei finanziamenti CP_1 per le auto acquistate durante il matrimonio e ciò anche tramite cessione dello stipendio (v. estratto dei conti correnti e buste paga) ed è onerata del pagamento di euro 300,00 per l'immobile preso in locazione. Data la diminuzione della capacità reddituale di entrambi i genitori dovuta all'evento del gennaio 2023, situazione che si è protratta per tempo, considerata la attuale ripresa di svolgimento di attività lavorativa di entrambe le parti, nonché le spese di cui sono gravati entrambi come sopra esposte, risulta congruo disporre a carico della SI.ra la somma mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della minore somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Per_1
Le spese straordinarie sono poste in capo ad entrambi i genitori al 50% come da protocollo di questo
Tribunale.
Quanto agli assegni unici non vi sono ragioni per derogare il regime di legge e pertanto seguiranno il regime previsto dalla legge.
6. Circa la domanda di autorizzazione al rilascio del passaporto. pagina 14 di 15 Deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale in composizione collegiale in merito alla domanda di rilascio dell'autorizzazione in luogo del consenso mancate per l'emissione del passaporto dei minori, essendo competente il giudice tutelare del luogo di residenza abituale del minore stesso.
7. Spese di lite
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione dei coniugi e , i quali Parte_1 Controparte_1 in data 30.07.2002 hanno contratto matrimonio iscritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Canosa di Puglia, al n. 79, Parte II, Serie A, Anno 2002;
RIGETTA la domanda di addebito formulata dal ricorrente;
DISPONE l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso il padre Persona_1 nell'abitazione sita in C.da Misericordia n. 48 Fermo;
ASSEGNA la casa familiare sita in C.da Misericordia n. 48 Fermo a Parte_1
AFFIDA la minore ai servizi sociali con funzioni di supporto, controllo e monitoraggio della situazione: i servizi dovranno consentire l'attivazione, laddove non già attivato, di un percorso di sostegno alla genitorialità e un servizio di educativa domiciliare in favore della minore sia nei momenti in cui la stessa trascorre il tempo con il padre, sia nei momenti in cui trascorre il tempo con la madre;
DISPONE che la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia due giorni alla settimana che in mancanza di accordo si indicano nel lunedì e mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 nonché a fine settimana alternati con quelli che la minore trascorrerà con il padre, dal sabato alle ore 9.30 alla domenica alle ore 20.00; per giorni cinque durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il 24 e il 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e il 1 gennaio dell'anno successivo, per giorni tre durante le vacanze pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, per giorni venti, anche non continuativi, durante il periodo estivo;
le altre festività (1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre…) verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
PONE a carico di il pagamento in favore del SI. di € 200,00 mensili a titolo Controparte_1 Pt_1 di contributo al mantenimento della figlia suscettibili di rivalutazione annuale secondo gli Per_1 indici ISTAT;
PONE le spese straordinarie a carico di entrambe le parti per il 50% come individuate dal Protocollo del Tribunale di Fermo;
DISPONE che gli assegni univi seguiranno il regime legale;
DICHIARA compensate le spese di lite.
ORDINA l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto
Così deciso in Fermo nella camera di conSIlio del 31.10.2024
Il Giudice Relatore dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
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