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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1926/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1926/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. CORBETTA RICCARDO e dell'avv. DOTTI C.F._2
SARA (
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSI Controparte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_2 C.F._3
MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSANI Controparte_3 C.F._4
CATERINA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
e Parte_2 Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'impresa in persona del legale rappresentate pro-tempore, Controparte_1
e l'arch. , nella sua qualità di D.L., responsabili dei vizi e difetti delle opere edili di cui Controparte_2 in narrativa, così come accertati dal CTU, p.i.e. , nel procedimento di ATP, RG Persona_1
1465/2021, Tribunale di Como;
- conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni, in favore degli attori, nella misura di € 23.984,29, pari al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti stessi, così come quantificate dal CTU in sede di ATP - o nella misura che risulterà dovuta ad esito dell'esperita istruttoria - oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l'arch. NT
, nella sua qualità di D.L , in via tra loro solidale, alla rifusione a favore degli attori dei Controparte_2 costi dagli stessi sostenuti per il giudizio di ATP pari ad € 14.175,00, oltre oneri accessori, così determinati: € 6.000,00, oltre oneri accessori, per compenso al CTU, € 5.000,00 oltre oneri accessori per compenso del consulente di parte, € 2.875,00, oltre oneri accessori, per spese legali o nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dagli esborsi al saldo effettivo;
pagina 1 di 16 - accertato e dichiarato il tardivo adempimento dell'arch. in ordine alla presentazione della CP_2 pratica di fine lavori, come da mandato conferito dai committenti e, in dispregio agli accordi bonariamente raggiunti con i committenti, condannare il medesimo professionista al rimborso della tassa IMU per l'anno 2022, pari ad € 929,00 per i motivi dedotti ovvero nella misura che risulterà dovuta in corso di causa;
- rigettare le domande riconvenzionali tutte avanzate dall'impresa in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti e, in particolare, in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori e dei danni subiti dai committenti e, per l'effetto, dichiarare nulla dovuto all'Impresa medesima da parte dei sigg.ri e a nessun titolo (né per Parte_2 Pt_1 corrispettivo, né per penali, né per spese);
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria esperita risultasse sussistere un eventuale credito residuo dell'impresa ridursi secondo giustizia ed equità il Controparte_1 dovuto, alla luce dei difetti di esecuzione nell'opera e, in ogni caso, compensare detto eventuale credito con il credito spettante ai sigg.ri e a titolo di risarcimento dei danni subiti;
Parte_2 Pt_1
IN OGNI CASO
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che nel settembre 2018 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 decidevano di effettuare lavori di ristrutturazione e realizzazione di box per il complesso immobiliare di proprietà sito di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27;
2) Vero che i lavori venivano affidati all'impresa introdotta ai committenti dal Controparte_1
D.L., arch. , conoscente del sig. e che detti lavori venivano iniziati Controparte_2 Controparte_5 nel febbraio 2019;
3) Vero che per la ristrutturazione delle unità immobiliari di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, e per la realizzazione di n. 3 box e fognatura l'impresa sottoponeva ai committenti il preventivo di cui al doc. 5 che mi si rammostra, pattuendo un prezzo complessivo di € 110.000,00, oltre iva;
4) Vero che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, i committenti provvedevano a pagare all'impresa una serie di acconti – come da docc. 8, 9, 10 che si rammostrano -, a fronte della semplice richiesta di quest'ultima, senza la presentazione di SAL da parte del D.L. arch. confidando – anche in ragione del rapporto personale tra quest'ultimo e il CP_2 sig. - nella verifica da parte del professionista della correttezza di quanto eseguito e Controparte_5 richiesto dall'impresa medesima;
5) Vero che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Capiago Intimiano, via Selmur, n.
27, alcuna richiesta di variazioni o lavorazioni aggiuntive veniva formulata dai committenti ovvero sottoposta agli stessi dall'impresa, con redazione di separato e distinto preventivo, rispetto a quello firmato in data 26.09.2018 che si rammostra al teste (doc. 5);
6) Vero che dal mese di febbraio 2019, data di inizio delle opere di ristrutturazione, i lavori proseguivano a rilento, tanto che i committenti si vedevano, in più occasioni, costretti a sollecitare l'Impresa stante l'inerzia del D.L., arch. Controparte_1 CP_2
7) Vero che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, nel periodo tra febbraio 2019 e febbraio 2020, i committenti segnalavano verbalmente al D.L. arch. nonché all'impresa una serie di vizi e difetti che CP_2 Controparte_1 necessitavano un intervento a regola d'arte, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assenza di guaina al locale caldaie in cui si erano verificati diversi allagamenti;
il danneggiamento della facciata sud dell'immobile durante la creazione di due vani finestre;
le infiltrazioni nel vano ascensore;
la mancanza di corretto livellamento dei terrazzi (che determinava ristagno d'acqua); la precoce usura del pagina 2 di 16 marciapiede attorno a casa;
l'errata pendenza della falda del tetto e che l'impresa interveniva per riparare quanto segnalato dai committenti, ma, per molte delle opere, in maniera approssimativa;
8) Vero che nel mese di dicembre 2019 l'impresa richiedeva ai committenti, in Controparte_1 aggiunta a quanto contrattualmente pattuito (doc. 5), il pagamento di lavori extra-contratto - mai in precedenza indicati, preventivati e richiesti o accettati dai committenti medesimi – che questi ultimi provvedevano a contestare, come da pec del 18.01.20 che mi si rammostra (doc. 23), con la quale, i sigg.ri e precisavano che, da quel momento in poi, eventuali opere extra- Parte_2 Pt_1 contratto si sarebbero dovute segnalare tempestivamente ed essere eseguite solo dopo accettazione scritta di preventivo analitico e verificato dal D.L. arch. CP_2
9) Vero che successivamente a detta pec del 18.01.2020 (doc. 23) né l' né NT il D.L. arch. sottoponevano ai committenti alcun preventivo per lavori extra-contratto; CP_2
10) Vero che a seguito della contestazione del 18.01.2020 di cui al punto che precede (cfr. doc. 23) si verificava presso il cantiere di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, un diverbio tra il sig. Pt_2 ed il sig. di sfociato in un'aggressione da parte di
[...] Persona_2 Controparte_1 quest'ultimo in danno del primo, per la quale il sig. effettuava segnalazione al Parte_2 competente Comando dei Carabinieri e che spingeva i committenti a voler interrompere il rapporto con la stessa impresa;
11) Vero che nel settembre 2020, cessato il lockdown, i sigg.ri e pur in Parte_2 Pt_1 disaccordo, ma in ragione dei rapporti in essere con il fratello, sig. , si Controparte_5 determinavano a conferire all' sotto la direzione lavori dell'arch. i NT CP_2 lavori di realizzazione dei box e della fognatura come da doc. 11 che mi rammostra;
12) Vero che l' sottoponeva, pertanto, ai committenti un nuovo contratto NT di appalto per la realizzazione dei box e della fognatura, di cui al doc. 11 che si rammostra al teste, sebbene dette opere avrebbero già dovuto rientrare nel preventivo iniziale del 26.09.2018 (doc. 5);
13) Vero che le autorimesse, sin dalla loro ultimazione, presentavano fenomeni di infiltrazioni che venivano subito denunciate all'impresa e al D.L. arch. e che l'impresa Controparte_1 CP_2 interveniva con sigillature di bitume, che finiva per colare sulla superficie della pavimentazione dei box, senza risolvere il problema delle infiltrazioni medesime;
14) Vero che, sino alla data del 07.04.2023, il D.L. arch. ha omesso di presentare la CP_2 comunicazione di fine lavori relativa alle opere di ristrutturazione dell'immobile di (CO) Capiago
Intimiano, via Selmur, n. 27 e che i committenti, in data 15.12.2022, hanno dovuto presentare al competente Ufficio Tecnico un'ulteriore richiesta di proroga, come da doc. 27 che mi si rammostra;
15) Vero che, in ragione dell'omessa presentazione della pratica di fine lavori, relativa alle opere di ristrutturazione dell'immobile di (CO) Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, il sig. Parte_2 ha dovuto mantenere la formale residenza anagrafica presso la vecchia abitazione di (22070-CO) Capiago Intimiano, via Serenza n. 27 e dal 2020 sta continuando a pagare l'IMU dell'abitazione di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, oggetto del presente giudizio e dove di fatto dimora abitualmente, come seconda casa, senza poter usufruire della relativa esenzione.
Si indica a teste sulle predette circostanze:
- Sig. , residente in [...]. Testimone_1
- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato.
- ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU, in quanto inammissibile per i motivi dedotti in memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Ci si oppone a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata dalle controparti, in ordine alle quali non si accetta il contraddittorio.
pagina 3 di 16 Non Solo CP_1 voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: disporre l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio relativo al procedimento di ATP - R.G. 1465/21 – Trib. di Como, comprensivo di CTU redatta dal nominato Consulente p.i.e. Per_1 in via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, per le ragioni tutte di cui in narrativa, rigettare tutte le domande svolte nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
sempre in via principale, ma subordinata: nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, relativamente ai rapporti interni tra la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, e l'Arch. accertare e dichiarare la relativa quota di responsabilità e Controparte_2 danno imputabile a ciascuno dei due convenuti e la quota di risarcimento di spettanza;
sempre in via principale, ma ulteriormente subordinata: condannare in ogni caso l'Arch. CP_2
a tenere manlevata ed indenne ovvero a rifondere alla , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per quanto in esecuzione dell'emenanda sentenza e per il vincolo di solidarietà, dovesse essere costretta a pagare agli attori;
in via riconvenzionale: previe tutte le declaratorie del caso, per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertato e dichiarato il credito vantato da , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, in relazione all'esecuzione delle opere relativamente ai contratti datati rispettivamente 26.09.2018 e 12.09.2020, per l'effetto, 1) condannare il sig. e la sig.ra , quale Parte_2 Parte_1 Controparte_3 erede di , in solido tra loro o in via tra loro alternativa al pagamento a favore della Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di € Controparte_1
67.846,30 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita e/o dovesse essere ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
2) condannare altresì i sigg. e in solido tra loro o in via tra loro Parte_2 Parte_1 alternativa al pagamento della somma complessiva di € 33.333,00, o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita e/o al momento della liquidazione;
3) condannare altresì i sigg. e in solido tra loro o in via tra loro Parte_2 Parte_1 alternativa al pagamento della somma complessiva di € 18.376,13, o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita e/o dovesse essere ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovute a vario titolo agli attori alcune somme a titolo di risarcimento del danno imputabili anche pro-quota alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, disporne l'integrale compensazione CP_1 con il credito della , in persona del legale rappresentante pro-tempore. Controparte_1
Con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre oneri come per legge. in via istruttoria:
A) disporre la rinnovazione della CTU resa in ATP per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione, in via istruttoria subordinata:
1) disporre l'integrazione della CTU resa in ATP, al fine di redigere lo Stato Avanzamento Lavori Finale, con riferimento al contratto datato 26.09.2018, quantificando le opere extra contratto, i lavori in economia e quant'altro;
2) disporre la chiamata del CTU in ATP a chiarimenti sulle osservazioni espresse dal CTP dell'Impresa relativamente alle soluzioni ed ai costi prospettati – e non oggetto di replica da parte del CTU - per l'esecuzione di quelle opere finalizzate ad eliminare i vizi e/o difetti che sono stati riscontrati dal CTU in ATP.
pagina 4 di 16 A dispetto di quanto dedotto dalla difesa attorea (“L'elaborato peritale risulta, pertanto, puntuale e completo ………. e ciò anche con riferimento alle osservazioni dei CTP di parte …..” cfr. pag. 12, memoria nr. 1 del 10.03.2023), il p.i.e. non ha risposto in modo esauriente alle osservazioni del Per_1 CTP dell'Impresa (cfr. CTU in ATP pagg. 31-32, nonché comp. cost. Non Solo Vista, pagg. 9, 13, 16 e 19, oltre al punto 2 da pag. 19 a pag. 26). B) In ogni caso, si chiede sempre in via istruttoria: disporre interrogatorio formale dell'Arch. sul CP_2 seguente capitolo di prova: 1) vero che ho redatto il documento nr. 28 del fascicolo di ATP dell' che mi NT si rammostra, contenente le ore in economia svolte dal manovale e dal muratore nel cantiere di via Selmur nr. 27, in Capiago Intimiano (CO), per i lavori di ristrutturazione svolti presso l'abitazione dei sigg. e con riferimento al contratto di appalto sottoscritto in Pt_2 CP_5 Parte_1 data 26-09.2018 ? C) Con riferimento alla richiesta di prova per testimoni, la scrivente difesa ritiene che i capitoli formulati da controparte siano del tutto inammissibili: i capp. 1-2, in quanto inconferenti ai fini della decisione;
il cap. 3, in quanto inconferenti ai fini della decisione e comunque da dimostrare per tabulas;
sul punto si osserva come il contratto del 26.09.2018 stabilisse in € 106.423,00 il costo delle opere relative alla ristrutturazione dell'edificio residenziale, mentre al costo di € 25.000,00 l'impresa avrebbe realizzato i box e la fognatura, per un totale quindi di € 131.423,00. Con uno sconto del 15% il costo complessivo dell'appalto era pari ad € 111.709,55, arrotondato in difetto ad € 110.000,00 a favore della committenza.
Si chiede sul punto disporsi interrogatorio formale dei f.lli e e Parte_2 Parte_1 dell'Arch. sul seguente capitolo di prova: CP_2 2) vero che in relazione al computo metrico del 26.09.2018 per la ristrutturazione dell'immobile di Capiago Intimiano, Via Selmur nr. 27, era stato pattuito un imposto di € 106.423,00 a cui era stato aggiunto l'importo di € 25.000,00 per la realizzazione dei box e della fognatura, con la concessione da parte dell'impresa di uno sconto del 15% e con un ulteriore arrotondato in difetto Controparte_1 che conduceva ad un importo definitivo di € 110.000,00 ? Il cap. 4, in quanto da provarsi per tabulas in ordine ai pagamenti e non per testimoni: sul punto la
[...] ha in ogni caso indicato analiticamente le somme pagate da e fatturate ai f.lli CP_1 Pt_2
e , nonché a (cfr. doc. 8, di . Per quanto concerne i SAL, Parte_1 CP_5 CP_1 come già evidenziato in sede di memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c., la predisposizione degli Stati Avanzamento Lavori, così come il SAL finale, come emerge dalla lettura del contratto con il D.L., non rientrava tra i compiti previsti contrattualmente tra i f.lli e l'Arch. Pt_2 CP_2 il cap. 5, in quanto il contenuto del capitolo risulta già confutato sia dal contenuto della pec del
28.01.2020 (e non del 18.01.2020 come erroneamente scritto da controparte), in cui la committenza accetta eventuali opere aggiuntive e/o variazioni precedentemente eseguite, sia dalla circostanza che le asserite opere aggiuntive non sono mai state contestate dalla committenza;
il cap. 6, in quanto valutativo e quindi non demandabile ai testi, ma da provare per tabulas;
il cap. 7, in quanto valutativo e quindi non demandabile ai testi. Inoltre, eventuali vizi e difetti sono stati già accertati da un CTU in sede di ATP, pur con tutte le riserve e le contestazioni espresse dall'odierna deducente tramite il proprio CTP, in ordine alle conclusioni della predetta perizia d'ufficio; i capp. 8-9, in quanto del tutto inconferenti ai fini della decisione, posto che come già evidenziato, con pec del 28.01.2020 i f.lli hanno implicitamente accettato le opere extra-contratto eseguite Pt_2 dall'impresa esecutrice sino a quel momento, chiedendo solo una rivisitazione dei costi: infatti nella pec si legge testualmente: “…………… le opere extra computo metrico sinora eseguite ……………. dovranno essere ricalcolate in modo analitico dal direttore lavori. – d'ora in poi la necessità di eseguire pagina 5 di 16 eventuali opere non comprese nel documento del 26.09.2018 dovrà sempre essere segnalata tempestivamente ai committenti …..”. Non solo, ma posto che l'opera è stata consegnata a febbraio 2020 non vi sono state altre opere extra-contratto eseguite successivamente. Si osserva altresì come la pec del 28.01.2020 si stata inviata solo alla Direzione Lavori e non all'impresa, con tutte le conseguenze relative a decadenze e prescrizioni in materia di appalto;
il cap. 10, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione ed oltretutto l'asserita segnalazione al competente Comando dei Carabinieri avrebbe dovuto essere provata per tabulas;
il cap. 11, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione.
Si chiede sul punto disporsi in ogni caso interrogatorio formale dei f.lli e Parte_2 Parte_1 e dell'Arch. sul seguente capitolo di prova:
[...] CP_2
3) vero che in relazione alla realizzazione dei box e della fognatura, i f.lli e Pt_2 Parte_1 acquisivano preventivi di altre imprese che però prevedevano un esborso maggiore di quello
[...] proposto da ? Controparte_1
Il cap.12, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione e da dimostrare per tabulas. Si rammenta come un contratto costituisca un accordo tra le Parti nella piena consapevolezza di quello che si sottoscrive e si attesta nello stesso contratto.
In ogni caso si chiede sul punto disporsi interrogatorio formale dei f.lli e Parte_2 Parte_1 e dell'Arch. sul seguente capitolo di prova:
[...] CP_2
4) vero che in relazione alla realizzazione dei box e della fognatura, i f.lli e Pt_2 Parte_1 predisponevano loro direttamente il contratto del 12.09.020 denominato “Programma lavori
[...] autorimessa e rete fognaria” ? Il cap.13, in quanto, da un lato, già la CTU in ATP ha escluso infiltrazioni dal soffitto dei box (cfr. doc. 5, pag. 12): “…………. durante tutti i sopralluoghi è stato verificato che dal soffitto dei box non vi è alcuna infiltrazione d'acqua proveniente dalla copertura …………”; dall'altro, per quanto concerne invece asserite infiltrazioni dal muro perimetrale, le stesse sono state contestate dopo la consegna dell'opera (cfr. doc. 19, fasc. in ATP di verbale del 18.12.2020), dopo la richiesta CP_1 dell'impresa appaltatrice di pagamento datato 11.01.2020 (cfr. doc. 23, fasc. in ATP di ) CP_1
e addirittura dopo la pec del 18.01.2021 (cfr. doc. 12, fasc. in ATP dei ricorrenti dei f.lli e Pt_2
in cui si menzionano infiltrazioni dal solaio di box, vizio oggi non accertato. Parte_1
D) si chiede disporsi interrogatorio formale dei f.lli e e Parte_2 Parte_1 dell'Arch. sul seguente capitolo di prova: CP_2 5) vero che il computo metrico del 26.09.2018 esclude la realizzazione a carico dell'impresa delle opere relative agli impianti (idraulico ed elettrico), ai serramenti (porte e finestre della casa), alla lattoneria (canali di gronda) ed ai pavimenti ed ai rivestimenti (piastrelle) ?
6) vero che i f.lli e avrebbero provveduto a loro cura e spesa Pt_2 Pt_1 Controparte_5 alla realizzazione delle opere relative agli impianti (idraulico ed elettrico), ai serramenti (porte e finestre della casa), alla lattoneria (canali di gronda) ed ai pavimenti ed ai rivestimenti (piastrelle) ?
7) vero che l'impresa ha provveduto ad eseguire le opere relative alla c.d. assistenza Controparte_1 muraria come da documento nr. 27 del fascicolo in ATP dell'impresa appaltatrice punti nn. 2, 4 e lavori in economia, nonché come da documento nr. 8 fascicolo causa ordinaria dell'impresa appaltatrice punti nn. 3, 5, 18 e 19 che si rammostrano ?
E) si chiede disporsi interrogatorio formale dei f.lli e e Parte_2 Parte_1 dell'Arch. sul seguente capitolo di prova: CP_2
8) vero che i box sono stati realizzati 50 cm. più profondi rispetto al progetto originario su volontà dei f.lli e ? Pt_2 Pt_1 Controparte_5
F) ci si oppone alle ulteriori istanze istruttorie avversarie.
pagina 6 di 16 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
➢ Rigettare ogni e qualsiasi domanda svolta dagli attori contro l'Arch. perché del Controparte_2 tutto infondate in fatto e diritto per le ragioni e contestazioni tanto sulla ricostruzione dei fatti che in diritto, che sugli oneri probatori, sia sulla decadenza dell'onere di denuncia di vizi e difetti, da intendersi tutte qui riportate e nessuna esclusa.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
➢ nel malaugurato caso di accoglimento, anche parziale, ridimensionare i danni in base a ripartizione percentuale o comunque analitica di quelli soli, eventualmente e per sola ipotesi, addebitabili all'Arch.
tanto in base alle contestazioni sull'elaborato peritale del ctu Controparte_2 Persona_1 quanto alle osservazioni alla perizia dell'ATP, quanto alle eccezioni e contestazioni sulla quantificazione delle domande risarcitorie formulate dagli attori svolte in narrativa, da attendersi qui tutte riportate, oltre che per il fatto che quanto esplicitato dall'ATP fa riferimento al danno globale dei tre fratelli, quando gli eredi di hanno già dichiarato di aver rinunciato ad ogni Controparte_5 pretesa.
IN OGNI CASO:
➢ con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n.55/2014
Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE:
➢ accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'impresa da parte della Sig.ra Controparte_1 [...] quale erede del Sig. respingendo, in particolare, la domanda CP_3 Controparte_5 riconvenzionale di condanna solidale avanzata da perché del tutto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO:
➢ con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n.55/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e – Parte_2 Parte_1 proprietari rispettivamente, dell'appartamento al piano terra e al piano primo dell'unità immobiliare di via Selmur 27, Capiago Intimiano – deducevano di aver nel mese di settembre 2018, unitamente al fratello , affidato all'impresa sotto la d.l. dell'arch. Controparte_5 Controparte_1 CP_2
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione (consistenti in un piccolo ampliamento, per la
[...] realizzazione di terrazzi per ogni piano e vano ascensore, recupero sottotetto ai fini abitativi, manutenzione straordinaria dell'unità abitativa al piano terra e realizzazione di autorimessa fuori terra, composta da 3 box) mediante la sottoscrizione, in data 26.9.2018, di un computo metrico/preventivo, per il complessivo importo di € 110.000,00, oltre Iva, mentre con separato contratto/preventivo venivano pattuite in € 26.600,00, oltre oneri, le spese tecniche dei professionisti intervenuti.
Aggiungevano che il 12/9/2020, era stato sottoscritto un secondo contratto di appalto, per la realizzazione delle autorimesse e della fognatura, per il complessivo importo di € 33.000,00 a cui sommare l'ulteriore importo di € 600,00 a carico di ciascun proprietario per opere aggiuntive.
Lamentavano però che dopo l'ultimazione dell'autorimessa e della rete di fognatura, all'interno della pagina 7 di 16 prima si erano manifestate macchie di umidità e infiltrazioni, che con verbale 18.12.2020 il d.l. arch. aveva contestato all'impresa, il cui intervento non era stato risolutivo. Aggiungevano che in CP_2
seguito, erano emersi altri vizi (umidità di risalita nelle murature perimetrali dell'appartamento al piano terra, ristagno di acqua piovana sulla copertura del vano ascensore, sgretolamento del calcestruzzo gettato per raccordare le rampe di accesso ai box) e perfino dei profili di responsabilità del direttore dei lavori, per cui erano stati costretti a depositare un ricorso per ATP, con la conseguente nomina del CTU, che aveva accertato sia la non corretta realizzazione a regola d'arte delle opere edili, sia gli errori del d.l. nella redazione degli elaborati progettuali e nella gestione della contabilità di cantiere.
Convenivano quindi in giudizio l'arch. e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quale erede universale di e quindi, litisconsorte, per ottenere il risarcimento dei Controparte_5
danni subiti, quantificati in € 23.984,29 per il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, oltre i costi sostenuti nel procedimento di ATP.
Si costituiva che contestava le domande degli attori, chiedendone il rigetto, e in Controparte_1
subordine, chiedeva l'accertamento della concorrente responsabilità del d.l.., nei cui confronti svolgeva domanda di manleva;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori e di CP_3
in solido o in via alternativa, al pagamento di € 67.846,30 quale corrispettivo ancora dovuto,
[...]
detratti gli acconti ricevuti e i primi due anche al pagamento di € 33.333,00 per la penale di € 500,00 a settimana per il ritardato pagamento del corrispettivo e di € 18.376,13 per le spese relative al procedimento di ATP.
Si costituiva anche che eccepiva la nullità della citazione, dove non era esplicitato il Controparte_2
dedotto della sua responsabilità e la decadenza dall'azione ex art 1667 cc per cui, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria assicurazione, per essere da questa Controparte_6
manlevato, in caso di condanna, di respingere la domanda degli attori.
Si costituiva pure che chiedeva di dichiarare che nulla era dovuto all'impresa Controparte_3
Controparte_1
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva infine che contestava Controparte_6
l'inoperatività della polizza sottoscritta dall'arch. CP_2
Acquisito il fascicolo di a.t.p. n. 1465/2021 RG, con ordinanza 13/7/2023 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio tra l'arch. e la sua assicurazione, all'udienza 20/5/2024 le parti precisavano le CP_2
rispettive conclusioni e quindi, con ordinanza 17/7/2024 veniva assegnati i termini ex art 190 cpc.
La nullità dell'atto di citazione
Il d.l. ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per assenza e/o indeterminatezza dei requisiti di CP_2
cui all'art 163 co 3 n 4) cpc. pagina 8 di 16 L'art 164 cpc prevede la sanzione della nullità solo nel caso in cui manchi l'esposizione dei fatti, che costituiscono le ragioni della domanda.
Dalla lettura dell'atto di citazione emerge invece, la dettagliata indicazione dei fatti materiali costitutivi del preteso diritto degli attori al risarcimento del danno, ravvisati nella concorrente responsabilità del d.l. per i vizi delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice.
Del mancato fondamento dell'eccezione se ne ha un'ulteriore riprova dalla comparsa di costituzione di da cui risulta come lo stesso abbia perfettamente compreso le domande degli attori e i fatti da CP_2
questi addotti a loro sostegno, per cui è stato in grado di difendersi ampiamente, contestando, anche nel merito, il reale fondamento delle loro domande.
I contratti di appalto
Con il primo computo metrico/preventivo del 26/9/2018, sottoscritto dagli attori con il fratello CP_5
poi deceduto, venivano affidati a i lavori di ristrutturazione delle loro unità
[...] CP_1
immobiliari, oltre alla realizzazione di un'autorimessa fuori terra, composta da 3 box, in base alla SCIA del 6/12/2018, per il complessivo importo di € 110.000,00 oltre Iva
Con separato contratto/preventivo, predisposto dal d.l. arch. venivano stabilite le spese tecniche CP_2
dei professionisti intervenuti, per complessivi € 26.600,00 oltre oneri, suddivise in uguale misura tra i tre fratelli che invece, si ripartivano il costo dei lavori dell'impresa in misura del 38% ciascuno a carico di e e del residuo 24% a carico di Pt_2 Controparte_5 Parte_1
Il 12/9/2020, le parti firmavano un secondo contratto, denominato “programma lavori autorimessa e rete fognatura” per la realizzazione delle autorimesse e della fognatura, per il complessivo importo di € 33.000,00 con l'aggiunta dell'ulteriore somma di € 600,00 per ciascun proprietario, per ulteriori opere da loro richieste.
I vizi e difetti
All'esisto dell'ATP il CTU ha accertato:
1) la formazione di ristagni d'acqua sopra il vano ascensore, per l'errata pendenza della copertura e della sua impermeabilizzazione;
2) la presenza di infiltrazioni all'interno del box, anch'esse riconducibili a un errato sistema di impermeabilizzazione;
3) la disgregazione della pavimentazione esterna all'area box. Cont 1) Solo ha riconosciuto il vizio, ma ha giudicato eccessivamente oneroso il costo CP_1 dell'intervento indicato dal CTU, che ha previsto che dovesse essere “rifatto il sistema impermeabilizzante mediante la rimozione del sistema esistente (cappellotti e guaina) e rifatto con adeguata pendenza e doppio strato di guaina del quale il secondo con protezione meccanica e /o riflessione solare all'estradosso della membrana. I costi per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati pagina 9 di 16 sono quantificati in € 1.682,16...”.
L'impresa ha ritenuto eccessiva in particolare, la rimozione del doppio strato di guaina bituminosa, non essendovi infiltrazioni d'acqua nell'intradosso del solaio, e quindi sufficiente “aggiungere due o tre strati della stessa tipologia di guaina in poliestere armata bituminosa da posare solo dove è stata riscontrata la pendenza affinché l'acqua piovana possa drenare verso lo scarico già esistente”.
Posto che il CTU ha indicato la necessità di assicurare una pendenza del 5%, per evitare il formarsi di ristagni d'acqua, realizzabile previa installazione di un ponteggio, appare evidente che il diverso intervento indicato dall'appaltatrice, assai più economico, non può essere risolutivo del vizio accertato.
2) Il CTU ha accertato che il box auto “presenta lo stesso difetto del sistema impermeabilizzante del vano ascensore vale a dire l'assenza della necessaria pendenza per il regolare smaltimento delle acque meteoriche… Anche in questo caso andrà rifatto il sistema impermeabilizzante…I costi per
l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati sono quantificati in € 12.535,88”.
Nel rispondere alle osservazioni dei CTP, il CTU ha ribadito che la pendenza della copertura non era sufficiente, in quanto erano stati osservati “durante i numerosi sopralluoghi, anche durante una leggera pioggia, che l'acqua in prossimità del canale di gronda, anziché cadere nel canale, ristagna e forma delle pozze” e ha comunque negato di aver stabilito che la nuova pendenza dovesse essere del
5%, per cui è infondato il rilevo dell'impresa, secondo la quale l'intervento previsto comporterebbe
“un'inevitabile innalzamento dell'altezza del prospetto verso il confinante di ben oltre i 30 cm”, come tale impraticabile, in base alla Convenzione di confine.
Il CTU ha pure accertato che sulla superficie della pavimentazione dei 2 box auto degli attori sono presenti infiltrazioni d'acqua, per la cui eliminazione ha ritenuto necessario “rimuovere il muretto di recinzione di proprietà di terzi, previo il loro consenso, e procedere nell'impermeabilizzazione della superficie verticale della fondazione e della porzione di muratura in mattoni di cemento sino ad un'altezza di c.ca cm. 10 sopra la quota del muretto di recinzione completando poi
l'impermeabilizzazione con la posa di una “banda del sole” in lamiera. I costi per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati sono quantificati in € 4.186,81”.
Nel rispondere alle osservazioni dei CTP, il CTU ha evidenziato che il rimedio adottato dall'impresa
(la colatura di bitume liquido nella fessura verticale tra la superficie verticale esterna della parete in mattoni di cemento e il muretto di recinzione in calcestruzzo) non aveva prodotto “alcun beneficio poiché le infiltrazioni sono perdurate”, per cui per eliminarle definitivamente, provenendo dal terreno confinante, posto a una quota più alta, si rendeva necessario un intervento ben più complesso di quello consigliato dal CTP dell'impresa.
3) Il CTU ha osservato che “all'esterno dell'area box è stata realizzata una pavimentazione in cls, al pagina 10 di 16 fine di collegare il vialetto d'acceso, già pavimentato in cls con gli accessi carrai ai box auto. Tale pavimentazione presenta una superficie in fase di disgregazione e spolveramento con un processo irreversibile… I costi per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati sono quantificati in € 5.579,44”.
Nel rispondere alle osservazioni dei CTP, il CTU ha ribadito che il calcestruzzo della pavimentazione esterna dei box è interessato da un progressivo sgretolamento, da arrestare prima che affiori il sottostante materiale inerte, a protezione del quale è stata posata la pavimentazione, che dev'essere pertanto ripristinata a regola d'arte, in quanto prevista dal contratto.
Di tali vizi risponde l'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica e organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto. In particolare l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato costretto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente, al quale abbia fatto presente il rischio a cui sarebbe andato incontro (Cass. 19132/2011,
15782/2006).
In mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori del direttore dei lavori.
In mancanza di tale prova, dev'essere ritenuta responsabile dei vizi accertati dal CTU, CP_1
di natura essenzialmente esecutiva.
La responsabilità del d,l.
L'arch ha eccepito la decadenza degli attori dall'azione risarcitoria ex art 1667 cc. CP_2
Il contratto concluso dagli attori con il dl non è di appalto, ma di prestazione d'opera intellettuale, art
2229 e segg. cc
L'eccezione di decadenza è infondata in quanto “le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione
d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto
l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” (Cass. 28575/2013).
In giurisprudenza è ormai consolidato in principio che “nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli pagina 11 di 16 accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. 27045/2024).
Inoltre “l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”
(Cass. 14456/2023).
Nel caso in esame, sussiste la responsabilità anche del d.l. arch per non aver mai segnalato ai CP_2
committenti i vizi delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice, di cui, per le sue specifiche competenze, avrebbe dovuto agevolmente rendersi conto, se solo avesse eseguito il compito affidatogli con la dovuta diligenza,
Il risarcimento del danno
Del danno subito dagli attori sono tenuti a rispondere, in solido, l'impresa e il d.l.
Infatti, “qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre
l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass 3651/2016).
Inoltre, “la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass. 14378/2023).
Avendo chiesto di determinate, relativamente ai rapporti interni, in caso di eventuale CP_1
azione di regresso, la quota di responsabilità riferibile alla stessa e al d.l., avendo entrambi violato, in pari misura, i rispettivi obblighi nei confronti dei committenti, la responsabilità dev'essere ripartita in misura uguale tra loro.
Ciò premesso, il CTU come già detto, ha quantificato in complessivi € 23.984,29 oltre Iva, il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti accertati.
Il dl arch. ha chiesto di ridurre di un terzo tale importo, corrispondente alla quota spettante a CP_2
, deceduto, al quale era subentrata quale erede la moglie, che Controparte_5 Controparte_3
pagina 12 di 16 nel costituirsi in giudizio, aveva dichiarato di accettare le opere realizzate.
L'accettazione dei lavori costituisce una sorta di remissione del debito risarcitorio del d.l. che in base all'art 1301 co 2 cc libera il debitore per la parte spettante al creditore che ha rinunciato al credito.
Pur essendo la quota del prezzo dei lavori riferibile a del 38%, l'arch ha Controparte_5 CP_2
chiesto la riduzione di un terzo di quanto dovuto, per cui, in base alla domanda, il credito degli attori dev'essere ridotto di un terzo e risulta di € 15.989,53 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'eccezione sollevata dal d.l., di parziale estinzione del credito, essendo rilevabile solo dalla parte, non si estende anche all'altra debitrice solidale, (vd. Cass. 22984/2020 sull'eccezione di CP_1
prescrizione).
Ne consegue che la condanna in solido dell'impresa e del d.l. dev'essere limitata a € 15.989,53 mentre il residuo di € 7.994,76 rimane a esclusivo carico dell'impresa. ha chiesto la condanna dell'arch anche al rimborso dell'Imu per l'anno 2022, Parte_2 CP_7
che aveva dovuto versare per la mancata tempestiva presentazione della pratica di fine lavori da parte del d.l. (depositata nel giugno 2023), ragione per cui non aveva potuto trasferire la propria residenza nell'immobile di via Selmur 27, Capiago Intimiano, e quindi, beneficiare dell'esenzione dell'IMU sull'abitazione principale.
La domanda è stata svolta con la prima memoria ex art 183 co 6 n. 1) cpc, mentre nell'atto di citazione era stata dedotta “la sussistenza di specifici profili di responsabilità del direttore dei lavori connessi all'assenza di computo metrico estimativo, di dettagli e particolari costruttivi, della redazione di fine lavori con certificato di collaudo finale, della pratica di variante finale e delle pratiche catastali” (pag.
13).
Posto che nell'atto di citazione era già stata dedotta la responsabilità del d.l. per la tardiva redazione dell'attestazione di fine lavori, deve escludersi che la richiesta di condanna al risarcimento del danno che ne è derivato costituisca una domanda nuova, trattandosi più semplicemente di un'integrazione o meglio una modifica dell'originaria domanda risarcitoria, consentita fino al deposito della prima memoria ex art 183 co 6 n. 1) cpc.
Infatti, “in tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della
"medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula” (Cass. 4410/2025).
Ne consegue la condanna dell'arch anche al pagamento di € 929,00 oltre interessi legali dalla CP_2
domanda al saldo. pagina 13 di 16 Lo stesso, unitamente all'impresa, è risultato soccombente sulla domanda risarcitoria degli attori per cui devono essere entrambi condannati al pagamento delle spese sostenute dagli attori nel procedimento di ATP di:
• € 7.341,50 (€ 6.000,00 oltre accessori), versati al CTU, p.i.e. (doc. 19 citazione); Per_1
• € 6.344,00 (€ 5.000,00 oltre accessori), versati al CTP, ing. (doc. 26 memoria ex Persona_3
art 163 co 6 n. 2) cpc) vd Cass. 26729/2024);
• € 2.990,00 per la spesa della propria difesa legale (doc. 25 memoria ex art 163 co 6 n. 2) cpc).
Dev'essere conseguentemente respinta la domanda riconvenzionale della società convenuta, di condanna degli attori al pagamento delle spese legali sostenute nel procedimento di ATP, in quanto parte soccombente.
La domanda riconvenzionale di CP_1
L'appaltatrice ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di € 67.846,30
(di cui € 24.918,48 a carico di € 15.245,36 a carico di ed € Parte_2 Parte_1
27.682,48 a carico degli eredi di ), a titolo di lavori extracontratto, maggiorazioni ed Controparte_5 opere in economia, oltre € 33.333,00, a carico degli attori e Parte_2 Parte_1
quale penale per il tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti per i lavori di realizzazione dei box e della rete fognaria.
Per il primo contratto il corrispettivo deve ritenersi pattuito a corpo in quanto, come evidenziato dal
CTU, per la quasi totalità delle opere (istallazione cantiere, demolizioni, opere al rustico e opere di finitura) il prezzo era stato indicato globalmente, per un totale di € 106.432,00 poi incrementato a €
110.000,00 in previsione di opere in economia, le sole non definite.
Il CTU a ulteriore sostegno di tale conclusione ha evidenziato che solo la parte residuale delle opere era stata indicata a misura, senza però prevedere la percentuale di sconto (o aumento) sui prezzi unitari, la gestione delle economie (firma giornaliera in contraddittorio ecc.) e il rimando del corrispettivo residuo alla contabilità finale, in contraddittorio tra impresa e d.l., redatta sull'effettiva quantità delle opere realizzate.
Il fatto che l'acconto successivo al primo, fosse stato previsto in base agli “stati avanzamento” non pare di per sé sufficiente a rendere il corrispettivo pattuito a misura anziché a corpo.
Per quanto concerne il SAL finale di € 67.846,30 prodotto dall'impresa, gli attori hanno contestato che si tratta di un documento nuovo, diverso da quello del 12/3/2021 depositato nel procedimento di ATP, e quindi appositamente predisposto ai fini del presente giudizio, al solo scopo di contestare le conclusioni del CTU, che aveva rilevato che la voce “Lavori extra contratto e in maggiorazione” di € 12.943,00 si riferiva in realtà, a opere i cui corrispettivi erano già ricompresi nel secondo contratto del 12/9/2020 e la voce “Lavori in economia fino al 08.11.2021” di € 26.600,00 come da liquidazione D.L., non pagina 14 di 16 trovava conferma nella suddetta liquidazione, mai prodotta, nonostante ne fosse stata fatta esplicita richiesta anche nel procedimento di ATP.
La novità dell'ultima versione del SAL, unitamente alla mancata valutazione del d.l. sui lavori ivi indicati, non consente di ritenere attendibile il documento prodotto dall'impresa, che non ha neppure provato che detti ulteriori lavori fossero necessari per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte (art 1660 cc), oppure che fossero stati ordinati dai committenti e costituissero delle varianti significative di quelli inizialmente previsti (art 1661 cc), con la conseguente applicabilità dell'art 1659 co. 3 cc, in base al quale in un appalto a corpo, non sono dovute maggiorazioni di prezzo in caso di variazioni dell'opera apportate dall'appaltatore.
La domanda di pagamento dei lavori extracontratto dev'essere pertanto respinta.
Dev'essere parimenti respinta la domanda di condanna dei committenti al pagamento della penale pattuita per il ritardato pagamento del compenso previsto per il secondo contratto, in quanto l'inadempimento dell'impresa, per aver eseguito le opere con i vizi accertati dal CTU, consente al committente, in base all'art 1460 cc di rifiutare addirittura l'integrale pagamento del compenso dovuto, che può essere preteso dall'appaltatore solo in caso di esatto adempimento della propria obbligazione.
La domanda di manleva contro il d.l.
Come già anticipato, nel contratto di appalto il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che i lavori siano eseguiti in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto.
Pertanto non è responsabile nei confronti dell'appaltatore per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa di quest'ultimo, a meno che l'appaltatore non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso dalle istruzioni impartite dal d.l. e di essere stato costretto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo (Cass. 19132/2011 cit., vd anche 27526/2024).
Anche questa domanda dev'essere pertanto respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di e CP_1 CP_2
nei confronti degli attori (5° scaglione, valore medio) e di nei confronti di
[...] CP_1 [...]
e di (3° scaglione, valore medio). CP_3 Controparte_2
P.Q.M.
1. condanna e in solido tra loro, a pagare agli attori € Controparte_1 Controparte_2
15.989,53 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo risarcitorio ed € 16.675,50 per le spese di ATP;
2. condanna a pagare agli attori € 7.994,76 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_1
al saldo, a titolo risarcitorio;
pagina 15 di 16 3. condanna a pagare a € 929,00 oltre interessi legali dalla Controparte_2 Parte_2
domanda al saldo, a titolo risarcitorio;
4. respinge le domande riconvenzionali di Controparte_1
5. dichiara e responsabili in misura paritaria tra loro del danno Controparte_1 Controparte_2
arrecato agli attori;
6. respinge la domanda di manleva di contro Controparte_1 Controparte_2
7. condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2
giudizio in favore degli attori, liquidate in € 545,00 per spese ed € 14.000,00 per onorari, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
8. condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 CP_3
liquidate in € 2.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa e di
[...] liquidate in € 5.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Controparte_2
Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc
Como, 31/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1926/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. CORBETTA RICCARDO e dell'avv. DOTTI C.F._2
SARA (
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SASSI Controparte_1 P.IVA_1 [...] (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Controparte_2 C.F._3
MASSIMO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORSANI Controparte_3 C.F._4
CATERINA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
e Parte_2 Parte_1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accertare e dichiarare l'impresa in persona del legale rappresentate pro-tempore, Controparte_1
e l'arch. , nella sua qualità di D.L., responsabili dei vizi e difetti delle opere edili di cui Controparte_2 in narrativa, così come accertati dal CTU, p.i.e. , nel procedimento di ATP, RG Persona_1
1465/2021, Tribunale di Como;
- conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli, in via tra loro solidale, al risarcimento dei danni, in favore degli attori, nella misura di € 23.984,29, pari al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti stessi, così come quantificate dal CTU in sede di ATP - o nella misura che risulterà dovuta ad esito dell'esperita istruttoria - oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e l'arch. NT
, nella sua qualità di D.L , in via tra loro solidale, alla rifusione a favore degli attori dei Controparte_2 costi dagli stessi sostenuti per il giudizio di ATP pari ad € 14.175,00, oltre oneri accessori, così determinati: € 6.000,00, oltre oneri accessori, per compenso al CTU, € 5.000,00 oltre oneri accessori per compenso del consulente di parte, € 2.875,00, oltre oneri accessori, per spese legali o nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dagli esborsi al saldo effettivo;
pagina 1 di 16 - accertato e dichiarato il tardivo adempimento dell'arch. in ordine alla presentazione della CP_2 pratica di fine lavori, come da mandato conferito dai committenti e, in dispregio agli accordi bonariamente raggiunti con i committenti, condannare il medesimo professionista al rimborso della tassa IMU per l'anno 2022, pari ad € 929,00 per i motivi dedotti ovvero nella misura che risulterà dovuta in corso di causa;
- rigettare le domande riconvenzionali tutte avanzate dall'impresa in quanto Controparte_1 infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti e, in particolare, in ragione dello svolgimento non a regola d'arte dei lavori e dei danni subiti dai committenti e, per l'effetto, dichiarare nulla dovuto all'Impresa medesima da parte dei sigg.ri e a nessun titolo (né per Parte_2 Pt_1 corrispettivo, né per penali, né per spese);
IN VIA SUBORDINATA
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria esperita risultasse sussistere un eventuale credito residuo dell'impresa ridursi secondo giustizia ed equità il Controparte_1 dovuto, alla luce dei difetti di esecuzione nell'opera e, in ogni caso, compensare detto eventuale credito con il credito spettante ai sigg.ri e a titolo di risarcimento dei danni subiti;
Parte_2 Pt_1
IN OGNI CASO
- con vittoria di competenze e spese del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che nel settembre 2018 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Controparte_5 decidevano di effettuare lavori di ristrutturazione e realizzazione di box per il complesso immobiliare di proprietà sito di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27;
2) Vero che i lavori venivano affidati all'impresa introdotta ai committenti dal Controparte_1
D.L., arch. , conoscente del sig. e che detti lavori venivano iniziati Controparte_2 Controparte_5 nel febbraio 2019;
3) Vero che per la ristrutturazione delle unità immobiliari di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, e per la realizzazione di n. 3 box e fognatura l'impresa sottoponeva ai committenti il preventivo di cui al doc. 5 che mi si rammostra, pattuendo un prezzo complessivo di € 110.000,00, oltre iva;
4) Vero che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, i committenti provvedevano a pagare all'impresa una serie di acconti – come da docc. 8, 9, 10 che si rammostrano -, a fronte della semplice richiesta di quest'ultima, senza la presentazione di SAL da parte del D.L. arch. confidando – anche in ragione del rapporto personale tra quest'ultimo e il CP_2 sig. - nella verifica da parte del professionista della correttezza di quanto eseguito e Controparte_5 richiesto dall'impresa medesima;
5) Vero che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Capiago Intimiano, via Selmur, n.
27, alcuna richiesta di variazioni o lavorazioni aggiuntive veniva formulata dai committenti ovvero sottoposta agli stessi dall'impresa, con redazione di separato e distinto preventivo, rispetto a quello firmato in data 26.09.2018 che si rammostra al teste (doc. 5);
6) Vero che dal mese di febbraio 2019, data di inizio delle opere di ristrutturazione, i lavori proseguivano a rilento, tanto che i committenti si vedevano, in più occasioni, costretti a sollecitare l'Impresa stante l'inerzia del D.L., arch. Controparte_1 CP_2
7) Vero che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, nel periodo tra febbraio 2019 e febbraio 2020, i committenti segnalavano verbalmente al D.L. arch. nonché all'impresa una serie di vizi e difetti che CP_2 Controparte_1 necessitavano un intervento a regola d'arte, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assenza di guaina al locale caldaie in cui si erano verificati diversi allagamenti;
il danneggiamento della facciata sud dell'immobile durante la creazione di due vani finestre;
le infiltrazioni nel vano ascensore;
la mancanza di corretto livellamento dei terrazzi (che determinava ristagno d'acqua); la precoce usura del pagina 2 di 16 marciapiede attorno a casa;
l'errata pendenza della falda del tetto e che l'impresa interveniva per riparare quanto segnalato dai committenti, ma, per molte delle opere, in maniera approssimativa;
8) Vero che nel mese di dicembre 2019 l'impresa richiedeva ai committenti, in Controparte_1 aggiunta a quanto contrattualmente pattuito (doc. 5), il pagamento di lavori extra-contratto - mai in precedenza indicati, preventivati e richiesti o accettati dai committenti medesimi – che questi ultimi provvedevano a contestare, come da pec del 18.01.20 che mi si rammostra (doc. 23), con la quale, i sigg.ri e precisavano che, da quel momento in poi, eventuali opere extra- Parte_2 Pt_1 contratto si sarebbero dovute segnalare tempestivamente ed essere eseguite solo dopo accettazione scritta di preventivo analitico e verificato dal D.L. arch. CP_2
9) Vero che successivamente a detta pec del 18.01.2020 (doc. 23) né l' né NT il D.L. arch. sottoponevano ai committenti alcun preventivo per lavori extra-contratto; CP_2
10) Vero che a seguito della contestazione del 18.01.2020 di cui al punto che precede (cfr. doc. 23) si verificava presso il cantiere di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, un diverbio tra il sig. Pt_2 ed il sig. di sfociato in un'aggressione da parte di
[...] Persona_2 Controparte_1 quest'ultimo in danno del primo, per la quale il sig. effettuava segnalazione al Parte_2 competente Comando dei Carabinieri e che spingeva i committenti a voler interrompere il rapporto con la stessa impresa;
11) Vero che nel settembre 2020, cessato il lockdown, i sigg.ri e pur in Parte_2 Pt_1 disaccordo, ma in ragione dei rapporti in essere con il fratello, sig. , si Controparte_5 determinavano a conferire all' sotto la direzione lavori dell'arch. i NT CP_2 lavori di realizzazione dei box e della fognatura come da doc. 11 che mi rammostra;
12) Vero che l' sottoponeva, pertanto, ai committenti un nuovo contratto NT di appalto per la realizzazione dei box e della fognatura, di cui al doc. 11 che si rammostra al teste, sebbene dette opere avrebbero già dovuto rientrare nel preventivo iniziale del 26.09.2018 (doc. 5);
13) Vero che le autorimesse, sin dalla loro ultimazione, presentavano fenomeni di infiltrazioni che venivano subito denunciate all'impresa e al D.L. arch. e che l'impresa Controparte_1 CP_2 interveniva con sigillature di bitume, che finiva per colare sulla superficie della pavimentazione dei box, senza risolvere il problema delle infiltrazioni medesime;
14) Vero che, sino alla data del 07.04.2023, il D.L. arch. ha omesso di presentare la CP_2 comunicazione di fine lavori relativa alle opere di ristrutturazione dell'immobile di (CO) Capiago
Intimiano, via Selmur, n. 27 e che i committenti, in data 15.12.2022, hanno dovuto presentare al competente Ufficio Tecnico un'ulteriore richiesta di proroga, come da doc. 27 che mi si rammostra;
15) Vero che, in ragione dell'omessa presentazione della pratica di fine lavori, relativa alle opere di ristrutturazione dell'immobile di (CO) Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, il sig. Parte_2 ha dovuto mantenere la formale residenza anagrafica presso la vecchia abitazione di (22070-CO) Capiago Intimiano, via Serenza n. 27 e dal 2020 sta continuando a pagare l'IMU dell'abitazione di Capiago Intimiano, via Selmur, n. 27, oggetto del presente giudizio e dove di fatto dimora abitualmente, come seconda casa, senza poter usufruire della relativa esenzione.
Si indica a teste sulle predette circostanze:
- Sig. , residente in [...]. Testimone_1
- ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate e, nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il teste sopra indicato.
- ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della CTU, in quanto inammissibile per i motivi dedotti in memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Ci si oppone a qualsiasi nuova domanda ed eccezione formulata dalle controparti, in ordine alle quali non si accetta il contraddittorio.
pagina 3 di 16 Non Solo CP_1 voglia il Tribunale adito, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis, così giudicare: in via preliminare: disporre l'acquisizione del fascicolo d'Ufficio relativo al procedimento di ATP - R.G. 1465/21 – Trib. di Como, comprensivo di CTU redatta dal nominato Consulente p.i.e. Per_1 in via principale e nel merito: previe tutte le declaratorie del caso, per le ragioni tutte di cui in narrativa, rigettare tutte le domande svolte nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto;
sempre in via principale, ma subordinata: nel caso di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, relativamente ai rapporti interni tra la , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, e l'Arch. accertare e dichiarare la relativa quota di responsabilità e Controparte_2 danno imputabile a ciascuno dei due convenuti e la quota di risarcimento di spettanza;
sempre in via principale, ma ulteriormente subordinata: condannare in ogni caso l'Arch. CP_2
a tenere manlevata ed indenne ovvero a rifondere alla , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, per quanto in esecuzione dell'emenanda sentenza e per il vincolo di solidarietà, dovesse essere costretta a pagare agli attori;
in via riconvenzionale: previe tutte le declaratorie del caso, per le ragioni tutte di cui in narrativa, accertato e dichiarato il credito vantato da , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, in relazione all'esecuzione delle opere relativamente ai contratti datati rispettivamente 26.09.2018 e 12.09.2020, per l'effetto, 1) condannare il sig. e la sig.ra , quale Parte_2 Parte_1 Controparte_3 erede di , in solido tra loro o in via tra loro alternativa al pagamento a favore della Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di € Controparte_1
67.846,30 o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita e/o dovesse essere ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
2) condannare altresì i sigg. e in solido tra loro o in via tra loro Parte_2 Parte_1 alternativa al pagamento della somma complessiva di € 33.333,00, o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita e/o al momento della liquidazione;
3) condannare altresì i sigg. e in solido tra loro o in via tra loro Parte_2 Parte_1 alternativa al pagamento della somma complessiva di € 18.376,13, o di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare ad istruttoria esperita e/o dovesse essere ritenuta equa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
in via riconvenzionale subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse dovute a vario titolo agli attori alcune somme a titolo di risarcimento del danno imputabili anche pro-quota alla
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, disporne l'integrale compensazione CP_1 con il credito della , in persona del legale rappresentante pro-tempore. Controparte_1
Con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari del presente procedimento, oltre oneri come per legge. in via istruttoria:
A) disporre la rinnovazione della CTU resa in ATP per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione, in via istruttoria subordinata:
1) disporre l'integrazione della CTU resa in ATP, al fine di redigere lo Stato Avanzamento Lavori Finale, con riferimento al contratto datato 26.09.2018, quantificando le opere extra contratto, i lavori in economia e quant'altro;
2) disporre la chiamata del CTU in ATP a chiarimenti sulle osservazioni espresse dal CTP dell'Impresa relativamente alle soluzioni ed ai costi prospettati – e non oggetto di replica da parte del CTU - per l'esecuzione di quelle opere finalizzate ad eliminare i vizi e/o difetti che sono stati riscontrati dal CTU in ATP.
pagina 4 di 16 A dispetto di quanto dedotto dalla difesa attorea (“L'elaborato peritale risulta, pertanto, puntuale e completo ………. e ciò anche con riferimento alle osservazioni dei CTP di parte …..” cfr. pag. 12, memoria nr. 1 del 10.03.2023), il p.i.e. non ha risposto in modo esauriente alle osservazioni del Per_1 CTP dell'Impresa (cfr. CTU in ATP pagg. 31-32, nonché comp. cost. Non Solo Vista, pagg. 9, 13, 16 e 19, oltre al punto 2 da pag. 19 a pag. 26). B) In ogni caso, si chiede sempre in via istruttoria: disporre interrogatorio formale dell'Arch. sul CP_2 seguente capitolo di prova: 1) vero che ho redatto il documento nr. 28 del fascicolo di ATP dell' che mi NT si rammostra, contenente le ore in economia svolte dal manovale e dal muratore nel cantiere di via Selmur nr. 27, in Capiago Intimiano (CO), per i lavori di ristrutturazione svolti presso l'abitazione dei sigg. e con riferimento al contratto di appalto sottoscritto in Pt_2 CP_5 Parte_1 data 26-09.2018 ? C) Con riferimento alla richiesta di prova per testimoni, la scrivente difesa ritiene che i capitoli formulati da controparte siano del tutto inammissibili: i capp. 1-2, in quanto inconferenti ai fini della decisione;
il cap. 3, in quanto inconferenti ai fini della decisione e comunque da dimostrare per tabulas;
sul punto si osserva come il contratto del 26.09.2018 stabilisse in € 106.423,00 il costo delle opere relative alla ristrutturazione dell'edificio residenziale, mentre al costo di € 25.000,00 l'impresa avrebbe realizzato i box e la fognatura, per un totale quindi di € 131.423,00. Con uno sconto del 15% il costo complessivo dell'appalto era pari ad € 111.709,55, arrotondato in difetto ad € 110.000,00 a favore della committenza.
Si chiede sul punto disporsi interrogatorio formale dei f.lli e e Parte_2 Parte_1 dell'Arch. sul seguente capitolo di prova: CP_2 2) vero che in relazione al computo metrico del 26.09.2018 per la ristrutturazione dell'immobile di Capiago Intimiano, Via Selmur nr. 27, era stato pattuito un imposto di € 106.423,00 a cui era stato aggiunto l'importo di € 25.000,00 per la realizzazione dei box e della fognatura, con la concessione da parte dell'impresa di uno sconto del 15% e con un ulteriore arrotondato in difetto Controparte_1 che conduceva ad un importo definitivo di € 110.000,00 ? Il cap. 4, in quanto da provarsi per tabulas in ordine ai pagamenti e non per testimoni: sul punto la
[...] ha in ogni caso indicato analiticamente le somme pagate da e fatturate ai f.lli CP_1 Pt_2
e , nonché a (cfr. doc. 8, di . Per quanto concerne i SAL, Parte_1 CP_5 CP_1 come già evidenziato in sede di memoria autorizzata ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c., la predisposizione degli Stati Avanzamento Lavori, così come il SAL finale, come emerge dalla lettura del contratto con il D.L., non rientrava tra i compiti previsti contrattualmente tra i f.lli e l'Arch. Pt_2 CP_2 il cap. 5, in quanto il contenuto del capitolo risulta già confutato sia dal contenuto della pec del
28.01.2020 (e non del 18.01.2020 come erroneamente scritto da controparte), in cui la committenza accetta eventuali opere aggiuntive e/o variazioni precedentemente eseguite, sia dalla circostanza che le asserite opere aggiuntive non sono mai state contestate dalla committenza;
il cap. 6, in quanto valutativo e quindi non demandabile ai testi, ma da provare per tabulas;
il cap. 7, in quanto valutativo e quindi non demandabile ai testi. Inoltre, eventuali vizi e difetti sono stati già accertati da un CTU in sede di ATP, pur con tutte le riserve e le contestazioni espresse dall'odierna deducente tramite il proprio CTP, in ordine alle conclusioni della predetta perizia d'ufficio; i capp. 8-9, in quanto del tutto inconferenti ai fini della decisione, posto che come già evidenziato, con pec del 28.01.2020 i f.lli hanno implicitamente accettato le opere extra-contratto eseguite Pt_2 dall'impresa esecutrice sino a quel momento, chiedendo solo una rivisitazione dei costi: infatti nella pec si legge testualmente: “…………… le opere extra computo metrico sinora eseguite ……………. dovranno essere ricalcolate in modo analitico dal direttore lavori. – d'ora in poi la necessità di eseguire pagina 5 di 16 eventuali opere non comprese nel documento del 26.09.2018 dovrà sempre essere segnalata tempestivamente ai committenti …..”. Non solo, ma posto che l'opera è stata consegnata a febbraio 2020 non vi sono state altre opere extra-contratto eseguite successivamente. Si osserva altresì come la pec del 28.01.2020 si stata inviata solo alla Direzione Lavori e non all'impresa, con tutte le conseguenze relative a decadenze e prescrizioni in materia di appalto;
il cap. 10, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione ed oltretutto l'asserita segnalazione al competente Comando dei Carabinieri avrebbe dovuto essere provata per tabulas;
il cap. 11, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione.
Si chiede sul punto disporsi in ogni caso interrogatorio formale dei f.lli e Parte_2 Parte_1 e dell'Arch. sul seguente capitolo di prova:
[...] CP_2
3) vero che in relazione alla realizzazione dei box e della fognatura, i f.lli e Pt_2 Parte_1 acquisivano preventivi di altre imprese che però prevedevano un esborso maggiore di quello
[...] proposto da ? Controparte_1
Il cap.12, in quanto del tutto inconferente ai fini della decisione e da dimostrare per tabulas. Si rammenta come un contratto costituisca un accordo tra le Parti nella piena consapevolezza di quello che si sottoscrive e si attesta nello stesso contratto.
In ogni caso si chiede sul punto disporsi interrogatorio formale dei f.lli e Parte_2 Parte_1 e dell'Arch. sul seguente capitolo di prova:
[...] CP_2
4) vero che in relazione alla realizzazione dei box e della fognatura, i f.lli e Pt_2 Parte_1 predisponevano loro direttamente il contratto del 12.09.020 denominato “Programma lavori
[...] autorimessa e rete fognaria” ? Il cap.13, in quanto, da un lato, già la CTU in ATP ha escluso infiltrazioni dal soffitto dei box (cfr. doc. 5, pag. 12): “…………. durante tutti i sopralluoghi è stato verificato che dal soffitto dei box non vi è alcuna infiltrazione d'acqua proveniente dalla copertura …………”; dall'altro, per quanto concerne invece asserite infiltrazioni dal muro perimetrale, le stesse sono state contestate dopo la consegna dell'opera (cfr. doc. 19, fasc. in ATP di verbale del 18.12.2020), dopo la richiesta CP_1 dell'impresa appaltatrice di pagamento datato 11.01.2020 (cfr. doc. 23, fasc. in ATP di ) CP_1
e addirittura dopo la pec del 18.01.2021 (cfr. doc. 12, fasc. in ATP dei ricorrenti dei f.lli e Pt_2
in cui si menzionano infiltrazioni dal solaio di box, vizio oggi non accertato. Parte_1
D) si chiede disporsi interrogatorio formale dei f.lli e e Parte_2 Parte_1 dell'Arch. sul seguente capitolo di prova: CP_2 5) vero che il computo metrico del 26.09.2018 esclude la realizzazione a carico dell'impresa delle opere relative agli impianti (idraulico ed elettrico), ai serramenti (porte e finestre della casa), alla lattoneria (canali di gronda) ed ai pavimenti ed ai rivestimenti (piastrelle) ?
6) vero che i f.lli e avrebbero provveduto a loro cura e spesa Pt_2 Pt_1 Controparte_5 alla realizzazione delle opere relative agli impianti (idraulico ed elettrico), ai serramenti (porte e finestre della casa), alla lattoneria (canali di gronda) ed ai pavimenti ed ai rivestimenti (piastrelle) ?
7) vero che l'impresa ha provveduto ad eseguire le opere relative alla c.d. assistenza Controparte_1 muraria come da documento nr. 27 del fascicolo in ATP dell'impresa appaltatrice punti nn. 2, 4 e lavori in economia, nonché come da documento nr. 8 fascicolo causa ordinaria dell'impresa appaltatrice punti nn. 3, 5, 18 e 19 che si rammostrano ?
E) si chiede disporsi interrogatorio formale dei f.lli e e Parte_2 Parte_1 dell'Arch. sul seguente capitolo di prova: CP_2
8) vero che i box sono stati realizzati 50 cm. più profondi rispetto al progetto originario su volontà dei f.lli e ? Pt_2 Pt_1 Controparte_5
F) ci si oppone alle ulteriori istanze istruttorie avversarie.
pagina 6 di 16 Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
➢ Rigettare ogni e qualsiasi domanda svolta dagli attori contro l'Arch. perché del Controparte_2 tutto infondate in fatto e diritto per le ragioni e contestazioni tanto sulla ricostruzione dei fatti che in diritto, che sugli oneri probatori, sia sulla decadenza dell'onere di denuncia di vizi e difetti, da intendersi tutte qui riportate e nessuna esclusa.
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
➢ nel malaugurato caso di accoglimento, anche parziale, ridimensionare i danni in base a ripartizione percentuale o comunque analitica di quelli soli, eventualmente e per sola ipotesi, addebitabili all'Arch.
tanto in base alle contestazioni sull'elaborato peritale del ctu Controparte_2 Persona_1 quanto alle osservazioni alla perizia dell'ATP, quanto alle eccezioni e contestazioni sulla quantificazione delle domande risarcitorie formulate dagli attori svolte in narrativa, da attendersi qui tutte riportate, oltre che per il fatto che quanto esplicitato dall'ATP fa riferimento al danno globale dei tre fratelli, quando gli eredi di hanno già dichiarato di aver rinunciato ad ogni Controparte_5 pretesa.
IN OGNI CASO:
➢ con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n.55/2014
Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE:
➢ accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'impresa da parte della Sig.ra Controparte_1 [...] quale erede del Sig. respingendo, in particolare, la domanda CP_3 Controparte_5 riconvenzionale di condanna solidale avanzata da perché del tutto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO:
➢ con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi ex D.M. n.55/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e – Parte_2 Parte_1 proprietari rispettivamente, dell'appartamento al piano terra e al piano primo dell'unità immobiliare di via Selmur 27, Capiago Intimiano – deducevano di aver nel mese di settembre 2018, unitamente al fratello , affidato all'impresa sotto la d.l. dell'arch. Controparte_5 Controparte_1 CP_2
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione (consistenti in un piccolo ampliamento, per la
[...] realizzazione di terrazzi per ogni piano e vano ascensore, recupero sottotetto ai fini abitativi, manutenzione straordinaria dell'unità abitativa al piano terra e realizzazione di autorimessa fuori terra, composta da 3 box) mediante la sottoscrizione, in data 26.9.2018, di un computo metrico/preventivo, per il complessivo importo di € 110.000,00, oltre Iva, mentre con separato contratto/preventivo venivano pattuite in € 26.600,00, oltre oneri, le spese tecniche dei professionisti intervenuti.
Aggiungevano che il 12/9/2020, era stato sottoscritto un secondo contratto di appalto, per la realizzazione delle autorimesse e della fognatura, per il complessivo importo di € 33.000,00 a cui sommare l'ulteriore importo di € 600,00 a carico di ciascun proprietario per opere aggiuntive.
Lamentavano però che dopo l'ultimazione dell'autorimessa e della rete di fognatura, all'interno della pagina 7 di 16 prima si erano manifestate macchie di umidità e infiltrazioni, che con verbale 18.12.2020 il d.l. arch. aveva contestato all'impresa, il cui intervento non era stato risolutivo. Aggiungevano che in CP_2
seguito, erano emersi altri vizi (umidità di risalita nelle murature perimetrali dell'appartamento al piano terra, ristagno di acqua piovana sulla copertura del vano ascensore, sgretolamento del calcestruzzo gettato per raccordare le rampe di accesso ai box) e perfino dei profili di responsabilità del direttore dei lavori, per cui erano stati costretti a depositare un ricorso per ATP, con la conseguente nomina del CTU, che aveva accertato sia la non corretta realizzazione a regola d'arte delle opere edili, sia gli errori del d.l. nella redazione degli elaborati progettuali e nella gestione della contabilità di cantiere.
Convenivano quindi in giudizio l'arch. e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
quale erede universale di e quindi, litisconsorte, per ottenere il risarcimento dei Controparte_5
danni subiti, quantificati in € 23.984,29 per il costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi e dei difetti, oltre i costi sostenuti nel procedimento di ATP.
Si costituiva che contestava le domande degli attori, chiedendone il rigetto, e in Controparte_1
subordine, chiedeva l'accertamento della concorrente responsabilità del d.l.., nei cui confronti svolgeva domanda di manleva;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna degli attori e di CP_3
in solido o in via alternativa, al pagamento di € 67.846,30 quale corrispettivo ancora dovuto,
[...]
detratti gli acconti ricevuti e i primi due anche al pagamento di € 33.333,00 per la penale di € 500,00 a settimana per il ritardato pagamento del corrispettivo e di € 18.376,13 per le spese relative al procedimento di ATP.
Si costituiva anche che eccepiva la nullità della citazione, dove non era esplicitato il Controparte_2
dedotto della sua responsabilità e la decadenza dall'azione ex art 1667 cc per cui, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio della propria assicurazione, per essere da questa Controparte_6
manlevato, in caso di condanna, di respingere la domanda degli attori.
Si costituiva pure che chiedeva di dichiarare che nulla era dovuto all'impresa Controparte_3
Controparte_1
Autorizzata la chiamata di terzo, si costituiva infine che contestava Controparte_6
l'inoperatività della polizza sottoscritta dall'arch. CP_2
Acquisito il fascicolo di a.t.p. n. 1465/2021 RG, con ordinanza 13/7/2023 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio tra l'arch. e la sua assicurazione, all'udienza 20/5/2024 le parti precisavano le CP_2
rispettive conclusioni e quindi, con ordinanza 17/7/2024 veniva assegnati i termini ex art 190 cpc.
La nullità dell'atto di citazione
Il d.l. ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per assenza e/o indeterminatezza dei requisiti di CP_2
cui all'art 163 co 3 n 4) cpc. pagina 8 di 16 L'art 164 cpc prevede la sanzione della nullità solo nel caso in cui manchi l'esposizione dei fatti, che costituiscono le ragioni della domanda.
Dalla lettura dell'atto di citazione emerge invece, la dettagliata indicazione dei fatti materiali costitutivi del preteso diritto degli attori al risarcimento del danno, ravvisati nella concorrente responsabilità del d.l. per i vizi delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice.
Del mancato fondamento dell'eccezione se ne ha un'ulteriore riprova dalla comparsa di costituzione di da cui risulta come lo stesso abbia perfettamente compreso le domande degli attori e i fatti da CP_2
questi addotti a loro sostegno, per cui è stato in grado di difendersi ampiamente, contestando, anche nel merito, il reale fondamento delle loro domande.
I contratti di appalto
Con il primo computo metrico/preventivo del 26/9/2018, sottoscritto dagli attori con il fratello CP_5
poi deceduto, venivano affidati a i lavori di ristrutturazione delle loro unità
[...] CP_1
immobiliari, oltre alla realizzazione di un'autorimessa fuori terra, composta da 3 box, in base alla SCIA del 6/12/2018, per il complessivo importo di € 110.000,00 oltre Iva
Con separato contratto/preventivo, predisposto dal d.l. arch. venivano stabilite le spese tecniche CP_2
dei professionisti intervenuti, per complessivi € 26.600,00 oltre oneri, suddivise in uguale misura tra i tre fratelli che invece, si ripartivano il costo dei lavori dell'impresa in misura del 38% ciascuno a carico di e e del residuo 24% a carico di Pt_2 Controparte_5 Parte_1
Il 12/9/2020, le parti firmavano un secondo contratto, denominato “programma lavori autorimessa e rete fognatura” per la realizzazione delle autorimesse e della fognatura, per il complessivo importo di € 33.000,00 con l'aggiunta dell'ulteriore somma di € 600,00 per ciascun proprietario, per ulteriori opere da loro richieste.
I vizi e difetti
All'esisto dell'ATP il CTU ha accertato:
1) la formazione di ristagni d'acqua sopra il vano ascensore, per l'errata pendenza della copertura e della sua impermeabilizzazione;
2) la presenza di infiltrazioni all'interno del box, anch'esse riconducibili a un errato sistema di impermeabilizzazione;
3) la disgregazione della pavimentazione esterna all'area box. Cont 1) Solo ha riconosciuto il vizio, ma ha giudicato eccessivamente oneroso il costo CP_1 dell'intervento indicato dal CTU, che ha previsto che dovesse essere “rifatto il sistema impermeabilizzante mediante la rimozione del sistema esistente (cappellotti e guaina) e rifatto con adeguata pendenza e doppio strato di guaina del quale il secondo con protezione meccanica e /o riflessione solare all'estradosso della membrana. I costi per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati pagina 9 di 16 sono quantificati in € 1.682,16...”.
L'impresa ha ritenuto eccessiva in particolare, la rimozione del doppio strato di guaina bituminosa, non essendovi infiltrazioni d'acqua nell'intradosso del solaio, e quindi sufficiente “aggiungere due o tre strati della stessa tipologia di guaina in poliestere armata bituminosa da posare solo dove è stata riscontrata la pendenza affinché l'acqua piovana possa drenare verso lo scarico già esistente”.
Posto che il CTU ha indicato la necessità di assicurare una pendenza del 5%, per evitare il formarsi di ristagni d'acqua, realizzabile previa installazione di un ponteggio, appare evidente che il diverso intervento indicato dall'appaltatrice, assai più economico, non può essere risolutivo del vizio accertato.
2) Il CTU ha accertato che il box auto “presenta lo stesso difetto del sistema impermeabilizzante del vano ascensore vale a dire l'assenza della necessaria pendenza per il regolare smaltimento delle acque meteoriche… Anche in questo caso andrà rifatto il sistema impermeabilizzante…I costi per
l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati sono quantificati in € 12.535,88”.
Nel rispondere alle osservazioni dei CTP, il CTU ha ribadito che la pendenza della copertura non era sufficiente, in quanto erano stati osservati “durante i numerosi sopralluoghi, anche durante una leggera pioggia, che l'acqua in prossimità del canale di gronda, anziché cadere nel canale, ristagna e forma delle pozze” e ha comunque negato di aver stabilito che la nuova pendenza dovesse essere del
5%, per cui è infondato il rilevo dell'impresa, secondo la quale l'intervento previsto comporterebbe
“un'inevitabile innalzamento dell'altezza del prospetto verso il confinante di ben oltre i 30 cm”, come tale impraticabile, in base alla Convenzione di confine.
Il CTU ha pure accertato che sulla superficie della pavimentazione dei 2 box auto degli attori sono presenti infiltrazioni d'acqua, per la cui eliminazione ha ritenuto necessario “rimuovere il muretto di recinzione di proprietà di terzi, previo il loro consenso, e procedere nell'impermeabilizzazione della superficie verticale della fondazione e della porzione di muratura in mattoni di cemento sino ad un'altezza di c.ca cm. 10 sopra la quota del muretto di recinzione completando poi
l'impermeabilizzazione con la posa di una “banda del sole” in lamiera. I costi per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati sono quantificati in € 4.186,81”.
Nel rispondere alle osservazioni dei CTP, il CTU ha evidenziato che il rimedio adottato dall'impresa
(la colatura di bitume liquido nella fessura verticale tra la superficie verticale esterna della parete in mattoni di cemento e il muretto di recinzione in calcestruzzo) non aveva prodotto “alcun beneficio poiché le infiltrazioni sono perdurate”, per cui per eliminarle definitivamente, provenendo dal terreno confinante, posto a una quota più alta, si rendeva necessario un intervento ben più complesso di quello consigliato dal CTP dell'impresa.
3) Il CTU ha osservato che “all'esterno dell'area box è stata realizzata una pavimentazione in cls, al pagina 10 di 16 fine di collegare il vialetto d'acceso, già pavimentato in cls con gli accessi carrai ai box auto. Tale pavimentazione presenta una superficie in fase di disgregazione e spolveramento con un processo irreversibile… I costi per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati sono quantificati in € 5.579,44”.
Nel rispondere alle osservazioni dei CTP, il CTU ha ribadito che il calcestruzzo della pavimentazione esterna dei box è interessato da un progressivo sgretolamento, da arrestare prima che affiori il sottostante materiale inerte, a protezione del quale è stata posata la pavimentazione, che dev'essere pertanto ripristinata a regola d'arte, in quanto prevista dal contratto.
Di tali vizi risponde l'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica e organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto. In particolare l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato costretto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente, al quale abbia fatto presente il rischio a cui sarebbe andato incontro (Cass. 19132/2011,
15782/2006).
In mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori del direttore dei lavori.
In mancanza di tale prova, dev'essere ritenuta responsabile dei vizi accertati dal CTU, CP_1
di natura essenzialmente esecutiva.
La responsabilità del d,l.
L'arch ha eccepito la decadenza degli attori dall'azione risarcitoria ex art 1667 cc. CP_2
Il contratto concluso dagli attori con il dl non è di appalto, ma di prestazione d'opera intellettuale, art
2229 e segg. cc
L'eccezione di decadenza è infondata in quanto “le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione
d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto
l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” (Cass. 28575/2013).
In giurisprudenza è ormai consolidato in principio che “nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli pagina 11 di 16 accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente” (Cass. 27045/2024).
Inoltre “l'obbligo del direttore dei lavori di controllare che la realizzazione delle opere avvenga secondo le regole dell'arte, dovendo attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle stesse e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussiste durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori”
(Cass. 14456/2023).
Nel caso in esame, sussiste la responsabilità anche del d.l. arch per non aver mai segnalato ai CP_2
committenti i vizi delle opere eseguite dall'impresa appaltatrice, di cui, per le sue specifiche competenze, avrebbe dovuto agevolmente rendersi conto, se solo avesse eseguito il compito affidatogli con la dovuta diligenza,
Il risarcimento del danno
Del danno subito dagli attori sono tenuti a rispondere, in solido, l'impresa e il d.l.
Infatti, “qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre
l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass 3651/2016).
Inoltre, “la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale” (Cass. 14378/2023).
Avendo chiesto di determinate, relativamente ai rapporti interni, in caso di eventuale CP_1
azione di regresso, la quota di responsabilità riferibile alla stessa e al d.l., avendo entrambi violato, in pari misura, i rispettivi obblighi nei confronti dei committenti, la responsabilità dev'essere ripartita in misura uguale tra loro.
Ciò premesso, il CTU come già detto, ha quantificato in complessivi € 23.984,29 oltre Iva, il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti accertati.
Il dl arch. ha chiesto di ridurre di un terzo tale importo, corrispondente alla quota spettante a CP_2
, deceduto, al quale era subentrata quale erede la moglie, che Controparte_5 Controparte_3
pagina 12 di 16 nel costituirsi in giudizio, aveva dichiarato di accettare le opere realizzate.
L'accettazione dei lavori costituisce una sorta di remissione del debito risarcitorio del d.l. che in base all'art 1301 co 2 cc libera il debitore per la parte spettante al creditore che ha rinunciato al credito.
Pur essendo la quota del prezzo dei lavori riferibile a del 38%, l'arch ha Controparte_5 CP_2
chiesto la riduzione di un terzo di quanto dovuto, per cui, in base alla domanda, il credito degli attori dev'essere ridotto di un terzo e risulta di € 15.989,53 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
L'eccezione sollevata dal d.l., di parziale estinzione del credito, essendo rilevabile solo dalla parte, non si estende anche all'altra debitrice solidale, (vd. Cass. 22984/2020 sull'eccezione di CP_1
prescrizione).
Ne consegue che la condanna in solido dell'impresa e del d.l. dev'essere limitata a € 15.989,53 mentre il residuo di € 7.994,76 rimane a esclusivo carico dell'impresa. ha chiesto la condanna dell'arch anche al rimborso dell'Imu per l'anno 2022, Parte_2 CP_7
che aveva dovuto versare per la mancata tempestiva presentazione della pratica di fine lavori da parte del d.l. (depositata nel giugno 2023), ragione per cui non aveva potuto trasferire la propria residenza nell'immobile di via Selmur 27, Capiago Intimiano, e quindi, beneficiare dell'esenzione dell'IMU sull'abitazione principale.
La domanda è stata svolta con la prima memoria ex art 183 co 6 n. 1) cpc, mentre nell'atto di citazione era stata dedotta “la sussistenza di specifici profili di responsabilità del direttore dei lavori connessi all'assenza di computo metrico estimativo, di dettagli e particolari costruttivi, della redazione di fine lavori con certificato di collaudo finale, della pratica di variante finale e delle pratiche catastali” (pag.
13).
Posto che nell'atto di citazione era già stata dedotta la responsabilità del d.l. per la tardiva redazione dell'attestazione di fine lavori, deve escludersi che la richiesta di condanna al risarcimento del danno che ne è derivato costituisca una domanda nuova, trattandosi più semplicemente di un'integrazione o meglio una modifica dell'originaria domanda risarcitoria, consentita fino al deposito della prima memoria ex art 183 co 6 n. 1) cpc.
Infatti, “in tema di danni sopravvenuti e di modificabilità della domanda, se si resta nell'ambito della
"medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio", anche un mutamento di causa petendi e petitum non dà vita a domanda nuova, ma ad una mera "modifica" di quella originaria, ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) e configurabile anche in caso di domanda che non si sostituisce a quella originaria, ma ad essa si cumula” (Cass. 4410/2025).
Ne consegue la condanna dell'arch anche al pagamento di € 929,00 oltre interessi legali dalla CP_2
domanda al saldo. pagina 13 di 16 Lo stesso, unitamente all'impresa, è risultato soccombente sulla domanda risarcitoria degli attori per cui devono essere entrambi condannati al pagamento delle spese sostenute dagli attori nel procedimento di ATP di:
• € 7.341,50 (€ 6.000,00 oltre accessori), versati al CTU, p.i.e. (doc. 19 citazione); Per_1
• € 6.344,00 (€ 5.000,00 oltre accessori), versati al CTP, ing. (doc. 26 memoria ex Persona_3
art 163 co 6 n. 2) cpc) vd Cass. 26729/2024);
• € 2.990,00 per la spesa della propria difesa legale (doc. 25 memoria ex art 163 co 6 n. 2) cpc).
Dev'essere conseguentemente respinta la domanda riconvenzionale della società convenuta, di condanna degli attori al pagamento delle spese legali sostenute nel procedimento di ATP, in quanto parte soccombente.
La domanda riconvenzionale di CP_1
L'appaltatrice ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento di € 67.846,30
(di cui € 24.918,48 a carico di € 15.245,36 a carico di ed € Parte_2 Parte_1
27.682,48 a carico degli eredi di ), a titolo di lavori extracontratto, maggiorazioni ed Controparte_5 opere in economia, oltre € 33.333,00, a carico degli attori e Parte_2 Parte_1
quale penale per il tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti per i lavori di realizzazione dei box e della rete fognaria.
Per il primo contratto il corrispettivo deve ritenersi pattuito a corpo in quanto, come evidenziato dal
CTU, per la quasi totalità delle opere (istallazione cantiere, demolizioni, opere al rustico e opere di finitura) il prezzo era stato indicato globalmente, per un totale di € 106.432,00 poi incrementato a €
110.000,00 in previsione di opere in economia, le sole non definite.
Il CTU a ulteriore sostegno di tale conclusione ha evidenziato che solo la parte residuale delle opere era stata indicata a misura, senza però prevedere la percentuale di sconto (o aumento) sui prezzi unitari, la gestione delle economie (firma giornaliera in contraddittorio ecc.) e il rimando del corrispettivo residuo alla contabilità finale, in contraddittorio tra impresa e d.l., redatta sull'effettiva quantità delle opere realizzate.
Il fatto che l'acconto successivo al primo, fosse stato previsto in base agli “stati avanzamento” non pare di per sé sufficiente a rendere il corrispettivo pattuito a misura anziché a corpo.
Per quanto concerne il SAL finale di € 67.846,30 prodotto dall'impresa, gli attori hanno contestato che si tratta di un documento nuovo, diverso da quello del 12/3/2021 depositato nel procedimento di ATP, e quindi appositamente predisposto ai fini del presente giudizio, al solo scopo di contestare le conclusioni del CTU, che aveva rilevato che la voce “Lavori extra contratto e in maggiorazione” di € 12.943,00 si riferiva in realtà, a opere i cui corrispettivi erano già ricompresi nel secondo contratto del 12/9/2020 e la voce “Lavori in economia fino al 08.11.2021” di € 26.600,00 come da liquidazione D.L., non pagina 14 di 16 trovava conferma nella suddetta liquidazione, mai prodotta, nonostante ne fosse stata fatta esplicita richiesta anche nel procedimento di ATP.
La novità dell'ultima versione del SAL, unitamente alla mancata valutazione del d.l. sui lavori ivi indicati, non consente di ritenere attendibile il documento prodotto dall'impresa, che non ha neppure provato che detti ulteriori lavori fossero necessari per l'esecuzione dell'opera a regola d'arte (art 1660 cc), oppure che fossero stati ordinati dai committenti e costituissero delle varianti significative di quelli inizialmente previsti (art 1661 cc), con la conseguente applicabilità dell'art 1659 co. 3 cc, in base al quale in un appalto a corpo, non sono dovute maggiorazioni di prezzo in caso di variazioni dell'opera apportate dall'appaltatore.
La domanda di pagamento dei lavori extracontratto dev'essere pertanto respinta.
Dev'essere parimenti respinta la domanda di condanna dei committenti al pagamento della penale pattuita per il ritardato pagamento del compenso previsto per il secondo contratto, in quanto l'inadempimento dell'impresa, per aver eseguito le opere con i vizi accertati dal CTU, consente al committente, in base all'art 1460 cc di rifiutare addirittura l'integrale pagamento del compenso dovuto, che può essere preteso dall'appaltatore solo in caso di esatto adempimento della propria obbligazione.
La domanda di manleva contro il d.l.
Come già anticipato, nel contratto di appalto il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che i lavori siano eseguiti in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto.
Pertanto non è responsabile nei confronti dell'appaltatore per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa di quest'ultimo, a meno che l'appaltatore non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso dalle istruzioni impartite dal d.l. e di essere stato costretto a eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest'ultimo (Cass. 19132/2011 cit., vd anche 27526/2024).
Anche questa domanda dev'essere pertanto respinta.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di e CP_1 CP_2
nei confronti degli attori (5° scaglione, valore medio) e di nei confronti di
[...] CP_1 [...]
e di (3° scaglione, valore medio). CP_3 Controparte_2
P.Q.M.
1. condanna e in solido tra loro, a pagare agli attori € Controparte_1 Controparte_2
15.989,53 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo risarcitorio ed € 16.675,50 per le spese di ATP;
2. condanna a pagare agli attori € 7.994,76 oltre interessi legali dalla domanda Controparte_1
al saldo, a titolo risarcitorio;
pagina 15 di 16 3. condanna a pagare a € 929,00 oltre interessi legali dalla Controparte_2 Parte_2
domanda al saldo, a titolo risarcitorio;
4. respinge le domande riconvenzionali di Controparte_1
5. dichiara e responsabili in misura paritaria tra loro del danno Controparte_1 Controparte_2
arrecato agli attori;
6. respinge la domanda di manleva di contro Controparte_1 Controparte_2
7. condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese di Controparte_1 Controparte_2
giudizio in favore degli attori, liquidate in € 545,00 per spese ed € 14.000,00 per onorari, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
8. condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 CP_3
liquidate in € 2.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa e di
[...] liquidate in € 5.000,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Controparte_2
Iva e Cpa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art 282 cpc
Como, 31/3/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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